Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/03/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
n. r.g. 942/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di L'Aquila
in persona dei magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 942/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale del 25 febbraio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(codice fiscale ) in persona del Sindaco Parte_1 C.F._1
pro tempore;
rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Patella appellante
e
(codice fiscale ) Controparte_1 C.F._2
appellato contumace
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Teramo n. 902/2024, pubblicata l'11 settembre 2024.
Conclusioni dell'appellante, come da istanza del 21.12.2024:
R I N U N C I A per mezzo del sottoscritto difensore, agli atti del giudizio d'appello R.G. n. 942/2024
RG e n. 942-1/2024 RG contro il sig. e chiede l'estinzione del Controparte_1
processo a spese compensate”.
FATTO E DIRITTO
1. Provvedimento impugnato. Con sentenza del Tribunale di Teramo n.
902/2024, pubblicata l'11 settembre 2024, veniva rigettata l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n. 170/2018, emesso su Parte_1
istanza di , con il quale era stato intimato all'opponente il Controparte_1
pagamento della somma di euro € 65.000,00 in virtù di dichiarazione di riconoscimento di debito in data 18.11.2014.
2. Appello. Avverso tale sentenza proponeva appello Parte_1
chiedendone la riforma.
La parte appellata, pur ritualmente citata, ometteva di costituirsi in giudizio e rimaneva, pertanto, contumace.
3. Rinuncia agli atti del giudizio. Con istanza depositata in data 21 dicembre
2024, il procuratore costituito dell'appellante dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio e chiedeva pronunciarsi l'estinzione del processo.
4. Allo scadere del termine per il deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza, in data 25 febbraio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
5. In accoglimento della richiesta della parte costituita deve essere, pertanto, dichiarata l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c., per rinuncia agli atti del giudizio, con irripetibilità delle spese di lite.
6. La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater,
del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione ( Cass. n. 25485 del 2018).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
pag. 2/3 1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Francesca Coccoli
Il Presidente del collegio
Barbara Del Bono
pag. 3/3