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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 06/02/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1622/2024 V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su accordo delle parti
TRA
nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
C.F._1
E
, nato a [...] il 1°/10/1973, codice fiscale Controparte_1
. C.F._2
Entrambi elett.te dom.ti presso lo studio del difensore Avv. MODAFFARI LOREDANA del Foro di Imperia.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio a Imperia in data 03/07/2004;
• hanno avuto minorenne. Per_1
Hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, che vengono riportate in dispositivo ed omologate perché non sono contrarie a norme imperative e sono rispondenti all'interesse del figlio, sotto i profili sia del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sia delle condizioni economiche, essendo idonee a garantirne un adeguato mantenimento.
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
Stante l'accordo tra le parti, le spese processuali vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , (matrimonio contratto a Parte_1 Controparte_1
Imperia il 03/07/2004, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune anno
2004, parte 2, serie A, atto n. 22), alle seguenti concordate condizioni, che vengono quindi omologate:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, per il che si prestano vicendevolmente l'assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio anche per il figlio minore, ed autorizzazione a fissare ove meglio riterranno la loro residenza, con obbligo di comunicarla tempestivamente all'altro coniuge in funzione del figlio minore stesso.
2) La casa coniugale, di proprietà esclusiva della signora , sita in Imperia Via Pt_1
Giovanni Strato, n°29, viene ad ella assegnata con tutti gli arredi, ad eccezione degli effetti
2 personali che il Signor provvederà ad asportare entro mesi tre dalla sottoscrizione CP_1
del presente atto.
3) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori in regime condiviso, ed avrà Per_1 collocazione preferenziale e residenza anagrafica presso l'abitazione materna. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, e le decisioni di maggior interesse per il figlio relative ad istruzione, educazione e salute saranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità naturali e delle inclinazioni dello stesso.
4) Il padre potrà tenere con sé il figlio minore un fine settimana al mese dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, e, a settimane alterne, la giornata di sabato o di domenica, previ accordi con la madre. Potrà inoltre trascorrere con il figlio le Festività Natalizie e
Pasquali in alternanza con la mamma e con modalità da concordare e in ogni caso prevedendo per entrambe le festività la suddivisione al 50% dei giorni di vacanza scolastica nonché ad anni alterni il giorno di Natale e Pasqua. Durante le vacanze estive potrà Per_1
trascorrere due settimane, anche continuative con ciascun genitore in periodo da concordarsi tra gli stessi entro il 30 maggio di ogni anno.
5) Il padre, entro i primi 5 giorni di ogni mese, verserà alla madre a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore a mezzo bonifico bancario, la somma di € 200,00, Per_1
rivalutabile annualmente in base agli aumenti ISTAT.
6) I genitori di sosterranno le spese accessorie necessarie al figlio non comprese Per_1
nel mantenimento ordinario in ragione del 50% ciascuno secondo il seguente Schema in uso al Tribunale di Imperia: A-Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari. B-
Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari. C-Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa. D-Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria. E-Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. F-Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche
3 e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze c) acquisizione di patentini e/o patenti di guida.
Resteranno a carico del genitore che ha contratto l'impegno di spesa le spese che avrebbero richiesto il preventivo accordo e ne sono prive. Il genitore che avrà anticipato le spese non soggette a preventivo accordo provvederà entro il mese successivo alla spesa a trasmettere all'altro genitore le pezze giustificative dell'esborso, e la somma anticipata dovrà essere rimborsata nei trenta giorni successivi alla ricezione della documentazione di spesa. In caso di spese soggette ad accordo, il genitore che intenda effettuare la stessa, dovrà dare comunicazione scritta all'altro genitore della esigenza, e questi dovrà esprimere il consenso o un motivato dissenso entro i cinque giorni successivi. Il silenzio nel termine indicato verrà inteso come tacito consenso.
7) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, e rinunciano per sé a qualsivoglia versamento a titolo di mantenimento, come pure dichiarano di avere già definito ogni altro loro rapporto economico anche a titolo di scioglimento della comunione.
8) Le spese del presente procedimento saranno sostenute dai coniugi in ragione del 50%.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Imperia, ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Imperia, deciso il 06/02/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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