Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 2476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2476 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02476/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00292/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 292 del 2025, proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
contro
I.A.C.P. Napoli in Liquidazione ex Delibera Regione Campania 226 del 18.5.2016, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 2031/2016, pubblicata in data 16.02.2016, nel giudizio recante R.G. n. 6397/2015, notificata all’Amministrazione in data 09.03.2023, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. NG SO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, il Ministero dell'Economia e delle Finanze espone che:
- con sentenza n. 2031/2016, pubblicata in data 16 febbraio 2016, il Tribunale di Napoli condannava l’intimato Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Napoli al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, liquidate in euro 2.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;
- la sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato, come risulta dall’apposita attestazione rilasciata dalla cancelleria;
- la sentenza è stata notificata in data 9 marzo 2023 ai fini dell’esecuzione, ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996;
- parte resistente non ha ancora proceduto al pagamento di quanto dovuto.
A fronte della persistente inottemperanza, il Ministero ha proposto il presente ricorso per ottenere l’esecuzione della sentenza, chiedendo anche gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza azionata, e fin d’ora, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta .
L’Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Napoli in liq.ne non si è costituito nel presente giudizio.
All’esito della camera di consiglio del 25 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso va accolto considerato che:
- la sentenza del Giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, che è dunque tenuta a conformarsi al decisum , precisandosi che il contenuto dell’obbligo consiste proprio nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile;
- la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato ed è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione;
- è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/96;
- non risulta che l’Amministrazione intimata abbia dato esecuzione al dettato giudiziale che ne occupa;
- quanto alla richiesta della parte ricorrente di vedersi riconosciuti anche gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza azionata, la medesima è da accogliere con la precisazione che gli interessi legali sui crediti maturati in forza di sentenza vanno riconosciuti solo a far tempo dal relativo passaggio in giudicato (T.A.R. Napoli, sez. VIII, 27/1/2026, n. 515; T.A.R. Firenze, sez. I, 1/04/2025, n. 606).
Va, quindi, ordinato all’Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Napoli in liq.ne di dare ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla notifica di parte se anteriore.
Nel caso di eventuale inerzia dell’Amministrazione oltre il termine di cui sopra, si nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, il quale su istanza di parte ricorrente si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto ordina all’intimata P.A. di dare esecuzione alla sentenza azionata, secondo quanto indicato in motivazione, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente pronuncia o dalla notifica di parte se anteriore.
In caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, secondo quanto indicato in motivazione.
Condanna l’Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Napoli in liq.ne al pagamento, in favore del Ministero ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
NG SO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NG SO | OL Gaviano |
IL SEGRETARIO