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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/03/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. ssa Daniela Ammendola ha pronunziato all'udienza di discussione del 26.3.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2699/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to Pronestì Anna Parte_1
Maria
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno mensile di asssitenza e della condizione di disabilità di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/92 ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP limitatamente alla parte in cui nega la sussistenza del requisito sanitario per l'assegno mensile di assistenza
Si costituiva l' convenuto il quale sulla base di varie argomentazioni CP_2 giuridiche, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
La domanda è infondata e va respinta. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione:”Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie sono evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come eccepito dall' . CP_1
Nel merito, la parte opponente nel presente giudizio ha riproposto le osservazioni alla bozza dell'elaborato peritale trasmesso dal CTU alle parti come motivi di opposizione.
IL GL ritiene di condividere le motivazioni espresse dal CTU nelle note allegate alla relazione definitiva ed in risposta a tale osservazioni, in quanto puntuali, corrette, pertinenti e rese sulla scorta di quanto rilevato a seguito dell'esame della documentazione medica in atti ed in sede di esame obiettivo, con adeguata valutazione di tutte le patologie di cui è affetta la parte ricorrente.
In particolare, il CTU, dott. , ha innanzitutto chiarito con riferimento alla Persona_1 censura di omessa valutazione dell'obesità della perizianda, che quest'ultima non è obesa;
infatti sulla scorta dei dati di peso ed altezza, riportati in consulenza e citati anche dal procuratore di parte ricorrente (alt. cm 151; peso kg 64), l'indice di massa corporea (BMI) è di 28,07, laddove l'obesità viene definita da un indice di massa corporea >30 e viene stadiata in 3 classi funzionali (obesità di 1° classe – BMI 30-34,9; obesità di 2° classe – BMI 35-39,9; obesità di 3° classe BMI > 40).
Con riferimento all'omessa valutazione del cistocele, il Ctu ha evidenziato che, nel caso in esame, è una forma, descritta nel referto di consulenza ginecologica del 25.11.2022, di I° grado;
quindi, per definizione asintomatica, e non necessitante di alcun trattamento;
è pertanto è stata correttamente valutata come infermità/menomazione valutabile in misura inferiore al 10% e non concorrente con le altre infermità/menomazioni.
Per quanto concerne il disturbo depressivo endoreattivo come correttamente osservato dal CTU, al ricorso in ATP non è stato allegata alcuna certificazione specialistica che documenti tale problematica. Quanto alla certificazione del 25.09.2023, prodotta nel corso del giudizio di ATP, essa reca la prescrizione di un antidepressivo e una benzodiazepina, in assenza di una storia clinica circostanziata e di una diagnosi specialistica precisa. Nel corso del presente giudizio di opposizione è stata prodotta solo un' ulteriore certificazione medica psichiatrica da parte dello stesso medico, anch'essa non supportata da adeguate osservazioni cliniche seriate che evidenzino, in maniera incontrovertibile, il grading della patologia. In ogni caso, non sono stati riferiti dalla paziente in sede di accertamento peritale sintomi suggestivi per tale patologia né il CTU in sede di esame obiettivo ha rilevato alcunché ascrivibile a tale condizione. Infine, va evidenziato che dalla documentazione prodotta in tale fase non emerge alcun aggravamento delle ulteriori patologie diagnosticate dal CTU.
Pertanto, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per l'assegno mensile di assistenza né la condizione di disabilità di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/92. Vista la dichiarazione ex art. 152 disp.att.c.p.c dichiara irripetibili le spese di lite e pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidata in separato decreto a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge l'opposizione e per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per l'assegno mensile di assistenza e la condizione di disabilità di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/92
Dichiara irripetibili le spese di lite e pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidata in separato decreto a carico dell' CP_1
Così deciso in Nola il 26.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Daniela Ammendola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. ssa Daniela Ammendola ha pronunziato all'udienza di discussione del 26.3.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2699/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to Pronestì Anna Parte_1
Maria
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno mensile di asssitenza e della condizione di disabilità di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/92 ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP limitatamente alla parte in cui nega la sussistenza del requisito sanitario per l'assegno mensile di assistenza
Si costituiva l' convenuto il quale sulla base di varie argomentazioni CP_2 giuridiche, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
La domanda è infondata e va respinta. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione:”Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie sono evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come eccepito dall' . CP_1
Nel merito, la parte opponente nel presente giudizio ha riproposto le osservazioni alla bozza dell'elaborato peritale trasmesso dal CTU alle parti come motivi di opposizione.
IL GL ritiene di condividere le motivazioni espresse dal CTU nelle note allegate alla relazione definitiva ed in risposta a tale osservazioni, in quanto puntuali, corrette, pertinenti e rese sulla scorta di quanto rilevato a seguito dell'esame della documentazione medica in atti ed in sede di esame obiettivo, con adeguata valutazione di tutte le patologie di cui è affetta la parte ricorrente.
In particolare, il CTU, dott. , ha innanzitutto chiarito con riferimento alla Persona_1 censura di omessa valutazione dell'obesità della perizianda, che quest'ultima non è obesa;
infatti sulla scorta dei dati di peso ed altezza, riportati in consulenza e citati anche dal procuratore di parte ricorrente (alt. cm 151; peso kg 64), l'indice di massa corporea (BMI) è di 28,07, laddove l'obesità viene definita da un indice di massa corporea >30 e viene stadiata in 3 classi funzionali (obesità di 1° classe – BMI 30-34,9; obesità di 2° classe – BMI 35-39,9; obesità di 3° classe BMI > 40).
Con riferimento all'omessa valutazione del cistocele, il Ctu ha evidenziato che, nel caso in esame, è una forma, descritta nel referto di consulenza ginecologica del 25.11.2022, di I° grado;
quindi, per definizione asintomatica, e non necessitante di alcun trattamento;
è pertanto è stata correttamente valutata come infermità/menomazione valutabile in misura inferiore al 10% e non concorrente con le altre infermità/menomazioni.
Per quanto concerne il disturbo depressivo endoreattivo come correttamente osservato dal CTU, al ricorso in ATP non è stato allegata alcuna certificazione specialistica che documenti tale problematica. Quanto alla certificazione del 25.09.2023, prodotta nel corso del giudizio di ATP, essa reca la prescrizione di un antidepressivo e una benzodiazepina, in assenza di una storia clinica circostanziata e di una diagnosi specialistica precisa. Nel corso del presente giudizio di opposizione è stata prodotta solo un' ulteriore certificazione medica psichiatrica da parte dello stesso medico, anch'essa non supportata da adeguate osservazioni cliniche seriate che evidenzino, in maniera incontrovertibile, il grading della patologia. In ogni caso, non sono stati riferiti dalla paziente in sede di accertamento peritale sintomi suggestivi per tale patologia né il CTU in sede di esame obiettivo ha rilevato alcunché ascrivibile a tale condizione. Infine, va evidenziato che dalla documentazione prodotta in tale fase non emerge alcun aggravamento delle ulteriori patologie diagnosticate dal CTU.
Pertanto, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per l'assegno mensile di assistenza né la condizione di disabilità di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/92. Vista la dichiarazione ex art. 152 disp.att.c.p.c dichiara irripetibili le spese di lite e pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidata in separato decreto a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge l'opposizione e per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per l'assegno mensile di assistenza e la condizione di disabilità di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/92
Dichiara irripetibili le spese di lite e pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidata in separato decreto a carico dell' CP_1
Così deciso in Nola il 26.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Daniela Ammendola