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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 11/12/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 455/2025 c.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Martina DI FONZO Giudice relatore/estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 455/2025 promosso da:
(C.F. , nata in [...], Romania, il Parte_1 C.F._1
02.06.1976, residente in [...], difesa dall'avv.
NI D'Ignazio, giusta procura in atti;
ricorrente nonché
(C.F. ), nato in Romania, in [...]- 67051), il CP_1 C.F._2
25.09.1973 e residente in [...] resistente contumace
Con l'intervento del pubblico ministero.
Avente ad oggetto: cessata materia del contendere – separazione
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.05.2025, deducendo di Parte_1 aver contratto matrimonio con in PANCESTI (BACAU) in data 15.01.2022, CP_1
ha adito l'intestato Tribunale per ivi sentir dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, con assegnazione alla ricorrente della casa familiare ed assegno di mantenimento a carico del resistente di euro 200,00 mensili.
Alla prima udienza di comparizione, dinanzi al giudice designato, preso atto della mancata costituzione di parte resistente, il difensore di parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere a causa del decesso del sig. . Il CP_1
Giudice ha pertanto rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. In punto di diritto, giova ricordare che chi agisce in giudizio intende conseguire, attraverso il processo, un determinato risultato. Pertanto, a prescindere dall'esame del merito della controversia e dalla stessa ammissibilità della domanda (Cfr. Cass. n. 486/1998), deve sussistere un interesse ad agire, quale condizione o presupposto processuale dell'azione, e tale interesse deve permanere fino a quando il giudice emetta il provvedimento finale decisorio.
La cessazione della materia del contendere, che può essere dichiarata anche d'ufficio, costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere tra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, vale a dire l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto.
In buona sostanza, ai fini di una corretta pronuncia sulla cessazione della materia del contendere, i) deve venir meno concretamente la ragione di ogni contrasto tra le parti;
ii) deve emergere che queste ultime reciprocamente riconoscano il sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, tanto da sottoporre al giudice conformi conclusioni in tal senso (Cass., n. 11813/2016, richiamata da Cass. civ., n. 14546/2019).
La giurisprudenza ritiene che l'evento morte, ove risultante in corso di causa, può assumere rilevanza in relazione alla particolare res litigiosa, ove la posizione giuridica fatta valere in giudizio venga ad essere configurata per sua natura personalissima ed intrasmissibile, in modo da estinguersi con la scomparsa del suo titolare (Cfr. Cassaz. Civile del 14 gennaio 2014,
n. 536).
Nel caso di specie, essendosi verificato il decesso di parte resistente, in data 21.7.2025 (cfr. certificato di morte in atti), dopo la notifica dell'atto introduttivo, sussistono senz'altro i presupposti sopra indicati. Va pertanto dichiarata, con sentenza, la cessazione della materia del contendere.
Nulla sulle spese, non essendosi costituito in giudizio il resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando nella causa emarginata in epigrafe, così provvede:
DICHIARA cessata la materia del contendere, con conseguente estinzione del processo e cancellazione dal ruolo.
NULLA sulle spese di lite.
Alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Avezzano, il 10 dicembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Martina di Fonzo Dott. Leopoldo Sciarrillo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Martina DI FONZO Giudice relatore/estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 455/2025 promosso da:
(C.F. , nata in [...], Romania, il Parte_1 C.F._1
02.06.1976, residente in [...], difesa dall'avv.
NI D'Ignazio, giusta procura in atti;
ricorrente nonché
(C.F. ), nato in Romania, in [...]- 67051), il CP_1 C.F._2
25.09.1973 e residente in [...] resistente contumace
Con l'intervento del pubblico ministero.
Avente ad oggetto: cessata materia del contendere – separazione
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.05.2025, deducendo di Parte_1 aver contratto matrimonio con in PANCESTI (BACAU) in data 15.01.2022, CP_1
ha adito l'intestato Tribunale per ivi sentir dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, con assegnazione alla ricorrente della casa familiare ed assegno di mantenimento a carico del resistente di euro 200,00 mensili.
Alla prima udienza di comparizione, dinanzi al giudice designato, preso atto della mancata costituzione di parte resistente, il difensore di parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere a causa del decesso del sig. . Il CP_1
Giudice ha pertanto rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. In punto di diritto, giova ricordare che chi agisce in giudizio intende conseguire, attraverso il processo, un determinato risultato. Pertanto, a prescindere dall'esame del merito della controversia e dalla stessa ammissibilità della domanda (Cfr. Cass. n. 486/1998), deve sussistere un interesse ad agire, quale condizione o presupposto processuale dell'azione, e tale interesse deve permanere fino a quando il giudice emetta il provvedimento finale decisorio.
La cessazione della materia del contendere, che può essere dichiarata anche d'ufficio, costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere tra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, vale a dire l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto.
In buona sostanza, ai fini di una corretta pronuncia sulla cessazione della materia del contendere, i) deve venir meno concretamente la ragione di ogni contrasto tra le parti;
ii) deve emergere che queste ultime reciprocamente riconoscano il sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, tanto da sottoporre al giudice conformi conclusioni in tal senso (Cass., n. 11813/2016, richiamata da Cass. civ., n. 14546/2019).
La giurisprudenza ritiene che l'evento morte, ove risultante in corso di causa, può assumere rilevanza in relazione alla particolare res litigiosa, ove la posizione giuridica fatta valere in giudizio venga ad essere configurata per sua natura personalissima ed intrasmissibile, in modo da estinguersi con la scomparsa del suo titolare (Cfr. Cassaz. Civile del 14 gennaio 2014,
n. 536).
Nel caso di specie, essendosi verificato il decesso di parte resistente, in data 21.7.2025 (cfr. certificato di morte in atti), dopo la notifica dell'atto introduttivo, sussistono senz'altro i presupposti sopra indicati. Va pertanto dichiarata, con sentenza, la cessazione della materia del contendere.
Nulla sulle spese, non essendosi costituito in giudizio il resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando nella causa emarginata in epigrafe, così provvede:
DICHIARA cessata la materia del contendere, con conseguente estinzione del processo e cancellazione dal ruolo.
NULLA sulle spese di lite.
Alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Avezzano, il 10 dicembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Martina di Fonzo Dott. Leopoldo Sciarrillo