Sentenza breve 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 18/12/2025, n. 2141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2141 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02141/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01902/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1902 del 2025, proposto dalla sig.ra LB US, rappresentato e difeso dagli avvocati Livio Matarazzo e Francesco D'Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casal Velino, non costituito in giudizio;
per l'annullamento del provvedimento diniego sanatoria ex art. 36 bis d.p.r. 380/2001 del 29.07.2025;
di ogni altro atto presupposto comunque lesivo della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il dott. TO FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentita la stessa parte ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. La ricorrente - proprietaria di un fabbricato per civile abitazione sito in Casalvelino (SA), in località Volpara, censito in catasto al foglio 34, particella 861, in area sottoposta a vincolo paesaggistico - ha impugnato il diniego di permesso di costruire in sanatoria dalla stessa presentato ai sensi dell’art. 36 bis TUED a fronte delle opere ivi eseguite in difformità ai titoli edilizi rilasciati, in ragione di una “rilevata ... maggior altezza esterna, misurata alla gronda, del manufatto con cospicuo aumento dell'altezza interna dell'originario locale sottotetto”.
2. La vicenda di causa è già conosciuta dal Tribunale. Difatti, per le stesse opere, il Comune aveva a suo tempo emesso l’ingiunzione di demolizione prot. n. 1778/2009 impugnata dalla sig.ra US con il ricorso deciso dalla sentenza di rigetto n. 562/2021 riguardante, altresì, anche il diniego della successiva istanza di sanatoria allora presentata ai sensi dell’art. 36 TUED. Nello stesso giudizio costei aveva anche impugnato il parere negativo emesso dalla Soprintendenza in senso contrario all’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica delle opere stesse.
3. Sennonchè il Comune di Casal Velino, preso atto degli esiti del predetto giudizio, ha poi emesso l’ordinanza di demolizione n.50/2024 (prot.10742/2024) con la quale, in particolare, dopo aver richiamato i diversi punti della vicenda ha contestato alla ricorrente: “apertura finestra sul prospetto ovest e apertura di due finestre sul prospetto sud; -Ampliamento porta di accesso sul prospetto sud; -Realizzazione abbaino sul prospetto est: -Installazione scala a chiocciola; -Variazione falda di copertura nella parte ampliata”.
4. L’ingiunta, a questo punto, senza gravare l’ordinanza di demolizione ha presentato in data 20.11.2024 (prot. n.14042) l’istanza per l’accertamento di conformità urbanistica ai sensi dell’art. 36 bis del d.PR 380/2001 per le opere contestate e segnatamente per “i lavori di rifacimento copertura e realizzazione intonaco e pitturazione esterna al fabbricato sito in località Volpara- Fg.34 pila 861”.
4.1 Intervenuto il preavviso di diniego e valutata la documentazione integrativa presentata dalla US a seguito di richiesta del competente Ufficio tecnico comunale, l’istanza è stata definitivamente respinta con l’impugnata nota prot. n.9611/2024 nella quale, in particolare, sono state indicate queste motivazioni ostative: “1. La Variazione delle falde di copertura, ha comportato un incremento di volumetria ed una maggiore altezza esterna alla gronda con conseguente cospicuo aumento dell'altezza interna dell'originario locale sottotetto e conseguente cambio di destinazione ad uso residenziale per una superficie di circa mq. 43,11 ed una volumetria di circa mc. 100,89. Dal calcolo dei volumi esistenti, redatto dal tecnico progettista Ing. Agostino Abate, si evince che la volumetria totale residenziale del fabbricato è pari a mc. 277,58 suddivisa in mc. 176,69 al piano terra ed mc. 100,89 al piano sottotetto. A comprova dell'ammissibilità dell'intervento, è stata dichiarata una superficie fondiaria complessiva di mq. 15.897,00, composta da fondi non contigui posti in due distinti comprensori aventi dimensioni di mq. 4.292,00 alla località Volpara (fg. 34 part.11e 861-807-106) e di mq. 11.605,00 alla località Cangarace (fg. 24 part.11a 152 e 355)”.
5. Avverso la determinazione negativa è insorta la ricorrente con l’odierno giudizio, affidandosi a un ricorso così rubricato nei suoi quattro motivi: “1. Violazione di legge (mancata applicazione): art. 36 bis, comma 4, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380; art. 97 cost. eccesso di potere: difetto di istruttoria. Erroneità dei presupposti. violazione del principio di ripartizione delle competenze. violazione e vizi del procedimento; 2. Violazione di legge (mancata applicazione): art. 5, commi 1 bis e 3, lett. g), d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. Eccesso di potere: difetto di istruttoria. erroneità dei presupposti. violazione dei principi di ripartizione delle competenze e di proporzionalità. Violazione e vizi del procedimento; 3. Violazione di legge (mancata applicazione): art. 3, comma 1, legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere: difetto di istruttoria. Carenza motivazionale. Illogicità grave e manifesta; 4. Violazione di legge (mancata applicazione): art. 36 bis, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. eccesso di potere: violazione del principio di proporzionalità”.
In sostanza, secondo la ricorrente, il provvedimento sarebbe inficiato dal vizio di eccesso di potere per difetto d’istruttoria non avendo il Comune adeguatamente valutato le conseguenze sul piano della disamina procedimentale, per l’appunto, del neo-introdotto articolo 36 bis. Inoltre ha rimarcato il difetto d’istruttoria in relazione alla prospettata eliminazione e sostituzione di una scala a chiocciola (quarto motivo) con una lineare e meno impattante.
L’amministrazione comunale si è costituita in giudizio a difesa dell’atto impugnato.
6. Il ricorso è fondato e va accolto limitatamente alla censura veicolata al quarto motivo, riguardante la mancata valutazione del progetto di modificazione della scala a chiocciola con una lineare. Per il resto è, invece, infondato e va respinto.
5.1 Seguendo l’ordine espositivo utilizzato dalla ricorrente, è possibile principiare con la disamina del primo mezzo di gravame con il quale ha lamentato la mancata trasmissione degli atti alla Soprintendenza ai fini dell’espressione del prescritto parere di competenza. Tenuto conto delle modifiche apportate dal DL n. 69/2024, secondo la ricorrente, il Comune e la Soprintendenza avrebbero dovuto rivalutare l’istanza: il primo, tenuto conto della non necessità di dimostrare, ai sensi dell’art. 36 bis TUED, la doppia conformità, ma soltanto la conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché alle norme afferenti alla disciplina edilizia (normativa tecnica) in vigore all’epoca della realizzazione delle opere difformi dal titolo edilizio; la seconda per la sopravvenuta possibilità dell’autorizzazione paesaggistica postuma ai sensi del comma 4 dell’art. 36 bis: “il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede all’autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all’accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento, anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l’aumento di quelli legittimamente realizzati. L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, si intende formato il silenzio - assenso e il dirigente o responsabile dell'ufficio provvede autonomamente”.
Il motivo è infondato. L’atto impugnato è plurimotivato; peraltro le ragioni di diniego dell’istanza di sanatoria sono state correlate dal Comune prevalentemente alla incompatibilità tra gli strumenti urbanistici e le realizzazioni contestate. L’atto non è stato emesso (solo) sul presupposto dell’incompatibilità tra le opere e il vincolo paesaggistico e ambientale insistente sull’area. Di conseguenza le censure mosse dal ricorrente non possono trovare favorevole accoglimento.
6. Nel secondo motivo la ricorrente si è doluta della violazione dell’art. 5 del DPR 380/2001 per non aver il Comune trasmesso gli atti alla Soprintendenza. Il motivo è infondato. La norma, ad avviso del Collegio, non riguarda le ipotesi di sanatoria, bensì i casi di fisiologica istanza di permesso di costruire. Questo avviso è condiviso dalla giurisprudenza secondo cui “ Il procedimento per il rilascio del permesso di costruire e quello per il nulla osta di compatibilità paesaggistica dell'intervento, ancorché connessi, sono procedimenti ontologicamente e logicamente distinti, avendo a oggetto la tutela di beni diversi ed essendo articolati sulla base di competenze diverse; ne consegue che l'art. 5, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, nell'assegnare allo Sportello unico per l'edilizia l'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio, si riferisce certamente a tutti i pareri e nulla osta endoprocedimentali intesi al rilascio del permesso di costruire, ma non può estendersi anche a un'autorizzazione diversa ed esterna rispetto a tale procedimento, quale è l'autorizzazione paesaggistica eventualmente richiesta per l'esecuzione dell'intervento.... ” (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2513/2013 e nello stesso senso T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 28/07/2017, n.1303; Cassazione civile sez. II, 04/09/2020, n.18469)
7. Nel terzo motivo la ricorrente ha poi contestato il difetto di motivazione dell’atto impugnato, sull’assunto che il provvedimento non sarebbe stato adeguatamente motivato con riferimento alle specifiche ragioni di diniego. Ma anche queste censure non sono fondate.
7.1 Il Collegio condivide infatti l’indirizzo secondo il quale, in presenza di un’istanza di sanatoria, a fortiori nella formulazione contenuta nell’art. 36 bis TUED, il provvedimento di diniego, pur avendo natura vincolata, debba essere sorretto da un’adeguata motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990; tuttavia, in quest’ottica “ l’obbligo motivazionale è assolto con la puntuale indicazione dei presupposti di fatto e delle specifiche disposizioni urbanistico-edilizie che si assumono violate, al fine di consentire all'interessato di comprendere le ragioni del rigetto e di difendersi in giudizio ” (T.A.R. Toscana, Firenze, sez. III, 17/03/2025, n.481).
Ciò, in disparte quanto si evidenzierà al prossimo capo 8), corrisponde a quanto avvenuto nel provvedimento impugnato, nel quale l’Amministrazione, oltre a richiamare le motivazioni a monte dell’ordinanza di demolizione, si è soffermata diffusamente sulle norme comunali che ostavano all’accoglimento e ha, peraltro motivato per quali ragioni non si potesse utilizzare la cubatura derivante da altri fondi di proprietà della ricorrente ai sensi del vigente Piano regolatore.
7.1.2 Non guasta in proposito poi aggiungere che, inoltre, il Comune aveva chiesto anche integrazioni sollecitando senza esito il deposito, proprio per l’applicazione della suindicata normativa comunale, la dimostrazione della qualità di imprenditrice agricola della US (certificato IAP). Integrazioni che, invece non sono state depositate, pur riguardando esse un presupposto soggettivo per l’applicazione della disciplina di favore invocata nell’istanza.
Quanto sopra è di per sé bastevole a respingere anche la censura di difetto di motivazione rispetto a tutti i profili qui esaminati.
8. Infine nel quarto motivo parte ricorrente ha impugnato il diniego poiché, a suo dire, nella situazione data il Comune avrebbe dovuto, ai sensi del co. 36 bis indicare condizionare l’accoglimento alla realizzazione di specifici interventi. Segnatamente la disposizione prevede che : “Il permesso presentato ai sensi del comma 1 può essere rilasciato dallo sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5, comma 4-bis, subordinatamente alla preventiva attuazione, entro il termine assegnato dallo sportello unico, degli interventi di cui al secondo periodo del presente comma. In sede di esame delle richieste di permesso in sanatoria lo sportello unico può condizionare il rilascio del provvedimento alla realizzazione, da parte del richiedente, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza[, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, al superamento delle barriere architettoniche] e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate ai sensi del presente articolo. Per le segnalazioni certificate di inizio attività presentate ai sensi del comma 1, lo sportello unico individua tra gli interventi di cui al secondo periodo del presente comma le misure da prescrivere ai sensi dell'articolo 19, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che costituiscono condizioni per la formazione del titolo ”.
8.1 Il motivo è fondato con limitato riferimento alle opere oggetto del predetto progetto e corrispondenti a quanto contestato al punto... del diniego impugnato. Ebbene, nell’istanza la ricorrente aveva presentato il progetto per “ l'eliminazione della scala a chiocciola in ferro e la sostituzione con una scala rettilinea che corre in aderenza al prospetto Nord e che sarà realizzata con una soletta portante in c.a. con intonaco di malta ac-61-6r-e-bianco come i prospetti attuali e con alzate e pedate rivestite con pietra travertino colore naturale e ringhiera in ferro lavorato colore antracite. La soletta portante troverà appoggio incastro nelle murature già presenti e che delimitano la struttura del forno che si ritrova già aderente al prospetto Nord del fabbricato residenziale e che divide il fabbricato dal locale deposito. La rinuncia a tale locale forno e l'uso delle stesse strutture murarie già presenti, e che restano inalterate nella loro attuale consistenza, permetteranno di raggiungere il risultato di eliminazione della scala a chiocciola in ferro senza l'aggiunta di alcuna altra volumetria oltre a quella già configurata dal vecchio forno preesistente ”.
8.1.1 Ciò ricordato, in generale, il Collegio rileva che ai sensi della prefata disposizione “ lo sportello unico può condizionare il rilascio provvedimento alla realizzazione, da parte richiedente, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa requisiti di sicurezza[ igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, al superamento barriere architettoniche]. Per le segnalazioni certificate di inizio attività presentate ai sensi del comma 1, lo sportello unico individua tra gli interventi di cui al secondo periodo del comma 2 le misure da prescrivere ai sensi dell'art. 19, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, costituiscono condizioni per la formazione del titolo”. In sostanza, anche se non vi è tenuto, deve svolgere un surplus istruttorio a fronte della presentazione di uno specifico progetto o di una puntuale prospettazione dell’istante che, nell’ottica di quanto previsto dall’art. 36 bis TUED, proponga di intervenire con modifiche alternative al fine di ottenere la sanatoria di opere abusivamente realizzate. Di conseguenza, a fronte di un’istanza presentata ai sensi dell’articolo 36 bis TUED, lì dove l’istante abbia proposto, come nel caso in esame, un progetto di ripristino, eventuali difformità si sarebbero dovute valutare non con riguardo alle opere abusive, bensì rispetto a quelle residue a seguito del previsto ripristino.
In un recente precedente della Sezione è stato accolto un motivo analogo a quello ora in esame poiché in quella istanza di sanatoria ex art. 36 bis TUED, come in quella attuale, era stato proposto un progetto di ripristino, “cosicchè eventuali difformità si sarebbero dovute valutare non con riguardo alle opere abusive, bensì rispetto a quelle residue a seguito del previsto ripristino (TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 1305/2025).
8.2 Detta ricostruzione giustifica altresì il riferimento contenuto nella norma in esame al comma III dell’art. 19 L. 241/1990, il quale, corrispondentemente prevede che “ Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime ”.
8.3 Parametrando dunque le considerazioni fin qui svolte al caso in esame, emerge a questo punto che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare se l’abuso contestato, a fronte della indicata eliminazione della scala per come prospettata, potesse essere ricondotto a conformità mediante il progetto di regolarizzazione proposto dalla ricorrente e, se del caso, indicare le ulteriori misure necessarie di ripristino. Si aggiunga che quand’anche il Comune avesse inteso subordinare il parere favorevole all’intervento all’avvio delle attività progettate avrebbe, comunque, dovuto partecipare all’interessata la propria interpretazione della disciplina normativa di riferimento e segnatamente dell’art. 36 bis TUED, aprendo un’interlocuzione endoprocedimentale sul punto. Il che, all’evidenza, non è in alcun modo avvenuto.
8.4 In questa mancata disamina si annida, limitatamente alla sola sanatoria della scala “a chiocciola”, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria lamentato dalla ricorrente, con conseguente accoglimento del relativo mezzo di gravame nei limiti anzidetti.
9. Conclusivamente il ricorso è parzialmente accolto quanto al quarto e ultimo motivo di ricorso per non aver considerato il Comune la possibile accoglibilità, in parte qua, dell’istanza, in ragione della presentazione di un progetto pur parziale di sanatoria. In conseguenza dell’accoglimento per come disposto, l’Ente dovrà valutare nuovamente l’accoglibilità dell’istanza con esclusivo riferimento alla “ scala a chiocciola ”, tenendo conto del relativo progetto di modifica presentato dalla ricorrente; nel suo riscontro il Comune dovrà evidenziare, ove possibile, gli interventi necessari per potere addivenire all’eventuale sanatoria della specifica opera. Per il resto il ricorso deve essere respinto.
Le spese possono essere tuttavia compensate stante la novità della normativa rilevante per la decisione e le diverse difficoltà interpretative che ne rendono, poi, controvertibile l’applicazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione quanto al quarto motivo di ricorso, mentre lo respinge per il resto.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
TO FE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO FE | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO