TRIB
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 25/06/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione Civile in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Anna Ferretti, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1064/2023, promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
DA
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Alessandro Aschero del foro di Savona ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Albenga, via B. Ricci n. 5, in forza di procura allegata all'atto di citazione
PARTE ATTRICE
CONTRO
, nata ad [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Maglione del Foro di Savona ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Alassio, Via Mazzini n. 25/1, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: all'udienza tenutasi in data 25.02.2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, adversis rejectis, previa ammissione delle istanze istruttorie formulate in corso di giudizio: • dichiarare tenuta e condannare Controparte_1 al pagamento, in favore di , per le ragioni esposte in narrativa, della somma di € Parte_1
11.443,64 (o della diversa somma meglio vista e ritenuta dal Giudice, da liquidarsi anche in via equitativa) a titolo di risarcimento del danno patito dall'attore o per il diverso titolo meglio visto e ritenuto dal Giudice, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo. • In via subordinata, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare al Controparte_1 pagamento, in favore di dell'indennizzo previsto dall'art. 2041 c.c., da Parte_1 determinarsi in € 11.443,64 o nella diversa misura meglio vista e ritenuta dal Giudice, ove
d'uopo anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo. Con vittoria di spese e competenze giudiziali, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge”;
Per parte convenuta: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previe le pronunce e declaratorie tutte del caso, previa ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalla convenuta con la memoria integrativa ex Controparte_1 art. 171 ter n. 2 c.p.c. depositata il 6 ottobre 2023 da aversi in questa sede per riproposti e di cui se ne omette la trascrizione in ossequio al principio di sinteticità che governa il processo,
— in via principale, accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità e/o debito in capo alla convenuta in relazione agli asseriti Controparte_1 danni lamentati e/o crediti vantati dall'attore e, conseguentemente, rigettare Parte_1 tutte le domande formulate dall'attore nei confronti della convenuta;
— in via subordinata, per la denegata ipotesi di accertamento e declaratoria della sussistenza di qualsivoglia credito vantato dall'attore nei confronti di , compensare il Parte_1 Controparte_1 suddetto credito con quello certo, liquido ed eSIibile, fondato su provvedimento giudiziario, vantato da nei confronti di , a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento della figlia minore , ammontante ad € 9.979,73 alla data del 18 luglio Per_1
2023; — in ogni caso, condannare controparte alla rifusione di spese e compensi del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese generali, con richiesta di applicazione delle maggiorazioni dei compensi previste dall'art. 4 D.M. n. 55/2014, comma 1 -bis, che consente
l'aumento fino al 30% quando gli atti «sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto», e comma 8, che consente l'aumento di un terzo quando «le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte ha adito il Tribunale di Parte_1
Savona esponendo che:
• contrasse matrimonio con il 6/7/2004 e la residenza familiare, dall'8/1/2008, Controparte_1 fu stabilita in Albenga Via Papa Giovanni XXIII n. 42/8, nell'abitazione da lui locata in virtù di contratto stipulato con il proprietario Persona_2
• Nel mese di giugno del 2014 cessò di convivere con la moglie, dalla quale si separò consensualmente il 17/12/2014 in virtù di verbale omologato dal Tribunale di Savona.
• L'accordo di separazione prevedeva espressamente, al punto 3, che “la casa coniugale con l'attuale arredamento viene assegnata alla moglie che la abiterà insieme alla figlia”.
• Nel febbraio 2016 il locatore, SInor intimò lo sfratto per morosità al SInor Persona_2
(ancora formalmente titolare del contratto di locazione) in relazione a spese Parte_1 condominiali arretrate, in parte riferite al periodo successivo al giugno 2014: il Tribunale di
Savona, con ordinanza in data 13.04.2016, convalidò l'intimato sfratto, fissandone l'esecuzione al 13 maggio 2016 e liquidando € 800,00 per compensi (maggiorati delle spese generali e degli oneri fiscali e previdenziali) ed € 172,70 per esborsi;
contestualmente, il Giudice emise nei confronti di decreto ingiuntivo per l'importo di € 5.789,02, oltre a € 800,00 Parte_1
(maggiorati delle spese generali e degli oneri fiscali e previdenziali) per spese relative alla fase monitoria.
• Il decreto ingiuntivo, unitamente all'atto di precetto (recante l'intimazione di pagare la somma complessiva di € 8.864,99 nonché l'intimazione di rilasciare l'immobile libero e sgombro da persone e cose), fu notificato il 21/5/2016 in Albenga, via Papa Giovanni XXIII n. 42/8, ove risultava ancora la residenza anagrafica del SInor (che, tuttavia, aveva già da oltre due Pt_1 anni trasferito altrove la propria dimora abituale).
• La SInora non avvisò mai il SInor né della notificazione Controparte_1 Pt_1 dell'intimazione di sfratto, né della notificazione del decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto, talché il SInor non ebbe neppure la possibilità di esercitare il suo diritto di difesa. Pt_1
• La SInora non provvide neppure al rilascio spontaneo dell'immobile, costringendo CP_1 il SInor a procedere all'esecuzione forzata per consegna e rilascio al fine di riottenere Per_2 la piena disponibilità dell'appartamento (ottenuta solo il 13/9/2016 all'esito del secondo accesso dell'Ufficiale Giudiziario).
• Ciò ha determinato il maturare, a carico di anche delle spese relative alla Parte_1 procedura esecutiva per consegna e rilascio, liquidate dal Giudice dell'Esecuzione, con decreto del 10/5/2017, in € 322,83 per spese anticipate ed € 1.336,00 per compensi, oltre oneri di legge. • A seguito dell'atto di precetto, il SInor ha poi subito l'iniziativa in sede esecutiva Parte_1 del SInor concretatasi nel pignoramento del quinto del suo stipendio (atto notificatogli Per_2 nel marzo del 2019), e tuttora soggiace all'incombere di ulteriori azioni esecutive da parte del creditore.
• Di fatto, solo con la notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi venne a Parte_1 conoscenza delle iniziative giurisdizionali esperite da e dei provvedimenti Persona_2 emessi, formalmente, nei suoi confronti.
• Le spese condominiali maturate dopo il mese di giugno 2014 devono ritenersi a carico integrale della moglie, la quale è tenuta a corrispondere al SInor l'importo Pt_1 corrispondente, pari a complessivi euro 3.642,57.
• Ella, inoltre, omettendo di avvisare il marito delle iniziative giurisdizionali assunte dal SInor dopo la separazione, ha cagionato seri danni al , che ha visto accrescersi Per_2 Pt_1 notevolmente l'esposizione debitoria nei confronti del creditore procedente, se non altro in termini di spese legali e altri esborsi correlati ai procedimenti esperiti nei suoi confronti, per un ammontare complessivo pari a € 7.801,07.
Il SI. ha quindi introdotto il presente giudizio per ottenere dalla SI.ra Parte_1 [...]
sia il pagamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle spese condominiali CP_1 poste a suo carico ma maturate successivamente alla cessazione della convivenza, sia il pagamento dell'importo di euro 7.801,07, a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa delle condotte della moglie o, quanto meno, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c.
Si è costituita in giudizio , contestando in fatto e in diritto le domanda attoree Controparte_1
e chiedendone il rigetto. In subordine, per il caso di accoglimento anche parziale delle avverse pretese, ha opposto in compensazione il proprio controcredito per il contributo al mantenimento della figlia minore , ammontante ad € 9.979,73 alla data del 18 luglio 2023. Per_1
La controversia è stata istruita mediante escussione di testimoni, a seguito di rimessione della causa, già trattenuta in decisione, sul ruolo istruttorio. All'esito, le parti si sono richiamate agli scritti difensivi conclusivi precedentemente depositati e il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
*****
La domanda è infondata e deve essere respinta per le ragioni che di seguito si espongono.
Assume in primo luogo l'attore di avere subito un danno ingiusto per non essere stato informato dalla convenuta delle iniziative giudiziali intraprese nei suoi confronti – quale formale intestatario del contratto di locazione dell'abitazione familiare, in realtà assegnata alla SI.ra in sede di separazione – dal proprietario dell'immobile, SI. In CP_1 Persona_2 particolare, asserisce che, qualora fosse stato tempestivamente informato, avrebbe potuto esercitare il diritto di difesa facendo rilevare la propria sopravvenuta estraneità al rapporto locativo: avrebbe così potuto evitare, quantomeno, l'aggravio economico derivante dalle spese e dagli oneri correlati alle azioni via via intraprese dal SI. a fronte della sua inerzia. Per_2
Sotto altro profilo, il SI. si duole di essere ingiustamente gravato – attraverso il Pt_1 pignoramento del quinto del suo stipendio – del pagamento delle spese condominiali arretrate relative al periodo in cui la casa coniugale era già assegnata alla SI.ra . Ne chiede CP_1 pertanto la restituzione, a titolo risarcitorio o di indennizzo ex art. 2041 c.c.
Con riferimento al primo ordine di questioni la parte attrice, pur lasciando al giudicante la qualificazione giuridica della domanda, ha nella sostanza esercitato un'azione di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c., facendosi così carico dell'onere della prova degli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano.
Siffatto onere non risulta assolto con riferimento alla sussistenza della condotta produttiva di danno, che si assume consista nella violazione di un dovere informativo da parte della convenuta.
E' innanzitutto emerso dall'istruttoria orale che la SI.ra , in diverse occasioni, ha CP_1 consegnato al SI. atti giudiziari rinvenuti nella cassetta delle lettere dell'immobile sito Pt_1 in Albenga, via Papa Giovanni XXIII n. 42 (cfr. dichiarazioni della teste , Testimone_1 sorella della convenuta, rese all'udienza del 25.02.2025: “L'ho vista personalmente consegnare la posta (ivi comprese ricevute- a forma di scontrini di avviso di tentativo di consegna) sia quando lui veniva a casa, dopo la separazione, sia quando eravamo in macchina insieme con le ragazze e lei si portava dietro la posta per consegnarla al SI. Lo so anche per Pt_1 averne parlato con mia sorella perché arrivavano spesso atti”).
In ogni caso, poi, anche una eventuale condotta omissiva della convenuta, se calata nel contesto concreto, non potrebbe essere valutata alla stregua di un fatto illecito.
Si evidenzia, in particolare, che per consolidata giurisprudenza, ai fini della configurabilità della responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. per omissione, è necessaria la sussistenza di un obbligo giuridico di impedire la lesione del diritto altrui.
Precisamente: “In tema di responsabilità civile, poiché l'omissione di un certo comportamento rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell'evento dannoso, soltanto quando si tratti di omissione di condotta imposta da una norma giuridica specifica (omissione specifica), ovvero, in relazione al configurarsi della posizione del soggetto cui si addebita l'omissione, siccome implicante l'esistenza a suo carico di particolari obblighi di prevenzione dell'evento poi verificatosi e, quindi, di un generico dovere di intervento (omissione generica) in funzione dell'impedimento di quell'evento, il giudizio relativo alla sussistenza del nesso causale non può limitarsi alla mera valutazione della materialità fattuale, bensì postula la preventiva individuazione dell'obbligo specifico o generico di tenere la condotta omessa in capo al soggetto;
l'individuazione di tale obbligo si connota, pertanto, come preliminare all'apprezzamento di una condotta omissiva sul piano della causalità giuridica, nel senso che, se prima non si individua, in relazione al comportamento che non risulti tenuto, il dovere generico o specifico che lo imponeva, non è possibile apprezzare l'omissione del comportamento sul piano causale (Cass., Sez. 3, sent. n. 12401 del 21/05/2013 e sent. n. 20328 del 20/09/2006).
Con riferimento al caso concreto occorre innanzitutto evidenziare che il SI. ha Pt_1 mantenuto la residenza presso l'abitazione di via Papa Giovanni XXIII fino al 06.12.2017, come da certificato storico prodotto da parte convenuta (doc. n. 5), nonostante, per sua stessa ammissione, abbia cessato di abitare nella casa coniugale dal mese di giugno 2014. Egli, al contempo, è rimasto intestatario del contratto di locazione della casa familiare, anche se è pacifico e documentato che il relativo canone mensile sia stato corrisposto, dopo la separazione, dalla SI.ra . CP_1
Risulta poi dagli atti relativi alle azioni esecutive intraprese dal SI. nei Persona_2 confronti dell'attore, che vi fossero spese condominiali arretrate anche per gli anni della convivenza coniugale, nel periodo compreso tra il 2008 e il 2014.
In un simile contesto, non appare configurabile in capo alla convenuta – neppure secondo i canoni generali di diligenza e buona fede, orientativi della civile convivenza – un dovere di ritirare la posta indirizzata all'attore e, volta per volta, di consegnargliela.
Il SI. ha infatti scelto di mantenere, per un lungo periodo, la residenza presso l'ex casa Pt_1 coniugale pur sapendo di essere formalmente titolare del contratto di locazione abitativa e pur essendo a conoscenza dell'esistenza di una esposizione debitoria per spese condominiali arretrate fin dall'anno 2008. Era dunque suo onere assicurarsi di poter accedere alla corrispondenza a sé indirizzata, sia in via generale, sia con specifico riferimento al rischio di fatto concretizzatosi, non potendo ragionevolmente escludere un'azione esecutiva da parte del creditore.
Nella situazione data, potrebbe al più prospettarsi, secondo buona fede, un obbligo della SI.ra di consentire al marito l'accesso alla cassetta delle lettere, ad esempio mediante messa CP_1
a disposizione delle relative chiavi. Tuttavia, il SI. non ha neppure allegato che la Pt_1 moglie abbia tenuto una pregnante condotta omissiva ostacolante, quale sarebbe il rifiuto di mettere a disposizione le chiavi della cassetta oppure l'indisponibilità alla consegna della posta a fronte di apposite richieste in tal senso.
Detto in altri termini, nella specifica situazione concreta anche l'attore avrebbe avuto l'onere di attivarsi, secondo un criterio di autoresponsabilità, per prevenire la lesione dei propri diritti, senza potersi limitare a riporre affidamento esclusivamente nell'iniziativa altrui (e, dunque, nell'altrui responsabilità).
Né si reputa sufficiente, a tal fine, il fatto che abbia verbalmente informato il SI. Per_2 dell'intervenuta assegnazione alla moglie della casa coniugale. Il locatore, infatti, vantando un credito per spese non pagate, nell'esperire iniziative giudiziarie per il recupero del dovuto, non avrebbe potuto validamente eseguire le notifiche ad indirizzo diverso da quello della residenza dell'intestatario del contratto di locazione.
Per tutte le ragioni fin qui esposte, difettando la prova della commissione di un fatto illecito da parte della convenuta, non possono essere a lei imputate le conseguenze risarcitorie, tanto con riferimento all'aggravio di spese legali ed oneri posti a carico dell'attore per le iniziative giudiziali del SI. quanto con riferimento al pagamento delle spese condominiali. Per_2
La domanda attorea di restituzione di tali ultime somme potrebbe astrattamente rilevare sotto il profilo dell'arricchimento senza causa.
Difettano tuttavia, nel caso concreto, gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2041
c.c.
In primo luogo, il SI. non ha dato prova di avere eseguito il pagamento delle spese in Pt_1 questione a favore del SI, (sulla base degli atti e delle allegazioni difensive di parte Per_2 attrice risulta tuttora in essere il pignoramento del quinto dello stipendio a favore del creditore).
Dunque, non risulta ancora realizzato lo spostamento patrimoniale a favore della SI.ra
, concretante un suo arricchimento e ai danni del marito. CP_1
Inoltre, non vi è neppure prova del fatto che un simile ipotetico arricchimento sarebbe ingiustificato.
Risulta infatti dagli atti prodotti dalla parte convenuta che il SI. , dopo avere omesso CP_1 di corrispondere alla moglie il contributo per il mantenimento della figlia minore , abbia Per_1 in sede di giudizio divorzile opposto in compensazione l'asserito controcredito per il pagamento delle spese condominiali relative al periodo di assegnazione della casa coniugale (docc. nn. 10
e 11 di parte convenuta). Lo stesso Pubblico Ministero, in sede di indagini preliminari nei confronti del SI. per i reati di cui all'art. 388, 570 e 570 bis c.p., ha formulato richiesta Pt_1 di archiviazione, tra l'atro, sulla base del seguente rilievo: “risulta dagli atti della causa civile e dalla documentazione ivi prodotta, che l'indagato ha comunque contribuito con altre modalità (esborso retta scuola privata, pagamento spese condominiali dell'alloggio coniugale non più nella sua disponibilità) alle necessità economiche della figlia (doc. n. 7 di parte convenuta).
Per tutti i motivi esposti si impone il rigetto delle domande attoree.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte attrice. Esse sono liquidate sulla base dei criteri indicati dall'art. 4 DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva svolta, dei risultati conseguiti dal cliente e, dunque, con applicazione dei valori medi di riferimento per ciascuna fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
Rigetta la domanda.
Condanna l'attori al pagamento in favore della convenuta delle spese processuali che liquida in euro 5.077,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
Sentenza per legge esecutiva.
Savona, 25.06.2025 Il Giudice
Dr.ssa Anna Ferretti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione Civile in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Anna Ferretti, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1064/2023, promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
DA
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Alessandro Aschero del foro di Savona ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Albenga, via B. Ricci n. 5, in forza di procura allegata all'atto di citazione
PARTE ATTRICE
CONTRO
, nata ad [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Maglione del Foro di Savona ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Alassio, Via Mazzini n. 25/1, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: all'udienza tenutasi in data 25.02.2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, adversis rejectis, previa ammissione delle istanze istruttorie formulate in corso di giudizio: • dichiarare tenuta e condannare Controparte_1 al pagamento, in favore di , per le ragioni esposte in narrativa, della somma di € Parte_1
11.443,64 (o della diversa somma meglio vista e ritenuta dal Giudice, da liquidarsi anche in via equitativa) a titolo di risarcimento del danno patito dall'attore o per il diverso titolo meglio visto e ritenuto dal Giudice, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo. • In via subordinata, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare al Controparte_1 pagamento, in favore di dell'indennizzo previsto dall'art. 2041 c.c., da Parte_1 determinarsi in € 11.443,64 o nella diversa misura meglio vista e ritenuta dal Giudice, ove
d'uopo anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo. Con vittoria di spese e competenze giudiziali, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge”;
Per parte convenuta: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previe le pronunce e declaratorie tutte del caso, previa ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalla convenuta con la memoria integrativa ex Controparte_1 art. 171 ter n. 2 c.p.c. depositata il 6 ottobre 2023 da aversi in questa sede per riproposti e di cui se ne omette la trascrizione in ossequio al principio di sinteticità che governa il processo,
— in via principale, accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità e/o debito in capo alla convenuta in relazione agli asseriti Controparte_1 danni lamentati e/o crediti vantati dall'attore e, conseguentemente, rigettare Parte_1 tutte le domande formulate dall'attore nei confronti della convenuta;
— in via subordinata, per la denegata ipotesi di accertamento e declaratoria della sussistenza di qualsivoglia credito vantato dall'attore nei confronti di , compensare il Parte_1 Controparte_1 suddetto credito con quello certo, liquido ed eSIibile, fondato su provvedimento giudiziario, vantato da nei confronti di , a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento della figlia minore , ammontante ad € 9.979,73 alla data del 18 luglio Per_1
2023; — in ogni caso, condannare controparte alla rifusione di spese e compensi del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese generali, con richiesta di applicazione delle maggiorazioni dei compensi previste dall'art. 4 D.M. n. 55/2014, comma 1 -bis, che consente
l'aumento fino al 30% quando gli atti «sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto», e comma 8, che consente l'aumento di un terzo quando «le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte ha adito il Tribunale di Parte_1
Savona esponendo che:
• contrasse matrimonio con il 6/7/2004 e la residenza familiare, dall'8/1/2008, Controparte_1 fu stabilita in Albenga Via Papa Giovanni XXIII n. 42/8, nell'abitazione da lui locata in virtù di contratto stipulato con il proprietario Persona_2
• Nel mese di giugno del 2014 cessò di convivere con la moglie, dalla quale si separò consensualmente il 17/12/2014 in virtù di verbale omologato dal Tribunale di Savona.
• L'accordo di separazione prevedeva espressamente, al punto 3, che “la casa coniugale con l'attuale arredamento viene assegnata alla moglie che la abiterà insieme alla figlia”.
• Nel febbraio 2016 il locatore, SInor intimò lo sfratto per morosità al SInor Persona_2
(ancora formalmente titolare del contratto di locazione) in relazione a spese Parte_1 condominiali arretrate, in parte riferite al periodo successivo al giugno 2014: il Tribunale di
Savona, con ordinanza in data 13.04.2016, convalidò l'intimato sfratto, fissandone l'esecuzione al 13 maggio 2016 e liquidando € 800,00 per compensi (maggiorati delle spese generali e degli oneri fiscali e previdenziali) ed € 172,70 per esborsi;
contestualmente, il Giudice emise nei confronti di decreto ingiuntivo per l'importo di € 5.789,02, oltre a € 800,00 Parte_1
(maggiorati delle spese generali e degli oneri fiscali e previdenziali) per spese relative alla fase monitoria.
• Il decreto ingiuntivo, unitamente all'atto di precetto (recante l'intimazione di pagare la somma complessiva di € 8.864,99 nonché l'intimazione di rilasciare l'immobile libero e sgombro da persone e cose), fu notificato il 21/5/2016 in Albenga, via Papa Giovanni XXIII n. 42/8, ove risultava ancora la residenza anagrafica del SInor (che, tuttavia, aveva già da oltre due Pt_1 anni trasferito altrove la propria dimora abituale).
• La SInora non avvisò mai il SInor né della notificazione Controparte_1 Pt_1 dell'intimazione di sfratto, né della notificazione del decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto, talché il SInor non ebbe neppure la possibilità di esercitare il suo diritto di difesa. Pt_1
• La SInora non provvide neppure al rilascio spontaneo dell'immobile, costringendo CP_1 il SInor a procedere all'esecuzione forzata per consegna e rilascio al fine di riottenere Per_2 la piena disponibilità dell'appartamento (ottenuta solo il 13/9/2016 all'esito del secondo accesso dell'Ufficiale Giudiziario).
• Ciò ha determinato il maturare, a carico di anche delle spese relative alla Parte_1 procedura esecutiva per consegna e rilascio, liquidate dal Giudice dell'Esecuzione, con decreto del 10/5/2017, in € 322,83 per spese anticipate ed € 1.336,00 per compensi, oltre oneri di legge. • A seguito dell'atto di precetto, il SInor ha poi subito l'iniziativa in sede esecutiva Parte_1 del SInor concretatasi nel pignoramento del quinto del suo stipendio (atto notificatogli Per_2 nel marzo del 2019), e tuttora soggiace all'incombere di ulteriori azioni esecutive da parte del creditore.
• Di fatto, solo con la notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi venne a Parte_1 conoscenza delle iniziative giurisdizionali esperite da e dei provvedimenti Persona_2 emessi, formalmente, nei suoi confronti.
• Le spese condominiali maturate dopo il mese di giugno 2014 devono ritenersi a carico integrale della moglie, la quale è tenuta a corrispondere al SInor l'importo Pt_1 corrispondente, pari a complessivi euro 3.642,57.
• Ella, inoltre, omettendo di avvisare il marito delle iniziative giurisdizionali assunte dal SInor dopo la separazione, ha cagionato seri danni al , che ha visto accrescersi Per_2 Pt_1 notevolmente l'esposizione debitoria nei confronti del creditore procedente, se non altro in termini di spese legali e altri esborsi correlati ai procedimenti esperiti nei suoi confronti, per un ammontare complessivo pari a € 7.801,07.
Il SI. ha quindi introdotto il presente giudizio per ottenere dalla SI.ra Parte_1 [...]
sia il pagamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle spese condominiali CP_1 poste a suo carico ma maturate successivamente alla cessazione della convivenza, sia il pagamento dell'importo di euro 7.801,07, a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa delle condotte della moglie o, quanto meno, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c.
Si è costituita in giudizio , contestando in fatto e in diritto le domanda attoree Controparte_1
e chiedendone il rigetto. In subordine, per il caso di accoglimento anche parziale delle avverse pretese, ha opposto in compensazione il proprio controcredito per il contributo al mantenimento della figlia minore , ammontante ad € 9.979,73 alla data del 18 luglio 2023. Per_1
La controversia è stata istruita mediante escussione di testimoni, a seguito di rimessione della causa, già trattenuta in decisione, sul ruolo istruttorio. All'esito, le parti si sono richiamate agli scritti difensivi conclusivi precedentemente depositati e il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
*****
La domanda è infondata e deve essere respinta per le ragioni che di seguito si espongono.
Assume in primo luogo l'attore di avere subito un danno ingiusto per non essere stato informato dalla convenuta delle iniziative giudiziali intraprese nei suoi confronti – quale formale intestatario del contratto di locazione dell'abitazione familiare, in realtà assegnata alla SI.ra in sede di separazione – dal proprietario dell'immobile, SI. In CP_1 Persona_2 particolare, asserisce che, qualora fosse stato tempestivamente informato, avrebbe potuto esercitare il diritto di difesa facendo rilevare la propria sopravvenuta estraneità al rapporto locativo: avrebbe così potuto evitare, quantomeno, l'aggravio economico derivante dalle spese e dagli oneri correlati alle azioni via via intraprese dal SI. a fronte della sua inerzia. Per_2
Sotto altro profilo, il SI. si duole di essere ingiustamente gravato – attraverso il Pt_1 pignoramento del quinto del suo stipendio – del pagamento delle spese condominiali arretrate relative al periodo in cui la casa coniugale era già assegnata alla SI.ra . Ne chiede CP_1 pertanto la restituzione, a titolo risarcitorio o di indennizzo ex art. 2041 c.c.
Con riferimento al primo ordine di questioni la parte attrice, pur lasciando al giudicante la qualificazione giuridica della domanda, ha nella sostanza esercitato un'azione di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c., facendosi così carico dell'onere della prova degli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano.
Siffatto onere non risulta assolto con riferimento alla sussistenza della condotta produttiva di danno, che si assume consista nella violazione di un dovere informativo da parte della convenuta.
E' innanzitutto emerso dall'istruttoria orale che la SI.ra , in diverse occasioni, ha CP_1 consegnato al SI. atti giudiziari rinvenuti nella cassetta delle lettere dell'immobile sito Pt_1 in Albenga, via Papa Giovanni XXIII n. 42 (cfr. dichiarazioni della teste , Testimone_1 sorella della convenuta, rese all'udienza del 25.02.2025: “L'ho vista personalmente consegnare la posta (ivi comprese ricevute- a forma di scontrini di avviso di tentativo di consegna) sia quando lui veniva a casa, dopo la separazione, sia quando eravamo in macchina insieme con le ragazze e lei si portava dietro la posta per consegnarla al SI. Lo so anche per Pt_1 averne parlato con mia sorella perché arrivavano spesso atti”).
In ogni caso, poi, anche una eventuale condotta omissiva della convenuta, se calata nel contesto concreto, non potrebbe essere valutata alla stregua di un fatto illecito.
Si evidenzia, in particolare, che per consolidata giurisprudenza, ai fini della configurabilità della responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. per omissione, è necessaria la sussistenza di un obbligo giuridico di impedire la lesione del diritto altrui.
Precisamente: “In tema di responsabilità civile, poiché l'omissione di un certo comportamento rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell'evento dannoso, soltanto quando si tratti di omissione di condotta imposta da una norma giuridica specifica (omissione specifica), ovvero, in relazione al configurarsi della posizione del soggetto cui si addebita l'omissione, siccome implicante l'esistenza a suo carico di particolari obblighi di prevenzione dell'evento poi verificatosi e, quindi, di un generico dovere di intervento (omissione generica) in funzione dell'impedimento di quell'evento, il giudizio relativo alla sussistenza del nesso causale non può limitarsi alla mera valutazione della materialità fattuale, bensì postula la preventiva individuazione dell'obbligo specifico o generico di tenere la condotta omessa in capo al soggetto;
l'individuazione di tale obbligo si connota, pertanto, come preliminare all'apprezzamento di una condotta omissiva sul piano della causalità giuridica, nel senso che, se prima non si individua, in relazione al comportamento che non risulti tenuto, il dovere generico o specifico che lo imponeva, non è possibile apprezzare l'omissione del comportamento sul piano causale (Cass., Sez. 3, sent. n. 12401 del 21/05/2013 e sent. n. 20328 del 20/09/2006).
Con riferimento al caso concreto occorre innanzitutto evidenziare che il SI. ha Pt_1 mantenuto la residenza presso l'abitazione di via Papa Giovanni XXIII fino al 06.12.2017, come da certificato storico prodotto da parte convenuta (doc. n. 5), nonostante, per sua stessa ammissione, abbia cessato di abitare nella casa coniugale dal mese di giugno 2014. Egli, al contempo, è rimasto intestatario del contratto di locazione della casa familiare, anche se è pacifico e documentato che il relativo canone mensile sia stato corrisposto, dopo la separazione, dalla SI.ra . CP_1
Risulta poi dagli atti relativi alle azioni esecutive intraprese dal SI. nei Persona_2 confronti dell'attore, che vi fossero spese condominiali arretrate anche per gli anni della convivenza coniugale, nel periodo compreso tra il 2008 e il 2014.
In un simile contesto, non appare configurabile in capo alla convenuta – neppure secondo i canoni generali di diligenza e buona fede, orientativi della civile convivenza – un dovere di ritirare la posta indirizzata all'attore e, volta per volta, di consegnargliela.
Il SI. ha infatti scelto di mantenere, per un lungo periodo, la residenza presso l'ex casa Pt_1 coniugale pur sapendo di essere formalmente titolare del contratto di locazione abitativa e pur essendo a conoscenza dell'esistenza di una esposizione debitoria per spese condominiali arretrate fin dall'anno 2008. Era dunque suo onere assicurarsi di poter accedere alla corrispondenza a sé indirizzata, sia in via generale, sia con specifico riferimento al rischio di fatto concretizzatosi, non potendo ragionevolmente escludere un'azione esecutiva da parte del creditore.
Nella situazione data, potrebbe al più prospettarsi, secondo buona fede, un obbligo della SI.ra di consentire al marito l'accesso alla cassetta delle lettere, ad esempio mediante messa CP_1
a disposizione delle relative chiavi. Tuttavia, il SI. non ha neppure allegato che la Pt_1 moglie abbia tenuto una pregnante condotta omissiva ostacolante, quale sarebbe il rifiuto di mettere a disposizione le chiavi della cassetta oppure l'indisponibilità alla consegna della posta a fronte di apposite richieste in tal senso.
Detto in altri termini, nella specifica situazione concreta anche l'attore avrebbe avuto l'onere di attivarsi, secondo un criterio di autoresponsabilità, per prevenire la lesione dei propri diritti, senza potersi limitare a riporre affidamento esclusivamente nell'iniziativa altrui (e, dunque, nell'altrui responsabilità).
Né si reputa sufficiente, a tal fine, il fatto che abbia verbalmente informato il SI. Per_2 dell'intervenuta assegnazione alla moglie della casa coniugale. Il locatore, infatti, vantando un credito per spese non pagate, nell'esperire iniziative giudiziarie per il recupero del dovuto, non avrebbe potuto validamente eseguire le notifiche ad indirizzo diverso da quello della residenza dell'intestatario del contratto di locazione.
Per tutte le ragioni fin qui esposte, difettando la prova della commissione di un fatto illecito da parte della convenuta, non possono essere a lei imputate le conseguenze risarcitorie, tanto con riferimento all'aggravio di spese legali ed oneri posti a carico dell'attore per le iniziative giudiziali del SI. quanto con riferimento al pagamento delle spese condominiali. Per_2
La domanda attorea di restituzione di tali ultime somme potrebbe astrattamente rilevare sotto il profilo dell'arricchimento senza causa.
Difettano tuttavia, nel caso concreto, gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2041
c.c.
In primo luogo, il SI. non ha dato prova di avere eseguito il pagamento delle spese in Pt_1 questione a favore del SI, (sulla base degli atti e delle allegazioni difensive di parte Per_2 attrice risulta tuttora in essere il pignoramento del quinto dello stipendio a favore del creditore).
Dunque, non risulta ancora realizzato lo spostamento patrimoniale a favore della SI.ra
, concretante un suo arricchimento e ai danni del marito. CP_1
Inoltre, non vi è neppure prova del fatto che un simile ipotetico arricchimento sarebbe ingiustificato.
Risulta infatti dagli atti prodotti dalla parte convenuta che il SI. , dopo avere omesso CP_1 di corrispondere alla moglie il contributo per il mantenimento della figlia minore , abbia Per_1 in sede di giudizio divorzile opposto in compensazione l'asserito controcredito per il pagamento delle spese condominiali relative al periodo di assegnazione della casa coniugale (docc. nn. 10
e 11 di parte convenuta). Lo stesso Pubblico Ministero, in sede di indagini preliminari nei confronti del SI. per i reati di cui all'art. 388, 570 e 570 bis c.p., ha formulato richiesta Pt_1 di archiviazione, tra l'atro, sulla base del seguente rilievo: “risulta dagli atti della causa civile e dalla documentazione ivi prodotta, che l'indagato ha comunque contribuito con altre modalità (esborso retta scuola privata, pagamento spese condominiali dell'alloggio coniugale non più nella sua disponibilità) alle necessità economiche della figlia (doc. n. 7 di parte convenuta).
Per tutti i motivi esposti si impone il rigetto delle domande attoree.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte attrice. Esse sono liquidate sulla base dei criteri indicati dall'art. 4 DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva svolta, dei risultati conseguiti dal cliente e, dunque, con applicazione dei valori medi di riferimento per ciascuna fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
Rigetta la domanda.
Condanna l'attori al pagamento in favore della convenuta delle spese processuali che liquida in euro 5.077,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
Sentenza per legge esecutiva.
Savona, 25.06.2025 Il Giudice
Dr.ssa Anna Ferretti