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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice Pietro Gerardo Tozzi ha emesso la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 3381 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Roma viale Mazzini n. 134, presso lo studio del Parte_1
procuratore Avv. Riccardo Moro, che la rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, presso la propria Avvocatura Distrettuale, rappresentato e difeso dal procuratore Avv. Claudia Ruperto
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto ex art. 445 bis comma 6° c.p.c., depositato il 23 giugno 2023, si è Parte_1
rivolta al Giudice del Lavoro per ottenere l'accertamento del suo diritto all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 legge 18/1980, avendone il CTU nel procedimento di ATPO negato la sussistenza.
A sostegno della domanda ha contestato l'esito dell'A.T.P. per avere il ctu omesso o mal valutato le patologie da cui era affetta. Previa richiesta di nuova valutazione del quadro clinico, la parte ha insistito per l'accoglimento della domanda. CP_
1.1. Fissata l'udienza, l' costituendosi in giudizio si è opposto al rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
2. A seguito della rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, con provvedimento del
20 dicembre 2024 è stata disposta ex art. 127ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione dell'8 gennaio 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Parte ricorrente ha depositato tempestivamente una nota di trattazione scritta, chiedendo l'accoglimento delle rispettive proprie istanze.
All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente, nel termine previsto dall'art. 127ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.
3. La domanda, nel merito, appare parzialmente fondata.
3.1. Osserva il Giudice che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5°
c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Giova rilevare che il ricorso, che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione, appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.). Pertanto non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie da cui è affetto il ricorrente, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (cfr. giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di gravame: Cass. 2797/2003
e Cass. n. 17318/2004).
3.1.1. Nel caso di specie, valutate le specifiche censure operate dalla parte ricorrente alla consulenza resa nel corso del procedimento per ATPO, occorre richiamare le risultanze dell'accertamento operato dal consulente tecnico d'ufficio espletato nella presente fase.
3.1.2. Nella propria relazione il consulente ha osservato: “ , nata ad [...]_1
il 05.02.1940, residente in [...], C.F. ai C.F._1
fini del riconoscimento dell'Indennità di Accompagnamento, è affetta dal seguente complesso morboso:
Grave osteartrosi polidistrettuale con spondilo discoartrosi diffusa, cuneizzazione anteriore dei somi dorsali , protrusioni discali concentriche lombari ernia discale mediana L3, esiti di discectomia lombare discopatie L1-L2 e L2-L3. Esiti di fratture ingranate VI, VII, VIII arco costale.
Esiti di frattura per-troncanterica del femore sinistro trattata con mezzi di sintesi. Artroprotesi bilaterale delle ginocchia con deficit della deambulazione. Incontinenza urinaria. Vascolopatia cerebrale con segni iniziali di decadimento cognitivo. BPCO.
Tale quadro morboso è caratterizzato da una grave artrosi polidistrettuale con limitazione funzionale della colonna vertebrale, delle ginocchia sede di artroprotesi bilaterale e di una frattura pertrocanterica con osteosintesi che complessivamente limitano la capacità deambulatoria della in modo significativo. Pt_1
Deambulazione instabile, a base allargata possibile per tratti brevi e su terreni piani e difficoltosa su gradini e terreni sconnessi con necessità di appoggio moonolaterale e aggravata anche da un decadimento cognitivo su base cerebrovascolare che di fatto va a determinare una grave riduzione dell'autonomia personale come si constata anche dall'analisi dell'ultima visita geriatrica del luglio 2024 (agli atti).
In tale certificazione si evidenziano indici funzionali ridotti (MMSE 13.5/30 corretto, ADL
1/6, IADL 0/8) che mostrano, come da certificazione Geriatrica, che la risulta” dipendente da Pt_1 tutte le attività esaminate”, con necessità di aiuto e sostegno di tipo continuativo.
Tale complesso morboso comporta una serie di menomazioni, unitamente ai problemi respiratori evdienziati non gravi ma che integrano e contribuiscono ad aggravare il quadro generale tanto che si viene a configura una minorazione fisico-psichica progressiva, che è causa di difficoltà di relazione e di integrazione sociale, tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione.
Si ritiene inoltre che la minorazione descritta sia tale da aver ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e/o in quella di relazione. Tale quadro configura inoltre una impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oltre le mura domestiche e/o necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” (relazione peritale agli atti).
3.1.3. Il consulente ha pertanto così concluso: “Si ritiene pertanto ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio richiesto e quindi si può rispondere positivamente al quesito del
Magistrato. (INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO: art. 1 L. 18/80) se parte ricorrente versi in una situazione di inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e si trovi nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogni di assistenza continua. con decorrenza dal 1 marzo 2024 data di poco antecedente alla visita Geriatrica del 30-07-2024”.
Nessuna osservazione è stata formulata nel corso delle operazioni peritali dalle parti, né dal consulente di parte ricorrente, presente alle attività.
3.1.4. Tali conclusioni, non contestate dalla parte ricorrente, coerenti con l'esame obiettivo compiuto e la valutazione della documentazione svolto dal CTU compiuta con retti criteri tecnici e sostenute da un iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio.
4. Tanto premesso, in parziale accoglimento del ricorso, deve affermarsi che sussistono in capo a i requisiti sanitari di cui all'art. 1 legge 18/1980 dall'1 marzo 2024. Parte_1
5. In relazione alla regolamentazione delle spese di lite, occorre ricordare che, nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite (Cass. ord. 21 dicembre 2016 n. 26565).
Pertanto, i compensi di lite vengono compensati integralmente tra le parti, in quanto la decorrenza dell'accertamento riconosciuto è successiva alla domanda amministrativa e anche al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio. CP_ Le spese per CTU della fase di ATP e della presente fase sono poste a carico di in via definitiva, secondo la liquidazione operata con separati decreti, in quanto parte ricorrente ha attestato di trovarsi nelle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che sussistono in capo a le Parte_1 condizioni sanitarie di cui all'art. 1 legge 18/1980 dall'1 marzo 2024; rigetta nel resto il ricorso;
compensa le spese di lite di lite tra le parti;
CP_ pone le spese di CTU della fase di ATP e della presente fase in capo all' in via definitiva, secondo la liquidazione operata con separati decreti.
Si comunichi.
Velletri, 9 gennaio 2025
Il giudice
Pietro Gerardo Tozzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice Pietro Gerardo Tozzi ha emesso la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 3381 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Roma viale Mazzini n. 134, presso lo studio del Parte_1
procuratore Avv. Riccardo Moro, che la rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, presso la propria Avvocatura Distrettuale, rappresentato e difeso dal procuratore Avv. Claudia Ruperto
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto ex art. 445 bis comma 6° c.p.c., depositato il 23 giugno 2023, si è Parte_1
rivolta al Giudice del Lavoro per ottenere l'accertamento del suo diritto all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 legge 18/1980, avendone il CTU nel procedimento di ATPO negato la sussistenza.
A sostegno della domanda ha contestato l'esito dell'A.T.P. per avere il ctu omesso o mal valutato le patologie da cui era affetta. Previa richiesta di nuova valutazione del quadro clinico, la parte ha insistito per l'accoglimento della domanda. CP_
1.1. Fissata l'udienza, l' costituendosi in giudizio si è opposto al rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
2. A seguito della rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, con provvedimento del
20 dicembre 2024 è stata disposta ex art. 127ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione dell'8 gennaio 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Parte ricorrente ha depositato tempestivamente una nota di trattazione scritta, chiedendo l'accoglimento delle rispettive proprie istanze.
All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente, nel termine previsto dall'art. 127ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.
3. La domanda, nel merito, appare parzialmente fondata.
3.1. Osserva il Giudice che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5°
c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Giova rilevare che il ricorso, che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione, appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.). Pertanto non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie da cui è affetto il ricorrente, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (cfr. giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di gravame: Cass. 2797/2003
e Cass. n. 17318/2004).
3.1.1. Nel caso di specie, valutate le specifiche censure operate dalla parte ricorrente alla consulenza resa nel corso del procedimento per ATPO, occorre richiamare le risultanze dell'accertamento operato dal consulente tecnico d'ufficio espletato nella presente fase.
3.1.2. Nella propria relazione il consulente ha osservato: “ , nata ad [...]_1
il 05.02.1940, residente in [...], C.F. ai C.F._1
fini del riconoscimento dell'Indennità di Accompagnamento, è affetta dal seguente complesso morboso:
Grave osteartrosi polidistrettuale con spondilo discoartrosi diffusa, cuneizzazione anteriore dei somi dorsali , protrusioni discali concentriche lombari ernia discale mediana L3, esiti di discectomia lombare discopatie L1-L2 e L2-L3. Esiti di fratture ingranate VI, VII, VIII arco costale.
Esiti di frattura per-troncanterica del femore sinistro trattata con mezzi di sintesi. Artroprotesi bilaterale delle ginocchia con deficit della deambulazione. Incontinenza urinaria. Vascolopatia cerebrale con segni iniziali di decadimento cognitivo. BPCO.
Tale quadro morboso è caratterizzato da una grave artrosi polidistrettuale con limitazione funzionale della colonna vertebrale, delle ginocchia sede di artroprotesi bilaterale e di una frattura pertrocanterica con osteosintesi che complessivamente limitano la capacità deambulatoria della in modo significativo. Pt_1
Deambulazione instabile, a base allargata possibile per tratti brevi e su terreni piani e difficoltosa su gradini e terreni sconnessi con necessità di appoggio moonolaterale e aggravata anche da un decadimento cognitivo su base cerebrovascolare che di fatto va a determinare una grave riduzione dell'autonomia personale come si constata anche dall'analisi dell'ultima visita geriatrica del luglio 2024 (agli atti).
In tale certificazione si evidenziano indici funzionali ridotti (MMSE 13.5/30 corretto, ADL
1/6, IADL 0/8) che mostrano, come da certificazione Geriatrica, che la risulta” dipendente da Pt_1 tutte le attività esaminate”, con necessità di aiuto e sostegno di tipo continuativo.
Tale complesso morboso comporta una serie di menomazioni, unitamente ai problemi respiratori evdienziati non gravi ma che integrano e contribuiscono ad aggravare il quadro generale tanto che si viene a configura una minorazione fisico-psichica progressiva, che è causa di difficoltà di relazione e di integrazione sociale, tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione.
Si ritiene inoltre che la minorazione descritta sia tale da aver ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e/o in quella di relazione. Tale quadro configura inoltre una impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oltre le mura domestiche e/o necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” (relazione peritale agli atti).
3.1.3. Il consulente ha pertanto così concluso: “Si ritiene pertanto ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio richiesto e quindi si può rispondere positivamente al quesito del
Magistrato. (INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO: art. 1 L. 18/80) se parte ricorrente versi in una situazione di inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e si trovi nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogni di assistenza continua. con decorrenza dal 1 marzo 2024 data di poco antecedente alla visita Geriatrica del 30-07-2024”.
Nessuna osservazione è stata formulata nel corso delle operazioni peritali dalle parti, né dal consulente di parte ricorrente, presente alle attività.
3.1.4. Tali conclusioni, non contestate dalla parte ricorrente, coerenti con l'esame obiettivo compiuto e la valutazione della documentazione svolto dal CTU compiuta con retti criteri tecnici e sostenute da un iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio.
4. Tanto premesso, in parziale accoglimento del ricorso, deve affermarsi che sussistono in capo a i requisiti sanitari di cui all'art. 1 legge 18/1980 dall'1 marzo 2024. Parte_1
5. In relazione alla regolamentazione delle spese di lite, occorre ricordare che, nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite (Cass. ord. 21 dicembre 2016 n. 26565).
Pertanto, i compensi di lite vengono compensati integralmente tra le parti, in quanto la decorrenza dell'accertamento riconosciuto è successiva alla domanda amministrativa e anche al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio. CP_ Le spese per CTU della fase di ATP e della presente fase sono poste a carico di in via definitiva, secondo la liquidazione operata con separati decreti, in quanto parte ricorrente ha attestato di trovarsi nelle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che sussistono in capo a le Parte_1 condizioni sanitarie di cui all'art. 1 legge 18/1980 dall'1 marzo 2024; rigetta nel resto il ricorso;
compensa le spese di lite di lite tra le parti;
CP_ pone le spese di CTU della fase di ATP e della presente fase in capo all' in via definitiva, secondo la liquidazione operata con separati decreti.
Si comunichi.
Velletri, 9 gennaio 2025
Il giudice
Pietro Gerardo Tozzi