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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 343/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 6, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
AN GI, Relatore
VOLPE ROSSELLA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3136/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420240034237002001 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2928/2025 depositato il
17/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente chiamato alle ore 11.07 nessuno è comparso
Resistente si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
( 1.Rappresentante_1 nella qualità di legale rappresentante del Ricorrente_1 ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento emessa dalla Direzione Provinciale di
Bari U.T. Atti Pubblici relativa all'Avviso di rettifica e di liquidazione imposte ipotecarie e catastali atto registrato a Bari al n. 2019 del 19 febbraio 2021, dell'importo totale, comprensivo di sanzioni e accessori, di € 10.675,16.
2. La cartella veniva emessa per omessa impugnazione dell'avviso di accertamento e per omesso pagamento.
3. Il ricorrente nel ricorso ha rappresentato che l'avviso di accertamento era stato tempestivamente impugnato dallo Soggetto_1, soggetto coobbligato, e deciso con sentenza di primo grado di parziale accoglimento, oggetto di appello davanti alla Corte di Giustizia di secondo grado e che vi era stata anche adesione quanto alle sanzioni con riduzione di un terzo ed era stata anche saldata dalla Soggetto_2, altro soggetto coobbligato, la maggiore imposta rimodulata dall'Agenzia in esecuzione della decisione di primo grado, sicché tutti i coobbligati sarebbero stati liberati.
4. L'Agenzia delle Entrate costituitasi in giudizio ha dichiarato di aver disposto lo sgravio della cartella e ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Ciò stante non può che darsi atto della cessata materia del contendere e della conseguente estinzione del giudizio.
Quanto alle spese di giudizio vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 6, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
AN GI, Relatore
VOLPE ROSSELLA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3136/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420240034237002001 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2928/2025 depositato il
17/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente chiamato alle ore 11.07 nessuno è comparso
Resistente si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
( 1.Rappresentante_1 nella qualità di legale rappresentante del Ricorrente_1 ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento emessa dalla Direzione Provinciale di
Bari U.T. Atti Pubblici relativa all'Avviso di rettifica e di liquidazione imposte ipotecarie e catastali atto registrato a Bari al n. 2019 del 19 febbraio 2021, dell'importo totale, comprensivo di sanzioni e accessori, di € 10.675,16.
2. La cartella veniva emessa per omessa impugnazione dell'avviso di accertamento e per omesso pagamento.
3. Il ricorrente nel ricorso ha rappresentato che l'avviso di accertamento era stato tempestivamente impugnato dallo Soggetto_1, soggetto coobbligato, e deciso con sentenza di primo grado di parziale accoglimento, oggetto di appello davanti alla Corte di Giustizia di secondo grado e che vi era stata anche adesione quanto alle sanzioni con riduzione di un terzo ed era stata anche saldata dalla Soggetto_2, altro soggetto coobbligato, la maggiore imposta rimodulata dall'Agenzia in esecuzione della decisione di primo grado, sicché tutti i coobbligati sarebbero stati liberati.
4. L'Agenzia delle Entrate costituitasi in giudizio ha dichiarato di aver disposto lo sgravio della cartella e ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Ciò stante non può che darsi atto della cessata materia del contendere e della conseguente estinzione del giudizio.
Quanto alle spese di giudizio vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.