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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 30/10/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
R.G.2458/2024
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario VA NA, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza del 28.10.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°
2458/2024 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. e avv. Parte_1 Parte_2
GA LE AN
RICORRENTE
E
, con l'avv. DANIELA BELLASSAI CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 11.09.2024 parte ricorrente adiva questo
Tribunale, in funzione di giudice del lavoro chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale: accertare e dichiarare illegittima e o nulla per i motivi CP_ su esposti la pretesa creditoria disposta dall' di Cassino nei confronti della
Sig.ra con comunicazione di riliquidazione della prestazione Parte_1
n. 044-330107010355 Cat. INV CIV Richiesta n. 2069928300018; - In via subordinata: dichiarare la nullità della pretesa contenuta nel provvedimento per intervenuta prescrizione del termine;
- In via ulteriormente subordinata: Condannare
l' resistente alla restituzione in favore della ricorrente delle somme CP_1 eventualmente trattenute nelle more del procedimento, relative all'importo per cui è causa;
- Conseguentemente, condannare in ogni caso, in solido, l alla CP_1 rifusione delle spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, il tutto da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde.”
A fondamento della domanda deduceva che in data 01.09.2023 l' aveva CP_1 notificato alla ricorrente la riliquidazione della prestazione n. 044-330107010355
Cat. INV CIV dal 01.01.21 al 30.09.23, comprendente la concessione della maggiorazione sociale e rideterminazione della maggiorazione prevista dall'articolo
38 della legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione), ricalcolo dal quale era derivato un debito di euro 5.046,07; eccepiva la prescrizione del debito e l'irripetibilità delle somme ex art 52 L. 88/89.
L si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda, ampiamente argomentando CP_1 in merito alla normativa.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e decisa all'esito della riserva di cui all'udienza del 28.10.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. del 28.10.2025
L'art. 52 L. n.88/89 stabilisce che " 1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonchè la pensione sociale, di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. 2.
Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave".
L'art. 13 commi 1 e 2 L. 412/1991 prevede che "1. Le disposizioni di cui all'articolo
52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L procede annualmente alla CP_1 verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza".
L'art. 13 commi 2 bis L. 412/1991 prevede che ““Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del
Presidente dell motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e CP_1 funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell' Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica.”
Termini ulteriormente prorogati con il D.L. D.L. 144/2022 art. 21, “Recupero delle prestazioni indebite” come modificato dalla Legge del 17/11/2022 n. 175) ha stabilito che “1. Il recupero delle prestazioni indebite correlato alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n.
412, relative al periodo d'imposta 2020, nonche' alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta
2019, e' avviato entro il 31 dicembre 2023”; e con il D.L. 145/2023 art. 2 intitolato
“Campagna reddituale” ha stabilito che “1. Il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2021, nonchè alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2020, è avviato entro il 31 dicembre 2024”
Ed inoltre “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (Cass. sez. lav., Ordin. n. 5984 del
23/02/2022, conforme Cass. sez. lav. Ordin. n.21878 dell'11.7.2022). L'indebito oggetto del giudizio deriva da un superamento del limite reddituale degli anni 2021, 2022 e 2023, inerente fino a giugno 2022 la maggiorazione sociale e da luglio 2022 la revoca dell'assegno mensile di assistenza;
superamento del limite reddituale verificato dall'ente nel termine imposto dalla citata normativa, poiché
l'istituto ne è venuto a conoscenza solo a far data dalla presentazione della dichiarazione dei redditi della ricorrente e del coniuge (“Anno 2020 dichiarazione Contr redditi presentata 19.09.2021 liquidata da 02.03.2023 -- ANNO 2021 dichiarazione presentata in data 28.02.2023 liquidata 21.01.2024 - Anno 2022: dichiarazione presentata 06.12.2023 liquidata 21.10.2024”)
Difetta nel caso di specie “l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore”, sicché opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Cassino 30.10.2025
Il Giudice Onorario
VA NA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
R.G.2458/2024
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario VA NA, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza del 28.10.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°
2458/2024 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. e avv. Parte_1 Parte_2
GA LE AN
RICORRENTE
E
, con l'avv. DANIELA BELLASSAI CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 11.09.2024 parte ricorrente adiva questo
Tribunale, in funzione di giudice del lavoro chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale: accertare e dichiarare illegittima e o nulla per i motivi CP_ su esposti la pretesa creditoria disposta dall' di Cassino nei confronti della
Sig.ra con comunicazione di riliquidazione della prestazione Parte_1
n. 044-330107010355 Cat. INV CIV Richiesta n. 2069928300018; - In via subordinata: dichiarare la nullità della pretesa contenuta nel provvedimento per intervenuta prescrizione del termine;
- In via ulteriormente subordinata: Condannare
l' resistente alla restituzione in favore della ricorrente delle somme CP_1 eventualmente trattenute nelle more del procedimento, relative all'importo per cui è causa;
- Conseguentemente, condannare in ogni caso, in solido, l alla CP_1 rifusione delle spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, il tutto da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde.”
A fondamento della domanda deduceva che in data 01.09.2023 l' aveva CP_1 notificato alla ricorrente la riliquidazione della prestazione n. 044-330107010355
Cat. INV CIV dal 01.01.21 al 30.09.23, comprendente la concessione della maggiorazione sociale e rideterminazione della maggiorazione prevista dall'articolo
38 della legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione), ricalcolo dal quale era derivato un debito di euro 5.046,07; eccepiva la prescrizione del debito e l'irripetibilità delle somme ex art 52 L. 88/89.
L si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda, ampiamente argomentando CP_1 in merito alla normativa.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e decisa all'esito della riserva di cui all'udienza del 28.10.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. del 28.10.2025
L'art. 52 L. n.88/89 stabilisce che " 1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonchè la pensione sociale, di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. 2.
Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave".
L'art. 13 commi 1 e 2 L. 412/1991 prevede che "1. Le disposizioni di cui all'articolo
52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L procede annualmente alla CP_1 verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza".
L'art. 13 commi 2 bis L. 412/1991 prevede che ““Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del
Presidente dell motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e CP_1 funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell' Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica.”
Termini ulteriormente prorogati con il D.L. D.L. 144/2022 art. 21, “Recupero delle prestazioni indebite” come modificato dalla Legge del 17/11/2022 n. 175) ha stabilito che “1. Il recupero delle prestazioni indebite correlato alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n.
412, relative al periodo d'imposta 2020, nonche' alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta
2019, e' avviato entro il 31 dicembre 2023”; e con il D.L. 145/2023 art. 2 intitolato
“Campagna reddituale” ha stabilito che “1. Il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2021, nonchè alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2020, è avviato entro il 31 dicembre 2024”
Ed inoltre “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (Cass. sez. lav., Ordin. n. 5984 del
23/02/2022, conforme Cass. sez. lav. Ordin. n.21878 dell'11.7.2022). L'indebito oggetto del giudizio deriva da un superamento del limite reddituale degli anni 2021, 2022 e 2023, inerente fino a giugno 2022 la maggiorazione sociale e da luglio 2022 la revoca dell'assegno mensile di assistenza;
superamento del limite reddituale verificato dall'ente nel termine imposto dalla citata normativa, poiché
l'istituto ne è venuto a conoscenza solo a far data dalla presentazione della dichiarazione dei redditi della ricorrente e del coniuge (“Anno 2020 dichiarazione Contr redditi presentata 19.09.2021 liquidata da 02.03.2023 -- ANNO 2021 dichiarazione presentata in data 28.02.2023 liquidata 21.01.2024 - Anno 2022: dichiarazione presentata 06.12.2023 liquidata 21.10.2024”)
Difetta nel caso di specie “l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore”, sicché opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Cassino 30.10.2025
Il Giudice Onorario
VA NA