Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 06/03/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1670/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente relatore
Francescamaria Piruzza Giudice
Antonino Campanella Giudice
all'esito della camera di consiglio del 6/3/25, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1670 R.G. dell'anno 2024 tra:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Parte_1 C.F._1
Sinatra, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Duilio Piccione, giusta procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
CONCLUSIONI DELLE PARTI all'udienza del 05/02/2025, per la ricorrente, l'avv. Sinatra ha concluso come da ricorso.
Per il resistente, l'avv. Piccione ha concluso come da comparsa.
1) Con ricorso depositato il 12.11.2024, ha premesso che, con sentenza del Parte_1
Tribunale di Marsala n. 132/2022 resa in data 17.02.2022, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , disponendosi l'affido Controparte_1 condiviso della figlia inore d'età con domicilio prevalente presso la madre nonché Per_1
l'obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento della stessa e dell'altro figlio mediante la corresponsione ad essa della somma complessiva di € 600,00 Per_2 Pt_1 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio), soggetta ad annuale rivalutazione in base agli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ebbene, la ha avanzato domanda di modifica delle dette prescrizioni, chiedendo, in Pt_1 particolare, l'aumentato del predetto importo sino ad € 400,00 per il figlio e ad € Per_2
350,00 per la figlia minorenne Per_1
La ricorrente ha posto, a fondamento della propria richiesta: l'incremento delle spese correlate alle esigenze di vita quotidiana del primo, sì come correlate all'iscrizione, a far data dall'anno accademico 2023/2024, presso l'Università degli Studi di Palermo - Sede
Distaccata di AP, città diversa da quella di residenza, con mantenimento della coabitazione con la madre;
il raggiungimento dell'età di 16 anni da parte della figlia Per_1
con il correlato aumento delle esigenze di vita quotidiana della stessa in considerazione delle attività sportive, culturali e, in genere, di vita sociale necessarie per lo sviluppo della personalità della minore.
La ricorrente ha, pertanto, chiesto: “accogliere la presente istanza di revisione e, per
l'effetto, disporre la modifica della Sentenza n. 132/2022 resa in data 17.2.2022 dal
Tribunale Civile di Marsala relativamente al contributo mensile al mantenimento dei figli e, in particolare, statuendo che il padre Sig. versi alla Sig.ra Controparte_1 [...]
entro i primi 5 giorni di ogni mese, per il mantenimento del figlio maggiorenne ed Pt_1 economicamente non autosufficiente , la somma mensile di € 400,00 Persona_3 nonché per il mantenimento della figlia minorenne , la somma mensile di € Persona_4
350,00, o quelle altre maggiori o minori somme che verranno determinate in corso di causa, con effetto a decorrere dalla data della domanda”.
2) Con comparsa depositata il 3.1.2025 ha contestato le deduzioni della Controparte_1
negando la ricorrenza di nuove e imprevedibili esigenze tali da giustificare Pt_1
l'aumento del contributo al mantenimento dei figli, deducendo di avere sempre dimostrato piena disponibilità a partecipare alle spese straordinarie necessarie per gli studi universitari di e quelle connesse al benessere e allo sviluppo della figlia già condivise Per_2 Per_1
in modo equo nella misura del 50%.
Il convenuto ha chiesto, pertanto, di: “respingere le richieste avanzate da per i Parte_1
suesposti motivi e, conseguentemente, confermare le condizioni economiche stabilite con la sentenza di divorzio n. 132 del 17.02.2022 del Tribunale di Marsala;
in subordine, qualora il Tribunale ritenga di dover rivedere le condizioni economiche di cui alla sentenza di divorzio, stabilire un aumento di € 50,00 per il figlio frequentante la sede Per_2 universitaria di AP (senza quindi necessità di vitto e alloggio); vinte le spese”.
3) All'udienza del 5.2.2025, il Giudice Delegato, ha autorizzato parte ricorrente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo pendente dinanzi al Giudice di Pace di Marsala relativo alle spese straordinarie non corrisposte dal resistente, quindi, vista la natura documentale della causa, ha invitato i procuratori delle parti a discutere la causa ed all'esito di questa l'ha trattenuta in decisione senza assegnazione di termini per ulteriori memorie.
4) Modifica delle condizioni.
4.1) Il presente giudizio è diretto ad ottenere la revisione e delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Marsala n. 132/2022 resa in data 17.02.2022 in ordine al mantenimento dei due figli per i quali la ricorrente ha chiesto di aumentare la contribuzione a carico del CP_1
Osserva il Collegio che a norma dell'art. 473 bis. 29 c.p.c. (rubricato “modificabilità dei provvedimenti”), qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste dalla sezione I del capo II del Titolo IV bis c.p.c., la revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici.
Ed infatti, la sentenza di divorzio, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 898 del 1970 (così come modificato dall'articolo 2 della legge 4/1978 e dall'articolo 13 della legge 74/1987), passa in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibile di modifica quanto ai rapporti economici o sull'affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile.
Orbene, avendo la ricorrente chiesto l'aumento del contributo al mantenimento dei due figli, uno appena avviato agli studi universitari e l'altra ancora minorenne, si rileva la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento parziale della domanda nei termini di seguito descritti. 4.2) Rileva il Collegio che la modifica dei provvedimenti in materia di contributi economici presuppone, ai sensi dell'art. 473-bis.29, c.p.c., la sopravvenienza di giustificati motivi, che nel caso di specie è dato ravvisare soltanto in relazione alla posizione del figlio maggiorenne
Per_2
Ed infatti, le maggiori e prevedibili esigenze connesse con gli studi universitari intrapresi dal figlio dedotte dalla alla luce dei recenti arresti della giurisprudenza di Per_2 Pt_1
legittimità (cfr. da ultimo Cass. Civ. I sezione 34100/20211 e, ancora, Cass. Civ. nr.
379/2021), non possono essere ricondotte alla previsione di spese di natura straordinaria (per le quali peraltro è comunque necessario il previo concerto, salvo casi di urgenza), ma rientrano nell'ambito del c.d. mantenimento ordinario posto che - salvo che si tratti di somme di imprevedibile gravosità tali da alterare del tutto la contribuzione ordinaria – considerando il contesto familiare del giovane studente e le condizioni del nucleo familiare, non presentano i caratteri dell'imprevedibilità o indeterminabilità e sono dunque da ricomprendersi nell'ambito delle spese c.d. ordinarie ancorché limitate a determinati periodi di tempo.
Le attuali esigenze del figlio maggiorenne delle parti connesse al suo “status” di studente universitario giustificano la richiesta di aumento del contributo di mantenimento ordinario posto a carico del padre, dovendosi provvedere al pagamento delle spese di trasporto nonché variamente connesse alla frequenza universitaria fuori sede.
Tale conclusione richiede, peraltro, pur sempre la verifica di adeguatezza ai redditi di cui la famiglia dispone, mentre l'aumento del contributo va disposto tenendo pur sempre presente il principio c.d. di proporzionalità e l'obbligo che incombe su entrambe le parti di provvedere al mantenimento dei figli.
Nel caso specifico, rilevato che le condizioni reddituali degli ex coniugi non appaiono variate rispetto al momento della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, può disporsi un aumento del contributo di mantenimento a carico del padre per il figlio che può fissarsi complessivamente nella somma di euro 375,00 mensili. Per_2
Non può essere accolta, invece, la richiesta di aumento del contributo per il mantenimento della figlia on essendo stata fornita prova di evenienze “sopravvenute” rispetto alla Per_1 situazione valutata all'epoca della (recente) pronuncia di divorzio.
5) Spese di lite
L'esito del giudizio, con parziale reciproca soccombenza, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura di ½, con residuo liquidato a carico di parte convenuta, secondo i valori medi di cui al D.M. 55/14 (valore indeterminabile, complessità bassa), opportunamente ridotti sulla scorta della tenue complessità delle questioni dedotte e della sostanziale assenza di attività istruttoria rilevante ai fini della decisione, con pagamento in favore dell'Erario in ragione dell'ammissione di parte ricorrente al Patrocinio a spese dello
Stato (senza necessità di procedere in questa sede alla dimidiazione ex art. 130 D.p.R.
115/02).
PQM
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, ogni ulteriore domanda ed eccezione rigettata o assorbita:
1) pone a carico di , a parziale modifica della sentenza di divorzio del Controparte_1
Tribunale di Marsala n. 32/2022 resa in data 17.02.2022, un assegno a titolo di contribuzione al mantenimento del minore dell'importo di € 375,00, da Persona_3
versarsi presso il domicilio della creditrice entro il giorno 5 di ogni mese, ferme Pt_1
restando le altre disposizioni;
2) rigetta la richiesta di aumento del contributo per il mantenimento della minore Per_1
3) condanna parte convenuta a rifondere la ricorrente delle spese di lite che, già compensate nella misura di ½, liquida in € 1.453,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al
15 %, IVA e CPA come per Legge, da pagarsi in favore dell'Erario in ragione dell'ammissione di parte ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio della Sezione Civile del 6 marzo 2025.
Il Presidente est.
Francesco Paolo Pizzo