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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/06/2025, n. 8257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8257 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1399 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 16.5.2025
e vertente tra
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, Via Sebino n. 29, presso lo studio dell'Avv.
IM LE che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- attore - opponente -
e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con domicilio CP_1 digitale, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Melucci per procura in atti,
- convenuto - opposto -
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 16406/23, emesso in data
31.10.2023 dal Tribunale Roma, con il quale era ingiunto il pagamento in favore pagina 1 di 5 della della somma di euro 448.970,23, più iva ed oltre interessi e CP_1
spese, a titolo di compensazione prezzi ex d.l. n. 73/21 convertito in legge
106/2023.
L'opponente eccepiva il difetto di giurisdizione, l'assenza di documenti giustificativi l'incremento di spesa e la infondatezza della pretesa.
Si costituiva parte opposta, aderendo alla eccezione di difetto di giurisdizione e, in ogni caso, sostenendo la fondatezza della domanda.
Assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del 16.5.2025 parte opponente precisava le conclusioni chiedendo l'accoglimento della eccezione di difetto di giurisdizione e la revoca del decreto ingiuntivo, la aderiva CP_1
alla eccezione di difetto di giurisdizione, ovvero chiedeva il rigetto dell'opposizione, ed il giudice tratteneva la causa in decisione.
DIRITTO
L'art. 1 septies d.l.. 25.5.2021, n. 73, convertito in legge n. 106/2021, prevede un meccanismo straordinario di compensazione dei prezzi a favore delle imprese appaltatrici di opere pubbliche che hanno subito una perdita economica a causa dell'aumento dei prezzi, compensazione che è rimessa ad una valutazione non vincolata, ma discrezionale dell'amministrazione.
Dunque, la presente controversia non riguarda il “quantum” della compensazione, ma il diritto stesso ad ottenerla.
Già per Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 30/10/2014, n. 23067 “Fermo il principio per cui - già prima del D.Lgs. n. 163/2006 - nei contratti a esecuzione periodica o continuata la posizione dell'appaltatore a fronte alla facoltà della P.A. di concedere la revisione prezzi (an debeatur) ha natura di interesse legittimo tutelabile dinanzi al G.A., divenendo invece un diritto soggettivo solo dopo il predetto riconoscimento (quantum debeatur), la cognizione di eccezioni di portata compensativa, atte a costituire una "compensazione atecnica" spetta - in attuazione pagina 2 di 5 dei canoni d'effettività della tutela e di economia processuale e in ragione del fatto che le poste passive decurtano il credito preteso - alla giurisdizione amministrativa”.
Di recente le sezioni unite della Cassazione hanno stabilito che “Le controversie relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 133, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 163/2006, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Questo principio si applica anche per questioni riguardanti la compensazione per l'aumento dei costi dei materiali da costruzione, nel caso in cui il contratto stipulato non preveda esplicitamente la revisione prezzi e l'amministrazione eserciti un potere discrezionale nel riconoscimento del compenso revisionale” (Cass. civ., Sez. Unite,
Ordinanza, 05/02/2025, n. 2934).
Questa pronuncia ha precisato che “È utile evidenziare che la revisione, oltre a soddisfare l'interesse dell'appaltatore all'adeguamento dei contenuti economici del rapporto, alterati da sopravvenienze intervenute nella fase di esecuzione, mira a
"salvaguardare l'interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa a causa dell'eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni (incidente sulla percentuale di utile considerata in sede di formulazione dell'offerta) e della conseguente incapacità del fornitore di farvi compiutamente fronte (Consiglio di Stato 10567/2023; Consiglio di Stato 3874/2020; Consiglio di
Stato 2295/2015). L'adeguamento del corrispettivo al mutato livello del costo dei materiali – in deroga al divieto di revisione – è anche in funzione del contenimento della spesa pubblica (cfr., Corte cost. 447/2006) e rappresenta l'esito di un procedimento volto alla preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso aggiuntivo secondo un modello che sottende l'esercizio di un potere autoritativo di natura tecnico-discrezionale pagina 3 di 5 dell'amministrazione (cfr. Consiglio di Stato n. 4476/2024; Cass. Su 19567/2011).
2.2. Queste SU hanno affermato che il discrimine tra le due giurisdizioni in materia di revisione prezzi è, in genere, condizionato dall'esistenza di una clausola contrattuale che riconosca alla parte pubblica un potere discrezionale di apprezzamento della richiesta, nel senso che, in detta ipotesi, nella fase precedente ad un eventuale riconoscimento, la controversia appartiene al giudice amministrativo;
se il contratto contempla un potere vincolato, la lite è invece devoluta al giudice ordinario (Cass. SU 35952/2021; Cass. SU 21990/2020; Cass.
SU 3160/2019; Cass. SU 14559/2015). Nel primo caso, sono attratte alla giurisdizione amministrativa anche le questioni concernenti il quantum se non sia in contestazione esclusivamente l'espletamento di una prestazione già puntualmente prevista nel contratto e disciplinata anche in ordine alla quantificazione del dovuto, giacché in tale ultima evenienza la controversia incardinata dall'appaltatore ha ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale e comporta l'accertamento dell'esistenza di un diritto soggettivo, e ricade nella giurisdizione ordinaria (Cass.
SU 21990/2020; Cass.3160/2019; Cass. SU 3935/2022). Il delineato discrimine è ulteriormente precisato nel senso che, se nulla abbia disposto il contratto, la controversia appartiene al giudice amministrativo, poiché il diritto viene a dipendere da un provvedimento dell'amministrazione che lo riconosca: prima di tale momento, il privato può vantare solo un interesse legittimo pretensivo (cfr. specificamente in tema di compensazione per aumento dei costi dei materiali Cass.
S.U. 19567/2011, nonché, in tema di compenso revisionale, Cass. 9965/2017; Cass.
SU 16285/2010)”.
Anche per la giurisprudenza amministrativa “la speciale ipotesi di compensazione per gli eccezionali aumenti dei prezzi di alcuni materiali di costruzione, introdotta e disciplinata dall'art.
1- septies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106) delinea una fattispecie di revisione pagina 4 di 5 dei prezzi contrattuali il cui elemento di specialità, rispetto alle previsioni contenute nell'art. 133 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e nell'art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016, è costituito dalla modalità di determinazione dell'importo riconoscibile a titolo di compensazione per l'aumento dei prezzi (modalità basata sulle indicazioni dell'art.
1-septies, del D.L. n. 73 del 2021 e sulla rilevazione degli aumenti o diminuzioni dei prezzi da parte del Ministero delle infrastrutture).
6.4. Ciò posto, non vi è dubbio che la controversia inerisca alla determinazione dell'importo dovuto a titolo di compensazione per l'incremento dei prezzi dei materiali per le due annualità e rientri perciò a pieno titolo nella generale previsione dell'art. 133, lett. e), n. 2, del codice del processo amministrativo.
6.5. In quanto precede, è implicita la confutazione della tesi esposta dall'appellante secondo cui la compensazione prevista dall'art.
1-septies cit. dovrebbe qualificarsi come indennità, con la conseguente attribuzione al giudice ordinario delle relative controversie”
(Cons. Stato, Sez. V, Sent., (data ud. 23/11/2023) 02/02/2024, n. 1069).
Deve, dunque, affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo è revocato.
La definizione in rito e la oggettiva incertezza della giurisdizione in ordine alle controversie ex d.l. n. 73/21 convertito in legge 106/2023 determina, nel testo dell'art. 92, 2° comma c.p.c., come rivisitato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 19.4.2018, la compensazione integrale delle spese processuali
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando;
a) dichiara il difetto di giurisdizione;
b) revoca il decreto ingiuntivo;
c) compensa le spese.
Roma, 3.6.2025
Il Giudice
dr. Corrado Cartoni
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1399 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 16.5.2025
e vertente tra
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, Via Sebino n. 29, presso lo studio dell'Avv.
IM LE che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- attore - opponente -
e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con domicilio CP_1 digitale, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Melucci per procura in atti,
- convenuto - opposto -
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 16406/23, emesso in data
31.10.2023 dal Tribunale Roma, con il quale era ingiunto il pagamento in favore pagina 1 di 5 della della somma di euro 448.970,23, più iva ed oltre interessi e CP_1
spese, a titolo di compensazione prezzi ex d.l. n. 73/21 convertito in legge
106/2023.
L'opponente eccepiva il difetto di giurisdizione, l'assenza di documenti giustificativi l'incremento di spesa e la infondatezza della pretesa.
Si costituiva parte opposta, aderendo alla eccezione di difetto di giurisdizione e, in ogni caso, sostenendo la fondatezza della domanda.
Assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del 16.5.2025 parte opponente precisava le conclusioni chiedendo l'accoglimento della eccezione di difetto di giurisdizione e la revoca del decreto ingiuntivo, la aderiva CP_1
alla eccezione di difetto di giurisdizione, ovvero chiedeva il rigetto dell'opposizione, ed il giudice tratteneva la causa in decisione.
DIRITTO
L'art. 1 septies d.l.. 25.5.2021, n. 73, convertito in legge n. 106/2021, prevede un meccanismo straordinario di compensazione dei prezzi a favore delle imprese appaltatrici di opere pubbliche che hanno subito una perdita economica a causa dell'aumento dei prezzi, compensazione che è rimessa ad una valutazione non vincolata, ma discrezionale dell'amministrazione.
Dunque, la presente controversia non riguarda il “quantum” della compensazione, ma il diritto stesso ad ottenerla.
Già per Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 30/10/2014, n. 23067 “Fermo il principio per cui - già prima del D.Lgs. n. 163/2006 - nei contratti a esecuzione periodica o continuata la posizione dell'appaltatore a fronte alla facoltà della P.A. di concedere la revisione prezzi (an debeatur) ha natura di interesse legittimo tutelabile dinanzi al G.A., divenendo invece un diritto soggettivo solo dopo il predetto riconoscimento (quantum debeatur), la cognizione di eccezioni di portata compensativa, atte a costituire una "compensazione atecnica" spetta - in attuazione pagina 2 di 5 dei canoni d'effettività della tutela e di economia processuale e in ragione del fatto che le poste passive decurtano il credito preteso - alla giurisdizione amministrativa”.
Di recente le sezioni unite della Cassazione hanno stabilito che “Le controversie relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 133, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 163/2006, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Questo principio si applica anche per questioni riguardanti la compensazione per l'aumento dei costi dei materiali da costruzione, nel caso in cui il contratto stipulato non preveda esplicitamente la revisione prezzi e l'amministrazione eserciti un potere discrezionale nel riconoscimento del compenso revisionale” (Cass. civ., Sez. Unite,
Ordinanza, 05/02/2025, n. 2934).
Questa pronuncia ha precisato che “È utile evidenziare che la revisione, oltre a soddisfare l'interesse dell'appaltatore all'adeguamento dei contenuti economici del rapporto, alterati da sopravvenienze intervenute nella fase di esecuzione, mira a
"salvaguardare l'interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa a causa dell'eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni (incidente sulla percentuale di utile considerata in sede di formulazione dell'offerta) e della conseguente incapacità del fornitore di farvi compiutamente fronte (Consiglio di Stato 10567/2023; Consiglio di Stato 3874/2020; Consiglio di
Stato 2295/2015). L'adeguamento del corrispettivo al mutato livello del costo dei materiali – in deroga al divieto di revisione – è anche in funzione del contenimento della spesa pubblica (cfr., Corte cost. 447/2006) e rappresenta l'esito di un procedimento volto alla preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso aggiuntivo secondo un modello che sottende l'esercizio di un potere autoritativo di natura tecnico-discrezionale pagina 3 di 5 dell'amministrazione (cfr. Consiglio di Stato n. 4476/2024; Cass. Su 19567/2011).
2.2. Queste SU hanno affermato che il discrimine tra le due giurisdizioni in materia di revisione prezzi è, in genere, condizionato dall'esistenza di una clausola contrattuale che riconosca alla parte pubblica un potere discrezionale di apprezzamento della richiesta, nel senso che, in detta ipotesi, nella fase precedente ad un eventuale riconoscimento, la controversia appartiene al giudice amministrativo;
se il contratto contempla un potere vincolato, la lite è invece devoluta al giudice ordinario (Cass. SU 35952/2021; Cass. SU 21990/2020; Cass.
SU 3160/2019; Cass. SU 14559/2015). Nel primo caso, sono attratte alla giurisdizione amministrativa anche le questioni concernenti il quantum se non sia in contestazione esclusivamente l'espletamento di una prestazione già puntualmente prevista nel contratto e disciplinata anche in ordine alla quantificazione del dovuto, giacché in tale ultima evenienza la controversia incardinata dall'appaltatore ha ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale e comporta l'accertamento dell'esistenza di un diritto soggettivo, e ricade nella giurisdizione ordinaria (Cass.
SU 21990/2020; Cass.3160/2019; Cass. SU 3935/2022). Il delineato discrimine è ulteriormente precisato nel senso che, se nulla abbia disposto il contratto, la controversia appartiene al giudice amministrativo, poiché il diritto viene a dipendere da un provvedimento dell'amministrazione che lo riconosca: prima di tale momento, il privato può vantare solo un interesse legittimo pretensivo (cfr. specificamente in tema di compensazione per aumento dei costi dei materiali Cass.
S.U. 19567/2011, nonché, in tema di compenso revisionale, Cass. 9965/2017; Cass.
SU 16285/2010)”.
Anche per la giurisprudenza amministrativa “la speciale ipotesi di compensazione per gli eccezionali aumenti dei prezzi di alcuni materiali di costruzione, introdotta e disciplinata dall'art.
1- septies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106) delinea una fattispecie di revisione pagina 4 di 5 dei prezzi contrattuali il cui elemento di specialità, rispetto alle previsioni contenute nell'art. 133 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e nell'art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016, è costituito dalla modalità di determinazione dell'importo riconoscibile a titolo di compensazione per l'aumento dei prezzi (modalità basata sulle indicazioni dell'art.
1-septies, del D.L. n. 73 del 2021 e sulla rilevazione degli aumenti o diminuzioni dei prezzi da parte del Ministero delle infrastrutture).
6.4. Ciò posto, non vi è dubbio che la controversia inerisca alla determinazione dell'importo dovuto a titolo di compensazione per l'incremento dei prezzi dei materiali per le due annualità e rientri perciò a pieno titolo nella generale previsione dell'art. 133, lett. e), n. 2, del codice del processo amministrativo.
6.5. In quanto precede, è implicita la confutazione della tesi esposta dall'appellante secondo cui la compensazione prevista dall'art.
1-septies cit. dovrebbe qualificarsi come indennità, con la conseguente attribuzione al giudice ordinario delle relative controversie”
(Cons. Stato, Sez. V, Sent., (data ud. 23/11/2023) 02/02/2024, n. 1069).
Deve, dunque, affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo è revocato.
La definizione in rito e la oggettiva incertezza della giurisdizione in ordine alle controversie ex d.l. n. 73/21 convertito in legge 106/2023 determina, nel testo dell'art. 92, 2° comma c.p.c., come rivisitato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 19.4.2018, la compensazione integrale delle spese processuali
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando;
a) dichiara il difetto di giurisdizione;
b) revoca il decreto ingiuntivo;
c) compensa le spese.
Roma, 3.6.2025
Il Giudice
dr. Corrado Cartoni
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