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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 28/09/2025, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e nella persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3015 del ruolo generale delle cause di Lavoro per l'anno 2022 vertente tra
, C.F. elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Palermo, Via Leonardo Ximenes n. 19 presso lo studio dell'Avv. Salvatore
Cuccia che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
Cod. Controparte_1
Fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura
pag. 1 Distrettuale dell' con gli Avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana CP_1
Giovanna Rizzo
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito-mancata presentazione a visita di revisione
CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 18.10.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva che l' con nota del 15.01.2021 richiedeva la ripetizione della CP_1
somma di € 24.543,07 asseritamente corrisposta in misura superiore a quella spettante sulla pensione Cat. INVCIV n. 07849020 di cui era titolare per il periodo dall'01.01.2016 al 31.12.2019.
Chiedeva, dichiararsi l'illegittimità del provvedimento amministrativo emesso nei suoi confronti per mancanza dei presupposti per la restituzione, con annullamento dell'avviso di addebito e la restituzione delle somme eventualmente trattenute.
L' contestando la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto. CP_1
pag. 2 In data 07.10.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione.
Il ricorso è fondato e può essere accolto.
Preliminarmente, si ritiene di non procedere all'esame delle questioni preliminari e di fare applicazione del principio processuale della “ragione più
liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - in virtù del quale il giudice può
esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Sezioni Unite, n.
9936 dell'8 maggio 2014). Ed invero, il principio della “ragione più liquida”,
imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica,
consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n.
12002 del 28 maggio 2014).
L'oggetto del presente giudizio concerne la sospensione dei benefici assistenziali dell'indennità di accompagnamento spettanti alla ricorrente, per mancata pag. 3 presentazione a visita di revisione.
Sulla questione occorre premettere quanto segue.
La ricorrente era stata riconosciuta invalida con diritto Parte_1
all'indennità di accompagnamento.
L' con successiva comunicazione del 15.01.2021, contestava alla ricorrente CP_1
quanto segue: ““a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto per il periodo
dall'1.01.20216 al 31.12.2019 un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n.
07849020 per un importo complessivo di euro 24.543,07, per i seguenti motivi: “E'
stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante”. L'istituto,
pertanto, invitava la ricorrente al pagamento entro trenta giorni della suddetta somma.
In memoria di costituzione l' ha chiarito che il motivo della sospensione CP_1
del beneficio dell'indennità di accompagnamento e ripetizione somme era da ascriversi secondo l'Ente alla mancata presentazione a visita di revisione della ricorrente del 04.12.2015 ingiustificata.
L' allega la comunicazione del 12.11.2015 con la quale la ricorrente era CP_1
stata chiamata a visita medica di revisione presso la commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, rilevando che a seguito di tale convocazione la ricorrente non si presentava, per cui è stata considerata come decaduta dal beneficio.
pag. 4 L'articolo 37, comma 1, della L. 23 dicembre 1998, n. 448 stabilisce che “nei
procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti
di titolari di trattamenti economici di invalidita' civile, la permanenza dei requisiti
sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica dispone la sospensione dei relativi
pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si
presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni
dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso
in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la
mancata presentazione a visita, la predetta amministrazione provvede alla revoca della
provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano
ritenute valide le giustificazioni addotte, verra' comunicata la nuova data di visita
medica alla quale l'interessato non potra' sottrarsi, pena la revoca del beneficio
economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli
interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al
primo e al secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati
affetti da patologie e per i quali e' stata determinata una invalidita' pari al 100 per cento
ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica
sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad
accertare la persistenza dei requisiti di invalidita' necessari per il godimento dei benefici
pag. 5 economici”.
Ebbene, nella fattispecie in esame non è applicabile il citato art. 37 posto che l' non ha fornito alcuna prova dell'avvenuta notifica della anzidetta CP_1
convocazione a visita di revisione del 12.11.2015 alla parte ricorrente, che nega espressamente tale circostanza.
In assenza della prova della convocazione a visita non può che ritenersi la permanenza del diritto della parte ricorrente alla percezione della prestazione e dei benefici assistenziali dell'indennità di accompagnamento di cui in oggetto.
L'articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, inserito in sede di conversione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha introdotto parziali innovazioni nell'iter procedurale delle visite di verifica, prevedendo che “nelle
more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i
minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista
rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e
agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali
sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell' Controparte_1
”.
[...]
La Circolare n. 127 del 08.07.2016 prevede che “i lavoratori titolari dei benefici
correlati alla disabilità grave in base a verbali con revisione prevista a partire dal 19
agosto 2014, giorno di entrata in vigore della norma in esame, possono continuare a
pag. 6 fruire delle stesse prestazioni anche nelle more dell'iter sanitario di revisione”. Il
messaggio del 18 marzo 2015, n. 1964 prevede che “i verbali di cui in CP_1
oggetto, con data di revisione successiva al 19 agosto 2014 devono intendersi validi a
tutti gli effetti anche dopo il superamento della data prevista per la revisione e fino
all'avvenuto completamento dell'iter sanitario della revisione stessa”.
La mancata presentazione alla visita di revisione comporta la necessaria sospensione della prestazione e dei benefici correlati e, successivamente, la relativa revoca (ai sensi dell'art. 37 della legge n. 448/1998 e art. 5, comma 5, del
Regolamento di cui al D.P.R. n. 698/1994) solo qualora l' provi la mancata CP_1
presentazione a fronte di una corretta comunicazione della visita di revisione,
comunicazione che è l'elemento costitutivo della suddetta decadenza dai diritti precedentemente acquisiti.
Mancando tale prova ne deriva, quindi, che parte ricorrente non era tenuta a restituire le somme indebitamente percepite e che il provvedimento di recupero delle predette somme è da ritenersi illegittimo.
Da qui l'accoglimento della domanda.
Restano assorbiti dalla pronuncia favorevole gli altri motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Salvatore Cuccia,
PQM
pag. 7 Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
- Dichiara l'insussistenza del diritto dell nei confronti della ricorrente a CP_1
ripetere la somma di € 24.543,07 indicata come indebitamente erogata sulla pensione Cat. INVCIV n. 07849020 di cui era titolare per il periodo dall'01.01.2016 al 31.12.2019;
- condanna l' a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite, CP_1
liquidate in € 1.865,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Salvatore Cuccia.
Così deciso in Termini Imerese in data 26 settembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e nella persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3015 del ruolo generale delle cause di Lavoro per l'anno 2022 vertente tra
, C.F. elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Palermo, Via Leonardo Ximenes n. 19 presso lo studio dell'Avv. Salvatore
Cuccia che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
Cod. Controparte_1
Fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura
pag. 1 Distrettuale dell' con gli Avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana CP_1
Giovanna Rizzo
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito-mancata presentazione a visita di revisione
CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 18.10.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva che l' con nota del 15.01.2021 richiedeva la ripetizione della CP_1
somma di € 24.543,07 asseritamente corrisposta in misura superiore a quella spettante sulla pensione Cat. INVCIV n. 07849020 di cui era titolare per il periodo dall'01.01.2016 al 31.12.2019.
Chiedeva, dichiararsi l'illegittimità del provvedimento amministrativo emesso nei suoi confronti per mancanza dei presupposti per la restituzione, con annullamento dell'avviso di addebito e la restituzione delle somme eventualmente trattenute.
L' contestando la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto. CP_1
pag. 2 In data 07.10.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione.
Il ricorso è fondato e può essere accolto.
Preliminarmente, si ritiene di non procedere all'esame delle questioni preliminari e di fare applicazione del principio processuale della “ragione più
liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - in virtù del quale il giudice può
esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Sezioni Unite, n.
9936 dell'8 maggio 2014). Ed invero, il principio della “ragione più liquida”,
imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica,
consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n.
12002 del 28 maggio 2014).
L'oggetto del presente giudizio concerne la sospensione dei benefici assistenziali dell'indennità di accompagnamento spettanti alla ricorrente, per mancata pag. 3 presentazione a visita di revisione.
Sulla questione occorre premettere quanto segue.
La ricorrente era stata riconosciuta invalida con diritto Parte_1
all'indennità di accompagnamento.
L' con successiva comunicazione del 15.01.2021, contestava alla ricorrente CP_1
quanto segue: ““a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto per il periodo
dall'1.01.20216 al 31.12.2019 un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n.
07849020 per un importo complessivo di euro 24.543,07, per i seguenti motivi: “E'
stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante”. L'istituto,
pertanto, invitava la ricorrente al pagamento entro trenta giorni della suddetta somma.
In memoria di costituzione l' ha chiarito che il motivo della sospensione CP_1
del beneficio dell'indennità di accompagnamento e ripetizione somme era da ascriversi secondo l'Ente alla mancata presentazione a visita di revisione della ricorrente del 04.12.2015 ingiustificata.
L' allega la comunicazione del 12.11.2015 con la quale la ricorrente era CP_1
stata chiamata a visita medica di revisione presso la commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, rilevando che a seguito di tale convocazione la ricorrente non si presentava, per cui è stata considerata come decaduta dal beneficio.
pag. 4 L'articolo 37, comma 1, della L. 23 dicembre 1998, n. 448 stabilisce che “nei
procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti
di titolari di trattamenti economici di invalidita' civile, la permanenza dei requisiti
sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica dispone la sospensione dei relativi
pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si
presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni
dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso
in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la
mancata presentazione a visita, la predetta amministrazione provvede alla revoca della
provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano
ritenute valide le giustificazioni addotte, verra' comunicata la nuova data di visita
medica alla quale l'interessato non potra' sottrarsi, pena la revoca del beneficio
economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli
interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al
primo e al secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati
affetti da patologie e per i quali e' stata determinata una invalidita' pari al 100 per cento
ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica
sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad
accertare la persistenza dei requisiti di invalidita' necessari per il godimento dei benefici
pag. 5 economici”.
Ebbene, nella fattispecie in esame non è applicabile il citato art. 37 posto che l' non ha fornito alcuna prova dell'avvenuta notifica della anzidetta CP_1
convocazione a visita di revisione del 12.11.2015 alla parte ricorrente, che nega espressamente tale circostanza.
In assenza della prova della convocazione a visita non può che ritenersi la permanenza del diritto della parte ricorrente alla percezione della prestazione e dei benefici assistenziali dell'indennità di accompagnamento di cui in oggetto.
L'articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, inserito in sede di conversione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha introdotto parziali innovazioni nell'iter procedurale delle visite di verifica, prevedendo che “nelle
more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i
minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista
rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e
agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali
sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell' Controparte_1
”.
[...]
La Circolare n. 127 del 08.07.2016 prevede che “i lavoratori titolari dei benefici
correlati alla disabilità grave in base a verbali con revisione prevista a partire dal 19
agosto 2014, giorno di entrata in vigore della norma in esame, possono continuare a
pag. 6 fruire delle stesse prestazioni anche nelle more dell'iter sanitario di revisione”. Il
messaggio del 18 marzo 2015, n. 1964 prevede che “i verbali di cui in CP_1
oggetto, con data di revisione successiva al 19 agosto 2014 devono intendersi validi a
tutti gli effetti anche dopo il superamento della data prevista per la revisione e fino
all'avvenuto completamento dell'iter sanitario della revisione stessa”.
La mancata presentazione alla visita di revisione comporta la necessaria sospensione della prestazione e dei benefici correlati e, successivamente, la relativa revoca (ai sensi dell'art. 37 della legge n. 448/1998 e art. 5, comma 5, del
Regolamento di cui al D.P.R. n. 698/1994) solo qualora l' provi la mancata CP_1
presentazione a fronte di una corretta comunicazione della visita di revisione,
comunicazione che è l'elemento costitutivo della suddetta decadenza dai diritti precedentemente acquisiti.
Mancando tale prova ne deriva, quindi, che parte ricorrente non era tenuta a restituire le somme indebitamente percepite e che il provvedimento di recupero delle predette somme è da ritenersi illegittimo.
Da qui l'accoglimento della domanda.
Restano assorbiti dalla pronuncia favorevole gli altri motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Salvatore Cuccia,
PQM
pag. 7 Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
- Dichiara l'insussistenza del diritto dell nei confronti della ricorrente a CP_1
ripetere la somma di € 24.543,07 indicata come indebitamente erogata sulla pensione Cat. INVCIV n. 07849020 di cui era titolare per il periodo dall'01.01.2016 al 31.12.2019;
- condanna l' a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite, CP_1
liquidate in € 1.865,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Salvatore Cuccia.
Così deciso in Termini Imerese in data 26 settembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 8