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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 27/05/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 354/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 354/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NALDI WILMER, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. NALDI WILMER
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RINALDI CP_1 C.F._2
ALVARO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RINALDI ALVARO
IN PROPRIO E (C.F. Controparte_2 CP_3 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. RINALDI ALVARO, elettivamente domiciliato C.F._3
presso il difensore avv. RINALDI ALVARO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RINALDI ALVARO, Parte_3 C.F._4
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RINALDI ALVARO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RINALDI ALVARO, Parte_2 C.F._5
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RINALDI ALVARO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale di Forlì
pagina 1 di 6 ACCERTARE e DICHIARARE l'inadempimento di non scarsa importanza di CP_1
sia in proprio che quale amministratore di sostegno di , e Controparte_2 Parte_2 Parte_3
e per l'effetto DICHIARARE RISOLTA la scrittura privata stipulata in data 10.2.2021; Parte_2
ACCERTARE IL DANNO SUBITO e per l'effetto CONDANNARE CP_1 CP_2
sia in proprio che quale amministratore di sostegno di , e
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
RISARCIEMNTO DEL DANNO a favore del sig. della somma di Euro CP_4 Parte_1
2.000,00;
ORDINARE a sia in proprio che quale amministratore di sostegno CP_1 Controparte_2 di , e la restituzione della stufa a pellet “brera 24kw idro ss Parte_2 Parte_3 Parte_2 riva cc ,set/top/34/1+set/acc”34/1/brera/24kw/ac/ss/n/brera 24kw marca Jolly Mec” a favore di Per_1
Parte_1
Con vittoria delle spese di lite”.
Per i convenuti: non sono state precisate le conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra Controparte_2 Parte_3 Parte_2
riportate ed allegando quanto segue:
- l'attore concludeva con i convenuti, quale venditore, un contratto di compravendita di una stufa a pellet meglio descritta in atti;
- il contratto veniva concluso in data 10.2.2021 (doc. 1);
- il prezzo di vendita – di Euro 6.700,00 – avrebbe dovuto essere corrisposto in varie rate mensili, di
Euro 200,00 cad., a far data dal settembre 2021;
- i convenuti, tuttavia, non corrispondevano alcuna somma;
- pertanto parte attrice allegava l'altrui inadempimento e chiedeva la risoluzione del contratto, con condanna delle controparti al risarcimento del danno.
Si costituivano i convenuti eccependo:
- l'inadempimento di controparte nella misura in cui questa non forniva l'assistenza per il posizionamento/ montaggio della stufa e non provvedeva al trasporto nel luogo convenuto “… tant'è che la stufa a pellet è sempre rimasta (e lo è tuttora) nel giardino di pertinenza dell'unità immobiliare abitata dagli odierni convenuti, mai utilizzata dagli asseriti acquirenti e protetta dall'imballaggio originario”;
- la nullità del contratto in ragione dell'incapacità di Parte_2
- disponibilità alla restituzione del bene mobile.
pagina 2 di 6 In sede di prima udienza compariva unicamente la difesa di parte attrice, che chiedeva il rinvio per precisazione delle conclusioni.
Giusto provvedimento del 6 novembre 2024 la causa veniva rinviata all'udienza del 29 gennaio 2025 per precisazione delle conclusioni;
si presentava solo il difensore di parte attrice che precisava le conclusioni come da citazione.
Venivano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. e la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda attorea è solo parzialmente fondata.
In primis, tuttavia, è opportuno dare atto di lacune e mancanze in cui sono incorse entrambe le difese.
Anzitutto va rilevato che il giudizio (e dunque la presente pronuncia) si basa unicamente sul documento
1 prodotto da parte attrice unitamente alla citazione: si tratta della scrittura privata che si ritiene utile riportare:
pagina 3 di 6 pagina 4 di 6 Nessun altro documento è stato prodotto né sono state avanzate istanze istruttorie.
Inoltre, nonostante si tratti indubbiamente di un contratto di vendita di beni mobili, le difese, erroneamente, fanno riferimento alla giurisprudenza in tema di risoluzione del contratto di affitto/ locazione per mancato pagamento dei canoni.
È opportuno invece correttamente inquadrare il perimetro del giudizio: esso ha ad oggetto l'allegato inadempimento dei convenuti ad un contratto di compravendita che prevedeva il pagamento in varie tranches (ma non per questo è assimilabile alla locazione).
Dunque, tanto premesso, è incontestato che i convenuti abbiano la materiale disponibilità della stufa.
È altresì incontestato che non sia stato pagato, neppure in parte, il prezzo.
È infondata l'eccezione di nullità del contratto di compravendita sollevata da parte convenuta, a fronte della dedotta incapacità di Parte_2
Anzitutto perché l'eventuale incapacità di uno dei contraenti non determina automaticamente la nullità dell'intero sinallagma.
In secondo luogo la scrittura privata sopra riportata vede la sottoscrizione di “per Controparte_2
”; i convenuti sul punto allegano l'incapacità totale di fin dalla nascita. Parte_2 Parte_2
Tuttavia nessuna prova forniscono a sostegno dell'eccezione di nullità, non avendo prodotto in giudizio il decreto del giudice tutelare con il quale è stata aperta la procedura di amministrazione di sostegno.
Detta lacuna non consente al giudice se effettivamente vi sia compressione totale o parziale della capacità e, conseguentemente, se fosse necessaria l'autorizzazione del GT ai fini della sottoscrizione del contratto.
In secondo luogo è infondata, o meglio non provata, l'eccezione dei convenuti relativa all'inadempimento di parte attrice, che non avrebbe collocato la stufa nel posto concordato, così da rendere inutilizzabile il bene per le esigenze degli acquirenti.
Si sottolinea, infatti, che né il contratto prevedeva alcun obbligo di posizionamento in capo al venditore, né è stata prodotta in atti documentazione a sostegno né i convenuti hanno articolato istanze istruttorie sul punto.
Dunque, alla luce delle allegazioni (invero assai scarse) delle parti è possibile ritenere che il contratto si sia perfezionato (trattandosi di contratto consensuale) e che i convenuti non abbiano corrisposto il prezzo;
va conseguentemente accolta la domanda di risoluzione formulata da parte attrice e dunque i convenuti devono essere condannati alla restituzione del bene mobile indicato in atti.
Infatti per effetto dell'intervenuta risoluzione, ex art. 1458 c.c., devono essere “retroagite” le prestazioni già eseguite.
Viceversa parte attrice non è tenuta alla restituzione, in quanto i convenuti non risultano avere pagina 5 di 6 corrisposto nemmeno la prima rata del prezzo.
Nulla va riconosciuto a titolo di danno, sia in quanto parte attrice non risulta avere inviato alcuna diffida né richiesta alle controparti, prima dell'introduzione del presente giudizio. Nessun documento è stato prodotto e nessuna istanza istruttoria è stata formulata: conclusivamente la domanda attorea di risarcimento è totalmente generica e dunque inammissibile.
A fronte di tutto quanto sopra indicato, delle carenze documentali e probatorie in cui sono incorse entrambe le difese e del rigetto di parte della domanda attorea, nonché di buona parte delle eccezioni dei convenuti, potendosi ritenere sussistente la soccombenza reciproca, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie parzialmente la domanda di parte attrice;
2) Per l'effetto accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di compravendita del bene mobile descritto in atti per inadempimento delle parti convenute;
3) Dichiara tenute le parti convenute alla restituzione a parte attrice del bene mobile descritto in atti con oneri a carico delle medesime parti convenute;
4) Rigetta le restanti domande;
5) Compensa le spese.
Forlì, 27 maggio 2025
Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 354/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NALDI WILMER, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. NALDI WILMER
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RINALDI CP_1 C.F._2
ALVARO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RINALDI ALVARO
IN PROPRIO E (C.F. Controparte_2 CP_3 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. RINALDI ALVARO, elettivamente domiciliato C.F._3
presso il difensore avv. RINALDI ALVARO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RINALDI ALVARO, Parte_3 C.F._4
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RINALDI ALVARO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RINALDI ALVARO, Parte_2 C.F._5
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RINALDI ALVARO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale di Forlì
pagina 1 di 6 ACCERTARE e DICHIARARE l'inadempimento di non scarsa importanza di CP_1
sia in proprio che quale amministratore di sostegno di , e Controparte_2 Parte_2 Parte_3
e per l'effetto DICHIARARE RISOLTA la scrittura privata stipulata in data 10.2.2021; Parte_2
ACCERTARE IL DANNO SUBITO e per l'effetto CONDANNARE CP_1 CP_2
sia in proprio che quale amministratore di sostegno di , e
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
RISARCIEMNTO DEL DANNO a favore del sig. della somma di Euro CP_4 Parte_1
2.000,00;
ORDINARE a sia in proprio che quale amministratore di sostegno CP_1 Controparte_2 di , e la restituzione della stufa a pellet “brera 24kw idro ss Parte_2 Parte_3 Parte_2 riva cc ,set/top/34/1+set/acc”34/1/brera/24kw/ac/ss/n/brera 24kw marca Jolly Mec” a favore di Per_1
Parte_1
Con vittoria delle spese di lite”.
Per i convenuti: non sono state precisate le conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra Controparte_2 Parte_3 Parte_2
riportate ed allegando quanto segue:
- l'attore concludeva con i convenuti, quale venditore, un contratto di compravendita di una stufa a pellet meglio descritta in atti;
- il contratto veniva concluso in data 10.2.2021 (doc. 1);
- il prezzo di vendita – di Euro 6.700,00 – avrebbe dovuto essere corrisposto in varie rate mensili, di
Euro 200,00 cad., a far data dal settembre 2021;
- i convenuti, tuttavia, non corrispondevano alcuna somma;
- pertanto parte attrice allegava l'altrui inadempimento e chiedeva la risoluzione del contratto, con condanna delle controparti al risarcimento del danno.
Si costituivano i convenuti eccependo:
- l'inadempimento di controparte nella misura in cui questa non forniva l'assistenza per il posizionamento/ montaggio della stufa e non provvedeva al trasporto nel luogo convenuto “… tant'è che la stufa a pellet è sempre rimasta (e lo è tuttora) nel giardino di pertinenza dell'unità immobiliare abitata dagli odierni convenuti, mai utilizzata dagli asseriti acquirenti e protetta dall'imballaggio originario”;
- la nullità del contratto in ragione dell'incapacità di Parte_2
- disponibilità alla restituzione del bene mobile.
pagina 2 di 6 In sede di prima udienza compariva unicamente la difesa di parte attrice, che chiedeva il rinvio per precisazione delle conclusioni.
Giusto provvedimento del 6 novembre 2024 la causa veniva rinviata all'udienza del 29 gennaio 2025 per precisazione delle conclusioni;
si presentava solo il difensore di parte attrice che precisava le conclusioni come da citazione.
Venivano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. e la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda attorea è solo parzialmente fondata.
In primis, tuttavia, è opportuno dare atto di lacune e mancanze in cui sono incorse entrambe le difese.
Anzitutto va rilevato che il giudizio (e dunque la presente pronuncia) si basa unicamente sul documento
1 prodotto da parte attrice unitamente alla citazione: si tratta della scrittura privata che si ritiene utile riportare:
pagina 3 di 6 pagina 4 di 6 Nessun altro documento è stato prodotto né sono state avanzate istanze istruttorie.
Inoltre, nonostante si tratti indubbiamente di un contratto di vendita di beni mobili, le difese, erroneamente, fanno riferimento alla giurisprudenza in tema di risoluzione del contratto di affitto/ locazione per mancato pagamento dei canoni.
È opportuno invece correttamente inquadrare il perimetro del giudizio: esso ha ad oggetto l'allegato inadempimento dei convenuti ad un contratto di compravendita che prevedeva il pagamento in varie tranches (ma non per questo è assimilabile alla locazione).
Dunque, tanto premesso, è incontestato che i convenuti abbiano la materiale disponibilità della stufa.
È altresì incontestato che non sia stato pagato, neppure in parte, il prezzo.
È infondata l'eccezione di nullità del contratto di compravendita sollevata da parte convenuta, a fronte della dedotta incapacità di Parte_2
Anzitutto perché l'eventuale incapacità di uno dei contraenti non determina automaticamente la nullità dell'intero sinallagma.
In secondo luogo la scrittura privata sopra riportata vede la sottoscrizione di “per Controparte_2
”; i convenuti sul punto allegano l'incapacità totale di fin dalla nascita. Parte_2 Parte_2
Tuttavia nessuna prova forniscono a sostegno dell'eccezione di nullità, non avendo prodotto in giudizio il decreto del giudice tutelare con il quale è stata aperta la procedura di amministrazione di sostegno.
Detta lacuna non consente al giudice se effettivamente vi sia compressione totale o parziale della capacità e, conseguentemente, se fosse necessaria l'autorizzazione del GT ai fini della sottoscrizione del contratto.
In secondo luogo è infondata, o meglio non provata, l'eccezione dei convenuti relativa all'inadempimento di parte attrice, che non avrebbe collocato la stufa nel posto concordato, così da rendere inutilizzabile il bene per le esigenze degli acquirenti.
Si sottolinea, infatti, che né il contratto prevedeva alcun obbligo di posizionamento in capo al venditore, né è stata prodotta in atti documentazione a sostegno né i convenuti hanno articolato istanze istruttorie sul punto.
Dunque, alla luce delle allegazioni (invero assai scarse) delle parti è possibile ritenere che il contratto si sia perfezionato (trattandosi di contratto consensuale) e che i convenuti non abbiano corrisposto il prezzo;
va conseguentemente accolta la domanda di risoluzione formulata da parte attrice e dunque i convenuti devono essere condannati alla restituzione del bene mobile indicato in atti.
Infatti per effetto dell'intervenuta risoluzione, ex art. 1458 c.c., devono essere “retroagite” le prestazioni già eseguite.
Viceversa parte attrice non è tenuta alla restituzione, in quanto i convenuti non risultano avere pagina 5 di 6 corrisposto nemmeno la prima rata del prezzo.
Nulla va riconosciuto a titolo di danno, sia in quanto parte attrice non risulta avere inviato alcuna diffida né richiesta alle controparti, prima dell'introduzione del presente giudizio. Nessun documento è stato prodotto e nessuna istanza istruttoria è stata formulata: conclusivamente la domanda attorea di risarcimento è totalmente generica e dunque inammissibile.
A fronte di tutto quanto sopra indicato, delle carenze documentali e probatorie in cui sono incorse entrambe le difese e del rigetto di parte della domanda attorea, nonché di buona parte delle eccezioni dei convenuti, potendosi ritenere sussistente la soccombenza reciproca, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie parzialmente la domanda di parte attrice;
2) Per l'effetto accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di compravendita del bene mobile descritto in atti per inadempimento delle parti convenute;
3) Dichiara tenute le parti convenute alla restituzione a parte attrice del bene mobile descritto in atti con oneri a carico delle medesime parti convenute;
4) Rigetta le restanti domande;
5) Compensa le spese.
Forlì, 27 maggio 2025
Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca
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