TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 15/07/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Tribunale di Padova, prima sezione civile, in composizione collegiale, composto dai Magistrati:
Dott. C. Bitozzi Presidente rel
Dott. A. Rossato Giudice
Dott L. Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I Grado, iscritta al n. 6717/2023 R.G. promossa con ricorso da
Parte_1
nei confronti di
Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI congiunte delle parti:
1) Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in data 6.5.2017 dal signor e dalla signora trascritto nei registri Controparte_1 Parte_1 degli Uffici dello stato civile del Comune di Saonara (PD), all'Atto numero 3,
Parte I, Anno 2017, ordinandosi ai competenti uffici le dovute trascrizioni e annotazioni;
2) affidare il figlio minore in via condivisa a entrambi i Persona_1 genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale di volta in volta si troverà al PE momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (a titolo di esempio, interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza;
3) il figlio minore resterà collocato anagraficamente e Persona_1 prevalentemente presso il padre. La madre potrà vederlo e tenerlo con sé ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, comunque sia, almeno secondo il seguente calendario di visita:
a) durante l'anno scolastico: un pomeriggio con pernottamento (dal martedì pome- riggio al mercoledì mattina) quando la signora avrà il figlio anche nel wee- Pt_1 kend (dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina) e 2 pomeriggi con pernottamento
(dal martedì pomeriggio al mercoledì mattina e dal giovedì pomeriggio al venerdì mattina) quando non li ha nel weekend, ferma restando la possibilità di variare giorni e modalità in base alle esigenze di ed ai turni della signora PE
Pt_1
b) durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: trascorrerà una settimana con il padre ed una con la madre, PE alternando negli anni la settimana di Natale e quella di capodanno.
c) durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: trascorrerà, ad anni alterni, le vacanze con il padre e/o con la PE madre;
d) durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo: considerata l'età di , le PE vacanze estive dovranno essere concordate entro il 30.05 di ogni anno, previa condivisione con il figlio. La signora trascorrerà con il figlio 15 giorni, Pt_1 anche non consecutivi, così come il signor , sempre previo accordo con PE
; PE
e) per i Ponti o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico: ad anni alterni
4) disporsi a carico della signora l'obbligo di versare al sig. Pt_1 CP_1
, a titolo di concorso al mantenimento del figlio e della figlia
[...] PE
, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, la somma di Per_2
€. 400,00 mensili entro il giorno 12 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario nel conto corrente intestato al signor e con rivalutazione monetaria secondo PE gli indici Istat a partire dall'anno successivo alla data di deposito del ricorso;
5) disporsi a carico della signora l'obbligo di concorrere nella misura del Pt_1
50% ciascuno alle spese straordinarie – debitamente documentate – sostenute per i figli, secondo quanto disposto dal Protocollo in essere presso l'intestato Tribunale. 6) l'Assegno Unico, per espressa richiesta del sig. , verrà percepito PE interamente dallo stesso e la sig.ra si impegna ad avviare la pratica in tal Pt_1 senso presso un CAF. 6) La casa coniugale di proprietà esclusiva del signor , sita in Saonara PE
(PD), Via Bachelet n. 26, rimane allo stesso assegnata anche in ragione della stabile collocazione del figlio minore presso il padre. PE
7) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere, dunque, nulla a che pretendere l'una dall'altro in relazione al proprio mantenimento e/o ai propri alimenti.
8) I sig.ri e dichiarano di rinunciare Controparte_1 Parte_1 all'impugnazione avverso l'emananda sentenza di scioglimento del matrimonio alla quale prestano sin d'ora acquiescenza.
9) Spese compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalle parti va accolta.
Risulta dalla documentazione prodotta in giudizio che con decreto del
Tribunale di Padova del 6.07.22 è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi.
Sussistono, dunque, tutti i presupposti per la pronunzia di scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi, ai sensi degli articoli 1 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n.898 e successive modificazioni, essendo anche trascorso il termine di legge dall'avvenuta comparizione dei coniugi avanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione senza che vi sia stata riconciliazione.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regime di affidamento del figlio minore e di mantenimento di ambo i figli, PE
nonché al regolamento dei reciproci interessi.
Poiché non sussistono profili di illegittimità e le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse del minore nonché congrue rispetto alle condizioni economiche dei genitori, va preso atto dell'accordo e va statuito in conformità quanto ai punti 1-7 delle conclusioni di cui in premessa, con le conseguenti annotazioni di legge. Quanto agli altri accordi, espressione dell'autonomia negoziale delle parti, seppur a regolamentazione dei rapporti nascenti dal matrimonio, essi non richiedono alcun provvedimento ulteriore da parte del Tribunale per produrre effetti.
Alla luce della natura e dell'esito del procedimento, e considerato l'accordo raggiunto anche sotto tale profilo, si ritiene giustificata l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data
06/05/2017 da e , trascritto Parte_1 Controparte_1
nel registro atti di matrimonio alla parte 1, n. 3, dell'anno 2017 del Comune di SAONARA;
2) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3) Provvede in conformità ai punti nn.
1-7 delle conclusioni riportate in epigrafe, da aversi qui integralmente riprodotti.
4) Compensa le spese.
Così deciso in Padova il 15/07/2025.
Il presidente est.
Dr.ssa Chiara-Ilaria Bitozzi