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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 26/06/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1476/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1476 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Sciarretta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni (TR), Corso del Popolo n. 63, giusta delega in atti
Attore/opponente
E
(p. IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Greco ed Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Michele Marzoli sito in Terni, Piazza Ridolfi n.
20, giusta delega in atti
Convenuta/opposta
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 6.3.2025 da intendersi integralmente riportato e trascritto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha proposto opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. n. 285/2022 emesso in data 11/04/2022 dal Tribunale di Terni nel procedimento n. 1889/2021 R.G. e notificato in data 24.05.2022, con il quale gli veniva ingiunto di pagare in favore della la somma di € 17.608,61, oltre interessi come da Controparte_1 domanda e le spese di lite del.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto quanto segue:
- mancata chiarezza della domanda avanzata dall'opposta in riferimento sia alle somme dovute a titolo di quota capitale dei finanziamenti, che andrebbero calcolate analiticamente sugli importi delle rate scadute e non pagate, imputandone gli importi versati a deconto delle cifre effettivamente erogate dalla finanziaria senza tener conto degli interessi derivanti dai rispettivi piani di ammortamento, sia alle somme dovute a titolo di interessi convenzionali di mora in quanto le relative voci sono errate nel calcolo e non dovute nella misura richiesta a titolo di interessi convenzionali di mora per entrambi i finanziamenti;
- la richiesta a titolo di interessi convenzionali di mora, per entrambi i finanziamenti, dovrebbe cominciare a decorre dal 14.11.2014, senza tener conto di tutti gli interessi precedenti a tale data in quanto prescritti, infatti, il termine di prescrizione degli interessi è di cinque anni ed è stato interrotto solo con la diffida comunicata al debitore in data
14.11.2019, con raccomandata a/r della mandataria , quindi per tutto il periodo CP_2 precedente al 14.11.2014 gli interessi di mora richiesti in decreto ingiuntivo non sono dovuti, essendosi maturata la prescrizione quinquennale;
- con particolare riferimento al credito di € 2.781,56 derivante dal finanziamento n. 1229447, alla naturale scadenza di quest'ultimo, nell'anno 2012, le parti hanno trovato un accordo in base al quale il debitore avrebbe saldato ogni ammanco con l'emissione di cambiali per il complessivo importo di € 5.639,50 in favore della finanziaria al tempo in Parte_2 liquidazione, che incassava i titoli, tuttavia, dopo la definizione transattiva della posizione, la finanziaria ha continuato ad addebitare al Sig. gli interessi di mora sino all'anno Pt_1
2017, pertanto, anche nel caso in cui non si volessero considerare gli effetti novativi della transazione, il creditore non potrebbe pretendere ulteriori somme oltre agli importi delle cambiali emesse in suo favore;
- ulteriore distonia della domanda di ingiunzione è la circostanza relativa all'aver richiesto gli interessi legali maturati e maturandi dal 01.01.2019, riferendola impropriamente all'intero importo dell'ingiunzione (€ 17.608,61) e non alla sola quota capitale di finanziamento, con la conseguenza inevitabile che si legittimerebbe la richiesta degli interessi anche sugli interessi moratori già conteggiati nel decreto ingiuntivo opposto.
La convenuta si è costituita in data 29.09.2022 con comparsa di costituzione e risposta in cui rileva quanto segue: - il Sig. ha sottoscritto con in data 06/11/2007, il Parte_1 Parte_2 contratto n. 1229447 avente ad oggetto la liquidazione di un finanziamento per l'ammontare di € 8.745,00 da estinguersi mediante corresponsione di 60 ratei mensili da € 207,50 cad. e, in data 05/07/2007, il contratto n. 1121397 avente ad oggetto la liquidazione di un finanziamento per l'ammontare di € 12.879,00 da rimborsarsi mediante corresponsione di 60 ratei mensili da € 272,50 cad;
- le clausole 16-17 delle condizioni generali del contratto stabiliscono che il mancato o ritardato pagamento delle rate determina la decadenza dal beneficio del termine, da cui origina il diritto della finanziaria di chiedere l'immediato pagamento delle intere somme dovute;
- l'opponente, rimanendo inadempiente agli obblighi di pagamento contrattualmente previsti, ha maturato, alla data del 31/12/2018, un'esposizione debitoria per complessivi € 17.608,61, di cui: - € 2.781,56 derivanti dal contratto nr. 1229447, compresi interessi di mora calcolati sino al 31/12/2018; - € 14.827,05 derivanti dal contratto nr. 1121397, compresi interessi di mora calcolati sino al 31/12/2018;
- Il credito è transitato in cessione pro-soluto a Controparte_1
- ai contratti di finanziamento si applica l'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. e non la prescrizione breve di cui all''art. 2948 n. 4 c.c., suscettibile di operare solo in riferimento alle obbligazioni periodiche, perché le rate mensili non sono il corrispettivo di singole prestazioni autonome bensì di un'unica e complessiva prestazione con pagamento rateizzato, infatti, laddove il corrispettivo contrattuale sia solo apparentemente periodico, nel senso che esso consiste in una prestazione unitaria, pur eseguibile frazionatamente nel tempo, il termine di prescrizione è quello decennale, applicabile in genere alle azioni contrattuali e, segnatamente, a quelle di adempimento o di responsabilità, pertanto, proprio in ragione della ritenuta unitarietà della prestazione il calcolo per la prescrizione del diritto di credito derivante da contratto di finanziamento decorre dalla data di scadenza fissata per il pagamento dell'ultimo rateo.;
- in relazione al contratto di finanziamento n. 1229447, deve evidenziarsi che le cambiali a suo tempo emesse non sono state portate all'incasso, visto che sono state protestate, per cui non possono essere considerate strumento di pagamento atto ad estinguere l'obbligazione assunta dal debitore con la sua richiesta di emissione, per cui, l'accordo intercorso tra le parti deve ritenersi risolto, con la conseguenza che è tornata a rivivere, essendo in radice esclusa la portata novativa, la regolamentazione della posizione come assunta in origine e il quantum dovuto dal debitore deve esser calcolato in adesione a quanto predisposto dall'originario contratto di finanziamento;
- in merito agli interessi moratori, la previsione contrattuale è una clausola di salvaguardia poiché gli interessi, la cui applicazione è prevista in ogni caso in misura non "superiore a quella massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto", sulla quota capitale delle rate scadute e impagate e sul capitale residuo nei casi di decadenza dal beneficio del termine, poiché non si sommano agli interessi corrispettivi, ma a questi si sostituiscono a partire dalla data di inadempimento, secondo la formula Capitale* Tasso*
Tempo 36500 Nello specifico, come si evince in calce all' EC, sono stati calcolati:
01/01/2007 13,83% 05/07/2007 10,83% 01/01/2011 14,82% Tasso Soglia Antiusura
Interessi di Mora 18.90% Ne deriva che gli interessi applicati da in Controparte_1 esecuzione del contratto sottoscritto tra le parti rientrano tutti entro il limite del tasso soglia fissato ex lege al momento della stipula del contratto.
Con ordinanza riservata del 24.4.2023, emessa in esito alla prima udienza del 15.11.2022, il Giudice ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ed ha concesso i termini di cui all'art 183 co 6 cpc.
La causa è stata istruita sia in via documentale e mediante l'espletamento di CTU.
Dopo l'assegnazione allo scrivente giudice, all'udienza del 6.3.2025, invitate le parti a precisare le proprie conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art
190 cpc.
La domanda formulata dall'opponente trova accoglimento per le ragioni che seguono.
Dalle conclusioni formulate dalla CTU Dott.ssa si evince che il calcolo corretto Persona_1 degli interessi corrispettivi e moratori dovuti in relazione ai contratti di finanziamento stipulati dall'opponente è pari ad € 6.167,73.
In particolare, la dottoressa ha analizzato, in primo luogo, il contratto n. 1229447 (stipulato in data
06/11/2007 con importo finanziato è invece di € 8.745,00 comprese € 450,00 per assicurazione ed €
250,00 per spese di istruttoria) in cui vengono riportate le condizioni economiche applicate: - tan
14,88 % - taeg/isc 17,47% - modalità di rimborso: 60 rate ciascuna di euro 207,50; -Spese incasso rata € 2,50; - tasso di mora: 2,5% per mese o frazione di mese 1.
È stata, quindi, effettuata la verifica del tasso corrispettivo per accertare se al momento della pattuizione del contratto avesse o meno superato il tasso soglia previsto nel trimestre di riferimento e, nel caso di specie, risulta superato in quanto TEG ricalcolato è pari al 21,43%, superiore al Tasso
Soglia Usura al 18,80%, rivelandosi usurario. Quanto al tasso di mora, il CTU, in applicazione dei principi espressi dalla Cassazione, Sezioni
Unite n. 19597/2020 (in cui si precisa, che nell'individuazione dei tassi soglia debba farsi riferimento ai DM cui è dalla legge - art. 644 cpc e Legge n. 108/1996- demandato l'individuazione dei tassi soglia, vigenti al momento del contratto;
qualora il D.M. di riferimento contenga anche l'indicazione del tasso di mora medio applicato dagli operatori, sebbene indicato separatamente dal
TEGM, in aderenza al principio di simmetria già espresso nella precedente sentenza n. 16303 del
2018 con riferimento alle CMS, di questo tasso medio di mora si dovrà tenere conto nell'individuazione della soglia limite per gli interessi moratori se, al contrario, il DM di riferimento non reca l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, ai fini dell'individuazione del tasso soglia resta il termine di confronto del TEGM così come rilevato), prende in considerazione il DM del 4° trimestre 2007, il quale indica che “i tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento e che…la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”, specificando anche che “ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 108/1996 i tassi rilevati devono essere aumentati della metà”.
Pertanto, considerato che il tasso annuo per interessi di mora previsto in contratto è pari al 30% annuo (2,5 mensile) e che, alla data del 06/11/2004, il TEGM per la categoria “anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari oltre €
5.000,00” è pari al 12,53%, il CTU determina il tasso soglia di mora nei seguenti termini: TEGM
(12,53%) maggiorato di 2,1 punti percentuali, il totale (14,63%) deve essere aumentato della metà
(14,63% + 50% = 21,95 %); il tasso soglia di mora è quindi del 21,95%. Tasso di mora previsto nel contratto: 30% Tasso soglia di mora: 21,95%, concludendo per l'usurarietà dello stesso.
All'esito di queste valutazioni, quindi, il CTU, verificando i pagamenti effettuati dall'opponente, ha concluso evidenziando che, alla data di decadenza del termine, questo non doveva più pagare nulla titolo di rimborso del finanziamento, avendo maturato un credito così determinato: finanziamento da rimborsare 8.745,00 senza interessi rate pagate nr 43 8.922,50 cambiali pagate 1.066,27 differenza a credito - 1.243,45.
Passando al secondo contratto (n. 1229447 stipulato in data 25/7/2007 importo finanziato di €
12.879,00 in quanto sono comprese € 729,00 per assicurazione e € 150,00 per spese di istruttoria e detratto un acconto versato di € 2.000,00), in applicazione dei medesimi principi e metodi di calcolo sopra indicati, il CTU ha concluso per la non usurarietà del tasso corrispettivo evidenziando, al contrario, l'usurarietà del tasso di mora e, procedendo alla verifica dei pagamenti, ha rilevato l'esistenza di un debito residuo dell'opponente per complessive € 7.411,50 che, considerato l'importo a credito del primo contratto, determina una differenza a debito dell'opponente di euro
6.167,73.
Segue, quindi, la revoca del Decreto Ingiuntivo n. 285/2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M.
55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), in base al valore della controversia (scaglione tra 5.201,00
e 26.000 euro), applicando, in considerazione della complessità della controversia, i parametri minimi per tutte le processuali svolte.
Per le medesime ragioni (soccombenza), il compenso liquidato a favore del CTU con separato decreto è posto a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti in causa, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 285/2022;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_1 Pt_1
che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
[...]
- pone a carico di parte convenuta le spese liquidate con separato decreto quale compenso del CTU.
Terni, 26.6.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1476 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Sciarretta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni (TR), Corso del Popolo n. 63, giusta delega in atti
Attore/opponente
E
(p. IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Greco ed Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Michele Marzoli sito in Terni, Piazza Ridolfi n.
20, giusta delega in atti
Convenuta/opposta
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 6.3.2025 da intendersi integralmente riportato e trascritto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha proposto opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. n. 285/2022 emesso in data 11/04/2022 dal Tribunale di Terni nel procedimento n. 1889/2021 R.G. e notificato in data 24.05.2022, con il quale gli veniva ingiunto di pagare in favore della la somma di € 17.608,61, oltre interessi come da Controparte_1 domanda e le spese di lite del.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto quanto segue:
- mancata chiarezza della domanda avanzata dall'opposta in riferimento sia alle somme dovute a titolo di quota capitale dei finanziamenti, che andrebbero calcolate analiticamente sugli importi delle rate scadute e non pagate, imputandone gli importi versati a deconto delle cifre effettivamente erogate dalla finanziaria senza tener conto degli interessi derivanti dai rispettivi piani di ammortamento, sia alle somme dovute a titolo di interessi convenzionali di mora in quanto le relative voci sono errate nel calcolo e non dovute nella misura richiesta a titolo di interessi convenzionali di mora per entrambi i finanziamenti;
- la richiesta a titolo di interessi convenzionali di mora, per entrambi i finanziamenti, dovrebbe cominciare a decorre dal 14.11.2014, senza tener conto di tutti gli interessi precedenti a tale data in quanto prescritti, infatti, il termine di prescrizione degli interessi è di cinque anni ed è stato interrotto solo con la diffida comunicata al debitore in data
14.11.2019, con raccomandata a/r della mandataria , quindi per tutto il periodo CP_2 precedente al 14.11.2014 gli interessi di mora richiesti in decreto ingiuntivo non sono dovuti, essendosi maturata la prescrizione quinquennale;
- con particolare riferimento al credito di € 2.781,56 derivante dal finanziamento n. 1229447, alla naturale scadenza di quest'ultimo, nell'anno 2012, le parti hanno trovato un accordo in base al quale il debitore avrebbe saldato ogni ammanco con l'emissione di cambiali per il complessivo importo di € 5.639,50 in favore della finanziaria al tempo in Parte_2 liquidazione, che incassava i titoli, tuttavia, dopo la definizione transattiva della posizione, la finanziaria ha continuato ad addebitare al Sig. gli interessi di mora sino all'anno Pt_1
2017, pertanto, anche nel caso in cui non si volessero considerare gli effetti novativi della transazione, il creditore non potrebbe pretendere ulteriori somme oltre agli importi delle cambiali emesse in suo favore;
- ulteriore distonia della domanda di ingiunzione è la circostanza relativa all'aver richiesto gli interessi legali maturati e maturandi dal 01.01.2019, riferendola impropriamente all'intero importo dell'ingiunzione (€ 17.608,61) e non alla sola quota capitale di finanziamento, con la conseguenza inevitabile che si legittimerebbe la richiesta degli interessi anche sugli interessi moratori già conteggiati nel decreto ingiuntivo opposto.
La convenuta si è costituita in data 29.09.2022 con comparsa di costituzione e risposta in cui rileva quanto segue: - il Sig. ha sottoscritto con in data 06/11/2007, il Parte_1 Parte_2 contratto n. 1229447 avente ad oggetto la liquidazione di un finanziamento per l'ammontare di € 8.745,00 da estinguersi mediante corresponsione di 60 ratei mensili da € 207,50 cad. e, in data 05/07/2007, il contratto n. 1121397 avente ad oggetto la liquidazione di un finanziamento per l'ammontare di € 12.879,00 da rimborsarsi mediante corresponsione di 60 ratei mensili da € 272,50 cad;
- le clausole 16-17 delle condizioni generali del contratto stabiliscono che il mancato o ritardato pagamento delle rate determina la decadenza dal beneficio del termine, da cui origina il diritto della finanziaria di chiedere l'immediato pagamento delle intere somme dovute;
- l'opponente, rimanendo inadempiente agli obblighi di pagamento contrattualmente previsti, ha maturato, alla data del 31/12/2018, un'esposizione debitoria per complessivi € 17.608,61, di cui: - € 2.781,56 derivanti dal contratto nr. 1229447, compresi interessi di mora calcolati sino al 31/12/2018; - € 14.827,05 derivanti dal contratto nr. 1121397, compresi interessi di mora calcolati sino al 31/12/2018;
- Il credito è transitato in cessione pro-soluto a Controparte_1
- ai contratti di finanziamento si applica l'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. e non la prescrizione breve di cui all''art. 2948 n. 4 c.c., suscettibile di operare solo in riferimento alle obbligazioni periodiche, perché le rate mensili non sono il corrispettivo di singole prestazioni autonome bensì di un'unica e complessiva prestazione con pagamento rateizzato, infatti, laddove il corrispettivo contrattuale sia solo apparentemente periodico, nel senso che esso consiste in una prestazione unitaria, pur eseguibile frazionatamente nel tempo, il termine di prescrizione è quello decennale, applicabile in genere alle azioni contrattuali e, segnatamente, a quelle di adempimento o di responsabilità, pertanto, proprio in ragione della ritenuta unitarietà della prestazione il calcolo per la prescrizione del diritto di credito derivante da contratto di finanziamento decorre dalla data di scadenza fissata per il pagamento dell'ultimo rateo.;
- in relazione al contratto di finanziamento n. 1229447, deve evidenziarsi che le cambiali a suo tempo emesse non sono state portate all'incasso, visto che sono state protestate, per cui non possono essere considerate strumento di pagamento atto ad estinguere l'obbligazione assunta dal debitore con la sua richiesta di emissione, per cui, l'accordo intercorso tra le parti deve ritenersi risolto, con la conseguenza che è tornata a rivivere, essendo in radice esclusa la portata novativa, la regolamentazione della posizione come assunta in origine e il quantum dovuto dal debitore deve esser calcolato in adesione a quanto predisposto dall'originario contratto di finanziamento;
- in merito agli interessi moratori, la previsione contrattuale è una clausola di salvaguardia poiché gli interessi, la cui applicazione è prevista in ogni caso in misura non "superiore a quella massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto", sulla quota capitale delle rate scadute e impagate e sul capitale residuo nei casi di decadenza dal beneficio del termine, poiché non si sommano agli interessi corrispettivi, ma a questi si sostituiscono a partire dalla data di inadempimento, secondo la formula Capitale* Tasso*
Tempo 36500 Nello specifico, come si evince in calce all' EC, sono stati calcolati:
01/01/2007 13,83% 05/07/2007 10,83% 01/01/2011 14,82% Tasso Soglia Antiusura
Interessi di Mora 18.90% Ne deriva che gli interessi applicati da in Controparte_1 esecuzione del contratto sottoscritto tra le parti rientrano tutti entro il limite del tasso soglia fissato ex lege al momento della stipula del contratto.
Con ordinanza riservata del 24.4.2023, emessa in esito alla prima udienza del 15.11.2022, il Giudice ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ed ha concesso i termini di cui all'art 183 co 6 cpc.
La causa è stata istruita sia in via documentale e mediante l'espletamento di CTU.
Dopo l'assegnazione allo scrivente giudice, all'udienza del 6.3.2025, invitate le parti a precisare le proprie conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art
190 cpc.
La domanda formulata dall'opponente trova accoglimento per le ragioni che seguono.
Dalle conclusioni formulate dalla CTU Dott.ssa si evince che il calcolo corretto Persona_1 degli interessi corrispettivi e moratori dovuti in relazione ai contratti di finanziamento stipulati dall'opponente è pari ad € 6.167,73.
In particolare, la dottoressa ha analizzato, in primo luogo, il contratto n. 1229447 (stipulato in data
06/11/2007 con importo finanziato è invece di € 8.745,00 comprese € 450,00 per assicurazione ed €
250,00 per spese di istruttoria) in cui vengono riportate le condizioni economiche applicate: - tan
14,88 % - taeg/isc 17,47% - modalità di rimborso: 60 rate ciascuna di euro 207,50; -Spese incasso rata € 2,50; - tasso di mora: 2,5% per mese o frazione di mese 1.
È stata, quindi, effettuata la verifica del tasso corrispettivo per accertare se al momento della pattuizione del contratto avesse o meno superato il tasso soglia previsto nel trimestre di riferimento e, nel caso di specie, risulta superato in quanto TEG ricalcolato è pari al 21,43%, superiore al Tasso
Soglia Usura al 18,80%, rivelandosi usurario. Quanto al tasso di mora, il CTU, in applicazione dei principi espressi dalla Cassazione, Sezioni
Unite n. 19597/2020 (in cui si precisa, che nell'individuazione dei tassi soglia debba farsi riferimento ai DM cui è dalla legge - art. 644 cpc e Legge n. 108/1996- demandato l'individuazione dei tassi soglia, vigenti al momento del contratto;
qualora il D.M. di riferimento contenga anche l'indicazione del tasso di mora medio applicato dagli operatori, sebbene indicato separatamente dal
TEGM, in aderenza al principio di simmetria già espresso nella precedente sentenza n. 16303 del
2018 con riferimento alle CMS, di questo tasso medio di mora si dovrà tenere conto nell'individuazione della soglia limite per gli interessi moratori se, al contrario, il DM di riferimento non reca l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, ai fini dell'individuazione del tasso soglia resta il termine di confronto del TEGM così come rilevato), prende in considerazione il DM del 4° trimestre 2007, il quale indica che “i tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento e che…la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”, specificando anche che “ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 108/1996 i tassi rilevati devono essere aumentati della metà”.
Pertanto, considerato che il tasso annuo per interessi di mora previsto in contratto è pari al 30% annuo (2,5 mensile) e che, alla data del 06/11/2004, il TEGM per la categoria “anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari oltre €
5.000,00” è pari al 12,53%, il CTU determina il tasso soglia di mora nei seguenti termini: TEGM
(12,53%) maggiorato di 2,1 punti percentuali, il totale (14,63%) deve essere aumentato della metà
(14,63% + 50% = 21,95 %); il tasso soglia di mora è quindi del 21,95%. Tasso di mora previsto nel contratto: 30% Tasso soglia di mora: 21,95%, concludendo per l'usurarietà dello stesso.
All'esito di queste valutazioni, quindi, il CTU, verificando i pagamenti effettuati dall'opponente, ha concluso evidenziando che, alla data di decadenza del termine, questo non doveva più pagare nulla titolo di rimborso del finanziamento, avendo maturato un credito così determinato: finanziamento da rimborsare 8.745,00 senza interessi rate pagate nr 43 8.922,50 cambiali pagate 1.066,27 differenza a credito - 1.243,45.
Passando al secondo contratto (n. 1229447 stipulato in data 25/7/2007 importo finanziato di €
12.879,00 in quanto sono comprese € 729,00 per assicurazione e € 150,00 per spese di istruttoria e detratto un acconto versato di € 2.000,00), in applicazione dei medesimi principi e metodi di calcolo sopra indicati, il CTU ha concluso per la non usurarietà del tasso corrispettivo evidenziando, al contrario, l'usurarietà del tasso di mora e, procedendo alla verifica dei pagamenti, ha rilevato l'esistenza di un debito residuo dell'opponente per complessive € 7.411,50 che, considerato l'importo a credito del primo contratto, determina una differenza a debito dell'opponente di euro
6.167,73.
Segue, quindi, la revoca del Decreto Ingiuntivo n. 285/2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M.
55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), in base al valore della controversia (scaglione tra 5.201,00
e 26.000 euro), applicando, in considerazione della complessità della controversia, i parametri minimi per tutte le processuali svolte.
Per le medesime ragioni (soccombenza), il compenso liquidato a favore del CTU con separato decreto è posto a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti in causa, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 285/2022;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_1 Pt_1
che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
[...]
- pone a carico di parte convenuta le spese liquidate con separato decreto quale compenso del CTU.
Terni, 26.6.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)