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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 11/02/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 153/2025
Il Tribunale riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Fiorenzi Cesare del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Dappiano Carlotta del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 15/01/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Crescentino (VC) il
05/09/2015, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 16, Parte II -
Serie A, Anno 2015.
Dall'unione è nata, in data 03/12/2014, la figlia , ancora minore. Per_1
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 4 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio celebrato con rito concordatario in Crescentino (VC) il 05/09/2015, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 16, Parte II - Serie A, Anno 2015 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, con collocazione presso la Per_1 madre, ove manterrà la residenza anagrafica;
pagina 2 di 4 2. l'immobile ex abitazione famigliare sito in Crescentino (VC), Via Felice Chiò n. 44 sarà assegnato alla IG.ra che continuerà ad abitarla unitamente alla figlia CP_1 minore;
3. salvo ogni diverso e migliore accordo tra i genitori il padre potrà vedere e tenere con sé la minore con i seguenti tempi e modalità:
• tutti i fine settimana, dal venerdì pomeriggio all'uscita della minore da scuola (o in ogni caso alle ore 16.00, durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche) e sino alla domenica alle ore 18.00, quando la madre si recherà a riprendere la minore presso il padre,
a Vercelli;
• un fine settimana al mese, determinato su accordo tra le parti, da comunicarsi con almeno giorni sette di anticipo, il padre terrà con sé la minore dal venerdì all'uscita da scuola (o in ogni caso alle ore 16.00 durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche) e sino al sabato alle ore 18.00, quando riaccompagnerà la minore presso la residenza materna;
• qualora il padre, in occasione di ponti, festività o ferie del medesimo, eserciti il proprio diritto di visita nei giorni infrasettimanali con relativo pernottamento, il fine settimana sarà di competenza materna;
- vacanze estive nelle vacanze estive, per tali da intendersi il periodo di sospensione delle attività scolastiche, ciascun genitore potrà tenere con la minore per due settimane, anche consecutive, da comunicare all'altro entro il giorno 31 maggio di ciascun anno. Ciascun genitore, qualora sarà in vacanza con la figlia, lascerà all'altro la reperibilità telefonica e l'indicazione del luogo di soggiorno.
- ponti e festività salvo ogni diverso e migliore accordo, la minore trascorrerà ad anni alterni le festività con l'uno o con l'altro genitore, e precisamente:
• il giorno 24 dicembre con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari;
• i giorni del 25 e 26 dicembre con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari;
• i giorni del 31 dicembre e 1° gennaio con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari;
• il giorno dell'Epifania con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari;
• i giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari;
• il giorno del 25 aprile con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari;
• il giorno del 1° maggio con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari;
• il giorno del 2 giugno con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari;
• il giorno del 1° novembre con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari;
• il giorno dell'8 dicembre con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari;
• durante le festività, ogni qualvolta il padre dovrà recarsi a prelevare la figlia, si intenderà alle ore 10.00 del mattino, e dovrà riaccompagnarla presso la residenza materna dopo cena, alle ore 21.00;
• gli altri Ponti e periodi di sospensione dell'attività scolastica seguiranno il normale calendario di frequentazioni;
• si dà atto che le comunicazioni telefoniche con la minore saranno garantite senza alcun limite, fatti salvi gli impegni scolastici ed extrascolastici (ludici/sportivi) della stessa;
• si dà atto che i prelievi della minore presso gli istituti scolastici e alle altre attività, nonché l'accudimento dei medesimi, quando i genitori ne siano impossibilitati per motivi di lavoro e/o di salute, potranno essere affidati sia ai nonni materni che paterni.
pagina 3 di 4 4. Contributo per il mantenimento
Il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di contributo per il mantenimento Pt_1 CP_1 della minore, l'importo mensile di € 250,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT;
5. l'Assegno Unico Universale, nonché ogni altra forma di aiuto, sussidio, bonus etc. erogato in favore dei figli minori, sarà percepito integralmente dalla IG.ra ; CP_1
6. le spese straordinarie saranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50%, così come individuate nel protocollo in essere presso Codesto Tribunale e che deve intendersi in questa sede espressamente e integralmente richiamato, anche per quanto riguarda le modalità e i termini di concertazione, documentazione e corresponsione delle stesse.
Resteranno a carico della IG.ra in via esclusiva le spese per l'acquisto di generi CP_1 alimentari per gli animali domestici;
7. si dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi pretesa di contributo economico;
8. si dà atto che la IG.ra corrisponderà al IG. a titolo di rimborso per la quota CP_1 Pt_1 parte di propria spettanza del finanziamento dallo stesso acceso presso Findomestic,
l'importo di € 100,00 mensili, e ciò sino a concorrenza di € 10.300,00;
9. si dà atto che i genitori prestano altresì reciprocamente il consenso al rinnovo dei documenti di identità ed al rilascio dei passaporti nonché di altra documentazione valida per l'espatrio;
10. si dà atto che le spese di lite saranno integralmente compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, Presidente dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 10/02/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 153/2025
Il Tribunale riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Fiorenzi Cesare del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Dappiano Carlotta del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 15/01/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Crescentino (VC) il
05/09/2015, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 16, Parte II -
Serie A, Anno 2015.
Dall'unione è nata, in data 03/12/2014, la figlia , ancora minore. Per_1
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 4 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio celebrato con rito concordatario in Crescentino (VC) il 05/09/2015, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 16, Parte II - Serie A, Anno 2015 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, con collocazione presso la Per_1 madre, ove manterrà la residenza anagrafica;
pagina 2 di 4 2. l'immobile ex abitazione famigliare sito in Crescentino (VC), Via Felice Chiò n. 44 sarà assegnato alla IG.ra che continuerà ad abitarla unitamente alla figlia CP_1 minore;
3. salvo ogni diverso e migliore accordo tra i genitori il padre potrà vedere e tenere con sé la minore con i seguenti tempi e modalità:
• tutti i fine settimana, dal venerdì pomeriggio all'uscita della minore da scuola (o in ogni caso alle ore 16.00, durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche) e sino alla domenica alle ore 18.00, quando la madre si recherà a riprendere la minore presso il padre,
a Vercelli;
• un fine settimana al mese, determinato su accordo tra le parti, da comunicarsi con almeno giorni sette di anticipo, il padre terrà con sé la minore dal venerdì all'uscita da scuola (o in ogni caso alle ore 16.00 durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche) e sino al sabato alle ore 18.00, quando riaccompagnerà la minore presso la residenza materna;
• qualora il padre, in occasione di ponti, festività o ferie del medesimo, eserciti il proprio diritto di visita nei giorni infrasettimanali con relativo pernottamento, il fine settimana sarà di competenza materna;
- vacanze estive nelle vacanze estive, per tali da intendersi il periodo di sospensione delle attività scolastiche, ciascun genitore potrà tenere con la minore per due settimane, anche consecutive, da comunicare all'altro entro il giorno 31 maggio di ciascun anno. Ciascun genitore, qualora sarà in vacanza con la figlia, lascerà all'altro la reperibilità telefonica e l'indicazione del luogo di soggiorno.
- ponti e festività salvo ogni diverso e migliore accordo, la minore trascorrerà ad anni alterni le festività con l'uno o con l'altro genitore, e precisamente:
• il giorno 24 dicembre con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari;
• i giorni del 25 e 26 dicembre con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari;
• i giorni del 31 dicembre e 1° gennaio con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari;
• il giorno dell'Epifania con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari;
• i giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari;
• il giorno del 25 aprile con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari;
• il giorno del 1° maggio con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari;
• il giorno del 2 giugno con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari;
• il giorno del 1° novembre con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari;
• il giorno dell'8 dicembre con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari;
• durante le festività, ogni qualvolta il padre dovrà recarsi a prelevare la figlia, si intenderà alle ore 10.00 del mattino, e dovrà riaccompagnarla presso la residenza materna dopo cena, alle ore 21.00;
• gli altri Ponti e periodi di sospensione dell'attività scolastica seguiranno il normale calendario di frequentazioni;
• si dà atto che le comunicazioni telefoniche con la minore saranno garantite senza alcun limite, fatti salvi gli impegni scolastici ed extrascolastici (ludici/sportivi) della stessa;
• si dà atto che i prelievi della minore presso gli istituti scolastici e alle altre attività, nonché l'accudimento dei medesimi, quando i genitori ne siano impossibilitati per motivi di lavoro e/o di salute, potranno essere affidati sia ai nonni materni che paterni.
pagina 3 di 4 4. Contributo per il mantenimento
Il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di contributo per il mantenimento Pt_1 CP_1 della minore, l'importo mensile di € 250,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT;
5. l'Assegno Unico Universale, nonché ogni altra forma di aiuto, sussidio, bonus etc. erogato in favore dei figli minori, sarà percepito integralmente dalla IG.ra ; CP_1
6. le spese straordinarie saranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50%, così come individuate nel protocollo in essere presso Codesto Tribunale e che deve intendersi in questa sede espressamente e integralmente richiamato, anche per quanto riguarda le modalità e i termini di concertazione, documentazione e corresponsione delle stesse.
Resteranno a carico della IG.ra in via esclusiva le spese per l'acquisto di generi CP_1 alimentari per gli animali domestici;
7. si dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi pretesa di contributo economico;
8. si dà atto che la IG.ra corrisponderà al IG. a titolo di rimborso per la quota CP_1 Pt_1 parte di propria spettanza del finanziamento dallo stesso acceso presso Findomestic,
l'importo di € 100,00 mensili, e ciò sino a concorrenza di € 10.300,00;
9. si dà atto che i genitori prestano altresì reciprocamente il consenso al rinnovo dei documenti di identità ed al rilascio dei passaporti nonché di altra documentazione valida per l'espatrio;
10. si dà atto che le spese di lite saranno integralmente compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, Presidente dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 10/02/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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