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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/11/2024, n. 7364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7364 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI
La Corte, composta dai Magistrati
Anna Maria Pagliari Presidente
Alberto Tilocca Consigliere
Chiara Giammarco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4053 dell'anno 2022 vertente tra nato a [...] il [...] Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Vania Gagliardi e presso C.F._1 quest'ultima elettivamente domiciliato in Roma, via Panama n. 52, per procura allegata all'atto di citazione in appello attore e
Controparte_1
convenuta contumace e con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: riconoscimento della efficacia in Italia di sentenza pronunciata da Tribunale
Ecclesiastico in materia di nullità del matrimonio (L. 121/85)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ha chiesto a questa Corte di Appello che sia Parte_1
dichiarata efficace nella Repubblica italiana la sentenza emessa il 22 maggio 2007 dal
1 Tribunale Ecclesiastico Regionale del Lazio, ratificata dalla sentenza del Tribunale ecclesiastico di Appello presso il Vicariato di Roma emessa l'11 luglio 2008, con la quale è stato dichiarato nullo il matrimonio, dal medesimo contratto con rito concordatario in
Città del Vaticano il 27 luglio 2000, con . Controparte_1
, seppur ritualmente citata con atto notificato in data 8 luglio 2022, non si Controparte_1
è costituita in giudizio.
Con ordinanza del 19.7.2023, dichiarata la contumacia di , la causa è stata Controparte_1
rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Acquisita agli atti tale sentenza nonché il decreto di esecutività pronunciato dal Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica, previa trasmissione degli atti al Procuratore
Generale - che non ha fatto pervenire il proprio parere - la causa è stata trattenuta in decisione alla scadenza delle note scritte sostitutive dell'udienza dell'8.2.2024 ex art. 127 ter c.p.c.; nelle note scritte a tal fine depositate, il procuratore di parte attrice si è riportato alle proprie conclusioni, chiedendone l'accoglimento, e la Corte ha deciso nella camera di consiglio di seguito indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la domanda proposta da è fondata e merita Parte_1
accoglimento.
Sussistono infatti nella specie le condizioni per il riconoscimento della sentenza emessa dal Tribunale Ecclesiastico di prima istanza, attesa la ricorrenza dei requisiti stabiliti dall'art. 8 dell'Accordo e relativo Protocollo addizionale che apporta modifiche al
Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, ratificato con la legge n. 121/85.
Risulta invero dagli atti che il giudice ecclesiastico era competente a conoscere la causa trattandosi di matrimonio concordatario e che nel procedimento davanti al Tribunale
Ecclesiastico è stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in modo non difforme da quanto stabilito dall'ordinamento giuridico italiano.
Inoltre, si rileva che la citata sentenza, passata in giudicato secondo l'ordinamento canonico, non contrasta con l'ordine pubblico italiano, essendo stata dichiarata la nullità del matrimonio contratto dal ricorrente per “grave difetto di discrezione di giudizio ed
2 incapacità di assumere gli obblighi del matrimonio per cause psichiche da parte della
” , causa rapportabile a quelle previste dall'art. 120 e ss. del codice civile . CP_1
Va di conseguenza dichiarata l'efficacia in Italia della sentenza in questione, con ordine al competente ufficio dello stato civile di provvedere alle annotazioni di legge consequenziali.
Nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di così provvede: Controparte_1
dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza emessa in data 22 maggio 2007 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale del Lazio, ratificata il 11 luglio 2008 dal Tribunale di
Appello del Vicariato di Roma e dichiarata esecutiva dal Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica in data 27 aprile 2017, con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio contratto in Città del Vaticano il 27 luglio 2000 tra nato Parte_1
a CA (Venezuela) il 24 febbraio 1973 e nata a [...] il 30 settembre Controparte_1
1965.
Manda al competente ufficio di stato civile per l'annotazione della sentenza;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezione, il 14 novembre 2024
IL Consigliere rel. Il Presidente
Chiara Giammarco Anna Maria Pagliari
3
La Corte, composta dai Magistrati
Anna Maria Pagliari Presidente
Alberto Tilocca Consigliere
Chiara Giammarco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4053 dell'anno 2022 vertente tra nato a [...] il [...] Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Vania Gagliardi e presso C.F._1 quest'ultima elettivamente domiciliato in Roma, via Panama n. 52, per procura allegata all'atto di citazione in appello attore e
Controparte_1
convenuta contumace e con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: riconoscimento della efficacia in Italia di sentenza pronunciata da Tribunale
Ecclesiastico in materia di nullità del matrimonio (L. 121/85)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ha chiesto a questa Corte di Appello che sia Parte_1
dichiarata efficace nella Repubblica italiana la sentenza emessa il 22 maggio 2007 dal
1 Tribunale Ecclesiastico Regionale del Lazio, ratificata dalla sentenza del Tribunale ecclesiastico di Appello presso il Vicariato di Roma emessa l'11 luglio 2008, con la quale è stato dichiarato nullo il matrimonio, dal medesimo contratto con rito concordatario in
Città del Vaticano il 27 luglio 2000, con . Controparte_1
, seppur ritualmente citata con atto notificato in data 8 luglio 2022, non si Controparte_1
è costituita in giudizio.
Con ordinanza del 19.7.2023, dichiarata la contumacia di , la causa è stata Controparte_1
rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Acquisita agli atti tale sentenza nonché il decreto di esecutività pronunciato dal Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica, previa trasmissione degli atti al Procuratore
Generale - che non ha fatto pervenire il proprio parere - la causa è stata trattenuta in decisione alla scadenza delle note scritte sostitutive dell'udienza dell'8.2.2024 ex art. 127 ter c.p.c.; nelle note scritte a tal fine depositate, il procuratore di parte attrice si è riportato alle proprie conclusioni, chiedendone l'accoglimento, e la Corte ha deciso nella camera di consiglio di seguito indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la domanda proposta da è fondata e merita Parte_1
accoglimento.
Sussistono infatti nella specie le condizioni per il riconoscimento della sentenza emessa dal Tribunale Ecclesiastico di prima istanza, attesa la ricorrenza dei requisiti stabiliti dall'art. 8 dell'Accordo e relativo Protocollo addizionale che apporta modifiche al
Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, ratificato con la legge n. 121/85.
Risulta invero dagli atti che il giudice ecclesiastico era competente a conoscere la causa trattandosi di matrimonio concordatario e che nel procedimento davanti al Tribunale
Ecclesiastico è stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in modo non difforme da quanto stabilito dall'ordinamento giuridico italiano.
Inoltre, si rileva che la citata sentenza, passata in giudicato secondo l'ordinamento canonico, non contrasta con l'ordine pubblico italiano, essendo stata dichiarata la nullità del matrimonio contratto dal ricorrente per “grave difetto di discrezione di giudizio ed
2 incapacità di assumere gli obblighi del matrimonio per cause psichiche da parte della
” , causa rapportabile a quelle previste dall'art. 120 e ss. del codice civile . CP_1
Va di conseguenza dichiarata l'efficacia in Italia della sentenza in questione, con ordine al competente ufficio dello stato civile di provvedere alle annotazioni di legge consequenziali.
Nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di così provvede: Controparte_1
dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza emessa in data 22 maggio 2007 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale del Lazio, ratificata il 11 luglio 2008 dal Tribunale di
Appello del Vicariato di Roma e dichiarata esecutiva dal Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica in data 27 aprile 2017, con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio contratto in Città del Vaticano il 27 luglio 2000 tra nato Parte_1
a CA (Venezuela) il 24 febbraio 1973 e nata a [...] il 30 settembre Controparte_1
1965.
Manda al competente ufficio di stato civile per l'annotazione della sentenza;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezione, il 14 novembre 2024
IL Consigliere rel. Il Presidente
Chiara Giammarco Anna Maria Pagliari
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