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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 71/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
GIUSTA MAURIZIA, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 400/2024 depositato il 23/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cuneo - Via San Giovanni Bosco N. 13 B 12100 Cuneo CN
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 206/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CUNEO sez. 1 e pubblicata il 04/12/2023 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03720229000168705000 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni parte appellante Direzione Provinciale di Cuneo
In riforma dell'impugnata sentenza: In via pregiudiziale e assorbente:
- In accoglimento del primo motivo di appello, rilevare il difetto di giurisdizione del giudice adito, dovendosi ritenere competente a conoscere della controversia riguardante l'eccezione di esdebitazione il giudice ordinario;
Nel merito: in riforma dell'impugnata sentenza:
- dichiarare escluse dagli effetti dell'esdebitazione le partite di ruolo nn. 123979782015201602,
123979782014201502, 123979782013201402, 123979782012201402, 1239793782011201202, 1239793782010201101,
(TSY) 1400A000163000 e (T7S) 2013/215, in quanto relative a debiti estranei all'attività di impresa;
- in ogni caso, escludere dagli effetti dell'esdebitazione le sanzioni iscritte a ruolo, in quanto relative a debiti non estinti.
In punto spese:- nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto del presente atto di appello, compensare le spese di giudizio.
Conclusioni parte appellata Resistente_1.
previa reiezione dell'appello avversario per tutti i motivi esposti in atto, confermare integralmente la sentenza indicata in epigrafe e, per l'effetto dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'annullabilità dell'atto di intimazione impugnato dall'appellato nel primo grado di giudizio per tutte le motivazioni esposte in ricorso e ritenere e dichiarare conseguentemente nulla ogni pretesa relativa ai titoli ivi indicati. Infine, si chiede la condanna della controparte al pagamento di diritti, spese ed onorari del giudizio di entrambi i gradi di giudizio, dichiarandosi gli scriventi procuratori antistatari.
Conclusioni parte appellata AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE,
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di AdER rispetto alle questioni inerenti il merito del credito;
in ogni caso, stante la fondatezza dei motivi di appello dell'Agenzia delle Entrate, accogliere lo stesso con conseguente riforma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ditta individuale Resistente_1 veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Cuneo in data 22.07.2013. La procedura fallimentare si concludeva con decreto del Tribunale di Cuneo emesso il
16.01.2020; successivamente il ricorrente chiedeva ed otteneva l'ammissione al beneficio dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 142 ss. della Legge fallimentare: la Corte di Appello di Torino con decreto n. 91/2021 del 11/06/2021, dichiarava inesigibili nei confronti di Resistente_1 i debiti concorsuali non soddisfatti o non soddisfatti integralmente.
In data 25/03/2022, il contribuente riceveva la notifica da parte dell'Agente della Riscossione dell'avviso di intimazione n. 03720229000168705000, derivante da una serie di cartelle di pagamento riferite a ruoli emessi da diversi enti, da avvisi di addebito emessi a far data dal 09.11.2011 al 06.9.2013, da un avviso di accertamento del 17.10.2011 e da un atto successivo all'avviso di accertamento del 18.03.2013.
Con ricorso notificato all'Ufficio in data 24/05/2022 il sig. Resistente_1 chiedeva, previa sospensione del suddetto avviso di intimazione, l'annullamento di tale atto, sostenendo che il medesimo, a seguito della concessione del beneficio della esdebitazione da parte della Corte di Appello di Torino, non avrebbe dovuto essere emesso.
L'Ufficio di Cuneo si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito, nonché la carenza di legittimazione passiva della Direzione Provinciale di Cuneo per gli atti emessi da altri enti impositori o Uffici.
Con riferimento a n. 6 partite, emesse dalla Direzione Provinciale I di Torino - Ufficio Territoriale di Torino 1, riferite a crediti per canone RAI;
(partite n. 123979782015201602, 123979782014201502,
123979782013201402, 123979782012201402, 1239793782011201202, 1239793782010201101, (per le quali, si eccepiva, in ogni caso, la carenza di legittimazione passiva dell'Ufficio convenuto); n. 1 partita (T7S)
2018/215 riferita a spese di lite;
n. 1 partita (TSY) 1400A000163000 relativa a MANCATO PAG. ADDIZ.
ERARIALE TASSA AUTOMOBILISTICA targa Targa_1 (vettura BMW SERIE 5 - Classe / Uso AUTOVETTURA / PRIVATO TRASPORTO PERSONE), l'Ufficio rilevava trattarsi di debiti estranei all'attività di impresa che, per espressa previsione dell'art. 142, comma 3, lett. a) della Legge Fallimentare, restano esclusi dall'esdebitazione.
Si precisava, altresì, l'inidoneità dell'istituto della esdebitazione a costituire causa di estinzione civilistica del debito tributario, incidendo meramente sulla esigibilità ma non sull'esistenza del debito/legittimità del ruolo.
L'Ufficio evidenziava, inoltre, che, ai sensi dell'art. 142, comma 3, lett. b) L.F., sono escluse dall'esdebitazione
“le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti”.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cuneo con sentenza n. 206/01/2023 depositata in data
04/12/2023, così statuiva: “dichiara il difetto di giurisdizione limitatamente ai crediti non tributari;
in parziale accoglimento del ricorso annulla l'atto impugnato con riguardo ai crediti tributari e relative sanzioni.”
Nello specifico, in via pregiudiziale la Corte, rilevava che “parte dei crediti azionati non afferiscono a tributi, bensì ad altre tipologie di debiti nei confronti dell'Erario e/o di altri Enti Pubblici oppure a tributi di competenza di altri Uffici Provinciali dell'Agenzia Fiscale, dichiara il proprio difetto di giurisdizione/competenza in proposito.
In via preliminare la Corte, rilevato che – anche con riferimento ai crediti per canoni RAI e per tassa automobilistica - la decisione della Corte costituzionale n. 44/2016 depositata in data 03 marzo 2016, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 546/92, dichiara la propria incompetenza al proposito, competente essendo la CGT1° grado di Torino, ove ha sede l'Ente impositore.
Ancora preliminarmente la Corte, esaminati gli atti e le produzioni delle parti, respinge l'eccezione di tardività del ricorso, risultando che lo stesso sia stato notificato il 60° giorno a decorrere dal ricevimento dell'intimazione per cui è causa (25.3.2022 – 24.5.2022).”
Nel merito, “nel beneficio in argomento sia le imposte che le sanzioni, sostenendo, come più volte riportato, che il dato letterale della inesigibilità deve essere letto, in una interpretazione logica,teleologica e sistematica, quale estinzione, quantomeno nei confronti del debitore fallito che ha beneficiato dell'esdebitazione; discostandosi da tale indirizzo si creerebbe una vulnus alla coerenza del sistema, una distorsione alla ratio della normativa, che è quella di riabilitare alla vita sociale ed economica il debitore collaborativo e virtuoso (già spogliato di ogni suo avere).
Quanto al sollevato difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria, ritenendo l'Agenzia delle Entrate competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria per una causa di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. il collegio non ritiene fondata la questione in quanto la parte trattata nella presente decisione concerne solamente rapporti tributari: in proposito soccorre, sia pure indirettamente, la sentenza della S.C. 18124/2022 in data 06.06.2022 citata, la quale ha preso in esame analoga questione decisa in 2° grado dalla CTR Torino, provvedendo, come già rimarcato, sul merito e non dichiarando il richiesto difetto di giurisdizione.
Infine, è da respingersi la richiesta di esclusione dal beneficio delle partite di ruolo nn. 123979782015201602,
123979782014201502, 123979782013201402,
23979782012201402, 1239793782011201202, 1239793782010201101, (T7S)
2018/215 e (TSY) 1400A000163000, asseritamente relative a debiti estranei all'attività di impresa, poiché non assistita da valida prova, essendo prodotti in atti solamente gli estratti di ruolo, dai quali non è dato desumere alcunché, oltre all'Ente procedente.”
Avverso tale sentenza propone appello l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cuneo deducendo i seguenti motivi:
1) IN VIA PRELIMINARE: SUL DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE TRIBUTARIO
In via pregiudiziale, la sentenza di prime cure è da riformare nella parte in cui ha rigettato l'eccezione sollevata dallo scrivente Ufficio in ordine al difetto di giurisdizione, ritenendo che: “la parte trattata nella presente decisione concerne solamente rapporti tributari (…)”.
La sentenza è quindi censurabile, innanzitutto, nella parte in cui ha del tutto tralasciato che l'individuazione dei crediti oggetto di esdebitazione sia questione afferente esclusivamente alla giurisdizione ordinaria e al processo esecutivo.
L'istituto della esdebitazione è un beneficio concesso al fallito dal Tribunale ordinario che, con decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l'anno successivo, verificate le condizioni di cui all'articolo 142 l.f. e tenuto conto altresì dei comportamenti collaborativi del medesimo, “dichiara inesigibili nei confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente”
(art. 143, c.1, l.f.).
Nel merito, il giudice fallimentare provvede ad emettere il decreto di esdebitazione fondando la sua istruttoria sulla valutazione dei pareri del curatore e del comitato dei creditori, cioè dei due organi di gestione della procedura fallimentare.
Il coinvolgimento tanto del curatore del fallito che del Comitato dei creditori nella fase istruttoria curata dal giudice fallimentare assume una valenza particolarmente rilevante poiché, con l'emissione del Decreto di esdebitazione del fallito, per i creditori, cessa il potere di azione nei confronti del soggetto esdebitato permanendo solo un'obbligazione naturale.
Sul piano dei rapporti giuridici sostanziali, la questione afferente all'individuazione dei debiti da dichiararsi inesigibili e/o, invece, - ai sensi dell'art. 142, terzo comma, l.f. - esclusi dalla esdebitazione, è, pertanto, questione che riguarda esclusivamente il giudice ordinario e la materia fallimentare.
Pronunciata la dichiarazione di inesigibilità dei debiti concorsuali non soddisfatti integralmente, il debitore può fare valere tale condizione – accertata giudizialmente – esclusivamente nel processo esecutivo eventualmente contro di lui promosso, e solo mediante opposizione ex art. 615 c.p.c. Ciò vale per tutti i crediti, erariali e non.
A partire dal deposito della decisione in cancelleria, il Decreto di esdebitazione produce, infatti, significativi effetti nei confronti del fallito di natura personale, patrimoniale e, ovviamente, anche processuale.
Tali effetti si manifestano sia nell'ambito del diritto privato che nell'ambito del processo civile e, quindi, del diritto e del processo tributario.
Sotto un primo profilo, pertanto, ne consegue che la giurisdizione del giudice tributario nei giudizi in cui il fallito fa valere il beneficio della esdebitazione non sussiste, poiché il debitore oppone una causa di
“estinzione” (che coinvolge la mera esigibilità del debito) ed una eccezione di natura meramente personale e non propria del titolo di credito.
Inoltre, la causa in cui il debitore fallito oppone il provvedimento personale di esdebitazione non ricade nella giurisdizione del giudice tributario poiché prevederebbe un ius dicere di quest'ultimo su una materia -
l'individuazione dei crediti ricadenti nel procedimento di esdebitazione - propria del giudice ordinario, e fallimentare in particolare.
Per tutti i suesposti motivi, in riforma della sentenza di prime cure, in via pregiudiziale e assorbente, quest'Ufficio insta per il riconoscimento del difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia tributaria adita in relazione all'eccezione di specie, dovendosi ritenere l'esame dei crediti ricadenti nell'esdebitazione questione propria del giudice ordinario.
2) NEL MERITO: SULL'ESDEBITAZIONE
II.A - SULL'INIDONEITA' ASSOLUTA DELL'ISTITUTO DELL'ESDEBITAZIONE AD INCIDERE SULLA
LEGITTIMITA' DELL'ISCRIZIONE A RUOLO
In qualità di titolare del diritto di credito, infatti, quest'Ufficio ritiene la sentenza di primo grado, sotto un primo profilo strettamente civilistico, non condivisibile sul punto poiché - incidendo solo ed esclusivamente sull'esigibilità del titolo di credito - l'istituto dell'esdebitazione non costituisce e non può costituire mai una modalità di estinzione dell'obbligazione tributaria.
Tale precisazione è fondamentale poiché l'estinzione dell'obbligazione - tributaria e non - consegue esclusivamente al realizzarsi delle specifiche fattispecie previste dal Codice Civile quali l'adempimento, la novazione, la remissione, la compensazione, la confusione, l'oggettiva impossibilità sopravvenuta di adempimento e la prescrizione.
Fermo restando, dunque, il rilevato difetto di giurisdizione del giudice tributario, la sentenza di prime cure è da riformare nella parte in cui ha considerato “estinti” debiti erariali relativi ad imposte pacificamente non pagate e non rimessi dal creditore erroneamente considerando, pertanto, l'esdebitazione quale modalità di estinzione dell'obbligazione tributaria aggiunta. Occorre, altresì, evidenziare che l'istituto dell'esdebitazione non appare potenzialmente idoneo ad incidere direttamente sulla piena legittimità dell'iscrizione a ruolo: se è vero che l'esdebitazione paralizza ogni attività tesa alla riscossione del titolo di credito, è altrettanto vero che l'istituto non incide sulla sussistenza del credito che pertanto rimane legittimo e “in vita” ancorché non esigile. Appare pertanto del tutto ambiguo e fuorviante il punto della pronuncia appellata, laddove il giudice a quo ha ritenuto che: l'Agenzia delle Entrate si è limitata a portare in esecuzione le sanzioni, avendo eliso di sua sponte le imposte (tra cui l'IVA) e gli altri debiti tributari, insistendo tuttavia sulla escussione delle sanzioni” (sottolineature aggiunte).
L'obbligazione intimata, infatti, non può considerarsi estinta poiché nell'ipotesi in cui il fallito provvedesse al pagamento del debito intimato, tale pagamento non costituirebbe un indebito da rimborsare ma l'adempimento di una obbligazione naturale.
Se per il titolare di una obbligazione civile la differenza tra esigibilità e nullità del titolo di credito può sembrare anche capziosa e priva di pregnanza giuridica, non è così per le obbligazioni tributarie atteso che la questione investe i rapporti tra l'ente creditore – nella specie l'Agenzia delle Entrate – e il Concessionario della riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossione).
Alla luce dei suindicati motivi, quest'Ufficio insta, pertanto, per la riforma della sentenza di prime cure laddove, facendo riferimento all'estinzione dell'obbligazione, ha paventato indirettamente non più sussistente e legittimo il ruolo erariale.
II.B SULLA SPETTANZA DELLE SANZIONI E SULL'INIDONEITA' DELL'ISTITUTO DELL'ESDEBITAZIONE
A COMPRENDERE ANCHE LE SANZIONI CONNESSE AL TRIBUTO.
Sotto altro e diverso profilo, si censura la sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto le sanzioni irrogate, poiché accessorie a debiti estinti, non esigibili in forza del richiamato provvedimento di esdebitazione.
L'art. 142 l.fall. (così come introdotto dal d.lgs. n. 5/2006), prevede che, a determinate condizioni, il cui accertamento rientra nelle competenze del Tribunale fallimentare, “il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti”. Pertanto, al ricorrere di determinati requisiti, il Tribunale, con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore, può concedere l'esdebitazione, dichiarando inesigibili i debiti non soddisfatti integralmente.
Restano, invece, esclusi dall'esdebitazione, come sancito dall'art. 142, terzo comma, L.Fall:
a) i debiti relativi agli obblighi di mantenimento e alimentari e, comunque, le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa;
b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.
Ne consegue, pertanto, che, sotto tale profilo, le sanzioni contenute nelle cartelle di pagamento in esame sono dovute poiché relative ad un debito erariale che non può ritenersi civilisticamente estinto né pagato.
Pertanto, in base all'art. 142, c. 3, lett) b, l.fall., le sanzioni irrogate presenti nelle cartelle insinuate sono da ritenersi escluse dall'ambito dell'applicazione dell'istituto per il semplice fatto che sono relative a debiti non estinti;
pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, rimangono ad oggi dovute ed esigibili.
Per tutto quanto sopra esposto, le sanzioni iscritte a ruolo richieste con le intimazioni di pagamento impugnate, riferite a debiti mai pagati e tecnicamente non altrimenti estinti, rientrano nel novero delle esclusioni dettate dalla norma sull'esdebitazione e perciò sono interamente dovute. Alla luce delle suindicate considerazioni, atteso che gli importi imputati al contribuente a titolo di sanzione per debiti erariali non estinti devono ritenersi esclusi dal beneficio concesso e ancora esigibili, l'Ufficio insta, per l'effetto, in riforma della sentenza di prime cure, per il riconoscimento della mancata estinzione delle sanzioni e per la debenza delle stesse.
3) SULLA ESCLUSIONE DAL BENEFICIO DELLA ESDEBITAZIONE DELLE PARTITE DI RUOLO NN.
123979782015201602, 123979782014201502, 123979782013201402, 23979782012201402, 1239793782011201202,
1239793782010201101, (T7S) 2013/215 E (TSY) 1400A000163000
La sentenza qui impugnata ha respinto la richiesta di esclusione dal beneficio della esdebitazione formulata dallo scrivente Ufficio in ordine alle partite di ruolo nn. 123979782015201602, 123979782014201502, 123979782013201402,
23979782012201402, 1239793782011201202, 1239793782010201101, (T7S)
2013/215 e (TSY) 1400A000163000, in quanto relative a debiti estranei all'attività di impresa, poiché - a suo dire - non assistita da valida prova, essendo prodotti in atti solamente gli estratti di ruolo.
Con riferimento alle partite di ruolo nn. 123979782015201602,
123979782014201502, 123979782013201402, 123979782012201402,
1239793782011201202, 1239793782010201101 occorre ribadire anche in questa sede trattarsi di n. 6 partite, emesse dalla Direzione Provinciale I di Torino - Ufficio Territoriale di Torino 1, riferite a crediti per canone RAI, confluite nelle cartelle di pagamento ricomprese nell'avviso di intimazione impugnato.
Trattasi, a ben vedere, come anticipato, di partite emesse da altro Ufficio della Agenzia delle Entrate, rispetto alle quali lo stesso giudice di prime cure aveva dichiarato pregiudizialmente il proprio difetto di competenza
(In via pregiudiziale la Corte, rilevato che parte dei crediti azionati non afferiscono a tributi, bensì ad altre tipologie di debiti nei confronti dell'Erario e/o di altri Enti Pubblici oppure a tributi di competenza di altri Uffici
Provinciali dell'Agenzia Fiscale, dichiara il proprio difetto di iurisdizione/competenza in proposito – Cfr. pag.
6 della sentenza impugnata - enfasi aggiunte), ed in relazione alle quali lo scrivente Ufficio aveva eccepito ab origine la propria carenza di legittimazione passiva.
La decisione della CTP sul punto si rivela pertanto del tutto contraddittoria, atteso che, da un lato, dichiara pregiudizialmente il proprio difetto di competenza rispetto ai crediti erariali confluiti nelle cartelle anzidette e, dall'altro lato, rigetta l'eccezione relativa alla loro esclusione dal beneficio dell'esdebitazione.
In ogni caso, per mero scrupolo difensivo, va evidenziato come risulti lapalissiana l'estraneità di tali debiti (canoni RAI) all'attività di impresa esercitata dal sig. Resistente_1, che - va ribadito - consisteva nel trasporto di merci su strada (cod. attività 494100).
Con riferimento alla partita di ruolo (TSY) 1400A000163000, confluita nella cartella di pagamento n.
03720140008140268000, va evidenziato riferirsi all'OMESSO PAGAM. ANNO 2011 RELATIVO ALL' AUTOVEICOLO TARGATO Targa_1, come può agevolmente evincersi dal dettaglio di tale partita.
Ora, come può evincersi dai dati presenti in Anagrafe Tributaria di seguito riportati, con tale targa di circolazione risulta immatricolata la vettura BMW SERIE 5 - Categoria/Uso AUTOVETTURE / PRIVATO
TRASPORTO PERSONE. Orbene, anche in questo caso, trattasi, in tutta evidenza, di credito erariale estraneo all'attività di impresa che, per espressa previsione dell'art. 142, comma 3, lett. a) della Legge Fallimentare, resta escluso dall'esdebitazione.
In relazione alla partita di ruolo n. (T7S) 2013/215, come può evincersi dal dettaglio di tale partita di seguito riportato, va rilevato riferirsi all'”Iscrizione a ruolo ex art. 15 del D. Lgs. n. 546/92 delle spese di lite decise con i seguenti provvedimenti: sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo n.118/03/12 depositata il 3.9.2012, divenuta definitiva per omessa impugnazione entro il termine scadente il 15.3.2013”.
Trattasi, pertanto, di debito di natura civilistica, con la conseguenza che il medesimo va considerato come estraneo all'attività di impresa e, dunque, non ricompreso nel beneficio della esdebitazione.
Per tutti i suesposti motivi, quest'Ufficio insta, in riforma della sentenza di prime cure, per il riconoscimento della piena legittimità ed esigibilità dei crediti di cui alle partite di ruolo nn. 123979782015201602,
123979782014201502, 123979782013201402, 23979782012201402, 1239793782011201202, 1239793782010201101,
(TSY) 1400A000163000 e (T7S) 2013/215 in quanto riferite a crediti erariali estranei all'attività di impresa.
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CONTRODEDUCE il contribuente Resistente_1 per la conferma della sentenza di primo grado, osservando quanto segue.
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I) Sull'inesistenza del difetto di giurisdizione del Giudice tributario lamentato dall'appellante.
La Cassazione ha riconosciuto che i limiti della giurisdizione tributaria non possono essere desunti unicamente sulla base dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, ossia della norma che contiene l'elenco degli atti impugnabili. In realtà, è l'art. 2 del medesimo D.Lgs. che stabilisce l'estensione di tale giurisdizione, la quale quindi comprende “tutte le fasi del procedimento che hanno portato all'adozione e alla formazione di quell'atto tanto che l'eventuale giudizio negativo in ordine alla legittimità e/o regolarità (formale e/o sostanziale) su qualche atto “istruttorio” prodromico può determinare la caducazione, per illegittimità derivata, dell'atto “finale” impugnato”. Precisa, poi, richiamando i propri precedenti, che il carattere esclusivo della giurisdizione tributaria non deve intendersi nel senso che gli atti non autonomamente impugnabili siano devoluti in via residuale ad altri giudici. Ciò comporta che gli atti istruttori devono essere impugnati solo davanti alle
Commissioni Tributarie, alle quale spetta tutelare a tutto tondo la posizione del contribuente, a prescindere dalla sua consistenza come diritto soggettivo o interesse legittimo .
L'atto di intimazione impugnato dall'odierno appellato, contenente risalenti pretese tributarie antecedenti il procedimento di esdebitazione, è stato correttamente impugnato avanti il Giudice tributario, competente a decidere sulle questioni, per l'appunto, di carattere fiscale. Il predetto motivo d'appello, per l'effetto, dovrà andare respinto.
II) Sulla errata interpretazione offerta dall'A.E. con riferimento all'istituto dell'esdebitazione e sulla conseguente estinzione delle sanzioni connesse al tributo.
Parte appellante, errando, ritiene che “l'esdebitazione non costituisce e non può costituire mai una modalità di estinzione dell'obbligazione tributaria.” E, in maniera alquanto creativa ma, paradossalmente, conferme alla tesi dell'odierno appellato (sic !!!), ritiene che “l'obbligazione intimata, infatti, non può considerarsi estinta poiché nell'ipotesi in cui il fallito provvedesse al pagamento del debito intimato, tale pagamento non costituirebbe un indebito da rimborsare ma l'adempimento di una obbligazione naturale.”. Orbene, la stessa A.E., con il suindicato passaggio (c.fr. pagg. 10 – 11 dell'atto di appello) conferma che non sussiste alcun obbligo in capo all'appellato di provvedere al pagamento delle obbligazioni tributarie ingiunte e ciò proprio perché l'obbligazione si è estinta per effetto dell'istituto dell'esdebitazione.
Ai sensi dell'articolo 2034 c.c. il Legislatore ha identificato l'obbligazione naturale prevedendo che:" Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace. I doveri indicati dal comma precedente e ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato non producono altri effetti".
Ciò posto se l'A.E. identifica (come ha fatto) l'eventuale pagamento che potrebbe effettuare il Sig. Resistente_1 come una obbligazione naturale allora ne discende che alcun obbligo giuridico (i.e. validità delle cartelle e degli avvisi di accertamento impugnati) sussiste in capo all'odierno appellato.
È inesigibile, infatti, il credito tributario ricompreso nell'omologa di esdebitazione ottenuta dal Contribuente dinanzi la Corte di Appello di Torino.
L'art. 143, L.F. prevede che, con detto procedimento, “il tribunale dichiara inesigibili nei confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente” e, per giurisprudenza costante e granitica vi rientrano anche i debiti di natura tributaria e fiscale si è formato il principio di diritto circa il divieto assoluto - per il creditore - di avanzare qualsivoglia richiesta di pagamento nei confronti dell'ex fallito, laddove quest'ultimo abbia ottenuto il decreto di esdebitazione, i cui risultati travolgono sine dubio le posizioni debitorie
(ancora aperte, tuttavia anteriori al decreto esdebitatorio) contratte dall'interessato.
Ne discende, quindi, la corretta ricostruzione giuridica operata dai Giudici di primo grado ed il conseguente rigetto del secondo motivo (II.A – II.B) proposto dall'Ente impositore.
Proprio l'estinzione dell'obbligazione a seguito della procedura di cui all'art. 142 L.F. comporta la naturale estinzione delle sanzioni connesse al tributo.
L'art. 142, comma 4, L.F. prevede espressamente che “Restano esclusi dall'esdebitazione: a) gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio di impresa;
b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che NON siano accessorie a debiti estinti”.
Ebbene, la predetta norma di Legge appare chiara, incontestabile oltre che inconfutabile.
Come rilevato dallo stesso Ente accertatore nei provvedimenti impugnati, le sanzioni di cui è richiesto il pagamento al Sig. Resistente_1 sono senza dubbio correlate e, quindi, accessorie rispetto ad un debito tributario sorto nell'ambito dell'esercizio dell'attività di impresa.
È la stessa parte appellante che esplicita l'accessorietà della sanzione connessa al tributo che si assume essere stato violato principalmente: tuttavia, omette di considerare la concessione dell'esdebitazione a favore del Sig. Resistente_1.
Ebbene, come è noto, anche ai sensi della stessa norma art. 142 L.F., la sanzione accessoria segue le sorti di quella principale. Ne deriva che, come anche confermato dal Consiglio di Stato, “la sanzione accessoria, in quanto si aggiunge ad altra cd. “principale”, abbia essa natura penale o amministrativa, di regola ne segue le sorti;
pertanto, l'estinzione del procedimento che riguarda la prima, in assenza di esplicite indicazioni di senso opposto da parte del legislatore, incide anche sulla seconda” (Cfr., ex pluribus, Consiglio di Stato,
Sentenza n. 3548/2020; in senso conforme, sul vincolo di dipendenza tra sanzione principale e accessoria,
Cass. civ. 13739/2012). Dunque, poiché i debiti concorsuali del Sig. Resistente_1 (tra cui si annoverano anche quelli di natura tributaria e fiscale) sono stati dichiarati inesigibili nei confronti del medesimo, quale titolare della Ditta individuale
Resistente_1, ne deriva che anche tutte le sanzioni accessorie connesse ai tributi dovranno seguirne la stessa sorte, posto altresì che la Legge prevede espressamente l'esclusione solo di quelle sanzioni che non abbiano carattere accessorio. Cioè, se le sanzioni amministrative hanno vita propria allora non rientrano nell'alveo dei debiti esdebitati se, invece, hanno carattere accessorio (come il caso di specie e come pacificamente ammesso dalla stessa A.E.) allora seguono le stesse sorti dei debiti estinti a cui sono correlate.
Controdeduzioni per AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE
Con riferimento all'inesigibilità dei crediti richiesti per effetto dell'esdebitazione, AdER non può che ribadire anche in questa sede il proprio difetto di legittimazione passiva, riportandosi alle considerazioni spiegate nelle controdeduzioni del primo grado di giudizio.
L'attività di riscossione, pertanto, è iniziata e proseguita - legittimamente - in relazione ai crediti non sgravati e non sospesi dagli enti impositori, sicchè non potrà essere attribuita ad AdER alcuna responsabilità.
Alla pubblica udienza di trattazione le parti hanno confermato le rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sul motivo 1) dell'appello dell'Ufficio: la decisione di quali crediti possa dichiararsi la inesigibilità per effetto del provvedimento di esdibitazione, riguardando un atto quale l'intimazione di pagamento, non iscrivibile negli atti esecutivi in senso stretto, per i quali soccorre la giurisdizione del giudice ordinario in sede di opposizione agli atti esecutivi ai sensi art. 615 c.p.c., ricade ancora nella giurisdizione del giudice tributario, non potendo infatti ritenersi avviata una procedura esecutiva.
Correttamente la sentenza di primo grado esclude la giurisdizione per quanto riguarda crediti non di natura tributaria, correttamente dichiara non esigibili i crediti portati da tributi con relative sanzioni, deve invece rilevarsi che alcuni crediti tributari non attengono alla attività di impresa, ma concernono la sfera personale del contribuente ( canone RAI e tassa circolazione autovettura,) per i quali l'art. 143 L.F. esclude la esdebitazione.
L'appello dell'Ufficio (motivo 3 ) trova quindi accoglimento per questi ultimi crediti anche alla luce delle precisazioni intervenute da parte dell'Ufficio, con esclusione del recupero delle spese di lite derivanti da giudizio tributario afferente l'attività di impresa.
Il motivo 2) del'appello dell'Ufficio ritiene non comprese nella esdebitazione le sanzioni accessorie ai tributi in quanto la norma consente ciò solo per i debiti estinti.
Su tale questione si ritiene che il dato letterale debba essere interpretato in via sistematica, sul punto si riporta quello che risulta dalla giurisprudenza di legittimità, Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ord. interlocutoria 8 – 30 ottobre 2014, n. 23129 ove è dato leggere “le sanzioni di cui si tratta sono strettamente connesse al debito principale che viene -in ipotesi- estinto. E non appare logico limitare l'effetto dell'esdebitamento alle sanzioni che derivino da crediti pienamente soddisfatti;
mentre la coerenza del sistema induce a cancellare anche le sanzioni connesse ai debiti divenuti inesigibili (e che sovente sono rapportate all'ammontare di tali debiti)”. Orientamento ribadito da Cass. 18124/2022 che esplicitamente ritiene comprese nell'esdebitamento le violazioni IVA e relative sanzioni, la Corte infatti respinge il ricorso dell'Agenzia che in via subordinata chiedeva distinguere tra somme dovute per obbligazione tributaria e somme dovute per sanzioni. Il debito si estingue per effetto della esdibitazione,l'obbligazione tributaria può permanere (ad esempio nei casi di solidarietà passiva), l'art. 142, terzo comma, L.F, ove esclude le sanzioni
“che non siano accessorie a debiti estinti” si riferisce sicuramente al debito portato dall'obbligazione principale estinto in quanto inesigibile nei confronti dell'esdebitato, seguendo d'altronde il canone generale secondo cui l'estinzione del debito tributario comporta automaticamente l'estinzione della sanzione accessoria.
L'appello dell'Ufficio trova quindi accoglimento limitatamente ai debiti indicati nel motivo 3) come precisato in motivazione, respinti gli altri due motivi.
La reciproca soccombenza comporta la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello dell'Ufficio, in parziale riforma della sentenza appellata dichiara esclusi dalla esdebitazione i debiti risultanti dalle partite di ruolo 123979782015201602, 123979782014201502,
123979782013201402, 123979782012201402, 1239793782011201202, 1239793782010201101, (TSY)
1400A000163000. Spese compensate.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
GIUSTA MAURIZIA, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 400/2024 depositato il 23/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cuneo - Via San Giovanni Bosco N. 13 B 12100 Cuneo CN
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 206/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CUNEO sez. 1 e pubblicata il 04/12/2023 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03720229000168705000 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni parte appellante Direzione Provinciale di Cuneo
In riforma dell'impugnata sentenza: In via pregiudiziale e assorbente:
- In accoglimento del primo motivo di appello, rilevare il difetto di giurisdizione del giudice adito, dovendosi ritenere competente a conoscere della controversia riguardante l'eccezione di esdebitazione il giudice ordinario;
Nel merito: in riforma dell'impugnata sentenza:
- dichiarare escluse dagli effetti dell'esdebitazione le partite di ruolo nn. 123979782015201602,
123979782014201502, 123979782013201402, 123979782012201402, 1239793782011201202, 1239793782010201101,
(TSY) 1400A000163000 e (T7S) 2013/215, in quanto relative a debiti estranei all'attività di impresa;
- in ogni caso, escludere dagli effetti dell'esdebitazione le sanzioni iscritte a ruolo, in quanto relative a debiti non estinti.
In punto spese:- nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto del presente atto di appello, compensare le spese di giudizio.
Conclusioni parte appellata Resistente_1.
previa reiezione dell'appello avversario per tutti i motivi esposti in atto, confermare integralmente la sentenza indicata in epigrafe e, per l'effetto dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'annullabilità dell'atto di intimazione impugnato dall'appellato nel primo grado di giudizio per tutte le motivazioni esposte in ricorso e ritenere e dichiarare conseguentemente nulla ogni pretesa relativa ai titoli ivi indicati. Infine, si chiede la condanna della controparte al pagamento di diritti, spese ed onorari del giudizio di entrambi i gradi di giudizio, dichiarandosi gli scriventi procuratori antistatari.
Conclusioni parte appellata AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE,
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di AdER rispetto alle questioni inerenti il merito del credito;
in ogni caso, stante la fondatezza dei motivi di appello dell'Agenzia delle Entrate, accogliere lo stesso con conseguente riforma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ditta individuale Resistente_1 veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Cuneo in data 22.07.2013. La procedura fallimentare si concludeva con decreto del Tribunale di Cuneo emesso il
16.01.2020; successivamente il ricorrente chiedeva ed otteneva l'ammissione al beneficio dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 142 ss. della Legge fallimentare: la Corte di Appello di Torino con decreto n. 91/2021 del 11/06/2021, dichiarava inesigibili nei confronti di Resistente_1 i debiti concorsuali non soddisfatti o non soddisfatti integralmente.
In data 25/03/2022, il contribuente riceveva la notifica da parte dell'Agente della Riscossione dell'avviso di intimazione n. 03720229000168705000, derivante da una serie di cartelle di pagamento riferite a ruoli emessi da diversi enti, da avvisi di addebito emessi a far data dal 09.11.2011 al 06.9.2013, da un avviso di accertamento del 17.10.2011 e da un atto successivo all'avviso di accertamento del 18.03.2013.
Con ricorso notificato all'Ufficio in data 24/05/2022 il sig. Resistente_1 chiedeva, previa sospensione del suddetto avviso di intimazione, l'annullamento di tale atto, sostenendo che il medesimo, a seguito della concessione del beneficio della esdebitazione da parte della Corte di Appello di Torino, non avrebbe dovuto essere emesso.
L'Ufficio di Cuneo si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito, nonché la carenza di legittimazione passiva della Direzione Provinciale di Cuneo per gli atti emessi da altri enti impositori o Uffici.
Con riferimento a n. 6 partite, emesse dalla Direzione Provinciale I di Torino - Ufficio Territoriale di Torino 1, riferite a crediti per canone RAI;
(partite n. 123979782015201602, 123979782014201502,
123979782013201402, 123979782012201402, 1239793782011201202, 1239793782010201101, (per le quali, si eccepiva, in ogni caso, la carenza di legittimazione passiva dell'Ufficio convenuto); n. 1 partita (T7S)
2018/215 riferita a spese di lite;
n. 1 partita (TSY) 1400A000163000 relativa a MANCATO PAG. ADDIZ.
ERARIALE TASSA AUTOMOBILISTICA targa Targa_1 (vettura BMW SERIE 5 - Classe / Uso AUTOVETTURA / PRIVATO TRASPORTO PERSONE), l'Ufficio rilevava trattarsi di debiti estranei all'attività di impresa che, per espressa previsione dell'art. 142, comma 3, lett. a) della Legge Fallimentare, restano esclusi dall'esdebitazione.
Si precisava, altresì, l'inidoneità dell'istituto della esdebitazione a costituire causa di estinzione civilistica del debito tributario, incidendo meramente sulla esigibilità ma non sull'esistenza del debito/legittimità del ruolo.
L'Ufficio evidenziava, inoltre, che, ai sensi dell'art. 142, comma 3, lett. b) L.F., sono escluse dall'esdebitazione
“le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti”.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cuneo con sentenza n. 206/01/2023 depositata in data
04/12/2023, così statuiva: “dichiara il difetto di giurisdizione limitatamente ai crediti non tributari;
in parziale accoglimento del ricorso annulla l'atto impugnato con riguardo ai crediti tributari e relative sanzioni.”
Nello specifico, in via pregiudiziale la Corte, rilevava che “parte dei crediti azionati non afferiscono a tributi, bensì ad altre tipologie di debiti nei confronti dell'Erario e/o di altri Enti Pubblici oppure a tributi di competenza di altri Uffici Provinciali dell'Agenzia Fiscale, dichiara il proprio difetto di giurisdizione/competenza in proposito.
In via preliminare la Corte, rilevato che – anche con riferimento ai crediti per canoni RAI e per tassa automobilistica - la decisione della Corte costituzionale n. 44/2016 depositata in data 03 marzo 2016, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 546/92, dichiara la propria incompetenza al proposito, competente essendo la CGT1° grado di Torino, ove ha sede l'Ente impositore.
Ancora preliminarmente la Corte, esaminati gli atti e le produzioni delle parti, respinge l'eccezione di tardività del ricorso, risultando che lo stesso sia stato notificato il 60° giorno a decorrere dal ricevimento dell'intimazione per cui è causa (25.3.2022 – 24.5.2022).”
Nel merito, “nel beneficio in argomento sia le imposte che le sanzioni, sostenendo, come più volte riportato, che il dato letterale della inesigibilità deve essere letto, in una interpretazione logica,teleologica e sistematica, quale estinzione, quantomeno nei confronti del debitore fallito che ha beneficiato dell'esdebitazione; discostandosi da tale indirizzo si creerebbe una vulnus alla coerenza del sistema, una distorsione alla ratio della normativa, che è quella di riabilitare alla vita sociale ed economica il debitore collaborativo e virtuoso (già spogliato di ogni suo avere).
Quanto al sollevato difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria, ritenendo l'Agenzia delle Entrate competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria per una causa di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. il collegio non ritiene fondata la questione in quanto la parte trattata nella presente decisione concerne solamente rapporti tributari: in proposito soccorre, sia pure indirettamente, la sentenza della S.C. 18124/2022 in data 06.06.2022 citata, la quale ha preso in esame analoga questione decisa in 2° grado dalla CTR Torino, provvedendo, come già rimarcato, sul merito e non dichiarando il richiesto difetto di giurisdizione.
Infine, è da respingersi la richiesta di esclusione dal beneficio delle partite di ruolo nn. 123979782015201602,
123979782014201502, 123979782013201402,
23979782012201402, 1239793782011201202, 1239793782010201101, (T7S)
2018/215 e (TSY) 1400A000163000, asseritamente relative a debiti estranei all'attività di impresa, poiché non assistita da valida prova, essendo prodotti in atti solamente gli estratti di ruolo, dai quali non è dato desumere alcunché, oltre all'Ente procedente.”
Avverso tale sentenza propone appello l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cuneo deducendo i seguenti motivi:
1) IN VIA PRELIMINARE: SUL DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE TRIBUTARIO
In via pregiudiziale, la sentenza di prime cure è da riformare nella parte in cui ha rigettato l'eccezione sollevata dallo scrivente Ufficio in ordine al difetto di giurisdizione, ritenendo che: “la parte trattata nella presente decisione concerne solamente rapporti tributari (…)”.
La sentenza è quindi censurabile, innanzitutto, nella parte in cui ha del tutto tralasciato che l'individuazione dei crediti oggetto di esdebitazione sia questione afferente esclusivamente alla giurisdizione ordinaria e al processo esecutivo.
L'istituto della esdebitazione è un beneficio concesso al fallito dal Tribunale ordinario che, con decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l'anno successivo, verificate le condizioni di cui all'articolo 142 l.f. e tenuto conto altresì dei comportamenti collaborativi del medesimo, “dichiara inesigibili nei confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente”
(art. 143, c.1, l.f.).
Nel merito, il giudice fallimentare provvede ad emettere il decreto di esdebitazione fondando la sua istruttoria sulla valutazione dei pareri del curatore e del comitato dei creditori, cioè dei due organi di gestione della procedura fallimentare.
Il coinvolgimento tanto del curatore del fallito che del Comitato dei creditori nella fase istruttoria curata dal giudice fallimentare assume una valenza particolarmente rilevante poiché, con l'emissione del Decreto di esdebitazione del fallito, per i creditori, cessa il potere di azione nei confronti del soggetto esdebitato permanendo solo un'obbligazione naturale.
Sul piano dei rapporti giuridici sostanziali, la questione afferente all'individuazione dei debiti da dichiararsi inesigibili e/o, invece, - ai sensi dell'art. 142, terzo comma, l.f. - esclusi dalla esdebitazione, è, pertanto, questione che riguarda esclusivamente il giudice ordinario e la materia fallimentare.
Pronunciata la dichiarazione di inesigibilità dei debiti concorsuali non soddisfatti integralmente, il debitore può fare valere tale condizione – accertata giudizialmente – esclusivamente nel processo esecutivo eventualmente contro di lui promosso, e solo mediante opposizione ex art. 615 c.p.c. Ciò vale per tutti i crediti, erariali e non.
A partire dal deposito della decisione in cancelleria, il Decreto di esdebitazione produce, infatti, significativi effetti nei confronti del fallito di natura personale, patrimoniale e, ovviamente, anche processuale.
Tali effetti si manifestano sia nell'ambito del diritto privato che nell'ambito del processo civile e, quindi, del diritto e del processo tributario.
Sotto un primo profilo, pertanto, ne consegue che la giurisdizione del giudice tributario nei giudizi in cui il fallito fa valere il beneficio della esdebitazione non sussiste, poiché il debitore oppone una causa di
“estinzione” (che coinvolge la mera esigibilità del debito) ed una eccezione di natura meramente personale e non propria del titolo di credito.
Inoltre, la causa in cui il debitore fallito oppone il provvedimento personale di esdebitazione non ricade nella giurisdizione del giudice tributario poiché prevederebbe un ius dicere di quest'ultimo su una materia -
l'individuazione dei crediti ricadenti nel procedimento di esdebitazione - propria del giudice ordinario, e fallimentare in particolare.
Per tutti i suesposti motivi, in riforma della sentenza di prime cure, in via pregiudiziale e assorbente, quest'Ufficio insta per il riconoscimento del difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia tributaria adita in relazione all'eccezione di specie, dovendosi ritenere l'esame dei crediti ricadenti nell'esdebitazione questione propria del giudice ordinario.
2) NEL MERITO: SULL'ESDEBITAZIONE
II.A - SULL'INIDONEITA' ASSOLUTA DELL'ISTITUTO DELL'ESDEBITAZIONE AD INCIDERE SULLA
LEGITTIMITA' DELL'ISCRIZIONE A RUOLO
In qualità di titolare del diritto di credito, infatti, quest'Ufficio ritiene la sentenza di primo grado, sotto un primo profilo strettamente civilistico, non condivisibile sul punto poiché - incidendo solo ed esclusivamente sull'esigibilità del titolo di credito - l'istituto dell'esdebitazione non costituisce e non può costituire mai una modalità di estinzione dell'obbligazione tributaria.
Tale precisazione è fondamentale poiché l'estinzione dell'obbligazione - tributaria e non - consegue esclusivamente al realizzarsi delle specifiche fattispecie previste dal Codice Civile quali l'adempimento, la novazione, la remissione, la compensazione, la confusione, l'oggettiva impossibilità sopravvenuta di adempimento e la prescrizione.
Fermo restando, dunque, il rilevato difetto di giurisdizione del giudice tributario, la sentenza di prime cure è da riformare nella parte in cui ha considerato “estinti” debiti erariali relativi ad imposte pacificamente non pagate e non rimessi dal creditore erroneamente considerando, pertanto, l'esdebitazione quale modalità di estinzione dell'obbligazione tributaria aggiunta. Occorre, altresì, evidenziare che l'istituto dell'esdebitazione non appare potenzialmente idoneo ad incidere direttamente sulla piena legittimità dell'iscrizione a ruolo: se è vero che l'esdebitazione paralizza ogni attività tesa alla riscossione del titolo di credito, è altrettanto vero che l'istituto non incide sulla sussistenza del credito che pertanto rimane legittimo e “in vita” ancorché non esigile. Appare pertanto del tutto ambiguo e fuorviante il punto della pronuncia appellata, laddove il giudice a quo ha ritenuto che: l'Agenzia delle Entrate si è limitata a portare in esecuzione le sanzioni, avendo eliso di sua sponte le imposte (tra cui l'IVA) e gli altri debiti tributari, insistendo tuttavia sulla escussione delle sanzioni” (sottolineature aggiunte).
L'obbligazione intimata, infatti, non può considerarsi estinta poiché nell'ipotesi in cui il fallito provvedesse al pagamento del debito intimato, tale pagamento non costituirebbe un indebito da rimborsare ma l'adempimento di una obbligazione naturale.
Se per il titolare di una obbligazione civile la differenza tra esigibilità e nullità del titolo di credito può sembrare anche capziosa e priva di pregnanza giuridica, non è così per le obbligazioni tributarie atteso che la questione investe i rapporti tra l'ente creditore – nella specie l'Agenzia delle Entrate – e il Concessionario della riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossione).
Alla luce dei suindicati motivi, quest'Ufficio insta, pertanto, per la riforma della sentenza di prime cure laddove, facendo riferimento all'estinzione dell'obbligazione, ha paventato indirettamente non più sussistente e legittimo il ruolo erariale.
II.B SULLA SPETTANZA DELLE SANZIONI E SULL'INIDONEITA' DELL'ISTITUTO DELL'ESDEBITAZIONE
A COMPRENDERE ANCHE LE SANZIONI CONNESSE AL TRIBUTO.
Sotto altro e diverso profilo, si censura la sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto le sanzioni irrogate, poiché accessorie a debiti estinti, non esigibili in forza del richiamato provvedimento di esdebitazione.
L'art. 142 l.fall. (così come introdotto dal d.lgs. n. 5/2006), prevede che, a determinate condizioni, il cui accertamento rientra nelle competenze del Tribunale fallimentare, “il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti”. Pertanto, al ricorrere di determinati requisiti, il Tribunale, con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore, può concedere l'esdebitazione, dichiarando inesigibili i debiti non soddisfatti integralmente.
Restano, invece, esclusi dall'esdebitazione, come sancito dall'art. 142, terzo comma, L.Fall:
a) i debiti relativi agli obblighi di mantenimento e alimentari e, comunque, le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa;
b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.
Ne consegue, pertanto, che, sotto tale profilo, le sanzioni contenute nelle cartelle di pagamento in esame sono dovute poiché relative ad un debito erariale che non può ritenersi civilisticamente estinto né pagato.
Pertanto, in base all'art. 142, c. 3, lett) b, l.fall., le sanzioni irrogate presenti nelle cartelle insinuate sono da ritenersi escluse dall'ambito dell'applicazione dell'istituto per il semplice fatto che sono relative a debiti non estinti;
pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, rimangono ad oggi dovute ed esigibili.
Per tutto quanto sopra esposto, le sanzioni iscritte a ruolo richieste con le intimazioni di pagamento impugnate, riferite a debiti mai pagati e tecnicamente non altrimenti estinti, rientrano nel novero delle esclusioni dettate dalla norma sull'esdebitazione e perciò sono interamente dovute. Alla luce delle suindicate considerazioni, atteso che gli importi imputati al contribuente a titolo di sanzione per debiti erariali non estinti devono ritenersi esclusi dal beneficio concesso e ancora esigibili, l'Ufficio insta, per l'effetto, in riforma della sentenza di prime cure, per il riconoscimento della mancata estinzione delle sanzioni e per la debenza delle stesse.
3) SULLA ESCLUSIONE DAL BENEFICIO DELLA ESDEBITAZIONE DELLE PARTITE DI RUOLO NN.
123979782015201602, 123979782014201502, 123979782013201402, 23979782012201402, 1239793782011201202,
1239793782010201101, (T7S) 2013/215 E (TSY) 1400A000163000
La sentenza qui impugnata ha respinto la richiesta di esclusione dal beneficio della esdebitazione formulata dallo scrivente Ufficio in ordine alle partite di ruolo nn. 123979782015201602, 123979782014201502, 123979782013201402,
23979782012201402, 1239793782011201202, 1239793782010201101, (T7S)
2013/215 e (TSY) 1400A000163000, in quanto relative a debiti estranei all'attività di impresa, poiché - a suo dire - non assistita da valida prova, essendo prodotti in atti solamente gli estratti di ruolo.
Con riferimento alle partite di ruolo nn. 123979782015201602,
123979782014201502, 123979782013201402, 123979782012201402,
1239793782011201202, 1239793782010201101 occorre ribadire anche in questa sede trattarsi di n. 6 partite, emesse dalla Direzione Provinciale I di Torino - Ufficio Territoriale di Torino 1, riferite a crediti per canone RAI, confluite nelle cartelle di pagamento ricomprese nell'avviso di intimazione impugnato.
Trattasi, a ben vedere, come anticipato, di partite emesse da altro Ufficio della Agenzia delle Entrate, rispetto alle quali lo stesso giudice di prime cure aveva dichiarato pregiudizialmente il proprio difetto di competenza
(In via pregiudiziale la Corte, rilevato che parte dei crediti azionati non afferiscono a tributi, bensì ad altre tipologie di debiti nei confronti dell'Erario e/o di altri Enti Pubblici oppure a tributi di competenza di altri Uffici
Provinciali dell'Agenzia Fiscale, dichiara il proprio difetto di iurisdizione/competenza in proposito – Cfr. pag.
6 della sentenza impugnata - enfasi aggiunte), ed in relazione alle quali lo scrivente Ufficio aveva eccepito ab origine la propria carenza di legittimazione passiva.
La decisione della CTP sul punto si rivela pertanto del tutto contraddittoria, atteso che, da un lato, dichiara pregiudizialmente il proprio difetto di competenza rispetto ai crediti erariali confluiti nelle cartelle anzidette e, dall'altro lato, rigetta l'eccezione relativa alla loro esclusione dal beneficio dell'esdebitazione.
In ogni caso, per mero scrupolo difensivo, va evidenziato come risulti lapalissiana l'estraneità di tali debiti (canoni RAI) all'attività di impresa esercitata dal sig. Resistente_1, che - va ribadito - consisteva nel trasporto di merci su strada (cod. attività 494100).
Con riferimento alla partita di ruolo (TSY) 1400A000163000, confluita nella cartella di pagamento n.
03720140008140268000, va evidenziato riferirsi all'OMESSO PAGAM. ANNO 2011 RELATIVO ALL' AUTOVEICOLO TARGATO Targa_1, come può agevolmente evincersi dal dettaglio di tale partita.
Ora, come può evincersi dai dati presenti in Anagrafe Tributaria di seguito riportati, con tale targa di circolazione risulta immatricolata la vettura BMW SERIE 5 - Categoria/Uso AUTOVETTURE / PRIVATO
TRASPORTO PERSONE. Orbene, anche in questo caso, trattasi, in tutta evidenza, di credito erariale estraneo all'attività di impresa che, per espressa previsione dell'art. 142, comma 3, lett. a) della Legge Fallimentare, resta escluso dall'esdebitazione.
In relazione alla partita di ruolo n. (T7S) 2013/215, come può evincersi dal dettaglio di tale partita di seguito riportato, va rilevato riferirsi all'”Iscrizione a ruolo ex art. 15 del D. Lgs. n. 546/92 delle spese di lite decise con i seguenti provvedimenti: sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo n.118/03/12 depositata il 3.9.2012, divenuta definitiva per omessa impugnazione entro il termine scadente il 15.3.2013”.
Trattasi, pertanto, di debito di natura civilistica, con la conseguenza che il medesimo va considerato come estraneo all'attività di impresa e, dunque, non ricompreso nel beneficio della esdebitazione.
Per tutti i suesposti motivi, quest'Ufficio insta, in riforma della sentenza di prime cure, per il riconoscimento della piena legittimità ed esigibilità dei crediti di cui alle partite di ruolo nn. 123979782015201602,
123979782014201502, 123979782013201402, 23979782012201402, 1239793782011201202, 1239793782010201101,
(TSY) 1400A000163000 e (T7S) 2013/215 in quanto riferite a crediti erariali estranei all'attività di impresa.
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CONTRODEDUCE il contribuente Resistente_1 per la conferma della sentenza di primo grado, osservando quanto segue.
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I) Sull'inesistenza del difetto di giurisdizione del Giudice tributario lamentato dall'appellante.
La Cassazione ha riconosciuto che i limiti della giurisdizione tributaria non possono essere desunti unicamente sulla base dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, ossia della norma che contiene l'elenco degli atti impugnabili. In realtà, è l'art. 2 del medesimo D.Lgs. che stabilisce l'estensione di tale giurisdizione, la quale quindi comprende “tutte le fasi del procedimento che hanno portato all'adozione e alla formazione di quell'atto tanto che l'eventuale giudizio negativo in ordine alla legittimità e/o regolarità (formale e/o sostanziale) su qualche atto “istruttorio” prodromico può determinare la caducazione, per illegittimità derivata, dell'atto “finale” impugnato”. Precisa, poi, richiamando i propri precedenti, che il carattere esclusivo della giurisdizione tributaria non deve intendersi nel senso che gli atti non autonomamente impugnabili siano devoluti in via residuale ad altri giudici. Ciò comporta che gli atti istruttori devono essere impugnati solo davanti alle
Commissioni Tributarie, alle quale spetta tutelare a tutto tondo la posizione del contribuente, a prescindere dalla sua consistenza come diritto soggettivo o interesse legittimo .
L'atto di intimazione impugnato dall'odierno appellato, contenente risalenti pretese tributarie antecedenti il procedimento di esdebitazione, è stato correttamente impugnato avanti il Giudice tributario, competente a decidere sulle questioni, per l'appunto, di carattere fiscale. Il predetto motivo d'appello, per l'effetto, dovrà andare respinto.
II) Sulla errata interpretazione offerta dall'A.E. con riferimento all'istituto dell'esdebitazione e sulla conseguente estinzione delle sanzioni connesse al tributo.
Parte appellante, errando, ritiene che “l'esdebitazione non costituisce e non può costituire mai una modalità di estinzione dell'obbligazione tributaria.” E, in maniera alquanto creativa ma, paradossalmente, conferme alla tesi dell'odierno appellato (sic !!!), ritiene che “l'obbligazione intimata, infatti, non può considerarsi estinta poiché nell'ipotesi in cui il fallito provvedesse al pagamento del debito intimato, tale pagamento non costituirebbe un indebito da rimborsare ma l'adempimento di una obbligazione naturale.”. Orbene, la stessa A.E., con il suindicato passaggio (c.fr. pagg. 10 – 11 dell'atto di appello) conferma che non sussiste alcun obbligo in capo all'appellato di provvedere al pagamento delle obbligazioni tributarie ingiunte e ciò proprio perché l'obbligazione si è estinta per effetto dell'istituto dell'esdebitazione.
Ai sensi dell'articolo 2034 c.c. il Legislatore ha identificato l'obbligazione naturale prevedendo che:" Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace. I doveri indicati dal comma precedente e ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato non producono altri effetti".
Ciò posto se l'A.E. identifica (come ha fatto) l'eventuale pagamento che potrebbe effettuare il Sig. Resistente_1 come una obbligazione naturale allora ne discende che alcun obbligo giuridico (i.e. validità delle cartelle e degli avvisi di accertamento impugnati) sussiste in capo all'odierno appellato.
È inesigibile, infatti, il credito tributario ricompreso nell'omologa di esdebitazione ottenuta dal Contribuente dinanzi la Corte di Appello di Torino.
L'art. 143, L.F. prevede che, con detto procedimento, “il tribunale dichiara inesigibili nei confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente” e, per giurisprudenza costante e granitica vi rientrano anche i debiti di natura tributaria e fiscale si è formato il principio di diritto circa il divieto assoluto - per il creditore - di avanzare qualsivoglia richiesta di pagamento nei confronti dell'ex fallito, laddove quest'ultimo abbia ottenuto il decreto di esdebitazione, i cui risultati travolgono sine dubio le posizioni debitorie
(ancora aperte, tuttavia anteriori al decreto esdebitatorio) contratte dall'interessato.
Ne discende, quindi, la corretta ricostruzione giuridica operata dai Giudici di primo grado ed il conseguente rigetto del secondo motivo (II.A – II.B) proposto dall'Ente impositore.
Proprio l'estinzione dell'obbligazione a seguito della procedura di cui all'art. 142 L.F. comporta la naturale estinzione delle sanzioni connesse al tributo.
L'art. 142, comma 4, L.F. prevede espressamente che “Restano esclusi dall'esdebitazione: a) gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio di impresa;
b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che NON siano accessorie a debiti estinti”.
Ebbene, la predetta norma di Legge appare chiara, incontestabile oltre che inconfutabile.
Come rilevato dallo stesso Ente accertatore nei provvedimenti impugnati, le sanzioni di cui è richiesto il pagamento al Sig. Resistente_1 sono senza dubbio correlate e, quindi, accessorie rispetto ad un debito tributario sorto nell'ambito dell'esercizio dell'attività di impresa.
È la stessa parte appellante che esplicita l'accessorietà della sanzione connessa al tributo che si assume essere stato violato principalmente: tuttavia, omette di considerare la concessione dell'esdebitazione a favore del Sig. Resistente_1.
Ebbene, come è noto, anche ai sensi della stessa norma art. 142 L.F., la sanzione accessoria segue le sorti di quella principale. Ne deriva che, come anche confermato dal Consiglio di Stato, “la sanzione accessoria, in quanto si aggiunge ad altra cd. “principale”, abbia essa natura penale o amministrativa, di regola ne segue le sorti;
pertanto, l'estinzione del procedimento che riguarda la prima, in assenza di esplicite indicazioni di senso opposto da parte del legislatore, incide anche sulla seconda” (Cfr., ex pluribus, Consiglio di Stato,
Sentenza n. 3548/2020; in senso conforme, sul vincolo di dipendenza tra sanzione principale e accessoria,
Cass. civ. 13739/2012). Dunque, poiché i debiti concorsuali del Sig. Resistente_1 (tra cui si annoverano anche quelli di natura tributaria e fiscale) sono stati dichiarati inesigibili nei confronti del medesimo, quale titolare della Ditta individuale
Resistente_1, ne deriva che anche tutte le sanzioni accessorie connesse ai tributi dovranno seguirne la stessa sorte, posto altresì che la Legge prevede espressamente l'esclusione solo di quelle sanzioni che non abbiano carattere accessorio. Cioè, se le sanzioni amministrative hanno vita propria allora non rientrano nell'alveo dei debiti esdebitati se, invece, hanno carattere accessorio (come il caso di specie e come pacificamente ammesso dalla stessa A.E.) allora seguono le stesse sorti dei debiti estinti a cui sono correlate.
Controdeduzioni per AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE
Con riferimento all'inesigibilità dei crediti richiesti per effetto dell'esdebitazione, AdER non può che ribadire anche in questa sede il proprio difetto di legittimazione passiva, riportandosi alle considerazioni spiegate nelle controdeduzioni del primo grado di giudizio.
L'attività di riscossione, pertanto, è iniziata e proseguita - legittimamente - in relazione ai crediti non sgravati e non sospesi dagli enti impositori, sicchè non potrà essere attribuita ad AdER alcuna responsabilità.
Alla pubblica udienza di trattazione le parti hanno confermato le rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sul motivo 1) dell'appello dell'Ufficio: la decisione di quali crediti possa dichiararsi la inesigibilità per effetto del provvedimento di esdibitazione, riguardando un atto quale l'intimazione di pagamento, non iscrivibile negli atti esecutivi in senso stretto, per i quali soccorre la giurisdizione del giudice ordinario in sede di opposizione agli atti esecutivi ai sensi art. 615 c.p.c., ricade ancora nella giurisdizione del giudice tributario, non potendo infatti ritenersi avviata una procedura esecutiva.
Correttamente la sentenza di primo grado esclude la giurisdizione per quanto riguarda crediti non di natura tributaria, correttamente dichiara non esigibili i crediti portati da tributi con relative sanzioni, deve invece rilevarsi che alcuni crediti tributari non attengono alla attività di impresa, ma concernono la sfera personale del contribuente ( canone RAI e tassa circolazione autovettura,) per i quali l'art. 143 L.F. esclude la esdebitazione.
L'appello dell'Ufficio (motivo 3 ) trova quindi accoglimento per questi ultimi crediti anche alla luce delle precisazioni intervenute da parte dell'Ufficio, con esclusione del recupero delle spese di lite derivanti da giudizio tributario afferente l'attività di impresa.
Il motivo 2) del'appello dell'Ufficio ritiene non comprese nella esdebitazione le sanzioni accessorie ai tributi in quanto la norma consente ciò solo per i debiti estinti.
Su tale questione si ritiene che il dato letterale debba essere interpretato in via sistematica, sul punto si riporta quello che risulta dalla giurisprudenza di legittimità, Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ord. interlocutoria 8 – 30 ottobre 2014, n. 23129 ove è dato leggere “le sanzioni di cui si tratta sono strettamente connesse al debito principale che viene -in ipotesi- estinto. E non appare logico limitare l'effetto dell'esdebitamento alle sanzioni che derivino da crediti pienamente soddisfatti;
mentre la coerenza del sistema induce a cancellare anche le sanzioni connesse ai debiti divenuti inesigibili (e che sovente sono rapportate all'ammontare di tali debiti)”. Orientamento ribadito da Cass. 18124/2022 che esplicitamente ritiene comprese nell'esdebitamento le violazioni IVA e relative sanzioni, la Corte infatti respinge il ricorso dell'Agenzia che in via subordinata chiedeva distinguere tra somme dovute per obbligazione tributaria e somme dovute per sanzioni. Il debito si estingue per effetto della esdibitazione,l'obbligazione tributaria può permanere (ad esempio nei casi di solidarietà passiva), l'art. 142, terzo comma, L.F, ove esclude le sanzioni
“che non siano accessorie a debiti estinti” si riferisce sicuramente al debito portato dall'obbligazione principale estinto in quanto inesigibile nei confronti dell'esdebitato, seguendo d'altronde il canone generale secondo cui l'estinzione del debito tributario comporta automaticamente l'estinzione della sanzione accessoria.
L'appello dell'Ufficio trova quindi accoglimento limitatamente ai debiti indicati nel motivo 3) come precisato in motivazione, respinti gli altri due motivi.
La reciproca soccombenza comporta la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello dell'Ufficio, in parziale riforma della sentenza appellata dichiara esclusi dalla esdebitazione i debiti risultanti dalle partite di ruolo 123979782015201602, 123979782014201502,
123979782013201402, 123979782012201402, 1239793782011201202, 1239793782010201101, (TSY)
1400A000163000. Spese compensate.