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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/07/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1739 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 calce al ricorso, dall'avv. CERMINARA ROSSELLA, presso il quale elettivamente domicilia in Pianopoli (CZ), al Corso Roma, 20;
E
( rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in calce al ricorso, dall'avv. BUBBA BELLO MAGGIORINO, presso il quale elettivamente domicilia in CARAFFA DI CATANZARO (CZ), alla VIA GOLDONI 9;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 22/10/2024 , premettendo Parte_1 Controparte_1 di aver contratto matrimonio a Borgia (CZ), il 25.10.1992 e che dalla loro unione sono nati tre figli,
(19.04.1994), (28.10.1995 – affetto da patologia invalidante al 100%) e Per_1 Per_2 Per_3
(13.06.2010), rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile
[...] situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di prestarsi rispetto reciproco;
2) La casa familiare, cointestata, sita in di Maida, frazione Vena di Maida, alla C.da
Carrà/Rinacchio, riportata al catasto urbano del comune di Maida, foglio n. 27, particella n. 164 sub 11, piano terra, adibita ad abitazione dal SI. , rimarrà nella disponibilità Controparte_1 dello stesso, il quale, previa omologa dell'atto di separazione, ne farà donazione a favore del figlio
; anche la quota pari al 50% di proprietà della coniuge sarà donata al figlio Per_2 Parte_1
, per l'intero; il SI. riserva il diritto di usufrutto su tutta l'abitazione e Per_2 Controparte_1 corrisponderà, alla coniuge , € 2.000,00 al momento della separazione ed € 5.000,00 Parte_1 al momento della donazione. Il SI. dona altresì la sua quota parte pari ad 1/3 Controparte_1
(beni personali) dei terreni riportati al foglio di mappa n. 27 del comune di Maida, part.lla n. 164, sub 6, 7 e 8, riservandosene l'usufrutto;
3) il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, come per legge, con Persona_3 collocamento presso la madre, lo stesso ha la residenza presso l'abitazione del padre, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e disgiunto per le sole questioni di ordinaria amministrazione;
4) il padre sarà libero di vedere e tenere con sé il figlio tutte le volte che vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con le eSIenze di vita e di studio dello stesso. Ferma restando la suddetta regolamentazione dell'affidamento, nel corso delle vacanze natalizie, stara' con uno Persona_3 dei genitori, il giorno della vigilia di Natale o il giorno di Natale ( giorni 24/25) ed il giorno della vigilia di Capodanno o il giorno di Capodanno (giorni 31/1) ad anni alterni;
durante le vacanze pasquali, sempre alternativamente di anno in anno tra il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo; durante il periodo estivo, dall'1 al 15 del mese di luglio e dall'1 al 15 del mese di agosto, o dal 16 al 31 del mese di luglio e dal 16 al 31 del mese di agosto, ad anni alterni, a partire dalle ore 10.00 del primo giorno fino alle ore 20.00 dell'ultimo giorno. La seguente calendarizzazione è soggetta alla diversa organizzazione che i genitori possono concordare in prossimità delle festività e, in ogni caso, dalla diversa volontà e dagli impegni del minore;
5) Il SI. si impegna a corrispondere, a favore del figlio minorenne , Controparte_1 Persona_3
a titolo di mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00 (duecento/00); l'assegno unico corrisposto dall'INPS, sarà versato alla SI.ra nella misura del 100%, ogni 20 del Parte_1 mese, previo incasso, essendo egli percettore p.t.; qualora tale assegno dovesse essere percepito dalla SI.ra , sarà corrisposta la somma di € 200,00. Il SI. contribuirà, in Parte_1 Controparte_1 ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse del minore, previa esibizione di regolare fattura, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione;
6) i coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei coniugi e (atto n. 29, parte 2, serie A, reg. Atti Parte_1 Controparte_1
Matrimonio anno 1992);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Borgia (CZ) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) spese compensate Così deciso in Catanzaro in camera di conSIlio il 9 luglio 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1739 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 calce al ricorso, dall'avv. CERMINARA ROSSELLA, presso il quale elettivamente domicilia in Pianopoli (CZ), al Corso Roma, 20;
E
( rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in calce al ricorso, dall'avv. BUBBA BELLO MAGGIORINO, presso il quale elettivamente domicilia in CARAFFA DI CATANZARO (CZ), alla VIA GOLDONI 9;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 22/10/2024 , premettendo Parte_1 Controparte_1 di aver contratto matrimonio a Borgia (CZ), il 25.10.1992 e che dalla loro unione sono nati tre figli,
(19.04.1994), (28.10.1995 – affetto da patologia invalidante al 100%) e Per_1 Per_2 Per_3
(13.06.2010), rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile
[...] situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di prestarsi rispetto reciproco;
2) La casa familiare, cointestata, sita in di Maida, frazione Vena di Maida, alla C.da
Carrà/Rinacchio, riportata al catasto urbano del comune di Maida, foglio n. 27, particella n. 164 sub 11, piano terra, adibita ad abitazione dal SI. , rimarrà nella disponibilità Controparte_1 dello stesso, il quale, previa omologa dell'atto di separazione, ne farà donazione a favore del figlio
; anche la quota pari al 50% di proprietà della coniuge sarà donata al figlio Per_2 Parte_1
, per l'intero; il SI. riserva il diritto di usufrutto su tutta l'abitazione e Per_2 Controparte_1 corrisponderà, alla coniuge , € 2.000,00 al momento della separazione ed € 5.000,00 Parte_1 al momento della donazione. Il SI. dona altresì la sua quota parte pari ad 1/3 Controparte_1
(beni personali) dei terreni riportati al foglio di mappa n. 27 del comune di Maida, part.lla n. 164, sub 6, 7 e 8, riservandosene l'usufrutto;
3) il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, come per legge, con Persona_3 collocamento presso la madre, lo stesso ha la residenza presso l'abitazione del padre, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e disgiunto per le sole questioni di ordinaria amministrazione;
4) il padre sarà libero di vedere e tenere con sé il figlio tutte le volte che vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con le eSIenze di vita e di studio dello stesso. Ferma restando la suddetta regolamentazione dell'affidamento, nel corso delle vacanze natalizie, stara' con uno Persona_3 dei genitori, il giorno della vigilia di Natale o il giorno di Natale ( giorni 24/25) ed il giorno della vigilia di Capodanno o il giorno di Capodanno (giorni 31/1) ad anni alterni;
durante le vacanze pasquali, sempre alternativamente di anno in anno tra il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo; durante il periodo estivo, dall'1 al 15 del mese di luglio e dall'1 al 15 del mese di agosto, o dal 16 al 31 del mese di luglio e dal 16 al 31 del mese di agosto, ad anni alterni, a partire dalle ore 10.00 del primo giorno fino alle ore 20.00 dell'ultimo giorno. La seguente calendarizzazione è soggetta alla diversa organizzazione che i genitori possono concordare in prossimità delle festività e, in ogni caso, dalla diversa volontà e dagli impegni del minore;
5) Il SI. si impegna a corrispondere, a favore del figlio minorenne , Controparte_1 Persona_3
a titolo di mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00 (duecento/00); l'assegno unico corrisposto dall'INPS, sarà versato alla SI.ra nella misura del 100%, ogni 20 del Parte_1 mese, previo incasso, essendo egli percettore p.t.; qualora tale assegno dovesse essere percepito dalla SI.ra , sarà corrisposta la somma di € 200,00. Il SI. contribuirà, in Parte_1 Controparte_1 ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse del minore, previa esibizione di regolare fattura, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione;
6) i coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei coniugi e (atto n. 29, parte 2, serie A, reg. Atti Parte_1 Controparte_1
Matrimonio anno 1992);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Borgia (CZ) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) spese compensate Così deciso in Catanzaro in camera di conSIlio il 9 luglio 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo