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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/04/2025, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2714/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
Dott. Francesco Distefano Consigliere
Dott. Maria Teresa Brena Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
C.F. , con sede legale a Buttrio Parte_1 P.IVA_1
(UD) in via Nazionale n. 41, in persona del suo procuratore dott. , giusta procura CP_1
speciale rilasciata in data 12.11.2008, come integrata in data 05.10.2016 e in data 10.03.2023 a rogito del Notaio di DI (rep. 26978 - racc. 11834 e rep. 31716 - racc. 14711), rappresentata Persona_1
e difesa dall'avv. Maurizio Miculan del Foro di DI (C.F. ) ed elettivamente C.F._1
domiciliata presso il suo studio in via Carducci n. 3, DI
APPELLANTE
CONTRO
C.F. , con Controparte_2 P.IVA_2
sede secondaria a AN (MI) in piazza Cavour n. 2, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Cecilia Buresti (C.F. ), con studio a C.F._2
AN (MI) in piazza San Babila n. 1.
APPELLATA
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Per “nel merito: in riforma della sentenza del Parte_1
Tribunale di AN - Sesta Sezione Civile n. 7437/2024 pubblicata in data 26.07.2024 (n. 34452/2021
R.G.) e notificata a mezzo pec in data 31.07.2024 e per i motivi di cui al presente atto,
- accertare e dichiarare l'intervenuta inefficacia dei contratti di manleva sottoscritti in data
14.08.2017, come modificati in data 19.01.2018, da in favore Parte_1 di con sede secondaria a AN e, per l'effetto, Controparte_3
condannare la convenuta appellata al risarcimento del danno in favore di nella misura di euro Pt_1
18.932,35, salva diversa maggiore o minore liquidazione giudiziale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- respingere la domanda riconvenzionale avversaria, siccome infondata in fatto ed in diritto;
- spese di lite integralmente rifuse per entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria:
a) ordinarsi l'esibizione ex art. 210 c.p.c. a e IB AN delle distinte di CP_4
Cont pagamento delle commissioni anticipate a per le garanzie APB, o eventualmente le lettere di Cont rifiuto di al pagamento delle commissioni richieste da . CP_4
Per Controparte_6
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte, contrariis rejectiis, così giudicare: rigettare integralmente l'appello proposto da e in ogni caso confermare la sentenza n. 7437 Parte_1
emessa dal Tribunale di AN e pubblicata in data 26 luglio 2024 nella causa civile iscritta al Ruolo generale con n. 34452/2021. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Sintetica ricostruzione dei fatti
in data 26.07.2017, stipulava con ET un contratto di appalto avente ad oggetto la Pt_1
costruzione di un impianto siderurgico a Berrahal (Algeria) e la fornitura dei necessari macchinari e attrezzature, il tutto per un importo pari a USD 162.000.000,00 (docc. nn.
1-3 appellante, fascicolo di primo grado). Quanto alle modalità di versamento del corrispettivo, per la fornitura degli
Equipaggiamenti, l'art. 35.3.1 del Contratto prevedeva in capo a ET:
(i) l'obbligo di versare un anticipo del 15% del corrispettivo, pari a USD 19.800.000,00, mediante bonifico bancario da effettuare entro trenta giorni dal ricevimento della relativa fattura e della garanzia bancaria di restituzione dell'anticipo di pari importo;
pagina 2 di 12 (ii) l'obbligo di versare il residuo 85%, pari a USD 112.200.000,00, attraverso due crediti documentari irrevocabili, i quali dovevano poter essere confermati dalla banca di Pt_1
Allo stesso modo, quanto alle modalità di versamento del corrispettivo per la realizzazione delle Opere,
l'art. 35.3.2 del Contratto prevedeva in capo a ET:
(i) l'obbligo di versare un anticipo del 15% del corrispettivo, costituito dall'importo (trasferibile) di
3.600.000,00 USD e dall'importo (non trasferibile) di 97.200.000,00 DZD, equivalente a USD
900.000,00, mediante bonifico bancario da effettuare entro trenta giorni dal ricevimento della relativa fattura e della garanzia bancaria di restituzione dell'anticipo di pari importo;
(ii) l'obbligo di versare il residuo 85% attraverso un ulteriore credito documentario irrevocabile e confermato per l'importo trasferibile e, per il residuo importo non trasferibile di 550.800.000,00 DZD
(pari a 5.100.000,00 USD), mediante bonifici bancari su base mensile, pro-rata in base all'avanzamento dei lavori” (cfr. atto di citazione in appello, p. 2).
A sua volta ai sensi dell'art. 36 del contratto, si impegnava ad ottenere, ed otteneva, tre Pt_1 garanzie bancarie di restituzione dell'anticipo (advance payment bonds, “APB”) che garantivano alla committente la restituzione dell'acconto pari al 15% del prezzo dell'appalto, e una garanzia di buona esecuzione (performance bond, “PB”) che garantiva ET dagli eventuali inadempimenti nell'esecuzione dell'appalto; tali garanzie bancarie venivano rilasciate da Controparte_7
Contr ( ”) e controgarantite a catena da Controparte_8
Contr (d'ora in poi solo ) rispetto a e da rispetto a IB AN. A tal fine, in CP_4 CP_4
riferimento alle tre garanzie bancarie APB, stipulava con tre contratti di Pt_1 CP_4 mandato (nonostante l'appellante si esprima in termini di “manleva atipica”) del seguente tenore:“[…] vi preghiamo di voler rilasciare, nel nostro interesse e a nostro esclusivo rischio, una controgaranzia
[….] in favore di , sede di Parigi, e ciò affinché Controparte_2
a sua volta, rilasci una controgaranzia alla Banque Nationale d'Algerie e quest'ultima CP_9
infine rilasci [nella forma allegata al mandato] la garanzia di Advance Payment Bond a favore di
[...]
[…] Controparte_10
1. ci obblighiamo a corrispondervi la commissione di garanzia pattuita in ragione di 0.12% per anno o frazione, in via trimestrale anticipata, calcolata sull'importo in linea capitale della garanzia, dalla data del rilascio sino a che la medesima non Vi è resa od, in alternativa, non avete ricevuto un'equivalente dichiarazione liberatoria e quindi indipendentemente dall'eventuale termine di scadenza della garanzia stessa. Vi riconosciamo inoltre tutto quanto reclamatovi dalle corrispondenti
( e BNA Algeri) a titolo della suddetta garanzia […] CP_9
pagina 3 di 12
2. Ove, a seguito di richiesta del beneficiario della garanzia da Voi escussa, Vi è stato intimato di pagare dal relativo beneficiario le somme previste da quest'ultima, riconosciamo fin d'ora il Vostro obbligo di provvedere senz'altro a tale pagamento dandocene preavviso a titolo meramente informativo e nonostante qualsiasi eccezione o opposizione al pagamento da parte nostra o di terzi in qualsiasi forma, anche giudiziale. A […] Ci impegniamo di conseguenza incondizionatamente a versarvi, a Vostra semplice richiesta, anche prima di qualsiasi esborso da parte Vostra, ogni importo di cui vi sia stato domandato il pagamento ai sensi di quanto precede, […]
6. In caso di ritardato pagamento da parte nostra saranno dovuti gli interessi di mora in ragione di 2 punti percentuali oltre il tasso di sconto euro 12, pubblicato sul Sole 24 ore.
7. Tutti i nostri obblighi nei Vostri confronti rimarranno fermi e validi finché perdureranno le obbligazioni a Voi derivanti dalla garanzia, anche relativamente alle eventuali proroghe che riterrete di concedere al beneficiario, e ciò fino a quando non Vi sarà restituito l'atto di garanzia ovvero non Vi sarà data ampia e formale liberazione dai Vostri obblighi” (docc. nn. 16-18 appellante, fascicolo di primo grado). Nel corso dell'appalto sorgevano contrasti tra le parti, la committenza formulava plurime e abusive richieste di estensione delle garanzie APB, con la modalità di extend or pay e Pt_1
acconsentiva nella speranza di evitare un contenzioso, estendendo la durata degli APB più volte, fino al
31.03.2021.
In data 22.02.2021 avviava un procedimento arbitrale in AN lamentando che ET si Pt_1
fosse sistematicamente rifiutata di acconsentire alla riduzione degli importi degli APB, via via che l'adempimento di progrediva, nonostante, il Contratto d'appalto prevedesse, che: “La garanzia Pt_1 bancaria di restituzione dell'anticipo verrà automaticamente ridotta in proporzione alle spedizioni e alle opere realizzate […]” (doc. 2 appellante). chiedeva, dunque, agli arbitri, previa inibitoria a ET di escutere le garanzie, di accertare il Pt_1 diritto ad ottenerne la riduzione e l'intervenuta scadenza delle garanzie stesse.
Successivamente, con ricorso ex art. 700 c.p.c., adiva il Tribunale di DI rappresentando che: Pt_1
-“ET si sarebbe resa inadempiente rispetto alle proprie obbligazioni derivanti dal contratto
d'appalto e verserebbe in stato di sostanziale insolvenza;
-ET dopo aver “abusivamente” carpito a il consenso all'estensione del termine originario di durata degli APB, si sarebbe poi rifiutata Pt_1
di procedere alla riduzione dei relativi importi via via che il credito garantito veniva parzialmente estinto, in violazione degli impegni assunti con il Contratto, tanto da costringere ad iniziare un Pt_1 procedimento arbitrale avanti all'ICC di Parigi per vedere accertato il suo diritto, appunto, alla riduzione di quelle garanzie;
-l'iniziativa assunta da in sede arbitrale avanti all'ICC di Parigi Pt_1
pagina 4 di 12 avrebbe potuto spingere ET ad escutere abusivamente sia gli APB di prossima scadenza, sia financo il PB”. (cfr. comparsa di costituzione, p. 5).
Il Tribunale concedeva l'inibitoria inaudita altera parte, ed in data 07.06.2021 si CP_4
costituiva nel procedimento ex art. 700 c.p.c. chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere perché “ET non ha in effetti provveduto ad escutere gli APB entro il termine di scadenza delle garanzie;
inoltre quest'ultimo non è stato prorogato da e AC Pt_1
Cont AN ha altresì respinto la richiesta di “extend or pay” che ha formulato rispetto alle controgaranzie” (cfr. atto di citazione in appello, p. 5). A fronte di tali circostanze stessa Pt_1
rinunciava al provvedimento cautelare che veniva dichiarato estinto.
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 28.07.2021 conveniva in giudizio la succursale italiana Pt_1
di chiedendo al Tribunale di AN: CP_4
- di accertare e dichiarare l'inefficacia delle tre lettere di manleva (contratti di mandato) di cui si discute, perché ormai scadute in data 31.03.2021,
- e per l'effetto, di condannare la convenuta al risarcimento del danno da accertarsi in corso di causa, in ogni caso, quantificato a partire dalla somma di €17.995,17, oltre interessi e rivalutazione monetaria sostenendo che essendo scaduti i termini di efficacia degli APB, erano venuti meno anche gli obblighi di cui ai contratti di mandato.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto delle domande attoree e, in via CP_4
riconvenzionale, di accertare e dichiarare il diritto di al pagamento delle commissioni previste CP_4 all'art. 1 dei tre citati contratti di mandato e, comunque, degli ulteriori importi che sarebbero stati Contr corrisposti da a a titolo di commissioni, sino alla ampia e formale liberazione di CP_4 CP_4
Contr nei confronti di , con condanna di al pagamento di quanto maturato sino alla conclusione Pt_1
del giudizio, oltre interessi di mora ex art. 6 dei mandati, o del d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza al saldo.
Il Tribunale di AN, ritenuta la causa documentalmente istruita, con la sentenza n. 7437/2024, pubblicata il 26.07.2024, rigettava la domanda attorea e, viceversa, accoglieva la domanda riconvenzionale della convenuta, ritenendo che sulla base della clausola n. 7 dei contratti di mandato gli obblighi assunti da nei confronti di fossero efficaci e validi perché non si doveva Pt_1 CP_4
fare riferimento al momento della scadenza delle garanzie/controgaranzie ma al momento in cui il Contr soggetto
contro
-garantito (cioè la ) non avesse formalmente liberato con la restituzione CP_4
pagina 5 di 12 della documentazione contrattuale o con una formale dichiarazione e che, di conseguenza, Pt_1
fosse debitrice, nei confronti di , di una somma pari a USD 53.536,75 a titolo di corrispettivo CP_4
come espressamente pattuito all'art.1 contratto mandato che sul punto prevedeva: “ Ci obblighiamo a corrispondervi la commissione di garanzia pattuita in ragione di 0.12% per anno o frazione, in via trimestrale anticipata, calcolata sull'importo in linea di capitale della garanzia, dalla data del rilascio sino a che la medesima non Vi è resa od in alternativa, non avete ricevuto un'equivalente dichiarazione liberatoria e quindi indipendentemente dall'eventuale termine di scadenza della garanzia stessa. Vi riconosceremo inoltre tutto quanto reclamatovi dalle corrispondenti ( CP_9
e BNA Algeri) a titolo della suddetta garanzia…”.
Giudizio di secondo grado
Con atto di citazione in appello, impugnava la predetta sentenza chiedendone l'integrale Pt_1
riforma sulla base dei tre motivi che saranno di seguito esaminati;
si costituiva ritualmente in giudizio contestando in fatto e diritto l'appello avverso. CP_4
All'udienza di prima comparizione del 16.01.2025, l'appellante dava atto di aver provveduto tramite bonifico a pagare l'importo dovuto a in esecuzione della sentenza producendo, altresì, l'atto di CP_4
citazione che le era stato notificato relativo al giudizio incardinato dalla appellata in Algeria.
Il Consigliere istruttore, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, visto l'art. 350, co.
3, n. 2, c.p.c., invitava le parti a precisare le proprie conclusioni e queste precisavano come in atti e, di conseguenza rinviava la causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c per la discussione orale, all'udienza collegiale in data 17.04.2024, assegnando contestualmente alle parti termine fino al 17.03.2025 per il deposito di succinte memorie conclusionali. Alla predetta udienza le parti discutevano insistendo nelle reciproche domande tutte, e la Corte tratteneva la causa in decisione.
Motivi di gravame
Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la pronuncia nella parte in cui in cui il Tribunale di AN ha riconosciuto la perdurante efficacia dei contratti di mandato;
sostiene, infatti, che la decisione è errata avendo il primo giudice male interpretato l'art. 7 dei contratti che prevede:” Tutti i nostri obblighi [n.d.r. di nei Vostri confronti [n.d.r. di rimarranno fermi e Pt_1 CP_4
validi finché perdureranno le obbligazioni a Voi derivanti dalla garanzia [n.d.r. le obbligazioni derivanti dalle controgaranzie emesse da in favore di IB AN], anche CP_4
relativamente alle eventuali proroghe che riterrete di concedere al beneficiario, e ciò fino a quando non Vi sarà restituito l'atto di garanzia ovvero non Vi sarà data ampia e formale liberazione dai Vostri obblighi” . Quindi, secondo il disposto della prima parte dell'art. 7 la durata delle obbligazioni assunte da nei confronti di è espressamente ancorata alla durata delle obbligazioni di Pt_1 CP_4
pagina 6 di 12 conseguenza assunte da nei confronti di IB AN a titolo di controgaranzie. CP_4
Dette controgaranzie si sono estinte in data 31.03.2021, dopo una serie di proroghe del termine finale concesse da al mero scopo di evitare un contenzioso, e ciò è pacifico in quanto è stato Pt_1
riconosciuto sia da sia da IB AN nel procedimento cautelare promosso da CP_4
dinanzi al Tribunale di DI. Pt_1
L'appellante, tuttavia, non può considerarsi più obbligata nei confronti dell'appellata anche con riferimento alla seconda parte del predetto articolo 7 secondo cui “fino a quando non Vi sarà restituito
l'atto di garanzia ovvero non Vi sarà data ampia e formale liberazione dai Vostri obblighi” perché tali eventi, essendo futuri ed incerti, costituiscono una condizione che con riferimento “alla restituzione dell'atto di garanzia” è impossibile in quanto le garanzie e controgaranzie sono state formalizzate tramite messaggi che non contemplano l'esistenza di originali, ed in quanto tale, si deve dare Pt_2 come non apposta. Con riferimento alla “formale liberazione”, contrariamente a quanto ritenuto dal
Tribunale, l'appellante sostiene che non può derivare da una decisione del Tribunale arbitrale, perché privo di giurisdizione/competenza rispetto alle lettere di manleva;
non può derivare da una
Contr Contr manifestazione di volontà di , perché non ha rapporti con . Detta “liberazione” CP_4
può derivare solo da una determinazione di IB AN, che è integrata dalla posizione di fatto assunta nel diniego di estensione e pagamento, confermata e ribadita in sede cautelare. In ogni caso
Contr sottolinea che se anche la liberazione di dovesse essere collegata a , il contratto dovrebbe CP_4
considerarsi inefficace in ragione del decorso del termine” (cfr. atto di citazione in appello, p. 11).
Con il secondo motivo di appello dopo aver ribadito l'inefficacia delle lettere di manleva, Pt_1
contesta il prospetto di calcolo delle commissioni dovute a;
il documento, infatti, è privo di CP_4
qualsivoglia valenza probatoria poiché di carattere unilaterale.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale, nel condannarla al rimborso delle spese di lite, abbia scorrettamente parametrato le stesse prendendo come riferimento lo scaglione di valore delle cause superiore a € 52.000,00, “mentre la condanna è stata pronunciata in via riconvenzionale per un importo minore, tenuto conto della conversione USD/Euro alla data della pronuncia” (cfr. atto di citazione in appello, p. 13).
Opinione della Corte
L'appello è da rigettare per le ragioni che seguono.
Primo motivo: sull'efficacia dei contratti di mandato
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, ritiene la Corte di dover pienamente condividere la decisione del Tribunale sulla piena validità ed efficacia dei contratti di mandato di cui si discute.
pagina 7 di 12 A tal proposito è doveroso prendere in esame gli artt. 1 e 7 , i quali rispettivamente prevedono che “ci obblighiamo a corrispondervi la commissione di garanzia pattuita in ragione di 0.12% per anno o frazione, in via trimestrale anticipata, calcolata sull'importo in linea capitale della garanzia, dalla data di rilascio sino a che la medesima non vi è resa od, in alternativa, non avete ricevuto un'equivalente dichiarazione liberatoria e quindi indipendentemente dall'eventuale termine di scadenza della garanzia stessa […]” (art. 1) e “tutti i nostri obblighi nei Vostri confronti rimarranno fermi e validi finché perdureranno le obbligazioni a Voi derivanti dalla garanzia, anche relativamente alle eventuali proroghe che riterrete di concedere al beneficiario, e ciò fini a quando non Vi sarà restituito l'atto di garanzia ovvero non Vi sarà data ampia e formale liberazione dai Vostri obblighi”
(art. 7).
Ebbene, dalla lettura e dall'analisi di tali previsioni negoziali si evince come l'obbligo di manleva a carico di sia ancora pienamente efficace: in primis, perchè a differenza di quanto sostenuto Pt_1 dall'appellante, l'art. 7 non prevede una condizione. La condizione (artt. 1353 ss. c.c.) consiste in un elemento accidentale del contratto (in contrapposizione agli elementi essenziali dello stesso) attraverso la quale i contraenti subordinano il prodursi (condizione sospensiva) o la cessazione (condizione risolutiva) degli effetti del contratto, di un singolo patto accessorio a questi o di una singola clausola inserita nella pattuizione;
quindi il fenomeno condizionale incide solo sull'efficacia del negozio mentre
è fermo ed irrevocabile il vincolo contrattuale instauratosi tra le parti. L'evento dedotto quale condizione deve essere futuro ed incerto e deve trattarsi di un evento successivo (non ancora realizzato al momento della conclusione del contratto). Ebbene, il fatto che il garante venga liberato, prima o poi, dal relativo controgarante è un fatto certo (anche perché nell'ordinamento italiano non sono ammessi vincoli perpetui) nonostante, non sia collocabile cronologicamente con precisione;
ciò vale, già di per sé, a rendere non condivisibile la prospettazione di (inoltre, non vi sono elementi tali da cui Pt_1
desumere una volontà di ambedue i contraenti di configurare tale clausola quale elemento condizionale del contratto).
Ma, soprattutto, e evidente come attraverso tale clausola contrattuale e non abbiano Pt_1 CP_4
voluto inserire una condizione, ma, invece, abbiano modulato l'estensione della manleva e degli altri obblighi di in favore dell'appellata, tenendo conto della complessiva operazione bancaria con Pt_1
Contr
. È del tutto irrilevante il termine del 31.03.2021, in quanto si è espressamente impegnata Pt_1
a mantener fermi i propri obblighi nei confronti di non fino alla scadenza del predetto termine, CP_4
bensì, fino a quando quest'ultima non si sarebbe potuta considerare libera dai propri obblighi di garanzia.
pagina 8 di 12 Posto quindi che non vi è alcun fenomeno condizionale in grado di inficiare l'efficacia delle pattuizioni, è necessario verificare se vi è stata l'ampia e formale liberazione” prevista dal contratto;
sul punto valgono le seguenti considerazioni: Contr
- tale “liberazione” può derivare da una dichiarazione espressa di (e non da IB
AN verso come sostenuto dall'appellante, non solo perché quest'ultima è CP_11
Contr una mera succursale di IB AN, ma anche perché solo sarebbe in grado di far scattare il meccanismo delle “garanzie a catena”): dagli atti prodotti non risulta alcun atto di
Contr liberazione da parte della banca algerina, viceversa, continua a richiedere tutt'oggi il pagamento delle controgaranzie a (doc. n. 8 appellata, fascicolo di primo grado); CP_4
- un'ampia e formale liberazione può altresì derivare dalla decisione del Tribunale Algerino dinanzi al quale è tutt'oggi pendente il relativo giudizio (doc. n. 21 appellata, fascicolo di primo Parte grado) al fine di regolare le reciproche posizioni di garanzia intercorrenti tra , e Pt_1
(ad oggi non vi è ancora una sentenza che faccia stato fra le parti); CP_4
- un'ampia e formale liberazione può parimenti addivenire dalla decisione del Collegio arbitrale sito in AN (ad oggi, tuttavia, non vi è ancora il relativo lodo);
- è irrilevante il fatto che “IB AN e , infatti, si sono costituite in giudizio CP_4
con la comparsa di data 07.06.2021, con cui hanno chiesto al Tribunale di DI di dichiarare
Cont la cessazione della materia del contendere in relazione alle garanzie emesse da in favore Cont di ET, alle controgaranzie emesse da IB AN in favore di e alle controgaranzie emesse da in favore di IB AN, perché “ET non ha CP_4
in effetti provveduto ad escutere gli APB entro il termine di scadenza delle garanzie;
inoltre quest'ultimo non è stato prorogato da e AC AN ha altresì respinto la richiesta Pt_1
Cont di “extend or pay” che ha formulato rispetto alle controgaranzie” (cfr. atto d citazione in appello, p. 8): infatti, lungi dall'esserci stata una ipotetica rinuncia al diritto di manleva da parte dell'appellata, , invece, si era limitata, dinanzi al Tribunale di DI, a rappresentare CP_4
che il requisito del periculum, necessario ai fini della concessione dell'inibitoria, era venuto meno poiché stessa si era rifiutata di dare seguito alla richiesta “extend or pay” CP_4
Contr avanzata da;
- e ancora, giova mettere in evidenza una contraddizione insita nelle prospettazioni dell'appellante: con ricorso datato 02.03.2022 adiva il Tribunale di AN chiedendo, Pt_1 per ciò che rileva in questa sede, di “inibire ex art. 700 cod. proc. civ. per le ragioni illustrate in narrativa, a Succursale di AN di pagare la Controparte_2
Controgaranzia PB n. e di esigere e/o incassare in rivalsa e/o in anticipo da CP_12
pagina 9 di 12 e/o di vincolare alcuna somma sui conti correnti della Parte_1 stessa e/o dovuti, in conseguenza dell'eventuale escussione delle controgaranzie rilasciate a
Sede di Montrouge, in merito alle Garanzie Controparte_2
AP[B]” (doc. n. 12 appellata, fascicolo di primo grado); ebbene, delle due l'una: o si ritiene che le controgaranzie oggetto del presente giudizio abbiano perso qualsivoglia efficacia il
31.03.2021, oppure, da un punto di vista logico prima che giuridico, non avrebbe senso chiederne l'inibitoria successivamente.
Quindi, è di palmare evidenza come la clausola contrattuale sub art. 7 (in combinato disposto con l'art. 1 delle tre pattuizioni negoziali) stabilisca che gli obblighi assunti da (cioè il pagamento delle Pt_1
commissioni e la relativa manleva) verranno meno solo nel momento in cui vi sia una formale
Contr liberatoria da parte del soggetto controgarantito ( ), oppure quando ciò vena statuito dalla pronuncia giurisdizionale algerina o dal lodo del procedimento arbitrale (come anche correttamente stabilito dal Tribunale: “pertanto ai fini dell'accertamento richiesto lo spirare del termine non rileva, Cont ma rileva l'assenza di una formale liberazione da parte della , cfr. sentenza di primo grado, p.
12).
Sul pagamento delle commissioni
È, parimenti, infondato il secondo motivo di appello col quale si duole dell'accoglimento Pt_1
della domanda riconvenzionale proposta dalla appellata.
L'appellante contesta il prospetto di calcolo delle commissioni quantificate in USD 53.536,75 sostenendo che essendo di provenienza unilaterale sarebbe sprovvisto di qualsivoglia valore probatorio.
Posto che non contesta il quantum, sul punto giova richiamare il pacifico orientamento della Pt_1 giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento […]” (Cass. Civ., Sez. Un., n. 13533/2001).
L'appellata ha allegato i prospetti di calcolo (docc. n. 9 e 10 appellata, fascicolo di primo grado) e i tre contratti di mandato costituenti la fonte negoziale del proprio credito (a nulla rilevando che i predetti prospetti siano di produzione unilaterale), viceversa, l'appellante non ha dimostrato eventuali cause di estinzione del credito medesimo.
In ogni caso, gli importi delle commissioni dovute per le controgaranzie prestate sono pattuiti, come ricordato dal Tribunale, dal suindicato art. 1 dei contratti di mandato secondo cui “ci obblighiamo a
pagina 10 di 12 corrispondervi la commissione di garanzia pattuita in ragione di 0.12% per anno o frazione, in via trimestrale anticipata, calcolata sull'importo in linea capitale della garanzia, dalla data di rilascio sino a che la medesima non vi è resa od, in alternativa, non avete ricevuto un'equivalente dichiarazione liberatoria e quindi indipendentemente dall'eventuale termine di scadenza della garanzia stessa”.
Anche il terzo motivo con il quale si contesta l'ammontare delle spese di lite è infondato, perché del tutto correttamente il Tribunale nel determinare il valore della controversia ha tenuto conto sia della domanda principale avanzata da che di quella avanzata in via riconvenzionale dalla ed Pt_1 CP_13
ha quindi applicato i parametri medi previsti per le cause di valore compreso tra €52.000,01 e
260.000,00
Sulla base delle ragioni tutte sopra esposte, l'appello non può che essere rigettato.
Le spese di lite del grado vengono liquidate ex art. 91 c.p.c. tenendo conto degli importi medi previsti per le cause di valore compreso nello scaglione tra € 52.001,00 e € 260.000,00 con esclusione della fase di trattazione. Si deve, infine, dare atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte d'appello di AN, Sezione IV, pronunciandosi sull'appello proposto da
[...]
contro Parte_1 Controparte_14
avverso la sentenza n. 7437/2024 resa dal Tribunale di AN, ogni
[...]
diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante a rifondere, in favore dell'appellata, le spese di lite che si liquidano in €
9.991,00, oltre iva (se dovuta), spese al 15% e cpa;
3. Dà atto della sussistenza, a carico dell'appellante, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
Così deciso in AN, nella camera di consiglio del 17.04.2025 il Consigliere est. Maria Teresa Brena il Presidente Alberto Vigorelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
Dott. Francesco Distefano Consigliere
Dott. Maria Teresa Brena Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
C.F. , con sede legale a Buttrio Parte_1 P.IVA_1
(UD) in via Nazionale n. 41, in persona del suo procuratore dott. , giusta procura CP_1
speciale rilasciata in data 12.11.2008, come integrata in data 05.10.2016 e in data 10.03.2023 a rogito del Notaio di DI (rep. 26978 - racc. 11834 e rep. 31716 - racc. 14711), rappresentata Persona_1
e difesa dall'avv. Maurizio Miculan del Foro di DI (C.F. ) ed elettivamente C.F._1
domiciliata presso il suo studio in via Carducci n. 3, DI
APPELLANTE
CONTRO
C.F. , con Controparte_2 P.IVA_2
sede secondaria a AN (MI) in piazza Cavour n. 2, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Cecilia Buresti (C.F. ), con studio a C.F._2
AN (MI) in piazza San Babila n. 1.
APPELLATA
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Per “nel merito: in riforma della sentenza del Parte_1
Tribunale di AN - Sesta Sezione Civile n. 7437/2024 pubblicata in data 26.07.2024 (n. 34452/2021
R.G.) e notificata a mezzo pec in data 31.07.2024 e per i motivi di cui al presente atto,
- accertare e dichiarare l'intervenuta inefficacia dei contratti di manleva sottoscritti in data
14.08.2017, come modificati in data 19.01.2018, da in favore Parte_1 di con sede secondaria a AN e, per l'effetto, Controparte_3
condannare la convenuta appellata al risarcimento del danno in favore di nella misura di euro Pt_1
18.932,35, salva diversa maggiore o minore liquidazione giudiziale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- respingere la domanda riconvenzionale avversaria, siccome infondata in fatto ed in diritto;
- spese di lite integralmente rifuse per entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria:
a) ordinarsi l'esibizione ex art. 210 c.p.c. a e IB AN delle distinte di CP_4
Cont pagamento delle commissioni anticipate a per le garanzie APB, o eventualmente le lettere di Cont rifiuto di al pagamento delle commissioni richieste da . CP_4
Per Controparte_6
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte, contrariis rejectiis, così giudicare: rigettare integralmente l'appello proposto da e in ogni caso confermare la sentenza n. 7437 Parte_1
emessa dal Tribunale di AN e pubblicata in data 26 luglio 2024 nella causa civile iscritta al Ruolo generale con n. 34452/2021. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Sintetica ricostruzione dei fatti
in data 26.07.2017, stipulava con ET un contratto di appalto avente ad oggetto la Pt_1
costruzione di un impianto siderurgico a Berrahal (Algeria) e la fornitura dei necessari macchinari e attrezzature, il tutto per un importo pari a USD 162.000.000,00 (docc. nn.
1-3 appellante, fascicolo di primo grado). Quanto alle modalità di versamento del corrispettivo, per la fornitura degli
Equipaggiamenti, l'art. 35.3.1 del Contratto prevedeva in capo a ET:
(i) l'obbligo di versare un anticipo del 15% del corrispettivo, pari a USD 19.800.000,00, mediante bonifico bancario da effettuare entro trenta giorni dal ricevimento della relativa fattura e della garanzia bancaria di restituzione dell'anticipo di pari importo;
pagina 2 di 12 (ii) l'obbligo di versare il residuo 85%, pari a USD 112.200.000,00, attraverso due crediti documentari irrevocabili, i quali dovevano poter essere confermati dalla banca di Pt_1
Allo stesso modo, quanto alle modalità di versamento del corrispettivo per la realizzazione delle Opere,
l'art. 35.3.2 del Contratto prevedeva in capo a ET:
(i) l'obbligo di versare un anticipo del 15% del corrispettivo, costituito dall'importo (trasferibile) di
3.600.000,00 USD e dall'importo (non trasferibile) di 97.200.000,00 DZD, equivalente a USD
900.000,00, mediante bonifico bancario da effettuare entro trenta giorni dal ricevimento della relativa fattura e della garanzia bancaria di restituzione dell'anticipo di pari importo;
(ii) l'obbligo di versare il residuo 85% attraverso un ulteriore credito documentario irrevocabile e confermato per l'importo trasferibile e, per il residuo importo non trasferibile di 550.800.000,00 DZD
(pari a 5.100.000,00 USD), mediante bonifici bancari su base mensile, pro-rata in base all'avanzamento dei lavori” (cfr. atto di citazione in appello, p. 2).
A sua volta ai sensi dell'art. 36 del contratto, si impegnava ad ottenere, ed otteneva, tre Pt_1 garanzie bancarie di restituzione dell'anticipo (advance payment bonds, “APB”) che garantivano alla committente la restituzione dell'acconto pari al 15% del prezzo dell'appalto, e una garanzia di buona esecuzione (performance bond, “PB”) che garantiva ET dagli eventuali inadempimenti nell'esecuzione dell'appalto; tali garanzie bancarie venivano rilasciate da Controparte_7
Contr ( ”) e controgarantite a catena da Controparte_8
Contr (d'ora in poi solo ) rispetto a e da rispetto a IB AN. A tal fine, in CP_4 CP_4
riferimento alle tre garanzie bancarie APB, stipulava con tre contratti di Pt_1 CP_4 mandato (nonostante l'appellante si esprima in termini di “manleva atipica”) del seguente tenore:“[…] vi preghiamo di voler rilasciare, nel nostro interesse e a nostro esclusivo rischio, una controgaranzia
[….] in favore di , sede di Parigi, e ciò affinché Controparte_2
a sua volta, rilasci una controgaranzia alla Banque Nationale d'Algerie e quest'ultima CP_9
infine rilasci [nella forma allegata al mandato] la garanzia di Advance Payment Bond a favore di
[...]
[…] Controparte_10
1. ci obblighiamo a corrispondervi la commissione di garanzia pattuita in ragione di 0.12% per anno o frazione, in via trimestrale anticipata, calcolata sull'importo in linea capitale della garanzia, dalla data del rilascio sino a che la medesima non Vi è resa od, in alternativa, non avete ricevuto un'equivalente dichiarazione liberatoria e quindi indipendentemente dall'eventuale termine di scadenza della garanzia stessa. Vi riconosciamo inoltre tutto quanto reclamatovi dalle corrispondenti
( e BNA Algeri) a titolo della suddetta garanzia […] CP_9
pagina 3 di 12
2. Ove, a seguito di richiesta del beneficiario della garanzia da Voi escussa, Vi è stato intimato di pagare dal relativo beneficiario le somme previste da quest'ultima, riconosciamo fin d'ora il Vostro obbligo di provvedere senz'altro a tale pagamento dandocene preavviso a titolo meramente informativo e nonostante qualsiasi eccezione o opposizione al pagamento da parte nostra o di terzi in qualsiasi forma, anche giudiziale. A […] Ci impegniamo di conseguenza incondizionatamente a versarvi, a Vostra semplice richiesta, anche prima di qualsiasi esborso da parte Vostra, ogni importo di cui vi sia stato domandato il pagamento ai sensi di quanto precede, […]
6. In caso di ritardato pagamento da parte nostra saranno dovuti gli interessi di mora in ragione di 2 punti percentuali oltre il tasso di sconto euro 12, pubblicato sul Sole 24 ore.
7. Tutti i nostri obblighi nei Vostri confronti rimarranno fermi e validi finché perdureranno le obbligazioni a Voi derivanti dalla garanzia, anche relativamente alle eventuali proroghe che riterrete di concedere al beneficiario, e ciò fino a quando non Vi sarà restituito l'atto di garanzia ovvero non Vi sarà data ampia e formale liberazione dai Vostri obblighi” (docc. nn. 16-18 appellante, fascicolo di primo grado). Nel corso dell'appalto sorgevano contrasti tra le parti, la committenza formulava plurime e abusive richieste di estensione delle garanzie APB, con la modalità di extend or pay e Pt_1
acconsentiva nella speranza di evitare un contenzioso, estendendo la durata degli APB più volte, fino al
31.03.2021.
In data 22.02.2021 avviava un procedimento arbitrale in AN lamentando che ET si Pt_1
fosse sistematicamente rifiutata di acconsentire alla riduzione degli importi degli APB, via via che l'adempimento di progrediva, nonostante, il Contratto d'appalto prevedesse, che: “La garanzia Pt_1 bancaria di restituzione dell'anticipo verrà automaticamente ridotta in proporzione alle spedizioni e alle opere realizzate […]” (doc. 2 appellante). chiedeva, dunque, agli arbitri, previa inibitoria a ET di escutere le garanzie, di accertare il Pt_1 diritto ad ottenerne la riduzione e l'intervenuta scadenza delle garanzie stesse.
Successivamente, con ricorso ex art. 700 c.p.c., adiva il Tribunale di DI rappresentando che: Pt_1
-“ET si sarebbe resa inadempiente rispetto alle proprie obbligazioni derivanti dal contratto
d'appalto e verserebbe in stato di sostanziale insolvenza;
-ET dopo aver “abusivamente” carpito a il consenso all'estensione del termine originario di durata degli APB, si sarebbe poi rifiutata Pt_1
di procedere alla riduzione dei relativi importi via via che il credito garantito veniva parzialmente estinto, in violazione degli impegni assunti con il Contratto, tanto da costringere ad iniziare un Pt_1 procedimento arbitrale avanti all'ICC di Parigi per vedere accertato il suo diritto, appunto, alla riduzione di quelle garanzie;
-l'iniziativa assunta da in sede arbitrale avanti all'ICC di Parigi Pt_1
pagina 4 di 12 avrebbe potuto spingere ET ad escutere abusivamente sia gli APB di prossima scadenza, sia financo il PB”. (cfr. comparsa di costituzione, p. 5).
Il Tribunale concedeva l'inibitoria inaudita altera parte, ed in data 07.06.2021 si CP_4
costituiva nel procedimento ex art. 700 c.p.c. chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere perché “ET non ha in effetti provveduto ad escutere gli APB entro il termine di scadenza delle garanzie;
inoltre quest'ultimo non è stato prorogato da e AC Pt_1
Cont AN ha altresì respinto la richiesta di “extend or pay” che ha formulato rispetto alle controgaranzie” (cfr. atto di citazione in appello, p. 5). A fronte di tali circostanze stessa Pt_1
rinunciava al provvedimento cautelare che veniva dichiarato estinto.
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 28.07.2021 conveniva in giudizio la succursale italiana Pt_1
di chiedendo al Tribunale di AN: CP_4
- di accertare e dichiarare l'inefficacia delle tre lettere di manleva (contratti di mandato) di cui si discute, perché ormai scadute in data 31.03.2021,
- e per l'effetto, di condannare la convenuta al risarcimento del danno da accertarsi in corso di causa, in ogni caso, quantificato a partire dalla somma di €17.995,17, oltre interessi e rivalutazione monetaria sostenendo che essendo scaduti i termini di efficacia degli APB, erano venuti meno anche gli obblighi di cui ai contratti di mandato.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto delle domande attoree e, in via CP_4
riconvenzionale, di accertare e dichiarare il diritto di al pagamento delle commissioni previste CP_4 all'art. 1 dei tre citati contratti di mandato e, comunque, degli ulteriori importi che sarebbero stati Contr corrisposti da a a titolo di commissioni, sino alla ampia e formale liberazione di CP_4 CP_4
Contr nei confronti di , con condanna di al pagamento di quanto maturato sino alla conclusione Pt_1
del giudizio, oltre interessi di mora ex art. 6 dei mandati, o del d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza al saldo.
Il Tribunale di AN, ritenuta la causa documentalmente istruita, con la sentenza n. 7437/2024, pubblicata il 26.07.2024, rigettava la domanda attorea e, viceversa, accoglieva la domanda riconvenzionale della convenuta, ritenendo che sulla base della clausola n. 7 dei contratti di mandato gli obblighi assunti da nei confronti di fossero efficaci e validi perché non si doveva Pt_1 CP_4
fare riferimento al momento della scadenza delle garanzie/controgaranzie ma al momento in cui il Contr soggetto
contro
-garantito (cioè la ) non avesse formalmente liberato con la restituzione CP_4
pagina 5 di 12 della documentazione contrattuale o con una formale dichiarazione e che, di conseguenza, Pt_1
fosse debitrice, nei confronti di , di una somma pari a USD 53.536,75 a titolo di corrispettivo CP_4
come espressamente pattuito all'art.1 contratto mandato che sul punto prevedeva: “ Ci obblighiamo a corrispondervi la commissione di garanzia pattuita in ragione di 0.12% per anno o frazione, in via trimestrale anticipata, calcolata sull'importo in linea di capitale della garanzia, dalla data del rilascio sino a che la medesima non Vi è resa od in alternativa, non avete ricevuto un'equivalente dichiarazione liberatoria e quindi indipendentemente dall'eventuale termine di scadenza della garanzia stessa. Vi riconosceremo inoltre tutto quanto reclamatovi dalle corrispondenti ( CP_9
e BNA Algeri) a titolo della suddetta garanzia…”.
Giudizio di secondo grado
Con atto di citazione in appello, impugnava la predetta sentenza chiedendone l'integrale Pt_1
riforma sulla base dei tre motivi che saranno di seguito esaminati;
si costituiva ritualmente in giudizio contestando in fatto e diritto l'appello avverso. CP_4
All'udienza di prima comparizione del 16.01.2025, l'appellante dava atto di aver provveduto tramite bonifico a pagare l'importo dovuto a in esecuzione della sentenza producendo, altresì, l'atto di CP_4
citazione che le era stato notificato relativo al giudizio incardinato dalla appellata in Algeria.
Il Consigliere istruttore, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, visto l'art. 350, co.
3, n. 2, c.p.c., invitava le parti a precisare le proprie conclusioni e queste precisavano come in atti e, di conseguenza rinviava la causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c per la discussione orale, all'udienza collegiale in data 17.04.2024, assegnando contestualmente alle parti termine fino al 17.03.2025 per il deposito di succinte memorie conclusionali. Alla predetta udienza le parti discutevano insistendo nelle reciproche domande tutte, e la Corte tratteneva la causa in decisione.
Motivi di gravame
Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la pronuncia nella parte in cui in cui il Tribunale di AN ha riconosciuto la perdurante efficacia dei contratti di mandato;
sostiene, infatti, che la decisione è errata avendo il primo giudice male interpretato l'art. 7 dei contratti che prevede:” Tutti i nostri obblighi [n.d.r. di nei Vostri confronti [n.d.r. di rimarranno fermi e Pt_1 CP_4
validi finché perdureranno le obbligazioni a Voi derivanti dalla garanzia [n.d.r. le obbligazioni derivanti dalle controgaranzie emesse da in favore di IB AN], anche CP_4
relativamente alle eventuali proroghe che riterrete di concedere al beneficiario, e ciò fino a quando non Vi sarà restituito l'atto di garanzia ovvero non Vi sarà data ampia e formale liberazione dai Vostri obblighi” . Quindi, secondo il disposto della prima parte dell'art. 7 la durata delle obbligazioni assunte da nei confronti di è espressamente ancorata alla durata delle obbligazioni di Pt_1 CP_4
pagina 6 di 12 conseguenza assunte da nei confronti di IB AN a titolo di controgaranzie. CP_4
Dette controgaranzie si sono estinte in data 31.03.2021, dopo una serie di proroghe del termine finale concesse da al mero scopo di evitare un contenzioso, e ciò è pacifico in quanto è stato Pt_1
riconosciuto sia da sia da IB AN nel procedimento cautelare promosso da CP_4
dinanzi al Tribunale di DI. Pt_1
L'appellante, tuttavia, non può considerarsi più obbligata nei confronti dell'appellata anche con riferimento alla seconda parte del predetto articolo 7 secondo cui “fino a quando non Vi sarà restituito
l'atto di garanzia ovvero non Vi sarà data ampia e formale liberazione dai Vostri obblighi” perché tali eventi, essendo futuri ed incerti, costituiscono una condizione che con riferimento “alla restituzione dell'atto di garanzia” è impossibile in quanto le garanzie e controgaranzie sono state formalizzate tramite messaggi che non contemplano l'esistenza di originali, ed in quanto tale, si deve dare Pt_2 come non apposta. Con riferimento alla “formale liberazione”, contrariamente a quanto ritenuto dal
Tribunale, l'appellante sostiene che non può derivare da una decisione del Tribunale arbitrale, perché privo di giurisdizione/competenza rispetto alle lettere di manleva;
non può derivare da una
Contr Contr manifestazione di volontà di , perché non ha rapporti con . Detta “liberazione” CP_4
può derivare solo da una determinazione di IB AN, che è integrata dalla posizione di fatto assunta nel diniego di estensione e pagamento, confermata e ribadita in sede cautelare. In ogni caso
Contr sottolinea che se anche la liberazione di dovesse essere collegata a , il contratto dovrebbe CP_4
considerarsi inefficace in ragione del decorso del termine” (cfr. atto di citazione in appello, p. 11).
Con il secondo motivo di appello dopo aver ribadito l'inefficacia delle lettere di manleva, Pt_1
contesta il prospetto di calcolo delle commissioni dovute a;
il documento, infatti, è privo di CP_4
qualsivoglia valenza probatoria poiché di carattere unilaterale.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale, nel condannarla al rimborso delle spese di lite, abbia scorrettamente parametrato le stesse prendendo come riferimento lo scaglione di valore delle cause superiore a € 52.000,00, “mentre la condanna è stata pronunciata in via riconvenzionale per un importo minore, tenuto conto della conversione USD/Euro alla data della pronuncia” (cfr. atto di citazione in appello, p. 13).
Opinione della Corte
L'appello è da rigettare per le ragioni che seguono.
Primo motivo: sull'efficacia dei contratti di mandato
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, ritiene la Corte di dover pienamente condividere la decisione del Tribunale sulla piena validità ed efficacia dei contratti di mandato di cui si discute.
pagina 7 di 12 A tal proposito è doveroso prendere in esame gli artt. 1 e 7 , i quali rispettivamente prevedono che “ci obblighiamo a corrispondervi la commissione di garanzia pattuita in ragione di 0.12% per anno o frazione, in via trimestrale anticipata, calcolata sull'importo in linea capitale della garanzia, dalla data di rilascio sino a che la medesima non vi è resa od, in alternativa, non avete ricevuto un'equivalente dichiarazione liberatoria e quindi indipendentemente dall'eventuale termine di scadenza della garanzia stessa […]” (art. 1) e “tutti i nostri obblighi nei Vostri confronti rimarranno fermi e validi finché perdureranno le obbligazioni a Voi derivanti dalla garanzia, anche relativamente alle eventuali proroghe che riterrete di concedere al beneficiario, e ciò fini a quando non Vi sarà restituito l'atto di garanzia ovvero non Vi sarà data ampia e formale liberazione dai Vostri obblighi”
(art. 7).
Ebbene, dalla lettura e dall'analisi di tali previsioni negoziali si evince come l'obbligo di manleva a carico di sia ancora pienamente efficace: in primis, perchè a differenza di quanto sostenuto Pt_1 dall'appellante, l'art. 7 non prevede una condizione. La condizione (artt. 1353 ss. c.c.) consiste in un elemento accidentale del contratto (in contrapposizione agli elementi essenziali dello stesso) attraverso la quale i contraenti subordinano il prodursi (condizione sospensiva) o la cessazione (condizione risolutiva) degli effetti del contratto, di un singolo patto accessorio a questi o di una singola clausola inserita nella pattuizione;
quindi il fenomeno condizionale incide solo sull'efficacia del negozio mentre
è fermo ed irrevocabile il vincolo contrattuale instauratosi tra le parti. L'evento dedotto quale condizione deve essere futuro ed incerto e deve trattarsi di un evento successivo (non ancora realizzato al momento della conclusione del contratto). Ebbene, il fatto che il garante venga liberato, prima o poi, dal relativo controgarante è un fatto certo (anche perché nell'ordinamento italiano non sono ammessi vincoli perpetui) nonostante, non sia collocabile cronologicamente con precisione;
ciò vale, già di per sé, a rendere non condivisibile la prospettazione di (inoltre, non vi sono elementi tali da cui Pt_1
desumere una volontà di ambedue i contraenti di configurare tale clausola quale elemento condizionale del contratto).
Ma, soprattutto, e evidente come attraverso tale clausola contrattuale e non abbiano Pt_1 CP_4
voluto inserire una condizione, ma, invece, abbiano modulato l'estensione della manleva e degli altri obblighi di in favore dell'appellata, tenendo conto della complessiva operazione bancaria con Pt_1
Contr
. È del tutto irrilevante il termine del 31.03.2021, in quanto si è espressamente impegnata Pt_1
a mantener fermi i propri obblighi nei confronti di non fino alla scadenza del predetto termine, CP_4
bensì, fino a quando quest'ultima non si sarebbe potuta considerare libera dai propri obblighi di garanzia.
pagina 8 di 12 Posto quindi che non vi è alcun fenomeno condizionale in grado di inficiare l'efficacia delle pattuizioni, è necessario verificare se vi è stata l'ampia e formale liberazione” prevista dal contratto;
sul punto valgono le seguenti considerazioni: Contr
- tale “liberazione” può derivare da una dichiarazione espressa di (e non da IB
AN verso come sostenuto dall'appellante, non solo perché quest'ultima è CP_11
Contr una mera succursale di IB AN, ma anche perché solo sarebbe in grado di far scattare il meccanismo delle “garanzie a catena”): dagli atti prodotti non risulta alcun atto di
Contr liberazione da parte della banca algerina, viceversa, continua a richiedere tutt'oggi il pagamento delle controgaranzie a (doc. n. 8 appellata, fascicolo di primo grado); CP_4
- un'ampia e formale liberazione può altresì derivare dalla decisione del Tribunale Algerino dinanzi al quale è tutt'oggi pendente il relativo giudizio (doc. n. 21 appellata, fascicolo di primo Parte grado) al fine di regolare le reciproche posizioni di garanzia intercorrenti tra , e Pt_1
(ad oggi non vi è ancora una sentenza che faccia stato fra le parti); CP_4
- un'ampia e formale liberazione può parimenti addivenire dalla decisione del Collegio arbitrale sito in AN (ad oggi, tuttavia, non vi è ancora il relativo lodo);
- è irrilevante il fatto che “IB AN e , infatti, si sono costituite in giudizio CP_4
con la comparsa di data 07.06.2021, con cui hanno chiesto al Tribunale di DI di dichiarare
Cont la cessazione della materia del contendere in relazione alle garanzie emesse da in favore Cont di ET, alle controgaranzie emesse da IB AN in favore di e alle controgaranzie emesse da in favore di IB AN, perché “ET non ha CP_4
in effetti provveduto ad escutere gli APB entro il termine di scadenza delle garanzie;
inoltre quest'ultimo non è stato prorogato da e AC AN ha altresì respinto la richiesta Pt_1
Cont di “extend or pay” che ha formulato rispetto alle controgaranzie” (cfr. atto d citazione in appello, p. 8): infatti, lungi dall'esserci stata una ipotetica rinuncia al diritto di manleva da parte dell'appellata, , invece, si era limitata, dinanzi al Tribunale di DI, a rappresentare CP_4
che il requisito del periculum, necessario ai fini della concessione dell'inibitoria, era venuto meno poiché stessa si era rifiutata di dare seguito alla richiesta “extend or pay” CP_4
Contr avanzata da;
- e ancora, giova mettere in evidenza una contraddizione insita nelle prospettazioni dell'appellante: con ricorso datato 02.03.2022 adiva il Tribunale di AN chiedendo, Pt_1 per ciò che rileva in questa sede, di “inibire ex art. 700 cod. proc. civ. per le ragioni illustrate in narrativa, a Succursale di AN di pagare la Controparte_2
Controgaranzia PB n. e di esigere e/o incassare in rivalsa e/o in anticipo da CP_12
pagina 9 di 12 e/o di vincolare alcuna somma sui conti correnti della Parte_1 stessa e/o dovuti, in conseguenza dell'eventuale escussione delle controgaranzie rilasciate a
Sede di Montrouge, in merito alle Garanzie Controparte_2
AP[B]” (doc. n. 12 appellata, fascicolo di primo grado); ebbene, delle due l'una: o si ritiene che le controgaranzie oggetto del presente giudizio abbiano perso qualsivoglia efficacia il
31.03.2021, oppure, da un punto di vista logico prima che giuridico, non avrebbe senso chiederne l'inibitoria successivamente.
Quindi, è di palmare evidenza come la clausola contrattuale sub art. 7 (in combinato disposto con l'art. 1 delle tre pattuizioni negoziali) stabilisca che gli obblighi assunti da (cioè il pagamento delle Pt_1
commissioni e la relativa manleva) verranno meno solo nel momento in cui vi sia una formale
Contr liberatoria da parte del soggetto controgarantito ( ), oppure quando ciò vena statuito dalla pronuncia giurisdizionale algerina o dal lodo del procedimento arbitrale (come anche correttamente stabilito dal Tribunale: “pertanto ai fini dell'accertamento richiesto lo spirare del termine non rileva, Cont ma rileva l'assenza di una formale liberazione da parte della , cfr. sentenza di primo grado, p.
12).
Sul pagamento delle commissioni
È, parimenti, infondato il secondo motivo di appello col quale si duole dell'accoglimento Pt_1
della domanda riconvenzionale proposta dalla appellata.
L'appellante contesta il prospetto di calcolo delle commissioni quantificate in USD 53.536,75 sostenendo che essendo di provenienza unilaterale sarebbe sprovvisto di qualsivoglia valore probatorio.
Posto che non contesta il quantum, sul punto giova richiamare il pacifico orientamento della Pt_1 giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento […]” (Cass. Civ., Sez. Un., n. 13533/2001).
L'appellata ha allegato i prospetti di calcolo (docc. n. 9 e 10 appellata, fascicolo di primo grado) e i tre contratti di mandato costituenti la fonte negoziale del proprio credito (a nulla rilevando che i predetti prospetti siano di produzione unilaterale), viceversa, l'appellante non ha dimostrato eventuali cause di estinzione del credito medesimo.
In ogni caso, gli importi delle commissioni dovute per le controgaranzie prestate sono pattuiti, come ricordato dal Tribunale, dal suindicato art. 1 dei contratti di mandato secondo cui “ci obblighiamo a
pagina 10 di 12 corrispondervi la commissione di garanzia pattuita in ragione di 0.12% per anno o frazione, in via trimestrale anticipata, calcolata sull'importo in linea capitale della garanzia, dalla data di rilascio sino a che la medesima non vi è resa od, in alternativa, non avete ricevuto un'equivalente dichiarazione liberatoria e quindi indipendentemente dall'eventuale termine di scadenza della garanzia stessa”.
Anche il terzo motivo con il quale si contesta l'ammontare delle spese di lite è infondato, perché del tutto correttamente il Tribunale nel determinare il valore della controversia ha tenuto conto sia della domanda principale avanzata da che di quella avanzata in via riconvenzionale dalla ed Pt_1 CP_13
ha quindi applicato i parametri medi previsti per le cause di valore compreso tra €52.000,01 e
260.000,00
Sulla base delle ragioni tutte sopra esposte, l'appello non può che essere rigettato.
Le spese di lite del grado vengono liquidate ex art. 91 c.p.c. tenendo conto degli importi medi previsti per le cause di valore compreso nello scaglione tra € 52.001,00 e € 260.000,00 con esclusione della fase di trattazione. Si deve, infine, dare atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte d'appello di AN, Sezione IV, pronunciandosi sull'appello proposto da
[...]
contro Parte_1 Controparte_14
avverso la sentenza n. 7437/2024 resa dal Tribunale di AN, ogni
[...]
diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante a rifondere, in favore dell'appellata, le spese di lite che si liquidano in €
9.991,00, oltre iva (se dovuta), spese al 15% e cpa;
3. Dà atto della sussistenza, a carico dell'appellante, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
Così deciso in AN, nella camera di consiglio del 17.04.2025 il Consigliere est. Maria Teresa Brena il Presidente Alberto Vigorelli
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