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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 14/02/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2503/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice Relatore
Dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 2503/2024 promossa da
nata a [...] il [...] – c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Carolina Mattera e Antonella de Angeli del Foro di Padova
Ricorrente
nei confronti di nato a [...] il [...] – c.f. Controparte_1 C.F._2
contumace
Resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto di: “domanda di separazione giudiziale e successivo divorzio”
Conclusioni delle parti pagina 1 di 3 Conclusioni di parte ricorrente:
“dichiarare la separazione personale dei coniugi e disponendo che i Parte_1 Controparte_1
coniugi vivranno separati liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro”
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.06.2024, ritualmente notificato ai sensi dell'art. 143 cpc, Parte_1
esponeva: di aver contratto matrimonio civile con in Schio (VI), il giorno 1 Controparte_1
luglio 2022, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 31 parte I, anno
2022; che non erano nati figli;
che sin dall'origine il rapporto coniugale era stata caratterizzato dalla mancanza di convivenza, assistenza e fedeltà in dipendenza del comportamento del marito, il quale, sin dal 20.11.2022, aveva fatto rientro nel Paese d'origine, per poi comunicarle tramite un messaggio telefonico la propria intenzione di porre fine al matrimonio, avendo instaurato una relazione con un'altra donna con cui era andato a convivere;
di aver sporto denuncia-querela nei confronti del resistente per il reato di cui all'art. 570 c.p.; di aver appreso che, in data 5.04.2023, il marito era tornato in Italia, ma di non essere riuscita a contattarlo neppure in tale occasione, essendosi reso irreperibile. Chiedeva, quindi, che venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi, precisando di nulla voler richiedere al marito a titolo di concorso per il proprio mantenimento. Inoltre, avanzava domanda di scioglimento del matrimonio, da pronunciarsi dopo il passaggio in giudicato dell'emananda sentenza di separazione, una volta decorso il termine di cui all'art. 3 legge 898/1970.
Il resistente non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 28.01.2025 la ricorrente compariva personalmente per confermare la volontà di separarsi. Contestualmente, su istanza del patrocinio attoreo la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione limitatamente alla domanda di separazione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per la formulazione delle conclusioni di competenza.
***
pagina 2 di 3 Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che la domanda di separazione personale dei coniugi debba essere accolta nella ricorrenza dei presupposti normativi di cui all'art. 151 c.c. Comparsa in udienza Parte_1
ha ribadito la volontà di separarsi e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione con il marito, come confermato dallo stato di irreperibilità del sig. il quale, appena qualche Controparte_1
mese dopo la celebrazione del matrimonio, si è allontanato dalla casa familiare senza farvi più rientro e, dopo aver comunicato di non voler riprendere la convivenza avendo intrecciato una nuova relazione sentimentale (doc. 4 ricorso), non ha più dato notizie di sé.
Nulla deve disporsi in punto di mantenimento reciproco dei coniugi, in assenza di domanda.
A questo punto la causa deve essere rimessa, con separata ordinanza, sul ruolo del Giudice relatore per le successive determinazioni sulla domanda di scioglimento del matrimonio, proposta dalla ricorrente in via cumulativa ex art. 473 bis 49 c.p.c.
La statuizione sulle spese processuali va riservata alla pronuncia che definisce l'intero giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale di cui in epigrafe, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], uniti in matrimonio in Controparte_1
data 1.07.2022 a Schio (VI);
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Schio l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto presso il predetto Comune nel relativo registro dell'anno 2022, numero 31, parte I;
3. riserva la pronuncia sulle spese processuali all'esito del giudizio;
4. dispone con ordinanza separata e contestuale la rimessione sul ruolo del Giudice Relatore Dott.ssa
Biancamaria Biondo per l'esame della domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 4/02/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice Relatore
Dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 2503/2024 promossa da
nata a [...] il [...] – c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Carolina Mattera e Antonella de Angeli del Foro di Padova
Ricorrente
nei confronti di nato a [...] il [...] – c.f. Controparte_1 C.F._2
contumace
Resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto di: “domanda di separazione giudiziale e successivo divorzio”
Conclusioni delle parti pagina 1 di 3 Conclusioni di parte ricorrente:
“dichiarare la separazione personale dei coniugi e disponendo che i Parte_1 Controparte_1
coniugi vivranno separati liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro”
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.06.2024, ritualmente notificato ai sensi dell'art. 143 cpc, Parte_1
esponeva: di aver contratto matrimonio civile con in Schio (VI), il giorno 1 Controparte_1
luglio 2022, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 31 parte I, anno
2022; che non erano nati figli;
che sin dall'origine il rapporto coniugale era stata caratterizzato dalla mancanza di convivenza, assistenza e fedeltà in dipendenza del comportamento del marito, il quale, sin dal 20.11.2022, aveva fatto rientro nel Paese d'origine, per poi comunicarle tramite un messaggio telefonico la propria intenzione di porre fine al matrimonio, avendo instaurato una relazione con un'altra donna con cui era andato a convivere;
di aver sporto denuncia-querela nei confronti del resistente per il reato di cui all'art. 570 c.p.; di aver appreso che, in data 5.04.2023, il marito era tornato in Italia, ma di non essere riuscita a contattarlo neppure in tale occasione, essendosi reso irreperibile. Chiedeva, quindi, che venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi, precisando di nulla voler richiedere al marito a titolo di concorso per il proprio mantenimento. Inoltre, avanzava domanda di scioglimento del matrimonio, da pronunciarsi dopo il passaggio in giudicato dell'emananda sentenza di separazione, una volta decorso il termine di cui all'art. 3 legge 898/1970.
Il resistente non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 28.01.2025 la ricorrente compariva personalmente per confermare la volontà di separarsi. Contestualmente, su istanza del patrocinio attoreo la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione limitatamente alla domanda di separazione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per la formulazione delle conclusioni di competenza.
***
pagina 2 di 3 Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che la domanda di separazione personale dei coniugi debba essere accolta nella ricorrenza dei presupposti normativi di cui all'art. 151 c.c. Comparsa in udienza Parte_1
ha ribadito la volontà di separarsi e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione con il marito, come confermato dallo stato di irreperibilità del sig. il quale, appena qualche Controparte_1
mese dopo la celebrazione del matrimonio, si è allontanato dalla casa familiare senza farvi più rientro e, dopo aver comunicato di non voler riprendere la convivenza avendo intrecciato una nuova relazione sentimentale (doc. 4 ricorso), non ha più dato notizie di sé.
Nulla deve disporsi in punto di mantenimento reciproco dei coniugi, in assenza di domanda.
A questo punto la causa deve essere rimessa, con separata ordinanza, sul ruolo del Giudice relatore per le successive determinazioni sulla domanda di scioglimento del matrimonio, proposta dalla ricorrente in via cumulativa ex art. 473 bis 49 c.p.c.
La statuizione sulle spese processuali va riservata alla pronuncia che definisce l'intero giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale di cui in epigrafe, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], uniti in matrimonio in Controparte_1
data 1.07.2022 a Schio (VI);
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Schio l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto presso il predetto Comune nel relativo registro dell'anno 2022, numero 31, parte I;
3. riserva la pronuncia sulle spese processuali all'esito del giudizio;
4. dispone con ordinanza separata e contestuale la rimessione sul ruolo del Giudice Relatore Dott.ssa
Biancamaria Biondo per l'esame della domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 4/02/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
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