Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 06/06/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 3178/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(Germania) e residente in [...], Contrada Sianana, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Naso (C.F.: , come da C.F._2
mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale predetto difensore in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B -
00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC:
); ; Email_1
- parte ricorrente -
C O N T R O
contumace Controparte_1
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 05/06/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato in data 24.7.24 il ricorrente, premesso di aver presentato in data 20 aprile 2021, la domanda telematica all'
[...]
[...
Graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021-24 (doc. 3), richiedendo la valutazione del punteggio maturato per lo svolgimento del servizio militare svolto dal 13.03.1996 al
21.02.1997, ha lamentato l'erroneità del punteggio attribuito (11,93 per il profilo di 'Assistente Amministrativo' e Collaboratore scolastico: 13,08 punti) e ha dedotto il diritto al maggior punteggio di punti 6 per il servizio militare di leva obbligatorio in luogo del minor punteggio annuo di 0.60 assegnato al ricorrente ai sensi del DM n. 50 del 03.03.2021.
Assumendo pertanto l'illegittimità del DM n. 50/2021 nel suo Allegato A, punto
A, nonché nelle rispettive tabelle di valutazione dei titoli A/1 e A/5, nella parte in cui il servizio militare reso non in costanza di nomina viene valutato in maniera inferiore rispetto a quello prestato in costanza di nomina, per contrasto con le norme primarie dettagliatamente indicate, il ricorrente ha chiesto di “Accertare e dichiarare l'illegittimità del Decreto del n. 50 del Controparte_1
3.03.2021, relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui ha stabilito che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica” e della conseguente illegittimità delle graduatorie definitive d'Istituto di 3a fascia del personale ATA, per il profilo di “Assistente amministrativo” e
“Collaboratore scolastico”, nella parte in cui non è stato attribuito al ricorrente il punteggio di 6 punti, o il diverso punteggio ritenuto di giustizia, per il servizio militare di leva svolto dal medesimo nel periodo compreso dal 13.03.1996 al
21.02.1997; Per l'effetto ordinare alle Amministrazioni resistenti di provvedere alla rideterminazione del punteggio del ricorrente nelle graduatorie definitive
d'Istituto di 3a fascia del personale ATA per il profilo di “Assistente
2 amministrativo” e “Collaboratore scolastico”, attribuendo al medesimo in tali graduatorie il punteggio o il diverso punteggio ritenuto di giustizia, per il servizio militare svolto dal ricorrente nel periodo compreso dal 13.03.1996 al
21.02.1997; Ordinare altresì alle Amministrazioni resistenti di porre in essere tutti gli atti necessari al fine di assumere in servizio il ricorrente se, con il nuovo punteggio ottenuto, lo stesso avrà diritto ad essere assunto in uno degli Istituti
Scolastici indicati nella domanda di aggiornamento per il triennio 2021-2024.
Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Il convenuto è rimasto contumace. CP_1
Documentato che il ricorrente ha svolto il servizio militare di leva dal 13.03.1996 al 21.02.1997 (doc. di parte ricorrente), egli si duole del punteggio attribuito dall'amministrazione, nell'ambito della Graduatoria permanente ATA 24 Mesi in conformità al disposto del DM n. 50 del 03.03.2021 e del Decreto dell'Ufficio
Scolastico Regionale per la Campania n. 26615 del 9.05.2024 che attribuisce al servizio militare un trattamento diversificato, a seconda se svolto o meno in costanza di nomina, con conseguente attribuzione di un diverso punteggio in seno alla graduatoria.
Il DM citato, all'All. A, dispone infatti che 'Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali'.
Prosegue poi il punto B', 'TITOLI DI SERVIZIO', prevedendo che: si attribuiscono 6 punti per ciascun anno di servizio effettivo reso nella medesima qualifica, mentre si attribuiscono 0,60 punti per ciascun anno per il 'Servizio
3 prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali o Enti locali e nei patronati scolastici'.
Concorda questo giudice nel ritenere che, come ripetutamente sancito dalla S.C.,
"il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del
2010" (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679).
Tale norma, recante 'Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici' stabilisce che:
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro'.
Come chiarito dalla S.C. 'l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co.
7, cit., sicché il sistema generale ne resta riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici' (Cass. 33151/2021).
4 Nella fattispecie esaminata, che riguardava l'art. 6, co. 2 del D.M. 44/2001 di disciplina delle graduatorie ad esaurimento, a mente del quale "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina", la S.C. aveva pertanto concluso per la disapplicazione della citato art. 6 comma 2 DM 44/2001, al pari di ogni norma regolamentare che, disponendo diversamente, consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento.
Le argomentazioni della S.C. rese in tale occasione sono del tutto condivise da questo giudice.
La fattispecie per cui è causa, tuttavia, non è assimilabile a quella esaminata dalla
S.C., in quanto il DM 50 del 03.03.2021 consente la valutazione del servizio militare e affine non solo se reso in costanza di rapporto di lavoro, ma anche se reso precedentemente all'immissione in ruolo e/o all'inserimento nelle graduatorie, pur valutandolo in modo diverso ai fini del punteggio, posto che in tale secondo caso il servizio viene equiparato a quello prestato alle dipendenze di
(altre) Amministrazioni statali o Enti locali e nei patronati scolastici.
Ciò che pertanto occorre verificare è se tale differenziazione sia legittima.
Ebbene, il comma 1 dell'art. 2050, prevede che il servizio militare e quello civile ad esso equiparato sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
Il secondo comma dell'art. 2050 specifica poi che il periodo di tempo trascorso come 'militare di leva o richiamato' è da considerarsi come trascorso in pendenza di rapporto di lavoro.
Coerentemente dunque, con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini
5 concorsuali o selettivi, la norma primaria stabilisce che tale servizio obbligatorio
('di leva o richiamato'), debba essere valutato nella stessa misura di quello prestato in costanza di rapporto.
Di contro, il servizio militare o civile volontario deve essere valutato quale servizio prestato alle dipendenze di (altre) pubbliche amministrazioni e/o enti pubblici.
Da ultimo la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 8586 del 29.03.2024 e del
14-04-2025, nonché con la sentenza n. 3367/2025 il Consiglio di Stato hanno stabilito il pieno diritto di tutto il personale scolastico all'attribuzione del punteggio integrale per il servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina .
Nel caso di specie, come detto, è documentato che il ricorrente ha svolto il servizio militare di leva (dunque obbligatorio), pertanto, ai sensi del secondo comma dell'art. 2050 DLvo cit,, ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni, tale periodo è da considerarsi quale svolto in pendenza di rapporto di lavoro, con conseguente attribuzione di punti (6 annui).
Ne segue il diritto del ricorrente all'attribuzione del maggior punteggio rivendicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminato della controversia (scaglione da 26.000 a
52.000) e delle tariffe in vigore ridotte al 50% stante la serialità del contenzioso e le oscillazioni giurisprudenziali.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio di sei punti per il servizio di leva nelle graduatorie definitive
6 d'Istituto di 3a fascia del personale ATA per il profilo di “Assistente amministrativo” e “Collaboratore scolastico”; ordina a parte resistente di provvedere alla rideterminazione del punteggio del ricorrente nelle suddette graduatorie attribuendo al medesimo il punteggio di 6 punti per il servizio di leva;
condanna l'amministrazione alla rifusione delle spese di lite i liquidate in Euro
1347,50 oltre rimborso spese al 15% iva e cap. da distrarsi in favore del costituito procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Benevento, 06/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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