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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/06/2025, n. 2495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2495 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3324 /2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3324/2025 del Registro Generale e promossa da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e , in qualità di eredi del sig.
[...] Parte_5 Parte_6
con il procuratore avv. MARTELLOTTA GIOVANNI Persona_1
Ricorrenti
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore CP_1
Convenuto contumace
Oggetto: Indennità di accompagnamento;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso del 07.03.2025, gli istanti in epigrafe indicati, quali eredi del de cuius Per_1
premesso di aver notificato all' , in data 22.11.2022, il decreto di omologa del
[...] CP_1
20.11.2022 reso nel procedimento n. R.G. 12513/2021 dal Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, con il quale veniva accertata la sussistenza del requisito sanitario utile a beneficiare dell'indennità di accompagnamento in capo al de cuius con decorrenza dal 02.01.2022, Persona_1 lamentavano la mancata liquidazione della prestazione, nonostante l'inoltro del modello AP70, nonché il decorso del termine di 120 giorni. Previa vana presentazione della domanda del 15.10.2024 di liquidazione dei ratei maturati e non liquidati, chiedevano, dunque, di accertare e dichiarare il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento e, per l'effetto, condannarsi l' alla CP_1 liquidazione della prestazione con decorrenza dal 02.01.2022 al 13.09.2022, epoca del decesso del dante causa, oltre ad accessori di legge, con il favore delle spese processuali, da distrarsi.
Benché ritualmente convenuto, l' rimaneva contumace. CP_1
*
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Giova premettere che ai sensi della legge n° 18/80, la concessione dell'indennità di accompagnamento è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante al riconoscimento del diritto, a nulla rilevando le condizioni socio-economiche in cui lo stesso versi;
il ricovero gratuito in Istituto è causa di esclusione del diritto di cui sia stata accertata la titolarità, ed ha valore ai soli fini della liquidazione della prestazione, non consentendosi che un soggetto usufruisca per lo stesso periodo di due forme di assistenza, sicché la prova del mancato ricovero deve essere fornita agli Enti preposti al pagamento delle prestazioni.
Nella specie, risulta dai versati atti che parte ricorrente abbia provveduto a notificare all' , in data CP_1
22.11.2022, il decreto di omologa reso 20.11.2022 nel procedimento n. R.G. 12513/2021 dal Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, con il quale veniva accertata in capo al de cuius sig. Per_1 la sussistenza del requisito sanitario utile a beneficiare del diritto all'indennità di
[...] accompagnamento con decorrenza dal 2 gennaio 2022 (v. all. fascicolo telematico ricorrente).
Altresì, risulta che parte ricorrente abbia provveduto all'inoltro all' del modello AP70 al fine CP_1 dell'erogazione della prestazione.
Ciò posto, la domanda è fondata e va accolta, avendo, peraltro, l' inteso rimanere contumace e CP_1 così non fornire una ricostruzione alternativa della vicenda.
Pertanto, l' va condannato alla liquidazione dell'indennità di accompagnamento in favore dei CP_1 ricorrenti, eredi del sig. con decorrenza dal 02.01.2022 al 13.09.2022, oltre ad Persona_1 accessori di legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato telematicamente in data 07.03.2025 da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e , in qualità di eredi Parte_4 Parte_5 Parte_6 del sig. nei confronti di , in persona del Presidente pro tempore, così Persona_1 CP_1 provvede:
2 Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' alla corresponsione dell'indennità di CP_1 accompagnamento in favore dei ricorrenti, con decorrenza dal 02.01.2022 al 13.09.2022, oltre ad accessori di legge. Altresì, condanna l' alla rifusione delle spese processuali sostenute dai ricorrenti che liquida in CP_1
€ 1.350,00 per compensi, oltre a € 43,00 per esborsi, oltre al rimborso spese forfetario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione. Bari, lì 12.06.2025 Il Giudice
Claudia Tanzarella
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TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3324/2025 del Registro Generale e promossa da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e , in qualità di eredi del sig.
[...] Parte_5 Parte_6
con il procuratore avv. MARTELLOTTA GIOVANNI Persona_1
Ricorrenti
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore CP_1
Convenuto contumace
Oggetto: Indennità di accompagnamento;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso del 07.03.2025, gli istanti in epigrafe indicati, quali eredi del de cuius Per_1
premesso di aver notificato all' , in data 22.11.2022, il decreto di omologa del
[...] CP_1
20.11.2022 reso nel procedimento n. R.G. 12513/2021 dal Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, con il quale veniva accertata la sussistenza del requisito sanitario utile a beneficiare dell'indennità di accompagnamento in capo al de cuius con decorrenza dal 02.01.2022, Persona_1 lamentavano la mancata liquidazione della prestazione, nonostante l'inoltro del modello AP70, nonché il decorso del termine di 120 giorni. Previa vana presentazione della domanda del 15.10.2024 di liquidazione dei ratei maturati e non liquidati, chiedevano, dunque, di accertare e dichiarare il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento e, per l'effetto, condannarsi l' alla CP_1 liquidazione della prestazione con decorrenza dal 02.01.2022 al 13.09.2022, epoca del decesso del dante causa, oltre ad accessori di legge, con il favore delle spese processuali, da distrarsi.
Benché ritualmente convenuto, l' rimaneva contumace. CP_1
*
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Giova premettere che ai sensi della legge n° 18/80, la concessione dell'indennità di accompagnamento è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante al riconoscimento del diritto, a nulla rilevando le condizioni socio-economiche in cui lo stesso versi;
il ricovero gratuito in Istituto è causa di esclusione del diritto di cui sia stata accertata la titolarità, ed ha valore ai soli fini della liquidazione della prestazione, non consentendosi che un soggetto usufruisca per lo stesso periodo di due forme di assistenza, sicché la prova del mancato ricovero deve essere fornita agli Enti preposti al pagamento delle prestazioni.
Nella specie, risulta dai versati atti che parte ricorrente abbia provveduto a notificare all' , in data CP_1
22.11.2022, il decreto di omologa reso 20.11.2022 nel procedimento n. R.G. 12513/2021 dal Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, con il quale veniva accertata in capo al de cuius sig. Per_1 la sussistenza del requisito sanitario utile a beneficiare del diritto all'indennità di
[...] accompagnamento con decorrenza dal 2 gennaio 2022 (v. all. fascicolo telematico ricorrente).
Altresì, risulta che parte ricorrente abbia provveduto all'inoltro all' del modello AP70 al fine CP_1 dell'erogazione della prestazione.
Ciò posto, la domanda è fondata e va accolta, avendo, peraltro, l' inteso rimanere contumace e CP_1 così non fornire una ricostruzione alternativa della vicenda.
Pertanto, l' va condannato alla liquidazione dell'indennità di accompagnamento in favore dei CP_1 ricorrenti, eredi del sig. con decorrenza dal 02.01.2022 al 13.09.2022, oltre ad Persona_1 accessori di legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
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P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato telematicamente in data 07.03.2025 da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e , in qualità di eredi Parte_4 Parte_5 Parte_6 del sig. nei confronti di , in persona del Presidente pro tempore, così Persona_1 CP_1 provvede:
2 Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' alla corresponsione dell'indennità di CP_1 accompagnamento in favore dei ricorrenti, con decorrenza dal 02.01.2022 al 13.09.2022, oltre ad accessori di legge. Altresì, condanna l' alla rifusione delle spese processuali sostenute dai ricorrenti che liquida in CP_1
€ 1.350,00 per compensi, oltre a € 43,00 per esborsi, oltre al rimborso spese forfetario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione. Bari, lì 12.06.2025 Il Giudice
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