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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 29/10/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1131/2023 R.G.
Avente ad OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie ( Art. 2043 cc e norme speciali ) promossa da ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Ponzanelli
Contro
resistente Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Barboni
Conclusioni
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale della Spezia, contrariis reiectis, per i motivi dedotti in narrativa, liquidare in via equitativa il danno cagionato alla ricorrente con la calunnia per cui è causa quantificando il danno non patrimoniale da lesione di interessi costituzionalmente protetti nella somma di euro 50.000, e/o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, nonché quantificando il danno biologico subito dalla Sig.ra in euro 73.221,00, o nella Parte_1 maggiore o minore somma che risulti accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, condannando quindi al pagamento in favore di della somma complessiva di Controparte_1 Parte_1 euro 123.221,00, o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Per parte resistente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare la domanda avanzata dalla sig.ra perché infondata in fatto, diritto e non Parte_1 provata;
in ogni caso limitare le somme eventualmente dovute alla sig.ra a quelle che Parte_1 risulteranno dovute all'esito dell'espletanda istruttoria, anche tenuto conto di tutte le contestazioni ed eccezioni sollevate da parte convenuta.
Con vittoria di spese e competenze o con compensazione delle stesse”.
FATTO E DIRITTO
La Sig.ra introduceva il presente giudizio con ricorso ex art. 281 decies cpc, al Parte_1 fine di ottenere la liquidazione del danno non patrimoniale alla reputazione, nonchè alla salute, subiti quali conseguenze del reato di calunnia commesso nei suoi confronti dalla Sig.ra Controparte_1 accertato con sentenza penale passata in giudicato.
La ricorrente in particolare deduceva e documentava quanto segue:
- in data 9.10.2014 alle ore 13.20, la Sig.ra dipendente dell'Autorità Portuale della Controparte_1
Spezia ed impiegata in qualità di addetta alla Segreteria Generale, sentita a sommarie informazioni testimoniali a seguito della denuncia sporta alla Capitaneria di Porto della Spezia dal Segretario
Generale dell'Autorità Portuale, Sig. (doc. 1 verbale di ricezione di denuncia orale Testimone_1 del 9.10.2014) sulla base di circostanze dalla stessa narrate, riferiva falsamente - sapendola innocente
- di avere visto la collega addetta alla Segreteria Generale, in data 8.10.2014 alle Parte_1
Con ore 10.30 circa, apporre la firma del Presidente dell'Autorità Portuale ( di seguito solo ), imitandone la grafia, nella delibera n. 54/2014 (doc. 2 verbale di SIT del Controparte_1
9.10.2014);
-il verbale di SIT della era quindi trasmesso alla Procura della Repubblica, che iscriveva CP_1
l'attuale ricorrente nel registro degli indagati per il reato di falso in atto pubblico, determinando l'avvio a carico della del procedimento penale 774/15 RGNR (doc 3: atti di indagine del Parte_1 fascicolo del P.M. nel procedimento 774/15 RGNR);
-le indagini si concludevano con l'emissione di avviso ex art. 415 bis c.p.p. con l'addebito all'indagata di imputazione per falso in atto pubblico ( doc. 3 avviso di conclusione indagini Parte_1 nel procedimento penale 774/15 RGNR); -in data 12/9/2015 sporgeva querela nei confronti di in Parte_1 Controparte_1 relazione ai fatti sopra descritti;
-la difesa di parte ricorrente affermava che, sulla base del materiale di indagine prodotto ( doc. 3 ) e quindi anche sulla base delle affermazioni calunniose riferite da , dapprima al Controparte_1
Segretario Generale dell'Autorità Portuale e da quest'ultimo alla Capitaneria di Porto della Spezia, la
Procura della Repubblica presso il Tribunale della Spezia citava a giudizio per Parte_1 falso in atto pubblico (doc. 7 ). Il relativo processo penale si concludeva con l'assoluzione con formula piena dell'imputata e con trasmissione degli atti al P.M. per la sussistenza degli estremi del reato di calunnia commesso ai danni della stessa imputata (doc. 8: sentenza Tribunale della Spezia, Dott.
Garofalo, n. 50 del 16.1.2018);
-secondo la difesa di parte ricorrente dalla motivazione della sentenza di assoluzione n. 50 del 2018
(cfr doc 8), passata in giudicato, si poteva evincere come il procedimento a carico della Parte_1 fosse scaturito dalla denuncia del Sig. a seguito di quanto riferitogli dalla resistente;
Testimone_1
-la Sig.ra era a sua volta processata per il reato di cui all'art. 368 c.p. “perché, Controparte_1 sentita a sommarie informazioni in data 9.10.2014 presso la Capitaneria di Porto di La Spezia affermava falsamente di avere visto in data 08.10.2014 alle ore 10.30 apporre Parte_1 nella delibera n. 54/14 la firma del Presidente dell'Autorità Portuale imitandone la grafia e di aver riferito il fatto al Segretario dell'Autorità Portuale tanto che questi in pari data Testimone_1 sporgeva denuncia e con tale condotta accusava falsamente di falso in atto pubblico la stessa
, pur sapendola innocente;
infatti affermava di avere personalmente Parte_1 CP_1 visto apporre dalla in data 08.10.2014 intorno alle ore 10.30 la firma del Presidente Parte_1 dell'Autorità Portuale di cui sopra, circostanza di fatto del tutto falsa essendo stata la suddetta delibera pubblicata sulla piattaforma telematica dell'Ente il 06.10.2014 alle ore 17.44 per cui alla data dell'08.10.2014 la stessa delibera risultava già sottoscritta e pubblicata. In La Spezia il
09.10.2014”;
-Il procedimento penale RGNR 4434/15, R.G.Gen 548/18 a carico di , con il capo Controparte_1 di imputazione sopra indicato, si concludeva con la pronuncia del Tribunale della Spezia, Dott. Per_1
n. 480 del 6.10.2020, che ne accertava la colpevolezza, con condanna dell'imputata a 2 anni di reclusione e al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile da quantificare Parte_1
e liquidare in separato giudizio (doc 9, sentenza Tribunale della Spezia n. 480/2020);
-La Corte di Appello di Genova, Seconda Sezione Penale, adita dall'imputata, con sentenza n. 1335 del 9.5.2022, confermava la pronuncia di primo grado (doc. 10 ); -Il ricorso in Cassazione della avverso la sentenza di appello, era dichiarato inammissibile CP_1 con ordinanza della Suprema Corte n. 11443 depositata il 17.03.2023 (doc. 11 ), pertanto la pronunzia di condanna è divenuta definitiva;
-la ricorrente ha quindi affermato che le calunniose dichiarazioni della avevano leso CP_1 gravemente la reputazione personale e professionale dell'incolpata, nonché il suo onore, la sua immagine e la sua salute, aveva infatti sviluppato una sindrome depressiva acuta a causa della quale si era dovuta sottoporre a numerose visite mediche, sessioni psicologiche, psicoterapeutiche e psichiatriche, nonché terapie farmacologiche, come risultante dalle certificazioni dei medici
[...]
, nonché di ASL 5 (Doc 22), con diagnosi accertata di Per_2 Persona_3 Persona_4 disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti (DSM-5). La ricorrente riteneva che ciò fosse da porsi in nesso causale con l'ingiusta incolpazione, come accertato a seguito della somministrazione di specifici test dal Dott. nella relazione depositata agli atti Persona_5
(doc 23).
- La affermava inoltre di avere sostenuto spese mediche documentate per complessivi Parte_1 euro 1.692,00 ( doc. 24 ) ed affermava che lo stato di malattia, in nesso causale con il fatto-reato, avesse avuto una durata rilevante, determinando una lunga inabilità temporanea con esiti permanenti, come evidenziato nella perizia medico-legale di parte (doc. 25 ).
-La difesa della parte ricorrente sosteneva inoltre che la condotta calunniosa, oltre a cagionare danni alla salute della ricorrente, aveva causato danni non patrimoniali, morali ed esistenziali: l'ingiusta incolpazione, riguardante una fattispecie di reato di significativo disvalore - anche in ragione della posizione lavorativa di responsabile della Segreteria Generale di un Ente Pubblico della Sig.ra
- aveva infatti determinato l'insorgenza un procedimento penale per falso in atto pubblico, Parte_1 definito soltanto nel gennaio 2018 ed un notevole strepitus fori, attesa la posizione sociale e professionale dell'accusata e la prossimità della sua figura a quella di personaggi occupanti posizioni ai vertici dell'Ente, di indubbia notorietà, non solo a livello locale.
La difesa di parte ricorrente affermava che la vicenda processuale di cui era stata suo malgrado protagonista, aveva avuto ampio seguito giornalistico e sul web ( doc. 26 ), incidendo sui suoi sentimenti, sulla considerazione degli stretti congiunti, nonché dei suoi amici e colleghi, così pregiudicandone, per un non breve periodo di tempo, la serenità, i rapporti familiari, sociali e professionali;
-parte ricorrente quantificava il danno non patrimoniale da lesione di interessi costituzionalmente protetti nella somma di € 50.000, 00 ed il danno biologico in € 73.221,00.
- Si costituiva ritualmente in giudizio la Sig.ra contestando l'an debeatur ed Controparte_1 affermando - a chiarimento della vicenda processuale - quanto segue: -il processo penale subito dalla sig.ra aveva preso le mosse dalle denunce sporte dall'Avv. Parte_1
(Segretario Generale dell'allora Autorità Portuale della Spezia ) il quale in data 1 Testimone_1 ottobre 2014 aveva rilasciato spontanee informazioni alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale della Spezia e successivamente - in data 9 ottobre 2014 - aveva formalizzato denuncia orale davanti alla Capitaneria di Porto della Spezia.
Nel verbale di assunzione di sommarie informazioni testimoniali del 1 ottobre 2014, Testimone_1 riferiva, tra le altre cose, irregolarità riguardo la sottoscrizione della delibera 50/2014 dell'AP. In data
9 ottobre 2014 il Sig. denunciava ulteriori irregolarità anche in relazione alle delibere 53/2014 Tes_1
Con e 54/2014. Egli riferiva, inoltre, che la Sig.ra dipendente gli avrebbe confidato che la CP_1 delibera 54/2014 sarebbe stata firmata dalla Sig.ra con la firma apocrifa del Presidente Parte_1
AP Parte_2
In data 9 ottobre 2014 la resistente veniva convocata davanti all'autorità giudiziaria ed assunta a SIT, nel corso delle quali confermava quanto riferito a ma solo ed esclusivamente riguardo Testimone_1 la delibera 54, in relazione alla quale la ricorrente non risulta avere subito alcun procedimento/processo penale.
Nel decreto di citazione a giudizio ( doc. 7 di parte ricorrente ) l'imputazione faceva infatti riferimento esclusivamente alle delibere 50 e 53. Anche nella successiva sentenza di assoluzione della Sig.ra
( doc. 8 ricorrente ) si faceva riferimento soltanto a quelle due delibere e nella motivazione Parte_1 si legge 'occorre a questo punto, prima di passare all'esame della consulenza e della perizia, evidenziare che il PM contestava all'imputata il reato di falso, non con riferimento alla delibera 54 del 29.9.2014 ma a quella n. 53 risultata emessa in pari data'.
'Quanto alla delibera 54, non vi è prova certa che le dichiarazioni accusatorie della siano CP_1 false, visto che tale delibera non formava oggetto del presente processo e la sottoscrizione apposta sulla stessa non veniva specificamente verificata…'
La difesa di parte resistente riteneva pertanto evidente come la Sig.ra non avesse mai Parte_1 subito alcun processo a seguito delle dichiarazioni rilasciate da e concludeva quindi Controparte_1 affermando che le vicende processuali subite dalla fossero scaturite da un primo processo Parte_1 fondato su dichiarazioni dell'Avv. e successivamente dalla volontà della stessa parte Testimone_1 ricorrente, di costituirsi parte civile nel processo penale a carico di instauratosi a Controparte_1 seguito della denuncia/querela presentata dalla stessa Parte_1
In merito alla richiesta di risarcimento del danno alla salute, la difesa di parte resistente formulava le medesime eccezioni riguardo all'attribuzione delle responsabilità e contestava altresì le relazioni mediche depositate, sia avuto riguardo alla descrizione degli accadimenti, che alle conclusioni cui erano giunte. La difesa di parte resistente osservava in particolare che le certificazioni relative alle problematiche mediche della Sig.ra poiché decorrenti dal mese di novembre 2014, fossero antecedenti Parte_1 alla data in cui la stessa parte aveva dato atto e documentato, di avere ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini (2 settembre 2015 ) e che – pertanto – non potesse essere ritenuta accertata la sussistenza del nesso causale tra il reato di calunnia e il danno biologico.
Terminata l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto espresse dalle parti, è ora possibile passare all'esame del merito della presente controversia.
Sull'an.
Danno alla reputazione
E' circostanza pacifica e documentata che sia stata accertata con sentenza passata in giudicato la responsabilità penale di per il reato di calunnia commesso nei confronti di Controparte_1
per averla falsamente accusata di avere apposto la firma del Presidente Parte_1 dell'Autorità Portuale della Spezia nella delibera 54/2014. Detta sentenza ha altresì previsto la separata liquidazione del danno per la costituita parte civile.
Si deve altresì osservare che, benchè il processo penale a carico di per falso in Parte_1 atto pubblico, conclusosi con la sua assoluzione, abbia avuto specificamente ad oggetto le delibere
50 e 53/2014 ( e non anche la 54/2014 ), come si legge nella stessa sentenza depositata, abbia in realtà preso le mosse dalla denuncia mossa da quale Segretario Generale dell'Autorità Testimone_1
Portuale, proprio in relazione all'asserita falsificazione della sottoscrizione del Presidente dell'AP da parte della della delibera 54/2014, così come riferitogli dalla ( come si evince Parte_1 CP_1 dalla motivazione della sentenza in atti, a prescindere dal fatto che detta falsificazione non abbia poi formato oggetto di specifica richiesta nel capo di imputazione formato dal PM, limitato alle delibere
50 e 53 e - di conseguenza - non sia stata oggetto di perizia grafologica in ambito penale ), inserendosi e contribuendo a formare il quadro complessivo dei comportamenti aventi rilevanza penale a carico dell'odierna ricorrente, che aveva determinato il Segretario Generale ad esaminare Testimone_1 anche le due delibere di cui al capo di imputazione, in quanto praticamente contestuali rispetto alla n.
54.
Tale vicenda processuale, essendo coinvolta l'Autorità Portuale della Spezia, così come documentato da parte ricorrente, ha avuto vasta eco mediatica ( doc. 26 di parte ricorrente ), gli articoli di stampa prodotti hanno fatto direttamente riferimento ai comportamenti falsificatori asseritamente tenuti dalla nominativamente indicata, con evidente e conseguente danno alla reputazione. Parte_1
Si deve a tale proposito osservare che la lesione del diritto all'onore ed alla reputazione, quali diritti della personalità, spettanti ad ogni individuo e come tali costituzionalmente tutelati, rappresenta quel danno conseguenza, che genera un diritto al risarcimento da determinarsi in via equitativa, oltre naturalmente all'eventuale danno patrimoniale quale danno emergente o lucro cessante, o all'eventuale danno alla salute, che fossero ritenuti sussistenti ed in rapporto di causalità con l'accertato illecito civile.
Nel caso di specie non è stato allegato né richiesto alcun danno patrimoniale per lucro cessante.
Danno alla salute
Parte ricorrente ha invece sostenuto di avere subito un danno alla salute derivante dal reato di calunnia commesso nei suoi confronti, per l'accertamento del quale è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio. La Consulente nominata, con metodo e conclusioni che sono condivise e fatte proprie da questo giudicante, nel proprio elaborato da intendersi qui integralmente richiamato ha accertato che:
“La sig.ra ha sviluppato, in relazione ed in conseguenza di eventi negativi, una Parte_1 sintomatologia ascrivibile ad un disturbo dell'adattamento con sintomi misti (secondo i criteri del
DSM 5, APA 2013).
Gli eventi negativi appaiono esser consistiti (come ben spiegato dalla stessa perizianda e come emerge dalla certificazione rilasciata dal curante, Dottor ) dapprima nella convinzione Persona_3 di non essere adeguatamente difesa dalla ove lavorava, di Controparte_3 fronte agli attacchi personali di una collega e successivamente dalle false accuse che, denunciate, hanno scatenato un processo che ha visto la signora imputata innanzi al Tribunale della Parte_1
Spezia, con successiva assoluzione.
Non sono identificabili, a carico della precedenti anamnestici significativi e/o di Parte_1 interesse psichiatrico.
Il quadro clinico, sintomatologicamente significativo e maggiormente interferente con il benessere, si può ben localizzare nel tempo, con esordio con la certificazione del novembre 2014 rilasciato dalla Per_ Dottoressa e con termine nell'ottobre 2016, con l'ultimo certificato depositato, rilasciato dal medico curante, con valutazione media al 25%. (NB: dal gennaio 2016 la signora Parte_1 descrive l'inizio del miglioramento soggettivo).
Ad oggi residuano manifestazioni ansiose (non critiche) e manifestazioni depressive con perdita dello slancio vitale e della capacità di provare piacere, tanto da essere, ad oggi, in trattamento con basse dosi di antidepressivi. Facendo riferimento alla Guida alla Valutazione Psichiatrica e Medico Legale di e Seconda edizione aggiornata al DSM-5, si ritiene congrua la Persona_6 Persona_7 quantificazione del danno biologico permanente nella misura del 7-8 % (sette-otto per cento)
(disturbo dell'adattamento non complicato).
Congrue e pertinenti le spese sanitarie sostenute e documentate in atti, ammontanti complessivamente a euro 1700,30”. Parte resistente ha contestato metodo e conclusioni cui è giunto il CTU, affermando che non sussisterebbe nesso causale tra le proprie dichiarazioni e il danno alla salute accertato in capo alla poiché le prime certificazioni mediche depositate risalgono al mese di novembre 2014 e Parte_1 le ultime al mese di ottobre 2016, sebbene la fosse venuta a conoscenza delle dichiarazioni Parte_1 della non prima del mese di settembre 2015, inoltre il processo nei suoi confronti per falso CP_1 in atto pubblico, non aveva riguardato la delibera oggetto delle dichiarazioni della resistente e si era concluso con l' assoluzione dell'imputata nell'anno 2018, benchè le condizioni della ricorrente fossero migliorate già nel mese di gennaio 2016, come dalla stessa dichiarato.
Si deve a tale proposito osservare che la CTU - nel proprio elaborato peritale - si è limitata ad accertare, mediante la nomina di ausiliario psichiatra, la sussistenza del danno biologico e del periodo di inabilità temporanea, non basandosi unicamente sulle mere dichiarazioni della perizianda ( come affermato dalla difesa della resistente ), ma esaminando la documentazione medica acquisita agli atti del fascicolo ed ha espressamente riservato al Giudice ogni diversa valutazione giuridica in merito, infatti, in risposta alle osservazioni del CT di parte resistente ha così risposto: “In riferimento alle osservazioni della Dottoressa si ritiene che le stesse possano essere oggetto di Per_8 approfondimento e valutazione in ambito diverso da quello propriamente medico. La sottoscritta
CTU, Medico Legale, e l'Ausiliario Specialista Psichiatra Dottor ribadiscono, in Persona_9 assoluta buona fede, di aver rilevato, sottoposta la Signora ad accurata valutazione, uno Parte_1 stato psicopatologico di sofferenza per la quale la perizianda è stata trattata e per la quale è a tutt'oggi in trattamento, ascrivibile a problematiche riconducibili a stress prolungato nel tempo. Tale stress, in assenza di altri fattori, è più che verosimile da ritenersi reattivo agli eventi di causa”.
Si deve osservare che dalle testimonianze assunte nel processo penale a carico di , Controparte_1 che sono state allegate da parte ricorrente e possono essere utilizzate nel presente giudizio quale prova atipica, emerga chiaramente che i pessimi rapporti professionali esistenti tra le attuali parti del presente giudizio, che sono sfociati in diverse vicende processuali, abbia determinato nella Parte_1 una sintomatologia psicofisica di rilievo, rappresentata da dermatiti, dimagrimento fino a 12 kg, insonnia, la cui manifestazione e permanenza ha riguardato anche il periodo in cui la Parte_1 aveva appreso dell'esistenza del procedimento penale nei suoi confronti e durante la successiva vicenda processuale ( si vedano trascrizioni testimonianze agli atti: Sigg.re e Testimone_2 Tes_3
).
[...]
Come correttamente rilevato dalla difesa di parte resistente ed accertato anche dal CTU, sulla base della documentazione medica agli atti, le prime manifestazioni di disagio psicologico si erano già manifestate nel mese di novembre 2014, a causa dei rapporti estremamente complicati che si erano creati all'interno dell'ufficio tra le due parti del presente giudizio ( e che peraltro sono sfociate in due atti di denuncia querela da parte della nei confronti della che hanno dato luogo Parte_1 CP_1
a due distinti processi penali, di cui quello “per mobbing” conclusosi con l'assoluzione della
), per poi proseguire e conclamarsi con la vicenda processuale che ha visto imputata la CP_1 per falso in atto pubblico, salvo poi migliorare dal mese di gennaio 2016, sebbene Parte_1
l'assoluzione della ricorrente sia avvenuta nel 2018.
Alla luce di quanto esposto e tenuto conto di quanto eccepito dalla difesa di parte resistente in tema di nesso causale, si deve osservare che – nel caso di specie – più fattori di stress prolungato abbiano concorso a determinare il danno biologico accertato in capo alla ricorrente, tutti riconducibili ai pessimi rapporti professionali che sussistevano tra le parti fin dall'inizio dell'anno 2014, unitamente alla calunniosa affermazione della che ha determinato il Segretario dell'Autorità Portuale CP_1
a denunciare la ( non solo per la delibera 54, ma anche per la 50 e la 53 ), si deve pertanto Parte_1 ritenere che la calunniosa affermazione della – per la sua gravità – e per le possibili CP_1 conseguenze che avrebbe potuto determinare sul piano professionale, nonchè quelle determinatesi sul piano personale della ricorrente, abbia notevolmente acuito la situazione di stress cui la stessa era già sottoposta ed abbia causalmente contribuito a determinare il danno biologico così come accertato dalla CTU, si ritiene – per quanto esposto ai punti che precedono - che il concorso causale della resistente debba essere indicato nella misura percentuale del 70%.
Appare priva di rilievo la circostanza dedotta da parte resistente in relazione al miglioramento delle condizioni di salute psicofisica della fin dal mese di gennaio 2016, pertanto molto prima Parte_1 che il processo nei suoi confronti si concludesse con la sentenza di assoluzione, ben potendo essere determinato dal fatto che la con condotta assolutamente diligente, che ha contribuito a Parte_1 non aggravare il danno, sia ricorsa ai documentati trattamenti medico-specialistici, al fine di sostenere e superare la situazione di enorme stress alla quale era sottoposta, tanto da ottenere un miglioramento delle proprie a partire dal mese di gennaio 2016, nonostante la vicenda processuale che la vedeva imputata non fosse conclusa.
SUL QUANTUM
Danno alla reputazione
Si ritiene che, in considerazione dell'attribuzione in capo alla ricorrente di comportamenti aventi rilevanza penale, nella piena consapevolezza della falsità di quanto affermato, nonché della rilevanza mediatica assunta dalla notizia e delle evidenti ripercussioni sulla vita personale, familiare, sociale della ricorrente, tale danno possa essere equitativamente determinato nell'importo di € 50.000,00.
Danno alla salute La CTU ha accertato “un'invalidità temporanea parziale dal mese di novembre 2014, a seguito del Per_ certificato rilasciato dalla Dottoressa e con termine nell'ottobre 2016, con l'ultimo certificato depositato, rilasciato dal medico curante, con valutazione media al25%. (NB: dal gennaio 2016 la signora descrive l'inizio del miglioramento soggettivo). Parte_1
Ad oggi residuano manifestazioni ansiose (non critiche) e manifestazioni depressive con perdita dello slancio vitale e della capacità di provare piacere, tanto da essere, ad oggi, in trattamento con basse dosi di antidepressivi.
Facendo riferimento alla Guida alla Valutazione Psichiatrica e Medico Legale di e Persona_6
Seconda edizione aggiornata al DSM-5, si ritiene congrua la quantificazione del Persona_7 danno biologico permanente nella misura del 7-8 % (sette-otto per cento) (disturbo dell'adattamento non complicato).
Congrue e pertinenti le spese sanitarie sostenute e documentate in atti, ammontanti complessivamente a euro 1700,30”.
Per quanto riguarda l'invalidità temporanea ed in ragione del susseguirsi degli accadimenti, così come descritti ai punti che precedono, si ritiene che la durata causalmente riferibile al fatto illecito della coincida con la conoscenza dell'esistenza del procedimento penale da parte della CP_1
( 2 settembre 2015 ) fino al 4 ottobre 2016 ( ultimo certificato medico ), così per totali gg Parte_1
397 al 25% .
Il danno subito deve quindi essere liquidato utilizzando le Tabelle redatte dall'Osservatorio della giustizia civile del Tribunale di Milano, aggiornate all'anno 2024 come segue:
Età del danneggiato: anni 43
Invalidità permanente 7/8 % pari ad € 16.266,5 per danno non patrimoniale
Pari ad € 11.386,55 corrispondente alla percentuale di responsabilità del 70% attribuita alla resistente
Invalidità temporanea al 25% gg. 397 11.413,75
Per un totale complessivo di € 22.800,3
Devono essere altresì riconosciute le spese mediche documentate e ritenute pertinenti dal CTU per €
1700,30.
Alla luce di quanto esposto deve essere condannata al pagamento in favore di Controparte_1 della somma complessiva di € 72.800,3 ( € 50.000,00 + € 22.800,3 ) per danno Parte_1 non patrimoniale e di € 1700,30 per danno patrimoniale.
Quanto agli accessori
Sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale devono essere riconosciuti, in applicazione del principio stabilito da Cassazione Civile, Sezioni Unite, 17 febbraio 1995 n. 1712, sia la rivalutazione monetaria che gli interessi - dal giorno dell'illecito fino alla data della pronuncia della sentenza - quale corrispettivo del mancato tempestivo godimento, da parte del danneggiato, dell'equivalente pecuniario del debito di valore.
Pertanto, alla stregua dei principi affermati con la sentenza citata, la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale deve essere devalutata alla data dell'illecito (c.d. aestimatio).
Sulla somma così calcolata e via via rivalutata annualmente secondo gli indici Istat devono quindi essere applicati gli interessi al tasso legale.
Sulle somme dovute a titolo di danno patrimoniale emergente/spese mediche devono essere riconosciuti gli interessi nella misura legale dalla data dei singoli esborsi al saldo effettivo.
Le spese, liquidate in dispositivo nei valori medi seguono la soccombenza, con spese di CTU da porsi definitivamente a carico di parte resistente.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
Accerta e dichiara che , a seguito del reato di calunnia commesso, ha offeso Controparte_1
l'onore e la reputazione di , determinando il protrarsi della situazione di Parte_1 stress cui già era sottoposta, concorrendo pertanto a determinare anche un danno alla salute della ricorrente;
per l'effetto
Condanna al pagamento in favore di a titolo di Controparte_1 Parte_1 danno non patrimoniale, della somma complessiva di € € 72.800,3 oltre accessori come in parte motiva e di € 1700,30 per spese mediche oltre interessi dai singoli pagamenti al saldo;
Condanna al pagamento a favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 del presente giudizio, che liquida in complessivi € 14.103,00 per compenso professionale, € 786,00 per spese, oltre accessori di legge, con spese di CTU definitivamente a carico di parte resistente.
La Spezia, 27/10/2025
Il Giudice
AN RA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1131/2023 R.G.
Avente ad OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie ( Art. 2043 cc e norme speciali ) promossa da ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Ponzanelli
Contro
resistente Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Barboni
Conclusioni
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale della Spezia, contrariis reiectis, per i motivi dedotti in narrativa, liquidare in via equitativa il danno cagionato alla ricorrente con la calunnia per cui è causa quantificando il danno non patrimoniale da lesione di interessi costituzionalmente protetti nella somma di euro 50.000, e/o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, nonché quantificando il danno biologico subito dalla Sig.ra in euro 73.221,00, o nella Parte_1 maggiore o minore somma che risulti accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, condannando quindi al pagamento in favore di della somma complessiva di Controparte_1 Parte_1 euro 123.221,00, o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Per parte resistente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare la domanda avanzata dalla sig.ra perché infondata in fatto, diritto e non Parte_1 provata;
in ogni caso limitare le somme eventualmente dovute alla sig.ra a quelle che Parte_1 risulteranno dovute all'esito dell'espletanda istruttoria, anche tenuto conto di tutte le contestazioni ed eccezioni sollevate da parte convenuta.
Con vittoria di spese e competenze o con compensazione delle stesse”.
FATTO E DIRITTO
La Sig.ra introduceva il presente giudizio con ricorso ex art. 281 decies cpc, al Parte_1 fine di ottenere la liquidazione del danno non patrimoniale alla reputazione, nonchè alla salute, subiti quali conseguenze del reato di calunnia commesso nei suoi confronti dalla Sig.ra Controparte_1 accertato con sentenza penale passata in giudicato.
La ricorrente in particolare deduceva e documentava quanto segue:
- in data 9.10.2014 alle ore 13.20, la Sig.ra dipendente dell'Autorità Portuale della Controparte_1
Spezia ed impiegata in qualità di addetta alla Segreteria Generale, sentita a sommarie informazioni testimoniali a seguito della denuncia sporta alla Capitaneria di Porto della Spezia dal Segretario
Generale dell'Autorità Portuale, Sig. (doc. 1 verbale di ricezione di denuncia orale Testimone_1 del 9.10.2014) sulla base di circostanze dalla stessa narrate, riferiva falsamente - sapendola innocente
- di avere visto la collega addetta alla Segreteria Generale, in data 8.10.2014 alle Parte_1
Con ore 10.30 circa, apporre la firma del Presidente dell'Autorità Portuale ( di seguito solo ), imitandone la grafia, nella delibera n. 54/2014 (doc. 2 verbale di SIT del Controparte_1
9.10.2014);
-il verbale di SIT della era quindi trasmesso alla Procura della Repubblica, che iscriveva CP_1
l'attuale ricorrente nel registro degli indagati per il reato di falso in atto pubblico, determinando l'avvio a carico della del procedimento penale 774/15 RGNR (doc 3: atti di indagine del Parte_1 fascicolo del P.M. nel procedimento 774/15 RGNR);
-le indagini si concludevano con l'emissione di avviso ex art. 415 bis c.p.p. con l'addebito all'indagata di imputazione per falso in atto pubblico ( doc. 3 avviso di conclusione indagini Parte_1 nel procedimento penale 774/15 RGNR); -in data 12/9/2015 sporgeva querela nei confronti di in Parte_1 Controparte_1 relazione ai fatti sopra descritti;
-la difesa di parte ricorrente affermava che, sulla base del materiale di indagine prodotto ( doc. 3 ) e quindi anche sulla base delle affermazioni calunniose riferite da , dapprima al Controparte_1
Segretario Generale dell'Autorità Portuale e da quest'ultimo alla Capitaneria di Porto della Spezia, la
Procura della Repubblica presso il Tribunale della Spezia citava a giudizio per Parte_1 falso in atto pubblico (doc. 7 ). Il relativo processo penale si concludeva con l'assoluzione con formula piena dell'imputata e con trasmissione degli atti al P.M. per la sussistenza degli estremi del reato di calunnia commesso ai danni della stessa imputata (doc. 8: sentenza Tribunale della Spezia, Dott.
Garofalo, n. 50 del 16.1.2018);
-secondo la difesa di parte ricorrente dalla motivazione della sentenza di assoluzione n. 50 del 2018
(cfr doc 8), passata in giudicato, si poteva evincere come il procedimento a carico della Parte_1 fosse scaturito dalla denuncia del Sig. a seguito di quanto riferitogli dalla resistente;
Testimone_1
-la Sig.ra era a sua volta processata per il reato di cui all'art. 368 c.p. “perché, Controparte_1 sentita a sommarie informazioni in data 9.10.2014 presso la Capitaneria di Porto di La Spezia affermava falsamente di avere visto in data 08.10.2014 alle ore 10.30 apporre Parte_1 nella delibera n. 54/14 la firma del Presidente dell'Autorità Portuale imitandone la grafia e di aver riferito il fatto al Segretario dell'Autorità Portuale tanto che questi in pari data Testimone_1 sporgeva denuncia e con tale condotta accusava falsamente di falso in atto pubblico la stessa
, pur sapendola innocente;
infatti affermava di avere personalmente Parte_1 CP_1 visto apporre dalla in data 08.10.2014 intorno alle ore 10.30 la firma del Presidente Parte_1 dell'Autorità Portuale di cui sopra, circostanza di fatto del tutto falsa essendo stata la suddetta delibera pubblicata sulla piattaforma telematica dell'Ente il 06.10.2014 alle ore 17.44 per cui alla data dell'08.10.2014 la stessa delibera risultava già sottoscritta e pubblicata. In La Spezia il
09.10.2014”;
-Il procedimento penale RGNR 4434/15, R.G.Gen 548/18 a carico di , con il capo Controparte_1 di imputazione sopra indicato, si concludeva con la pronuncia del Tribunale della Spezia, Dott. Per_1
n. 480 del 6.10.2020, che ne accertava la colpevolezza, con condanna dell'imputata a 2 anni di reclusione e al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile da quantificare Parte_1
e liquidare in separato giudizio (doc 9, sentenza Tribunale della Spezia n. 480/2020);
-La Corte di Appello di Genova, Seconda Sezione Penale, adita dall'imputata, con sentenza n. 1335 del 9.5.2022, confermava la pronuncia di primo grado (doc. 10 ); -Il ricorso in Cassazione della avverso la sentenza di appello, era dichiarato inammissibile CP_1 con ordinanza della Suprema Corte n. 11443 depositata il 17.03.2023 (doc. 11 ), pertanto la pronunzia di condanna è divenuta definitiva;
-la ricorrente ha quindi affermato che le calunniose dichiarazioni della avevano leso CP_1 gravemente la reputazione personale e professionale dell'incolpata, nonché il suo onore, la sua immagine e la sua salute, aveva infatti sviluppato una sindrome depressiva acuta a causa della quale si era dovuta sottoporre a numerose visite mediche, sessioni psicologiche, psicoterapeutiche e psichiatriche, nonché terapie farmacologiche, come risultante dalle certificazioni dei medici
[...]
, nonché di ASL 5 (Doc 22), con diagnosi accertata di Per_2 Persona_3 Persona_4 disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti (DSM-5). La ricorrente riteneva che ciò fosse da porsi in nesso causale con l'ingiusta incolpazione, come accertato a seguito della somministrazione di specifici test dal Dott. nella relazione depositata agli atti Persona_5
(doc 23).
- La affermava inoltre di avere sostenuto spese mediche documentate per complessivi Parte_1 euro 1.692,00 ( doc. 24 ) ed affermava che lo stato di malattia, in nesso causale con il fatto-reato, avesse avuto una durata rilevante, determinando una lunga inabilità temporanea con esiti permanenti, come evidenziato nella perizia medico-legale di parte (doc. 25 ).
-La difesa della parte ricorrente sosteneva inoltre che la condotta calunniosa, oltre a cagionare danni alla salute della ricorrente, aveva causato danni non patrimoniali, morali ed esistenziali: l'ingiusta incolpazione, riguardante una fattispecie di reato di significativo disvalore - anche in ragione della posizione lavorativa di responsabile della Segreteria Generale di un Ente Pubblico della Sig.ra
- aveva infatti determinato l'insorgenza un procedimento penale per falso in atto pubblico, Parte_1 definito soltanto nel gennaio 2018 ed un notevole strepitus fori, attesa la posizione sociale e professionale dell'accusata e la prossimità della sua figura a quella di personaggi occupanti posizioni ai vertici dell'Ente, di indubbia notorietà, non solo a livello locale.
La difesa di parte ricorrente affermava che la vicenda processuale di cui era stata suo malgrado protagonista, aveva avuto ampio seguito giornalistico e sul web ( doc. 26 ), incidendo sui suoi sentimenti, sulla considerazione degli stretti congiunti, nonché dei suoi amici e colleghi, così pregiudicandone, per un non breve periodo di tempo, la serenità, i rapporti familiari, sociali e professionali;
-parte ricorrente quantificava il danno non patrimoniale da lesione di interessi costituzionalmente protetti nella somma di € 50.000, 00 ed il danno biologico in € 73.221,00.
- Si costituiva ritualmente in giudizio la Sig.ra contestando l'an debeatur ed Controparte_1 affermando - a chiarimento della vicenda processuale - quanto segue: -il processo penale subito dalla sig.ra aveva preso le mosse dalle denunce sporte dall'Avv. Parte_1
(Segretario Generale dell'allora Autorità Portuale della Spezia ) il quale in data 1 Testimone_1 ottobre 2014 aveva rilasciato spontanee informazioni alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale della Spezia e successivamente - in data 9 ottobre 2014 - aveva formalizzato denuncia orale davanti alla Capitaneria di Porto della Spezia.
Nel verbale di assunzione di sommarie informazioni testimoniali del 1 ottobre 2014, Testimone_1 riferiva, tra le altre cose, irregolarità riguardo la sottoscrizione della delibera 50/2014 dell'AP. In data
9 ottobre 2014 il Sig. denunciava ulteriori irregolarità anche in relazione alle delibere 53/2014 Tes_1
Con e 54/2014. Egli riferiva, inoltre, che la Sig.ra dipendente gli avrebbe confidato che la CP_1 delibera 54/2014 sarebbe stata firmata dalla Sig.ra con la firma apocrifa del Presidente Parte_1
AP Parte_2
In data 9 ottobre 2014 la resistente veniva convocata davanti all'autorità giudiziaria ed assunta a SIT, nel corso delle quali confermava quanto riferito a ma solo ed esclusivamente riguardo Testimone_1 la delibera 54, in relazione alla quale la ricorrente non risulta avere subito alcun procedimento/processo penale.
Nel decreto di citazione a giudizio ( doc. 7 di parte ricorrente ) l'imputazione faceva infatti riferimento esclusivamente alle delibere 50 e 53. Anche nella successiva sentenza di assoluzione della Sig.ra
( doc. 8 ricorrente ) si faceva riferimento soltanto a quelle due delibere e nella motivazione Parte_1 si legge 'occorre a questo punto, prima di passare all'esame della consulenza e della perizia, evidenziare che il PM contestava all'imputata il reato di falso, non con riferimento alla delibera 54 del 29.9.2014 ma a quella n. 53 risultata emessa in pari data'.
'Quanto alla delibera 54, non vi è prova certa che le dichiarazioni accusatorie della siano CP_1 false, visto che tale delibera non formava oggetto del presente processo e la sottoscrizione apposta sulla stessa non veniva specificamente verificata…'
La difesa di parte resistente riteneva pertanto evidente come la Sig.ra non avesse mai Parte_1 subito alcun processo a seguito delle dichiarazioni rilasciate da e concludeva quindi Controparte_1 affermando che le vicende processuali subite dalla fossero scaturite da un primo processo Parte_1 fondato su dichiarazioni dell'Avv. e successivamente dalla volontà della stessa parte Testimone_1 ricorrente, di costituirsi parte civile nel processo penale a carico di instauratosi a Controparte_1 seguito della denuncia/querela presentata dalla stessa Parte_1
In merito alla richiesta di risarcimento del danno alla salute, la difesa di parte resistente formulava le medesime eccezioni riguardo all'attribuzione delle responsabilità e contestava altresì le relazioni mediche depositate, sia avuto riguardo alla descrizione degli accadimenti, che alle conclusioni cui erano giunte. La difesa di parte resistente osservava in particolare che le certificazioni relative alle problematiche mediche della Sig.ra poiché decorrenti dal mese di novembre 2014, fossero antecedenti Parte_1 alla data in cui la stessa parte aveva dato atto e documentato, di avere ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini (2 settembre 2015 ) e che – pertanto – non potesse essere ritenuta accertata la sussistenza del nesso causale tra il reato di calunnia e il danno biologico.
Terminata l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto espresse dalle parti, è ora possibile passare all'esame del merito della presente controversia.
Sull'an.
Danno alla reputazione
E' circostanza pacifica e documentata che sia stata accertata con sentenza passata in giudicato la responsabilità penale di per il reato di calunnia commesso nei confronti di Controparte_1
per averla falsamente accusata di avere apposto la firma del Presidente Parte_1 dell'Autorità Portuale della Spezia nella delibera 54/2014. Detta sentenza ha altresì previsto la separata liquidazione del danno per la costituita parte civile.
Si deve altresì osservare che, benchè il processo penale a carico di per falso in Parte_1 atto pubblico, conclusosi con la sua assoluzione, abbia avuto specificamente ad oggetto le delibere
50 e 53/2014 ( e non anche la 54/2014 ), come si legge nella stessa sentenza depositata, abbia in realtà preso le mosse dalla denuncia mossa da quale Segretario Generale dell'Autorità Testimone_1
Portuale, proprio in relazione all'asserita falsificazione della sottoscrizione del Presidente dell'AP da parte della della delibera 54/2014, così come riferitogli dalla ( come si evince Parte_1 CP_1 dalla motivazione della sentenza in atti, a prescindere dal fatto che detta falsificazione non abbia poi formato oggetto di specifica richiesta nel capo di imputazione formato dal PM, limitato alle delibere
50 e 53 e - di conseguenza - non sia stata oggetto di perizia grafologica in ambito penale ), inserendosi e contribuendo a formare il quadro complessivo dei comportamenti aventi rilevanza penale a carico dell'odierna ricorrente, che aveva determinato il Segretario Generale ad esaminare Testimone_1 anche le due delibere di cui al capo di imputazione, in quanto praticamente contestuali rispetto alla n.
54.
Tale vicenda processuale, essendo coinvolta l'Autorità Portuale della Spezia, così come documentato da parte ricorrente, ha avuto vasta eco mediatica ( doc. 26 di parte ricorrente ), gli articoli di stampa prodotti hanno fatto direttamente riferimento ai comportamenti falsificatori asseritamente tenuti dalla nominativamente indicata, con evidente e conseguente danno alla reputazione. Parte_1
Si deve a tale proposito osservare che la lesione del diritto all'onore ed alla reputazione, quali diritti della personalità, spettanti ad ogni individuo e come tali costituzionalmente tutelati, rappresenta quel danno conseguenza, che genera un diritto al risarcimento da determinarsi in via equitativa, oltre naturalmente all'eventuale danno patrimoniale quale danno emergente o lucro cessante, o all'eventuale danno alla salute, che fossero ritenuti sussistenti ed in rapporto di causalità con l'accertato illecito civile.
Nel caso di specie non è stato allegato né richiesto alcun danno patrimoniale per lucro cessante.
Danno alla salute
Parte ricorrente ha invece sostenuto di avere subito un danno alla salute derivante dal reato di calunnia commesso nei suoi confronti, per l'accertamento del quale è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio. La Consulente nominata, con metodo e conclusioni che sono condivise e fatte proprie da questo giudicante, nel proprio elaborato da intendersi qui integralmente richiamato ha accertato che:
“La sig.ra ha sviluppato, in relazione ed in conseguenza di eventi negativi, una Parte_1 sintomatologia ascrivibile ad un disturbo dell'adattamento con sintomi misti (secondo i criteri del
DSM 5, APA 2013).
Gli eventi negativi appaiono esser consistiti (come ben spiegato dalla stessa perizianda e come emerge dalla certificazione rilasciata dal curante, Dottor ) dapprima nella convinzione Persona_3 di non essere adeguatamente difesa dalla ove lavorava, di Controparte_3 fronte agli attacchi personali di una collega e successivamente dalle false accuse che, denunciate, hanno scatenato un processo che ha visto la signora imputata innanzi al Tribunale della Parte_1
Spezia, con successiva assoluzione.
Non sono identificabili, a carico della precedenti anamnestici significativi e/o di Parte_1 interesse psichiatrico.
Il quadro clinico, sintomatologicamente significativo e maggiormente interferente con il benessere, si può ben localizzare nel tempo, con esordio con la certificazione del novembre 2014 rilasciato dalla Per_ Dottoressa e con termine nell'ottobre 2016, con l'ultimo certificato depositato, rilasciato dal medico curante, con valutazione media al 25%. (NB: dal gennaio 2016 la signora Parte_1 descrive l'inizio del miglioramento soggettivo).
Ad oggi residuano manifestazioni ansiose (non critiche) e manifestazioni depressive con perdita dello slancio vitale e della capacità di provare piacere, tanto da essere, ad oggi, in trattamento con basse dosi di antidepressivi. Facendo riferimento alla Guida alla Valutazione Psichiatrica e Medico Legale di e Seconda edizione aggiornata al DSM-5, si ritiene congrua la Persona_6 Persona_7 quantificazione del danno biologico permanente nella misura del 7-8 % (sette-otto per cento)
(disturbo dell'adattamento non complicato).
Congrue e pertinenti le spese sanitarie sostenute e documentate in atti, ammontanti complessivamente a euro 1700,30”. Parte resistente ha contestato metodo e conclusioni cui è giunto il CTU, affermando che non sussisterebbe nesso causale tra le proprie dichiarazioni e il danno alla salute accertato in capo alla poiché le prime certificazioni mediche depositate risalgono al mese di novembre 2014 e Parte_1 le ultime al mese di ottobre 2016, sebbene la fosse venuta a conoscenza delle dichiarazioni Parte_1 della non prima del mese di settembre 2015, inoltre il processo nei suoi confronti per falso CP_1 in atto pubblico, non aveva riguardato la delibera oggetto delle dichiarazioni della resistente e si era concluso con l' assoluzione dell'imputata nell'anno 2018, benchè le condizioni della ricorrente fossero migliorate già nel mese di gennaio 2016, come dalla stessa dichiarato.
Si deve a tale proposito osservare che la CTU - nel proprio elaborato peritale - si è limitata ad accertare, mediante la nomina di ausiliario psichiatra, la sussistenza del danno biologico e del periodo di inabilità temporanea, non basandosi unicamente sulle mere dichiarazioni della perizianda ( come affermato dalla difesa della resistente ), ma esaminando la documentazione medica acquisita agli atti del fascicolo ed ha espressamente riservato al Giudice ogni diversa valutazione giuridica in merito, infatti, in risposta alle osservazioni del CT di parte resistente ha così risposto: “In riferimento alle osservazioni della Dottoressa si ritiene che le stesse possano essere oggetto di Per_8 approfondimento e valutazione in ambito diverso da quello propriamente medico. La sottoscritta
CTU, Medico Legale, e l'Ausiliario Specialista Psichiatra Dottor ribadiscono, in Persona_9 assoluta buona fede, di aver rilevato, sottoposta la Signora ad accurata valutazione, uno Parte_1 stato psicopatologico di sofferenza per la quale la perizianda è stata trattata e per la quale è a tutt'oggi in trattamento, ascrivibile a problematiche riconducibili a stress prolungato nel tempo. Tale stress, in assenza di altri fattori, è più che verosimile da ritenersi reattivo agli eventi di causa”.
Si deve osservare che dalle testimonianze assunte nel processo penale a carico di , Controparte_1 che sono state allegate da parte ricorrente e possono essere utilizzate nel presente giudizio quale prova atipica, emerga chiaramente che i pessimi rapporti professionali esistenti tra le attuali parti del presente giudizio, che sono sfociati in diverse vicende processuali, abbia determinato nella Parte_1 una sintomatologia psicofisica di rilievo, rappresentata da dermatiti, dimagrimento fino a 12 kg, insonnia, la cui manifestazione e permanenza ha riguardato anche il periodo in cui la Parte_1 aveva appreso dell'esistenza del procedimento penale nei suoi confronti e durante la successiva vicenda processuale ( si vedano trascrizioni testimonianze agli atti: Sigg.re e Testimone_2 Tes_3
).
[...]
Come correttamente rilevato dalla difesa di parte resistente ed accertato anche dal CTU, sulla base della documentazione medica agli atti, le prime manifestazioni di disagio psicologico si erano già manifestate nel mese di novembre 2014, a causa dei rapporti estremamente complicati che si erano creati all'interno dell'ufficio tra le due parti del presente giudizio ( e che peraltro sono sfociate in due atti di denuncia querela da parte della nei confronti della che hanno dato luogo Parte_1 CP_1
a due distinti processi penali, di cui quello “per mobbing” conclusosi con l'assoluzione della
), per poi proseguire e conclamarsi con la vicenda processuale che ha visto imputata la CP_1 per falso in atto pubblico, salvo poi migliorare dal mese di gennaio 2016, sebbene Parte_1
l'assoluzione della ricorrente sia avvenuta nel 2018.
Alla luce di quanto esposto e tenuto conto di quanto eccepito dalla difesa di parte resistente in tema di nesso causale, si deve osservare che – nel caso di specie – più fattori di stress prolungato abbiano concorso a determinare il danno biologico accertato in capo alla ricorrente, tutti riconducibili ai pessimi rapporti professionali che sussistevano tra le parti fin dall'inizio dell'anno 2014, unitamente alla calunniosa affermazione della che ha determinato il Segretario dell'Autorità Portuale CP_1
a denunciare la ( non solo per la delibera 54, ma anche per la 50 e la 53 ), si deve pertanto Parte_1 ritenere che la calunniosa affermazione della – per la sua gravità – e per le possibili CP_1 conseguenze che avrebbe potuto determinare sul piano professionale, nonchè quelle determinatesi sul piano personale della ricorrente, abbia notevolmente acuito la situazione di stress cui la stessa era già sottoposta ed abbia causalmente contribuito a determinare il danno biologico così come accertato dalla CTU, si ritiene – per quanto esposto ai punti che precedono - che il concorso causale della resistente debba essere indicato nella misura percentuale del 70%.
Appare priva di rilievo la circostanza dedotta da parte resistente in relazione al miglioramento delle condizioni di salute psicofisica della fin dal mese di gennaio 2016, pertanto molto prima Parte_1 che il processo nei suoi confronti si concludesse con la sentenza di assoluzione, ben potendo essere determinato dal fatto che la con condotta assolutamente diligente, che ha contribuito a Parte_1 non aggravare il danno, sia ricorsa ai documentati trattamenti medico-specialistici, al fine di sostenere e superare la situazione di enorme stress alla quale era sottoposta, tanto da ottenere un miglioramento delle proprie a partire dal mese di gennaio 2016, nonostante la vicenda processuale che la vedeva imputata non fosse conclusa.
SUL QUANTUM
Danno alla reputazione
Si ritiene che, in considerazione dell'attribuzione in capo alla ricorrente di comportamenti aventi rilevanza penale, nella piena consapevolezza della falsità di quanto affermato, nonché della rilevanza mediatica assunta dalla notizia e delle evidenti ripercussioni sulla vita personale, familiare, sociale della ricorrente, tale danno possa essere equitativamente determinato nell'importo di € 50.000,00.
Danno alla salute La CTU ha accertato “un'invalidità temporanea parziale dal mese di novembre 2014, a seguito del Per_ certificato rilasciato dalla Dottoressa e con termine nell'ottobre 2016, con l'ultimo certificato depositato, rilasciato dal medico curante, con valutazione media al25%. (NB: dal gennaio 2016 la signora descrive l'inizio del miglioramento soggettivo). Parte_1
Ad oggi residuano manifestazioni ansiose (non critiche) e manifestazioni depressive con perdita dello slancio vitale e della capacità di provare piacere, tanto da essere, ad oggi, in trattamento con basse dosi di antidepressivi.
Facendo riferimento alla Guida alla Valutazione Psichiatrica e Medico Legale di e Persona_6
Seconda edizione aggiornata al DSM-5, si ritiene congrua la quantificazione del Persona_7 danno biologico permanente nella misura del 7-8 % (sette-otto per cento) (disturbo dell'adattamento non complicato).
Congrue e pertinenti le spese sanitarie sostenute e documentate in atti, ammontanti complessivamente a euro 1700,30”.
Per quanto riguarda l'invalidità temporanea ed in ragione del susseguirsi degli accadimenti, così come descritti ai punti che precedono, si ritiene che la durata causalmente riferibile al fatto illecito della coincida con la conoscenza dell'esistenza del procedimento penale da parte della CP_1
( 2 settembre 2015 ) fino al 4 ottobre 2016 ( ultimo certificato medico ), così per totali gg Parte_1
397 al 25% .
Il danno subito deve quindi essere liquidato utilizzando le Tabelle redatte dall'Osservatorio della giustizia civile del Tribunale di Milano, aggiornate all'anno 2024 come segue:
Età del danneggiato: anni 43
Invalidità permanente 7/8 % pari ad € 16.266,5 per danno non patrimoniale
Pari ad € 11.386,55 corrispondente alla percentuale di responsabilità del 70% attribuita alla resistente
Invalidità temporanea al 25% gg. 397 11.413,75
Per un totale complessivo di € 22.800,3
Devono essere altresì riconosciute le spese mediche documentate e ritenute pertinenti dal CTU per €
1700,30.
Alla luce di quanto esposto deve essere condannata al pagamento in favore di Controparte_1 della somma complessiva di € 72.800,3 ( € 50.000,00 + € 22.800,3 ) per danno Parte_1 non patrimoniale e di € 1700,30 per danno patrimoniale.
Quanto agli accessori
Sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale devono essere riconosciuti, in applicazione del principio stabilito da Cassazione Civile, Sezioni Unite, 17 febbraio 1995 n. 1712, sia la rivalutazione monetaria che gli interessi - dal giorno dell'illecito fino alla data della pronuncia della sentenza - quale corrispettivo del mancato tempestivo godimento, da parte del danneggiato, dell'equivalente pecuniario del debito di valore.
Pertanto, alla stregua dei principi affermati con la sentenza citata, la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale deve essere devalutata alla data dell'illecito (c.d. aestimatio).
Sulla somma così calcolata e via via rivalutata annualmente secondo gli indici Istat devono quindi essere applicati gli interessi al tasso legale.
Sulle somme dovute a titolo di danno patrimoniale emergente/spese mediche devono essere riconosciuti gli interessi nella misura legale dalla data dei singoli esborsi al saldo effettivo.
Le spese, liquidate in dispositivo nei valori medi seguono la soccombenza, con spese di CTU da porsi definitivamente a carico di parte resistente.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
Accerta e dichiara che , a seguito del reato di calunnia commesso, ha offeso Controparte_1
l'onore e la reputazione di , determinando il protrarsi della situazione di Parte_1 stress cui già era sottoposta, concorrendo pertanto a determinare anche un danno alla salute della ricorrente;
per l'effetto
Condanna al pagamento in favore di a titolo di Controparte_1 Parte_1 danno non patrimoniale, della somma complessiva di € € 72.800,3 oltre accessori come in parte motiva e di € 1700,30 per spese mediche oltre interessi dai singoli pagamenti al saldo;
Condanna al pagamento a favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 del presente giudizio, che liquida in complessivi € 14.103,00 per compenso professionale, € 786,00 per spese, oltre accessori di legge, con spese di CTU definitivamente a carico di parte resistente.
La Spezia, 27/10/2025
Il Giudice
AN RA