Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 03/04/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile – il collegio composto dai sig.ri Magistrati
Dott. Marco Salvatori Presidente
Dott.ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice
Dott.ssa Beatrice Ragusa Giudice Relatore
dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio a scio-
glimento della riserva che precede;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1688 del Ruolo Generale degli Affari civili conten-
ziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
nato ad [...] il [...] e residente in [...], domiciliato in via Matrice, 23 - 92020 - SA ET (AG)
presso lo studio dell'Avv. Angela Albanese che lo rappresenta e difende giu-
sta procura in atti;
– ricorrente –
CONTRO
(C.F. ), nata ad [...]- Controparte_1 C.F._2
gento il 30.08.1981 e residente a [...])
domiciliata in Via La Marmora n.21 presso lo studio dell'Avv. Graziella
Miccichè che la rappresenta e difende per procura allegata in atti;
Tribunale di Agrigento
E CON L'INTERVENTO DEL PM IN SEDE
INTERVENIENTE NECESSARIO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c. ritualmente notificato,
[...]
, premettendo di aver contratto matrimonio con Parte_2 CP_2
, in SA ET il 30/8/2003, chiedeva la modifica delle condizioni
[...]
di divorzio disposte con la sentenza n. 447/2017 del 2/3/2017, depositata in data 13.3.2017, con cui il Tribunale di Agrigento pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio:
- affidava i figli minori e Persona_1 Persona_2
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione stabile
presso il domicilio materno e con facoltà del padre di incontrarli li-
beramente;
- poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori, corrispondendo a un assegno men- Controparte_1
sile di € 600,00, oltre il 50 % delle spese straordinarie;
- assegnava la casa coniugale, comprensiva di mobili che l'arredano, alla sig.ra ed ai figli con lei conviventi;
Controparte_1
Richiedeva, a causa di mutate condizioni e giustificati motivi, tra cui la rag-
giunta maggiore età del figlio di: 1) disporre l'affido Persona_1
esclusivo della figlia minore in suo favore;
2) disporre l'as- Persona_2
segnazione della casa coniugale sita in via Vallone n. 1 in SA ET
CP_ in suo favore, perché la possa abitare con i propri figli, e Persona_2
; 3) disporre a carico della signora l'obbligo Persona_3 Controparte_1
Tribunale di Agrigento
- 2 - Sezione Civile di contribuire al mantenimento dei figli e Persona_2 Persona_1
versando al la somma di euro 150 (euro 75 per Parte_1
ciascun figlio), nonché, l'obbligo di partecipare alle spese straordinarie so- stenute nell'interesse della stessa prole in misura non inferiore al 30%.
Deduceva a sostegno della richiesta: a) che in data 2 agosto 2018, la signora si univa in matrimonio con il signor , con il CP_1 Controparte_4
quale conviveva presso la casa coniugale di via Vallone n.1 e dalla cui rela-
zione era nata, nel 2015, e nel 2022 l'altro figlio, Persona_4
b) che la figlia minore in costanza di Persona_5 Persona_2
convivenza della resistente con il e precisamente nell'estate del CP_4
2015, comunicava senza motivazione al padre di non volerlo più incontrare,
c) che aveva ravvisato, successivamente alla separazione, ostruzionismo da parte della resistente acché il ricorrente intrattenesse rapporti con i figli, d)
con decreto del 9 settembre 2021, emesso nell'ambito del procedimento iscritto al n. 879/2021 V.G., il Tribunale per i Minorenni di Palermo dispo-
neva il collocamento dei figli e presso il Persona_1 Persona_2
padre, confermando quanto già precedentemente statuito ai sensi dell'art. 403 cc da parte dei militari dell'Arma in seguito denuncia/querela da parte della minore nei confronti di - nuovo Persona_2 Controparte_4
compagno della e con lei convivente - in seguito a maltrat- Controparte_1
tamenti ed abusi subiti dalla stessa, e) con decreto dell'11 ottobre 2022, il
Tribunale per i Minorenni di Palermo, confermata la collocazione di
[...]
e del presso l'abitazione paterna, Persona_2 Controparte_5
rilevava l'interruzione degli incontri nello spazio neutro tra la madre e i figli,
i quali avevano deciso di non incontrarla in quanto la genitrice non credeva
Tribunale di Agrigento
- 3 - Sezione Civile a quanto i minori avevano denunciato in danno del , f) con sen- CP_4
tenza n. 699 del 16 marzo 2023, il Tribunale di Agrigento, Sezione Prima
Penale, ritenuta la responsabilità di per tutti i reati con- Controparte_4
testatigli, lo condannava alla pena di anni 12 di reclusione e nel provvedi-
mento giudiziario citato veniva valutata come volutamente mendace la testi-
monianza resa da disponendo la trasmissione degli atti alla Controparte_1
Procura della Repubblica ai fini di valutare la competenza in tema di respon-
sabilità ex art. 40 c.p. del genitore esercente la responsabilità sulla figlia mi-
nore, g) che con sentenza della Corte di Appello di Palermo veniva rigettato l'appello proposto nell'interesse di con conferma in- Controparte_4
tegrale della sentenza di primo grado.
Ritualmente costituitasi , contestando la ricostruzione di Controparte_1
parte attrice, rilevava come i fatti dedotti dal ricorrente fossero privi di fon-
damento: 1) non avendo la stessa mai impedito i contatti dei figli con il padre biologico come comprovato dalle dichiarazioni sottoscritte dal ricorrente nei giorni in cui lo stesso andava a prendere i figli 2) che la condanna del nuovo marito, , avrebbe scatenato in capo alla resistente sof- Controparte_4
ferenza psichica, che - alimentando un meccanismo involontario di difesa -
la portava a negare tutti i fatti penalmente accertati, 3) che la prova dell'av-
venuto ripensamento in ordine alla condotta tenuta dal è compro- CP_4
vata dall'aver avanzato la richiesta di separazione giudiziale.
Chiedeva pertanto di rigettare le richieste formulata da parte ricorrente, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare le disposizioni contenute nella sentenza di divorzio n. 447/2017, compresa l'assegnazione della casa coniugale, in quanto abitata dalla piccola Per_6
Tribunale di Agrigento
- 4 - Sezione Civile portatrice di handicap con disabilità intellettiva che ri- Persona_4
chiede cure continue e un'abitazione stabile e l'esonero dalla contribuzione al mantenimento dei figli e , in quanto non Persona_1 Persona_2
impiegata in alcuna attività lavorativa.
La causa - rinunciata la domanda di affido esclusivo della figlia Persona_7
[..
da parte del ricorrente con nota del 6.2.2025, in quanto divenuta maggio-
renne nel corso del presente giudizio - veniva istruita esclusivamente con prove documentali e all'udienza del 26.2.2025 il Giudice relatore la poneva in decisione riservandosi di riferire al Collegio, senza concessione dei ter-
mini di legge, stante la rinuncia espressa delle parti.
**
Deve darsi atto della rinuncia alla domanda di affido esclusivo della figlia per sopravvenuta maggiore età della stessa nel corso del pro- Persona_2
cedimento.
In ordine alla domanda di assegnazione della casa coniugale, si osserva che il sopravvenuto mutamento delle condizioni di affido e di convivenza dei figli e con il padre, maggiorenni ma Persona_1 Persona_2
non economicamente autosufficienti, rappresenta il presupposto necessario di cui tenere conto perché il Tribunale possa procedere alla revisione dell'as-
segnazione.
Dalla disamina degli atti processuali emerge che con decreto del 9 settem-
bre 2021, emesso nell'ambito del procedimento iscritto al n. 879/2021 V.G.,
il Tribunale per i Minorenni di Palermo ha confermato il collocamento dei minori presso il padre.
Ebbene, secondo la Cassazione (Cass. n. 18603 del 2021), l'assegnazione
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- 5 - Sezione Civile della casa coniugale non rappresenta una componente delle obbligazioni pa-
trimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realiz-
zare il mantenimento del coniuge più debole ma è espressamente condizio-
nata soltanto all'interesse dei figli;
analogamente (Cass. n. 32231 del 2018)
il godimento della casa familiare a seguito della separazione dei genitori, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, occorrendo soddisfare l'esigenza di assicurare loro la conservazione dell'"habitat" domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare;
la casa può pertanto essere assegnata al genitore, collocatario,
che pur se ne sia allontanato.
Ed ancora l'art. 155-quater cod. civ., introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, esordisce con l'affermazione solenne secondo la quale «il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritaria-
mente conto dell'interesse dei figli»; i problemi, le liti e i comportamenti dei genitori non possono quindi in nessun caso incidere a detrimento dei minori,
cosicché l'assegnazione della casa familiare deve seguire esclusivamente il criterio del perseguimento del miglior interesse per il figlio, a prescindere da una eventuale valutazione dei genitori quanto al meritarsi più o meno l'uno o l'altro la casa.
Nel caso di specie la casa familiare, sita in via Vallone n.1 in SA Elisa-
betta, va quindi assegnata a , genitore colloca- Parte_1
tario dei figli della coppia, nonché unico titolare del diritto di proprietà sulla stessa, essendo – di
contro
- del tutto irrilevante la circostanza che Pt_3
abiti l'immobile unitamente ad altri figli nati da diverso matrimonio,
[...]
Tribunale di Agrigento
- 6 - Sezione Civile poiché il provvedimento di assegnazione disposto con la sentenza n.
447/2017 riguarda precipuamente (e non potrebbe essere altrimenti) i figli nati dall'unione coniugale.
Per quanto riguarda le statuizioni economiche, tenuto conto della condi-
zione reddituale di entrambi i coniugi, e nonostante la considerazione per cui la resistente non lavori – considerato che per il solo fatto di avere gene-
rato dei figli nasce l'obbligo al loro mantenimento -, va stabilito l'obbligo in capo a di corrispondere a , a Controparte_1 Parte_1
titolo di mantenimento dei figli e un as- Persona_1 Persona_2
segno onnicomprensivo di euro 150,00 mensili, rivalutabili secondo gli in-
dici Istat, da corrispondere entro il dieci di ogni mese, oltre al 30% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Collegio, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza,
eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando a modifica della sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento n. 447/2017 del 2/3/2017, de-
positata in data 13.3.2017emessa tra le parti avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio:
DICHIARA cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di af-
fido esclusivo di , per raggiungimento della maggiore Persona_2
età;
REVOCA la statuizione in ordine all'obbligo di mantenimento del ricorrente dei figli mediante corresponsione in favore di dell'assegno Controparte_1
mensile di € 600,00, oltre il 50 % delle spese straordinarie;
Tribunale di Agrigento
- 7 - Sezione Civile DISPONE che la casa coniugale sita a SA ET (AG) in via Vallone
n.1, venga assegnata al ricorrente;
Parte_1
PONE a carico di a titolo di concorso nel mantenimento dei Controparte_1
figli minori, un assegno di € 150,00 da versare a Parte_1
entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat nonché la contribuzione, in ragione del 30%, alle spese straordinarie
(scolastiche, ludiche e mediche, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie) sostenute nell'interesse dei figli, previa concertazione tra le parti;
condanna al pagamento in favore di Sal- Controparte_1 Parte_1
vatore delle spese di lite che si liquidano in euro 800,00 per compensi incluse spese vive, oltre spese forfettarie al 15 %, iva e cpa come per legge dispo-
nendone il pagamento in favore dell'Erario stante l'ammissione del ricor-
rente al patrocinio a spese dello Stato.
Cosi deciso in Agrigento, nella Camera di Consiglio del 28.2.2025.
Il Presidente Il Giudice rel. est.
Marco Salvatori Beatrice Ragusa
Tribunale di Agrigento
- 8 - Sezione Civile