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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 24/02/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
r.g. 5520/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott. ssa Sonia Piccinni Giudice dott. Angelo Baffa Giudice rel. all'esito dell'udienza del 29.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte d'udienza. nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 5520/2024 promosso da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PROFETA MARCO
RECLAMANTE contro
(C.F. con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
RECLAMATO
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 630 c.p.c., depositato in data 19.11.2024, ha proposto Parte_1 reclamo avverso l'ordinanza resa dal. G.E. dott. Poli in data 13.11.2024, con cui è stata dichiarata improcedibile la procedura esecutiva mobiliare 1935/2023 per tardiva notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo.
Il reclamo è infondato, posto che spetta al giudice, sia di prime cure che in sede di reclamo, il controllo officioso circa il rispetto dei termini previsti dall'art. 543 c.p.c. . Nel caso in esame, il giudice di prime cure si è uniformato all'interpretazione giurisprudenziale prevalente dell'art. 543 co. V c.p.c., secondo cui il termine previsto in capo al creditore per la notifica al debitore e al terzo dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo costituisce un termine perentorio. Il Collegio condivide l'orientamento della giurisprudenza di merito, allo stato maggioritario, in forza del quale la notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo debba avvenire entro la data di udienza indicata nell'atto di pignoramento, come espressamente e letteralmente previsto dalla norma, non potendosi avere riguardo all'effettiva data di celebrazione dell'udienza, allorché essa subisca un differimento, ovvero la notificazione, per causa non imputabile al creditore, si verifichi in data successiva all'udienza indicata in citazione, senza che sia stata disposta la rimessione in termini. Differire gli effetti estintivi del pignoramento all'effettiva data di celebrazione dell'udienza, oltre che contrastare con la lettera della norma, viola la ratio sottesa ad evitare che il debitore e il terzo sopportino il vincolo sine die, attesa la natura perentoria del termine ex art. 543 co. V c.p.c. in relazione alla funzione svolta. Inoltre l'art. 543 co. VI c.p.c., prevede, per il caso in cui la notificazione dell'avviso non venga effettuata, la cessazione degli effetti del pignoramento ancorandola proprio alla data di udienza indicata nell'atto di pignoramento. Si ritiene, pertanto, che qualora il rispetto del suddetto termine non sia imputabile al creditore, costui, debba richiedere, ai sensi dell'art. 153 c.p.c. la rimessione in termini, circostanza non avvenuta nel caso in esame. Pertanto, avendo il creditore provveduto alla notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo in data successiva rispetto all'udienza indicata in citazione, l'ordinanza dichiarativa dell'estinzione della procedura va confermata.
Spese irripetibili, stante la mancata costituzione del reclamato. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
- Rigetta il reclamo.
- spese irripetibili.
- dà atto, ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato.
Si comunichi.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio del 21.02.2025
Il Presidente dott. Marco Valecchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott. ssa Sonia Piccinni Giudice dott. Angelo Baffa Giudice rel. all'esito dell'udienza del 29.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte d'udienza. nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 5520/2024 promosso da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PROFETA MARCO
RECLAMANTE contro
(C.F. con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
RECLAMATO
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 630 c.p.c., depositato in data 19.11.2024, ha proposto Parte_1 reclamo avverso l'ordinanza resa dal. G.E. dott. Poli in data 13.11.2024, con cui è stata dichiarata improcedibile la procedura esecutiva mobiliare 1935/2023 per tardiva notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo.
Il reclamo è infondato, posto che spetta al giudice, sia di prime cure che in sede di reclamo, il controllo officioso circa il rispetto dei termini previsti dall'art. 543 c.p.c. . Nel caso in esame, il giudice di prime cure si è uniformato all'interpretazione giurisprudenziale prevalente dell'art. 543 co. V c.p.c., secondo cui il termine previsto in capo al creditore per la notifica al debitore e al terzo dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo costituisce un termine perentorio. Il Collegio condivide l'orientamento della giurisprudenza di merito, allo stato maggioritario, in forza del quale la notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo debba avvenire entro la data di udienza indicata nell'atto di pignoramento, come espressamente e letteralmente previsto dalla norma, non potendosi avere riguardo all'effettiva data di celebrazione dell'udienza, allorché essa subisca un differimento, ovvero la notificazione, per causa non imputabile al creditore, si verifichi in data successiva all'udienza indicata in citazione, senza che sia stata disposta la rimessione in termini. Differire gli effetti estintivi del pignoramento all'effettiva data di celebrazione dell'udienza, oltre che contrastare con la lettera della norma, viola la ratio sottesa ad evitare che il debitore e il terzo sopportino il vincolo sine die, attesa la natura perentoria del termine ex art. 543 co. V c.p.c. in relazione alla funzione svolta. Inoltre l'art. 543 co. VI c.p.c., prevede, per il caso in cui la notificazione dell'avviso non venga effettuata, la cessazione degli effetti del pignoramento ancorandola proprio alla data di udienza indicata nell'atto di pignoramento. Si ritiene, pertanto, che qualora il rispetto del suddetto termine non sia imputabile al creditore, costui, debba richiedere, ai sensi dell'art. 153 c.p.c. la rimessione in termini, circostanza non avvenuta nel caso in esame. Pertanto, avendo il creditore provveduto alla notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo in data successiva rispetto all'udienza indicata in citazione, l'ordinanza dichiarativa dell'estinzione della procedura va confermata.
Spese irripetibili, stante la mancata costituzione del reclamato. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
- Rigetta il reclamo.
- spese irripetibili.
- dà atto, ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato.
Si comunichi.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio del 21.02.2025
Il Presidente dott. Marco Valecchi