Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/02/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tribunal e di Bari , Prim a S ezione ci vil e, riuni to in C am era di consi glio in persona dei si gnori magist rati:
Dott. Saveri o Rosel l a NOC ERA President e
Dott.ss a Tizi ana DI GIOIA Giudi ce relatore
Dott. Em anuele P INTO Giudi ce ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A DEFINITIVA nell a caus a civil e is cri tta nel Ruol o Generale per l 'anno 202 4 sotto il numero d'ordine 1654, avente per oggetto 'separazione personale dei coniugi' pendente
TRA
, nat a a Mola di Bari il 15.1.1972, rappresent at a e Parte_1 difes a dall 'Avv. Gianluca Nocco ,
- ricorrent e -
E
, nat o a M ol a di B ari il 19.5.1964, rappresent ato e di feso CP_1 dall'avv. Leonardo Losito;
- resist ent e -
NONCHÉ
P.M. p resso il T rib unale di Bari;
///
Con ordinanza dell '8.1.2025 l a causa era rim essa al Coll egio per l a decisi one s enza ass egnazi one di t ermi ni .
F A T T O E D I R I T T O
Con ricorso cum ul at ivo per l a separazi one personale dei coniugi e la cessazione degli effet ti ci vili del m at rimonio deposit ato il 6.2.2024
, prem es so che: Parte_1
- aveva contratt o m atrimonio c oncordat ario in Mol a di B ari il
5.9.2000 con (R egist ro atti mat rim onio Comune di CP_1
Mola di Bari – anno 2000, atto n. 82 , part e 2, seri e A );
- dall 'unione coniugal e era nata, il 7.10.2003, l a fi gli a Per_1
- il , dopo al cuni anni di m at rim onio, aveva m ost rato i l suo CP_1 caratt ere aggres sivo e t alvolt a vi ol ento;
- la situazione diveniva i rreversi bil e allorquando nell'april e 2022 l e veniva diagnos ticat o un carcinoma infilt rant e all a m am mell a sinist ra con m et ast asi ossee multipl e e il si al lont anava, CP_1
1
- a seguito di un violento litigio avvenuto nell'agosto 2022, che vedeva altresì coinvolt a l a fi gli a il l asci ava Per_1 CP_1 volontariamente l'abitazione coniugale, trasferendosi presso l'abitazione della madre;
- la figl ia attraversava, a causa dell a si tuazi one famili are, un Per_1 periodo di depressione, con disturbi alimentari e stati d'ansia ed era priva di reddi to, avendo i nt enzione di riprendere gli studi;
- la cas a coniugal e, i n compropri et à t ra i coniugi, era gravata da un mutuo ipotecario con rata mensile di €550,00/600,00;
- che il Russ o lavora v a come m arittim o percependo una retri buzione mensile di circa €2.200,00/2.400,00;
- ell a i stant e era cas al inga e percet tri c e di una pensione di invalidit à
e di un'indennità di accompagnamento per €800,00 mensili circa;
tutto ciò premes so, chi edeva pronunci arsi l a separazione personal e dei coniugi con addebito al resistente, l'assegnazione in suo favore della casa coniugale e di porre a carico del l'obbligo di corrispondere la CP_1 somma mensile di €600,00 (€200,00 a titolo di mantenimento del coniuge e €400,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia , e, Per_1 passat a in giudicato l a s ent enza di separazione, pronunci arsi l a cessazione degli effetti civili del mat rim onio alle medesim e condizioni della separazi one.
Con decreto del 29.2.2024 , il P resident e fi ssava la compari zi one personal e dell e parti innanzi al gi udi ce delegato per l'udi enza del 13.09.2024; assegnava al ricorrente t ermini per l a notifica del ri corso e del decreto al la controparte e a quest'ultima termini per il deposito di memoria difensiva e docum enti .
Con m em ori a del 12.7.2024 si cost ituiva in gi udi zio Controparte_2 quale, pur non opponendosi all a dom anda di separazione, chi edeva rigett arsi l e ult eri ori ri chi est e e di porre a cari co dell a , in caso Parte_1 di assegnazione in s uo favore dell a casa coniugal e, una somm a a tit olo di canone di locazione. Evidenzi ava di essere stat o allontanat o dall a casa fam ili are dal coni uge, che la fi gli a era priva di reddi to non essendosi m ai attivat a nella ricerca di una occupazione lavorat iva, che il coniuge percepiva un reddito mensil e di ci rca €1.100,00 e che egli era gravat o, oltre che del pagamento della rata di mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione coniugale, da una rata di €500,00 per un finanziamento contratto per mot ivi fam ili a ri nel 2021.
All'udienza di comparizione del 13.9.2024, esperito il tentativo di concili azione e as coltat e l e parti, il Giudi ce del egato si riservava di adottare i provvedimenti di cui all'art. 473 -bis 22 cpc.
Con ordi nanza del 16.9.2024 resa a scioglime nto dell a riserva assunt a i n dat a 13.9.2024, em essi i provvedim enti temporanei ed urgenti, att esa l a richi est a di pronunci a sul lo st atus, il Gi udice del egato rim ett eva l a causa
2 al C oll egio per l a decisi one.
Con sentenza n. 3900/2024 pubbli cat a il 18.9.2024, il Tribunale in com posi zione collegi al e pronunciava la separazi one dei coni ugi adottando con separat a ordinanza i provvedimenti utili per il prosi eguo del giudi zio e l a definizi one dell e questi oni ancora pendenti.
All'udienza dell'8.1.2025 l 'avv. Nocco dichiarava l'intervenuto decesso dell a propria assis tit a, sig.ra . Parte_1
I di fens ori dell e part i rappresent avano quindi che il , a seguito del CP_1 decesso del coniuge, aveva fatto rientro nell'abitazione coniugale ove già risi edeva l a figli a chi edevano, pertant o, pronunci arsi l a cessazione Per_1 dell a m at eri a del contendere con compensazione del le spese di lite.
La caus a era dunque rim essa imm edi at am ent e al Collegi o con assegnazi one al di fens ore di parte ricorrent e del solo termine per il deposit o del certifi cato di mort e dell a propri a assistit a.
*****
Deve di chiararsi la s opravvenut a cessazione dell a mat eri a del contender e in ordi ne alla origi nari a dom anda di separazione personal e e di divorzio
(cfr. ri corso cum ul ativo) a causa del l a mort e del ri corrent e si g.ra avvenut a in data 10.10.2024 (cfr. certi fi cazione i n at ti Parte_1 depositata dall'avv. Nocco l'8.1.2025 ), con conseguent e scioglim ent o/ces sazi one degli effet ti ci vili del mat rim onio a norma dell'art. 149 c.c..
Difatti , com e più volte chi arito dall a Suprem a Cort e con ori ent am ent o condiviso anche da questo Collegio, “In ordine al caso di morte di una dell e parti, nel corso di un giudizio di separazione e di quel lo dì scioglim ent o o ces sazione degli effett i civili del m at rim onio, si è ripetut am ent e afferm ato che essa det ermi na il veni r meno del la materi a del cont endere, con conseguent e nullit à di tutt e le pronunce em esse nel corso del procedim ent o e non ancora passat e i n giudi cato, rel ative all'oggett o dell a causa non pi ù sussi stent e” (ex pl uribus, si vedano C ass.
29 febbraio 2008 n. 5441, 27 april e 2006 n. 9689 e 4 apri le 1997 n. 2944 ; cfr. altresì Cass. 27556/2008: 'La morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizi o di separazi one personale, compor ta la declaratoria di ces sazione dell a mat eria del cont endere, anche con riferiment o al le istanze accessori e circa l a regol amentazi one dei rapporti patri moniali at tinent i alla cessazi one della convivenza, ment re rest ano salve l e domande autonome che, propo ste nel lo st esso giudi zio, riguardano diritt i e rapporti pat rimoniali indipendenti dalla modif icazione s oggettiva dell o st atus, già acquisiti al patri moni o dei coniugi , e nei quali s ubentrano gli eredi, con la conseguenza che rispett o
a tali domande il pr o cess o può prosegui re ad i stanza o nei confronti di cost oro.').
Invero, poi ché l'art. 149 c.c. prevede che il m at rimonio si sciogli e in conseguenza della m ort e di uno dei coni ugi, il veri fi carsi di t ale evento in
3 pendenza di giudi zi o di s eparazione o divorz io, anche nella fase di legit timit à, fa cess are il rapport o coni ugale e la st essa mat eri a del contendere sia per quanto riguarda i l gi udizi o rel ati vo all o st atus si a per quello relati vo all e dom ande accessori e che erano autonom am ent e sub iudi ce al mom ento dell a morte del coniuge obbligat o (C ass (cfr. C ass. n.
4092 del 20.2.2018, ma anche C ass. Ci v. 8 novembre 2017, n. 26489).
Nel la speci e, peral tro, la sent enza non definiti va di separazione, pubbl icat a il 18.9.2024, non ri sult a essere passat a in giudi cat o ( non vi è prova, invero, dell a noti fica della sent enza né è decorso il t ermine di sei mesi dall a pubbl icazione dell a sentenza).
Le spes e di lite, att eso l'esit o del giudi zio, devono int egralment e com pens ars i t ra l e parti.
P.Q.M.
definit ivament e pronunci ando nel gi udizi o n. 1654/2024 R.G.A.C . pendent e t ra e , con l'intervento del Parte_1 CP_1
P.M., così provvede:
1. dichiara l a ces sazi one dell a m at eria del cont endere i n ordine all a richi est a cum ul ativa di s eparaz ione e di cessazione degli effet ti civili del mat rimonio contratt o tra i coniugi e , i n Parte_1 CP_1
Mola di Bari il 5.9.2000 (anno 2000 , seri e A, part e II, atto n.8 2) per m orte del coniuge avvenuta i l 10.10.2024; Parte_1
2. dichiara i ntegralm ente com pensat e t ra l e parti l e spese di lit e .
Così decis o i n B ari, nell a Cam era di consiglio dell a P rim a S ezione civil e del Tribunale, il giorno 4 febbrai o 2025 .
IL GI U D I C E ES T E N S O R E
DO T T.S S A TI Z I A N A DI GI O I A
IL PR E S I D E N T E
D O T T.S S A RO S E L L A NO C E R A
4