Sentenza 1 luglio 2009
Massime • 1
Oggetto del sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma primo cod. proc. pen. può essere qualsiasi bene - a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato - purchè esso sia, sebbene indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti. (Principio enunciato con riferimento al sequestro preventivo di una autovettura per il reato di cui all'art. 186, comma settimo c.d.s.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/07/2009, n. 32964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32964 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 01/07/2009
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 1228
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere - N. 43999/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di BERGAMO;
nei confronti di:
1) UR PA N. IL 16/08/1963;
avverso ORDINANZA del 11/11/2008 del TRIB. LIBERTÀ di BERGAMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PICCIALLI Patrizia;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. MONTAGNA Alfredo che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito il difensore avv. ZAMBELLI Marco, del Foro di Bergamo, in sostituzione dell'avv. ZILIOLI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo ricorre avverso l'ordinanza di cui in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame annullato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di un'autovettura condotta da TI LO, indagato per il reato di rifiuto di sottoporsi all'alcooltest art. 186 C.d.S., comma 7 (commesso in data 28 giugno 2008), ordinando la restituzione del mezzo alla società "TI s.r.l.". Il Tribunale del riesame riteneva in proposito dirimente la circostanza che l'autovettura era risultata di proprietà della predetta società, estranea alla violazione e che la formale intestazione del veicolo costituiva ostacolo alla confisca, sì da rendere nullo il propedeutico sequestro.
Il ricorrente contesta tale conclusione sostenendo che il provvedimento di sequestro nel caso in esame, essendo stato fondato sulla prognosi di pericolosità formulata dal GIP in relazione alla libera disponibilità del mezzo, doveva intendersi principalmente quale sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 1. In tale ottica doveva escludersi la valenza dirimente dell'appartenenza a terzi del bene in sequestro mentre assumeva rilievo la libera disponibilità della cosa da parte dell'indagato, legale rappresentante della società proprietaria del veicolo. Il ricorso merita accoglimento.
Lo stesso Tribunale del riesame evidenzia come il sequestro sia stato adottato anche per soddisfare le esigenze prevenzionali di cui all'art. 321 c.p.p., comma 1, e, quindi, non tanto o non solo per le finalità di confisca obbligatoria sottese alla disciplina speciale in materia di circolazione stradale.
In questa prospettiva, a fronte di una motivazione che lo stesso giudice de libertate definisce adeguata, non può valere - con efficacia dirimente - l'elemento della riconducibilità del veicolo a persona estranea al reato, trattandosi di eccezione alla confiscabilità del veicolo limitata alla confisca speciale di che trattasi e comunque inapplicabile al sequestro preventivo ordinario di cui all'art. 321 c.p.p., comma 1, non può trovare accoglimento. Oggetto del sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., comma 1, infatti, secondo assunto pacifico, può essere qualsiasi bene, a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato, purché sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato stesso ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (Sezione 3^, 7 novembre 2007, Donvito). Il provvedimento va quindi annullato con rinvio, dovendo il giudicante rivalutare l'impugnazione alla luce del suindicato principio di diritto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bergamo. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 luglio 2009. Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2009