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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 12/02/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Maria Rosa Cantù Presidente
Dott. Giuseppe Serao Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 395/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 27/11/2024
d a
, IN PROPRIO E QUALE TITOLARE DITTA OGGETTO: Parte_1
Altri contratti d'opera INDIV. , rappresentato e difeso Parte_2
dall'avv. BACCHELLI GIORGIO, elettivamente domiciliato in VIA SOLFERINO
15 BOLOGNA presso il suo studio
APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'avv. SERRA Controparte_1
LEONARDO, elettivamente domiciliata in VIA RODOLFO VANTINI 23
BRESCIA presso il suo studio
APPELLATA pagina 1 di 14 In punto: appello a sentenza n. 664/2023 del Tribunale di Brescia seconda sezione in data 22/03/2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante: respinta ogni diversa istanza, in totale riforma ed annullamento della sentenza nr. 664/2023), notificata in data 23/3/2023, dichiararsi la medesima illegittima e nulla per le ragioni sopra esposte e quindi dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Brescia in data 2/5/2019, nei confronti della Parte_2
Si chiede altresì la condanna di alla restituzione di quanto Controparte_1
pagato da in esecuzione della sentenza di primo grado, cioè euro Parte_2
15.208,67.
In via istruttoria, si chiede ammettersi gli ulteriori capitoli di prova testimoniale e testi indicati da parte opponente con la memoria ex art.183 VI° comma Parte_2
n. 2 c.p.c. depositata in primo grado, ed in particolare i capitoli 1, 2, 3, 4 e 5 sui quali dovrebbe essere sentito il teste, sig. presso Next Pro srl;
i Testimone_1
capitoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 29 sui quali dovrebbe essere sentito il teste, sig.
c/o Soitaab Impianti Srl. Testimone_2
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Dell'appellata: IN VIA PRINCIPALE rigettare integralmente il gravame proposto con l'appello da poiché inammissibile e/o Parte_2
improcedibile e/o comunque infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui alla comparsa di costituzione in appello nell'interesse di Controparte_2 da considerarsi ivi integralmente richiamati e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado.
In ogni caso si reiterano le conclusioni proposte in primo grado come segue: “a) respingere l'opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 2277/2019 D.I. - n.
6412/2019 R.G. - emesso in data 02.05.2019 dal Tribunale di Brescia, così come azionata da e tutte le domande, eccezioni ed Parte_2
istanze adverso proposte da parte opponente odierna appellante in quanto inammissibili e/o improcedibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto per i pagina 2 di 14 motivi tutti di cui alla narrativa da ritenersi ivi integralmente richiamati”; “b) accertare e dichiarare che nessuna responsabilità contrattuale per inadempimento può essere ascritta ad in relazione all'esecuzione Controparte_1
dell'opera, così come commissionata ed effettuata nell'interesse di
[...]
e per l'effetto rigettare tutte le domande, eccezioni ed istanze ex Parte_2
adverso formulate da parte della società opponente odierna appellante in quanto inammissibili e/o improcedibili e/o comunque infondate, in fatto ed in diritto, per i motivi tutti di cui alla narrativa da ritenersi ivi integralmente richiamati”; “c) confermare il decreto ingiuntivo n. 2277/2019 D.I. (n. 6412/2019 R.G.) emesso in data 02.05.2019 dal Tribunale di Brescia e per l'effetto condannare
[...]
(C.F. – P.I. ) con sede Parte_2 C.F._1 P.IVA_1
legale in Valsamoggia (BO) alla via Emilia n. 18, in persona del proprio titolare
(C.F. nato a [...] il Parte_2 C.F._1
25.10.1971 e residente in [...], in favore di (C.F. e P.I. in persona del proprio legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in Cazzago San IN (BS) alla via
Pierre e Marie Curie n. 2/4, la somma di € 5.792,68 (diconsi euro cinquemilasettecentonovatadue/68), oltre ad interessi legali, rivalutazione monetaria ed interessi di mora ai sensi del D.lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze all'effettivo saldo, per i motivi tutti di cui alla narrativa da ritenersi ivi integralmente richiamati”;
IN OGNI CASO Con vittoria di spese documentate e compenso professionale determinato ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA 1. Prova per interrogatorio formale e per testi Si chiede
l'ammissione di prova per interrogatorio formale del sig. nella Parte_2
Sua qualità di titolare dell'impresa individuale Servizi Lame di AN HE e
l'interrogatorio libero dell'ing. , legale rappresentante di Controparte_3
oltre che prova per testi, sulle circostanze di fatto non Controparte_1
ritenute ammissibili nella ordinanza sulla richiesta dei mezzi istruttori del pagina 3 di 14 15.10.2020, così come capitolate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. nell'interesse di parte opponente, ivi di seguito meglio specificate premessa la frase
“Vero che”:
13. “Vero che, in data 19.09.2018, ha accertato che la Controparte_1 segatrice “ , oltre al guasto all'azionamento e del motore, presentava Pt_3
ulteriori problematiche di natura tecnica a bordo macchina di cui di Parte_2
è stata immediatamente informata dalla società opposta”; Parte_2
14. “Vero che, in data 19.09.2018, ha informato Controparte_1 Pt_2
di che la macchina utensile necessitava anche la
[...] Parte_2
sostituzione della CPU, come peraltro meglio evidenziato nel rapporto di intervento del 19.09.2018 che mi viene rammostrato” (cfr. doc. 3);
Si indica come teste:
• residente in [...]
15;
2. Perizia tecnica Per i motivi esposti nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2,
c.p.c. oltre che in atti, si fa istanza all'Ill.mo Giudice adito di Voler ammettere, qualora ritenuto necessario, CTU finalizzata a: a) ispezionare ed esaminare il motore e l'azionamento disinstallati dalla segatrice “ , così come depositati e Pt_3
custoditi presso il laboratorio della società opposta al fine di: (i) accertare la natura e la causa del non funzionamento dei dispositivi;
(ii) accertare che i dispositivi risultano non funzionanti anche attraverso lo svolgimento di apposito test di verifica / collaudo (da espletarsi, ove necessario, direttamente sulla macchina utensile, anche mediante l'installazione dei dispositivi sul macchinario al fine di verificarne il malfunzionamento); b) ispezionare ed esaminare la segatrice “ Pt_3
al fine di verificare che il motore e l'azionamento forniti ed installati da
[...]
sulla macchina utensile risultano perfettamente funzionanti;
3. Sulle CP_1 istanze istruttorie formulate nell'interesse di parte opponente
Ci si oppone alla richiesta di ammissione delle prove per interpello e per testi, così come dedotte e capitolate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., oltre che nell'istanza del 03.02.201 depositata nell'interesse di Parte_2 pagina 4 di 14 nonché reiterate con l'atto di appello per i motivi esposti nella Parte_2
comparsa di costituzione in appello, oltre che nella memoria ex art. 183, comma 6 n.
3, c.p.c. e nella note difensive del 05.02.2021 nell'interesse di Controparte_1
da considerarsi ivi integralmente richiamate e trascritte.
[...]
4. Prova contraria si chiede in ogni caso di essere ammessi a prova contraria con i testi indicati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., oltre che nel foglio di precisazione delle conclusioni per così come peraltro Controparte_1
indicato anche nella presente comparsa di costituzione in appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione , titolare dell'impresa Parte_2
individuale chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 2277/2019 Parte_2
emesso dal Tribunale di Brescia il 02.05.2019 con il quale gli era stato ingiunto di pagare a favore di la somma di euro 5.792,68 iva inclusa, Controparte_1
oltre interessi e spese, a saldo della fattura n. 245/2019 del 20.09.2019 per prestazione del servizio tecnico e della fornitura di dispositivi (doc. 8) .
Esponeva l'opponente che:
- nel settembre 2018 si era rivolto alla perchè intervenisse su un Controparte_1
proprio macchinario (segatrice a nastro marca che risultava funzionante solo Pt_3
in modalità semi automatica e non in modalità automatica;
- l'opposta aveva suggerito la sostituzione di due componenti che aveva avuto luogo in data 19/10/2018, ma nonostante ciò la macchina aveva continuato a presentare gli stessi difetti di prima dell'intervento;
- egli aveva allora contattato la ditta costruttrice del macchinario la quale aveva provveduto alla sostituzione di un altro componente, con ciò risolvendo il problema pagina 5 di 14 (funzionamento della macchina anche in modo automatico);
- non aveva accettato la sua proposta di pagamento del costo Controparte_1
della sola manodopera e di trasferta ma non anche del costo per la sostituzione dei due componenti.
Premesso ciò chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, previa risoluzione del contratto per inadempimento della controparte.
Si costituiva l'opposta che insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo,
evidenziando che:
- contrariamente a quanto affermato dall'opponente, il mancato funzionamento del macchinario, e non della sola modalità di funzionamento automatico, era stato causato dal blocco dell'azionamento e del motore, essendo ciò risultante dal rapporto di intervento del 19.09.2018 (doc. 3), firmato per accettazione dall'opponente;
- pertanto, si era suggerito di sostituire i dispositivi non funzionanti, A06B-6089-
H105 (SERVO AMPLIFIER SVU 1-80 PWM INTERFACE TYPE AIB) e A068-
0143-5077, come specificato nell'offerta n. 351/2019 del 19.09.2018 espressamente accettata (docc. 4, 6);
- detti dispositivi erano installati in data 19/09/2018, in sostituzione di quelli guasti, e la macchina aveva ripreso a funzionare;
- non era stata sollevata alcuna contestazione immediata né sull'esecuzione del lavoro né sulla fornitura dei dispositivi, né tantomeno sulla fattura trasmessa in data
20/09/2018;
- era stato evidenziato nel medesimo rapporto (19/09/2018) anche un'ulteriore pagina 6 di 14 problema legato al non funzionamento del CPU, ma questo non era stato oggetto del contratto pattuito tra le parti;
- la fattura non era stata pagata e la proposta transattiva era naufragata non avendo l'opponente acconsentito ad effettuare in contraddittorio tra le parti la verifica del malfunzionamento dei dispositivi sostituiti.
La causa era istruita documentalmente e con l'assunzione di prove testimoniali.
Con la sentenza gravata il tribunale rigettava l'opposizione con condanna dell'opponente al rimborso delle spese di lite.
Rigettata nuovamente la domanda sui capitoli di prova non ammessi, il giudice rilevava che:
- come risultava dal rapporto d'intervento del 19/09/2018, controfirmato dall'opponente, il motivo della richiesta era unicamente quello descritto come
“Blocco azionamento motore”;
- nessuna contestazione era stata sollevata in ordine alla persistenza dei problemi o al ricevimento della fattura, se non in data 04/10/2019 solo dopo l'intervenuto sollecito di pagamento;
- la bontà dell'intervento risultava comprovata dalle dichiarazioni dei testi ( e Tes_3
che avevano confermato che i componenti motore e azionamento (poi Tes_2
sostituiti da ) non funzionavano;
CP_1
- al contrario era rimasta sfornita di prova la tesi che il macchinario prima dell'intervento eseguito funzionava in modalità manuale (non potendosi ritenere attendibile il teste (fratello ed agente monomandatario dell'opponente); Parte_2
pagina 7 di 14 - il credito vantato andava riconosciuto, dato che il funzionamento del motore e dell'azionamento furono ripristinati solo grazie all'intervento di . CP_1
Avverso la sentenza in proprio e quale titolare della ditta Parte_2
individuale Servizi Lame proponeva appello reiterando le domande tutte già svolte in primo grado.
Si costituiva l'appellata che insisteva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza collegiale del 27/11/2024 la causa era rimessa al collegio per la decisione con termine per il deposito di memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo ed il sesto motivo l'appellante reitera l'istanza di Parte_2
ammissione dei capitoli di prova non ammessi dal giudice con l'ordinanza del
15/10/2020 che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, era stata tempestivamente impugnata e che consentirebbe ai testi di fornire importanti chiarimenti in merito al funzionamento della macchina segatrice ante e post intervento ed alla tipologia di intervento effettivamente richiesto ad CP_1
.
[...]
Con il secondo motivo contesta la sentenza ove il giudice ha attribuito valore di prova assoluta al rapporto d'intervento redatto da per essere Controparte_1
stato sottoscritto, nonostante si trattasse di un documento predisposto unilateralmente dal tecnico intervenuto, che (teste considerato poi inattendibile Controparte_4
dal giudice) si era limitato a sottoscrivere e timbrare a conferma del solo fatto che pagina 8 di 14 l'intervento era avvenuto e quanto riferito dal tecnico era stato effettuato.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza ove il giudice ha ritenuto che non fossero state mosse contestazioni all'operato di fino al 04/10/2018, CP_1
dato che erano state già formalizzate con mail del 25/09/2018 contenente la richiesta di restituzione dei pezzi sostituiti.
Che il problema non era stato risolto era poi comprovato dal teste CP_4
e dalla stessa indicazione del tecnico intervenuto che consigliava la
[...]
sostituzione di un ulteriore pezzo (CPU).
Con il quarto motivo l'appellante censura poi l'errata interpretazione e valutazione da parte del giudice delle prove testimoniali assunte.
In particolare evidenzia l'irrilevanza e inattendibilità delle dichiarazioni degli altri testi: (dipendente di aveva eseguito prove in Tes_3 Controparte_1
laboratorio e non in loco sui presunti motore ed azionamento sostituiti, (raffigurati nelle foto prontamente contestate e disconosciute-doc. 17 e 18 fs CP_1
); (dipendente di Soitaab Impianti, società che ha assorbito la
[...] Tes_2
costruttrice della macchina ha rilasciato dichiarazioni che sono state stravolte Pt_3
nel loro significato dal giudice, avendo dichiarato che, dopo avere visionato la macchina il 24/09/2018, motore e azionamento, che servivano per la lavorazione in automatico, non funzionavano, sia prima che dopo l'intervento di sostituzione da parte di , a dimostrazione che il loro intervento era stato superfluo e non CP_1
risolutivo.
Quanto infine a erroneamente il giudice l'aveva considerato Controparte_4
pagina 9 di 14 inattendibile per la sola ragione del legame di parentela poiché questo non impedisce la capacità a testimoniare ed è ugualmente irrilevante che fosse un agente monomandario della ditta di cui egli era titolare.
Il giudice ha errato anche a considerare contraddittoria la testimonianza non avvedendosi che quando il teste affermava “ciò risulta dal rapporto di intervento” lo faceva solo in risposta al cap 8 (“Vero che il tecnico della Controparte_1
partiva da Brescia alle ore 14,00 del 19/09/2018, si recava presso la sede della
e dopo un intervento di circa un'ora, in cui vide per la prima volta la Parte_2
macchina e sostituì motore e azionamento, verso le 18,00 ripartiva alla volta di
Brescia”).
Al contrario il teste ha confermato che il macchinario, prima dell'intervento,
funzionava in modalità manuale e, dopo l'intervento e la sostituzione, che la situazione non era cambiata.
Con il quinto motivo l'appellante lamenta l'ingiustificata condanna alle spese di lite dato che il giudice non ha tenuto conto della proposta, non accettata, formulata in data 04/10/2018 (doc. 2) per la risoluzione della controversia con la quale si chiedeva, a fronte del pagamento dell'intervento e della mano d'opera, che l'appellata smontasse e riprendesse i due pezzi nuovi, restituendo i due componenti disinstallati e ritirati in precedenza, garantendo il funzionamento manuale del macchinario.
***
I motivi, che possono essere trattati congiuntamente, vanno rigettati.
pagina 10 di 14 L'Appellante lamenta in sostanza che il giudice abbia errato nella valutazione delle prove documentali e orali, dando maggior rilevanza al rapporto di intervento sottoscritto in data 19/09/2018 (doc. 3 fs ) senza considerare attentamente CP_1
le dichiarazioni testimoniali che confermerebbero il suo assunto, ovvero che le sostituzioni dei pezzi (motore e azionamento) da parte di non Controparte_1
avevano risolto il problema relativo al non funzionamento in modalità automatica della segatrice.
Il rapporto di intervento del 19/09/2018 citato reca le diciture, nella casella motivo della richiesta, “Blocco azionamento Motore” e nella descrizione dell'intervento eseguito, la sostituzione dei pezzi (motore ed azionamento), oltre all'indicazione di un ulteriore pezzo (CPU) che risultava non funzionante (KO) di cui si consigliava la sostituzione.
Il rapporto di intervento era confermato e sottoscritto per accettazione da Pt_2
con l'apposizione del timbro e la firma di in esso non si
[...] Controparte_4
trova alcun riferimento alla richiesta di ripristino della modalità di funzionamento automatico, né alcuna rimostranza al riguardo.
L'appellante lamenta che il teste sia stato considerato Controparte_4
inattendibile dal giudice di primo grado ed invero le dichiarazioni dallo stesso rese sono per lo più contraddittorie e comunque non aderenti al rapporto da lui sottoscritto per accettazione.
Il teste infatti dichiarava di essere arrivato il 19/09/2018 quando il tecnico stava terminando il suo intervento ed aveva già sostituito le due componenti, confermando
(in risposta al capitolo 10) di avere constatato unitamente al tecnico stesso che la pagina 11 di 14 continuava a funzionare solo in modalità semiautomatica/manuale. Parte_4
Precisava anche che l'offerta n. 351/2019 relativa a tali componenti (doc.4) era stata ricevuta da successivamente rispetto al momento in cui era stato Parte_2
eseguito l'intervento di sostituzione dei pezzi sul macchinario, circostanza questa convalidata anche in sede di interpello dal legale rappresentante . Parte_2
Tuttavia anche la suddetta offerta, trasmessa unitamente al DDT n. 292 del
20.09.2018 e alla conferma d'ordine n. 187/2019 del 20.09.2018 (docc. 4-6) veniva debitamente sottoscritta (con apposizione anche del timbro) senza alcuna riserva sul lavoro svolto e la fattura contestualmente inviata non veniva respinta.
La citata documentazione unitamente al rapporto di intervento, in ragione della sottoscrizione, fanno piena prova nei confronti dell'appellante e contraddicono la ricostruzione dei fatti dal medesimo rappresentata.
Il rapporto infatti è stato sottoscritto da ad intervento ultimato senza che Parte_2
alcuna rimostranza od annotazione (con riferimento alla mancata funzionalità
automatica) vi sia stata inserita, il macchinario dopo la sostituzione dei pezzi funzionava e l'offerta pervenuta il giorno successivo l'intervento veniva anch'essa accettata senza contestazioni a dimostrazione dell'effettiva approvazione del lavoro eseguito.
I successivi ripensamenti insorti al momento del pagamento sono quindi ininfluenti,
e non impediscono il riconoscimento di quanto dovuto al creditore.
Il mancato funzionamento dei pezzi sostituiti veniva altresì confermato dal teste il quale precisava che: l'azionamento presentava l'allarme ed il Testimone_3
pagina 12 di 14 motore non aveva coppia, cioè non aveva potenza, quindi quando si dava un
comando di rotazione l'azionamento andava in allarme e quindi si fermava. Avevo
messo i componenti, azionamento e motore sul nostro banco prova”.
Di nessuna rilevanza è il fatto che il malfunzionamento sia stato verificato dal teste sul banco prova, dato che è usuale che ciò avvenga nel caso di malfunzionamenti di dispositivi elettronici e meccanici onde consentirne la riparazione o la rigenerazione.
Le dichiarazioni del teste infine non sono concludenti, non ricorda in Tes_2
che data avrebbe visionato la macchina ma conferma che prima della sostituzione le componenti (motore e azionamento) non funzionavano.
Tra l'altro che l'azionamento (A06B-6089-H105) fosse stato già oggetto di riparazioni in precedenza è dimostrato dalla fattura Next del 30/04/2018 prodotta dallo stesso appellante (doc. 7 fs . Pt_2
Va infine confermato quanto correttamente ritenuto dal giudice di primo grado riguardo all'irrilevanza dei capitoli di prova non ammessi, dato che gli stessi riguardano la sostituzione di ulteriori elementi (CPU e scheda Assi) della segatrice successivamente all'intervento eseguito da o le proposte transattive (già CP_1
agli atti) intercorse tra le parti che non è contestato non abbiano sortito alcun effetto.
Alla luce di quanto sopra l'appello va rigettato.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla società
appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22 (valore dichiarato da euro 5.200 ad euro 26.000)
pagina 13 di 14
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 664/2023 del Tribunale di
Brescia seconda sezione in data 2/03/2023 così dispone:
rigetta l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 1.134 per la “fase di studio”, euro 921 per la “fase introduttiva” ed euro 1.911 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 05 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 14 di 14
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Maria Rosa Cantù Presidente
Dott. Giuseppe Serao Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 395/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 27/11/2024
d a
, IN PROPRIO E QUALE TITOLARE DITTA OGGETTO: Parte_1
Altri contratti d'opera INDIV. , rappresentato e difeso Parte_2
dall'avv. BACCHELLI GIORGIO, elettivamente domiciliato in VIA SOLFERINO
15 BOLOGNA presso il suo studio
APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'avv. SERRA Controparte_1
LEONARDO, elettivamente domiciliata in VIA RODOLFO VANTINI 23
BRESCIA presso il suo studio
APPELLATA pagina 1 di 14 In punto: appello a sentenza n. 664/2023 del Tribunale di Brescia seconda sezione in data 22/03/2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante: respinta ogni diversa istanza, in totale riforma ed annullamento della sentenza nr. 664/2023), notificata in data 23/3/2023, dichiararsi la medesima illegittima e nulla per le ragioni sopra esposte e quindi dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Brescia in data 2/5/2019, nei confronti della Parte_2
Si chiede altresì la condanna di alla restituzione di quanto Controparte_1
pagato da in esecuzione della sentenza di primo grado, cioè euro Parte_2
15.208,67.
In via istruttoria, si chiede ammettersi gli ulteriori capitoli di prova testimoniale e testi indicati da parte opponente con la memoria ex art.183 VI° comma Parte_2
n. 2 c.p.c. depositata in primo grado, ed in particolare i capitoli 1, 2, 3, 4 e 5 sui quali dovrebbe essere sentito il teste, sig. presso Next Pro srl;
i Testimone_1
capitoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 29 sui quali dovrebbe essere sentito il teste, sig.
c/o Soitaab Impianti Srl. Testimone_2
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Dell'appellata: IN VIA PRINCIPALE rigettare integralmente il gravame proposto con l'appello da poiché inammissibile e/o Parte_2
improcedibile e/o comunque infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui alla comparsa di costituzione in appello nell'interesse di Controparte_2 da considerarsi ivi integralmente richiamati e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado.
In ogni caso si reiterano le conclusioni proposte in primo grado come segue: “a) respingere l'opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 2277/2019 D.I. - n.
6412/2019 R.G. - emesso in data 02.05.2019 dal Tribunale di Brescia, così come azionata da e tutte le domande, eccezioni ed Parte_2
istanze adverso proposte da parte opponente odierna appellante in quanto inammissibili e/o improcedibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto per i pagina 2 di 14 motivi tutti di cui alla narrativa da ritenersi ivi integralmente richiamati”; “b) accertare e dichiarare che nessuna responsabilità contrattuale per inadempimento può essere ascritta ad in relazione all'esecuzione Controparte_1
dell'opera, così come commissionata ed effettuata nell'interesse di
[...]
e per l'effetto rigettare tutte le domande, eccezioni ed istanze ex Parte_2
adverso formulate da parte della società opponente odierna appellante in quanto inammissibili e/o improcedibili e/o comunque infondate, in fatto ed in diritto, per i motivi tutti di cui alla narrativa da ritenersi ivi integralmente richiamati”; “c) confermare il decreto ingiuntivo n. 2277/2019 D.I. (n. 6412/2019 R.G.) emesso in data 02.05.2019 dal Tribunale di Brescia e per l'effetto condannare
[...]
(C.F. – P.I. ) con sede Parte_2 C.F._1 P.IVA_1
legale in Valsamoggia (BO) alla via Emilia n. 18, in persona del proprio titolare
(C.F. nato a [...] il Parte_2 C.F._1
25.10.1971 e residente in [...], in favore di (C.F. e P.I. in persona del proprio legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in Cazzago San IN (BS) alla via
Pierre e Marie Curie n. 2/4, la somma di € 5.792,68 (diconsi euro cinquemilasettecentonovatadue/68), oltre ad interessi legali, rivalutazione monetaria ed interessi di mora ai sensi del D.lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze all'effettivo saldo, per i motivi tutti di cui alla narrativa da ritenersi ivi integralmente richiamati”;
IN OGNI CASO Con vittoria di spese documentate e compenso professionale determinato ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA 1. Prova per interrogatorio formale e per testi Si chiede
l'ammissione di prova per interrogatorio formale del sig. nella Parte_2
Sua qualità di titolare dell'impresa individuale Servizi Lame di AN HE e
l'interrogatorio libero dell'ing. , legale rappresentante di Controparte_3
oltre che prova per testi, sulle circostanze di fatto non Controparte_1
ritenute ammissibili nella ordinanza sulla richiesta dei mezzi istruttori del pagina 3 di 14 15.10.2020, così come capitolate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. nell'interesse di parte opponente, ivi di seguito meglio specificate premessa la frase
“Vero che”:
13. “Vero che, in data 19.09.2018, ha accertato che la Controparte_1 segatrice “ , oltre al guasto all'azionamento e del motore, presentava Pt_3
ulteriori problematiche di natura tecnica a bordo macchina di cui di Parte_2
è stata immediatamente informata dalla società opposta”; Parte_2
14. “Vero che, in data 19.09.2018, ha informato Controparte_1 Pt_2
di che la macchina utensile necessitava anche la
[...] Parte_2
sostituzione della CPU, come peraltro meglio evidenziato nel rapporto di intervento del 19.09.2018 che mi viene rammostrato” (cfr. doc. 3);
Si indica come teste:
• residente in [...]
15;
2. Perizia tecnica Per i motivi esposti nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2,
c.p.c. oltre che in atti, si fa istanza all'Ill.mo Giudice adito di Voler ammettere, qualora ritenuto necessario, CTU finalizzata a: a) ispezionare ed esaminare il motore e l'azionamento disinstallati dalla segatrice “ , così come depositati e Pt_3
custoditi presso il laboratorio della società opposta al fine di: (i) accertare la natura e la causa del non funzionamento dei dispositivi;
(ii) accertare che i dispositivi risultano non funzionanti anche attraverso lo svolgimento di apposito test di verifica / collaudo (da espletarsi, ove necessario, direttamente sulla macchina utensile, anche mediante l'installazione dei dispositivi sul macchinario al fine di verificarne il malfunzionamento); b) ispezionare ed esaminare la segatrice “ Pt_3
al fine di verificare che il motore e l'azionamento forniti ed installati da
[...]
sulla macchina utensile risultano perfettamente funzionanti;
3. Sulle CP_1 istanze istruttorie formulate nell'interesse di parte opponente
Ci si oppone alla richiesta di ammissione delle prove per interpello e per testi, così come dedotte e capitolate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., oltre che nell'istanza del 03.02.201 depositata nell'interesse di Parte_2 pagina 4 di 14 nonché reiterate con l'atto di appello per i motivi esposti nella Parte_2
comparsa di costituzione in appello, oltre che nella memoria ex art. 183, comma 6 n.
3, c.p.c. e nella note difensive del 05.02.2021 nell'interesse di Controparte_1
da considerarsi ivi integralmente richiamate e trascritte.
[...]
4. Prova contraria si chiede in ogni caso di essere ammessi a prova contraria con i testi indicati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., oltre che nel foglio di precisazione delle conclusioni per così come peraltro Controparte_1
indicato anche nella presente comparsa di costituzione in appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione , titolare dell'impresa Parte_2
individuale chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 2277/2019 Parte_2
emesso dal Tribunale di Brescia il 02.05.2019 con il quale gli era stato ingiunto di pagare a favore di la somma di euro 5.792,68 iva inclusa, Controparte_1
oltre interessi e spese, a saldo della fattura n. 245/2019 del 20.09.2019 per prestazione del servizio tecnico e della fornitura di dispositivi (doc. 8) .
Esponeva l'opponente che:
- nel settembre 2018 si era rivolto alla perchè intervenisse su un Controparte_1
proprio macchinario (segatrice a nastro marca che risultava funzionante solo Pt_3
in modalità semi automatica e non in modalità automatica;
- l'opposta aveva suggerito la sostituzione di due componenti che aveva avuto luogo in data 19/10/2018, ma nonostante ciò la macchina aveva continuato a presentare gli stessi difetti di prima dell'intervento;
- egli aveva allora contattato la ditta costruttrice del macchinario la quale aveva provveduto alla sostituzione di un altro componente, con ciò risolvendo il problema pagina 5 di 14 (funzionamento della macchina anche in modo automatico);
- non aveva accettato la sua proposta di pagamento del costo Controparte_1
della sola manodopera e di trasferta ma non anche del costo per la sostituzione dei due componenti.
Premesso ciò chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, previa risoluzione del contratto per inadempimento della controparte.
Si costituiva l'opposta che insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo,
evidenziando che:
- contrariamente a quanto affermato dall'opponente, il mancato funzionamento del macchinario, e non della sola modalità di funzionamento automatico, era stato causato dal blocco dell'azionamento e del motore, essendo ciò risultante dal rapporto di intervento del 19.09.2018 (doc. 3), firmato per accettazione dall'opponente;
- pertanto, si era suggerito di sostituire i dispositivi non funzionanti, A06B-6089-
H105 (SERVO AMPLIFIER SVU 1-80 PWM INTERFACE TYPE AIB) e A068-
0143-5077, come specificato nell'offerta n. 351/2019 del 19.09.2018 espressamente accettata (docc. 4, 6);
- detti dispositivi erano installati in data 19/09/2018, in sostituzione di quelli guasti, e la macchina aveva ripreso a funzionare;
- non era stata sollevata alcuna contestazione immediata né sull'esecuzione del lavoro né sulla fornitura dei dispositivi, né tantomeno sulla fattura trasmessa in data
20/09/2018;
- era stato evidenziato nel medesimo rapporto (19/09/2018) anche un'ulteriore pagina 6 di 14 problema legato al non funzionamento del CPU, ma questo non era stato oggetto del contratto pattuito tra le parti;
- la fattura non era stata pagata e la proposta transattiva era naufragata non avendo l'opponente acconsentito ad effettuare in contraddittorio tra le parti la verifica del malfunzionamento dei dispositivi sostituiti.
La causa era istruita documentalmente e con l'assunzione di prove testimoniali.
Con la sentenza gravata il tribunale rigettava l'opposizione con condanna dell'opponente al rimborso delle spese di lite.
Rigettata nuovamente la domanda sui capitoli di prova non ammessi, il giudice rilevava che:
- come risultava dal rapporto d'intervento del 19/09/2018, controfirmato dall'opponente, il motivo della richiesta era unicamente quello descritto come
“Blocco azionamento motore”;
- nessuna contestazione era stata sollevata in ordine alla persistenza dei problemi o al ricevimento della fattura, se non in data 04/10/2019 solo dopo l'intervenuto sollecito di pagamento;
- la bontà dell'intervento risultava comprovata dalle dichiarazioni dei testi ( e Tes_3
che avevano confermato che i componenti motore e azionamento (poi Tes_2
sostituiti da ) non funzionavano;
CP_1
- al contrario era rimasta sfornita di prova la tesi che il macchinario prima dell'intervento eseguito funzionava in modalità manuale (non potendosi ritenere attendibile il teste (fratello ed agente monomandatario dell'opponente); Parte_2
pagina 7 di 14 - il credito vantato andava riconosciuto, dato che il funzionamento del motore e dell'azionamento furono ripristinati solo grazie all'intervento di . CP_1
Avverso la sentenza in proprio e quale titolare della ditta Parte_2
individuale Servizi Lame proponeva appello reiterando le domande tutte già svolte in primo grado.
Si costituiva l'appellata che insisteva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza collegiale del 27/11/2024 la causa era rimessa al collegio per la decisione con termine per il deposito di memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo ed il sesto motivo l'appellante reitera l'istanza di Parte_2
ammissione dei capitoli di prova non ammessi dal giudice con l'ordinanza del
15/10/2020 che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, era stata tempestivamente impugnata e che consentirebbe ai testi di fornire importanti chiarimenti in merito al funzionamento della macchina segatrice ante e post intervento ed alla tipologia di intervento effettivamente richiesto ad CP_1
.
[...]
Con il secondo motivo contesta la sentenza ove il giudice ha attribuito valore di prova assoluta al rapporto d'intervento redatto da per essere Controparte_1
stato sottoscritto, nonostante si trattasse di un documento predisposto unilateralmente dal tecnico intervenuto, che (teste considerato poi inattendibile Controparte_4
dal giudice) si era limitato a sottoscrivere e timbrare a conferma del solo fatto che pagina 8 di 14 l'intervento era avvenuto e quanto riferito dal tecnico era stato effettuato.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza ove il giudice ha ritenuto che non fossero state mosse contestazioni all'operato di fino al 04/10/2018, CP_1
dato che erano state già formalizzate con mail del 25/09/2018 contenente la richiesta di restituzione dei pezzi sostituiti.
Che il problema non era stato risolto era poi comprovato dal teste CP_4
e dalla stessa indicazione del tecnico intervenuto che consigliava la
[...]
sostituzione di un ulteriore pezzo (CPU).
Con il quarto motivo l'appellante censura poi l'errata interpretazione e valutazione da parte del giudice delle prove testimoniali assunte.
In particolare evidenzia l'irrilevanza e inattendibilità delle dichiarazioni degli altri testi: (dipendente di aveva eseguito prove in Tes_3 Controparte_1
laboratorio e non in loco sui presunti motore ed azionamento sostituiti, (raffigurati nelle foto prontamente contestate e disconosciute-doc. 17 e 18 fs CP_1
); (dipendente di Soitaab Impianti, società che ha assorbito la
[...] Tes_2
costruttrice della macchina ha rilasciato dichiarazioni che sono state stravolte Pt_3
nel loro significato dal giudice, avendo dichiarato che, dopo avere visionato la macchina il 24/09/2018, motore e azionamento, che servivano per la lavorazione in automatico, non funzionavano, sia prima che dopo l'intervento di sostituzione da parte di , a dimostrazione che il loro intervento era stato superfluo e non CP_1
risolutivo.
Quanto infine a erroneamente il giudice l'aveva considerato Controparte_4
pagina 9 di 14 inattendibile per la sola ragione del legame di parentela poiché questo non impedisce la capacità a testimoniare ed è ugualmente irrilevante che fosse un agente monomandario della ditta di cui egli era titolare.
Il giudice ha errato anche a considerare contraddittoria la testimonianza non avvedendosi che quando il teste affermava “ciò risulta dal rapporto di intervento” lo faceva solo in risposta al cap 8 (“Vero che il tecnico della Controparte_1
partiva da Brescia alle ore 14,00 del 19/09/2018, si recava presso la sede della
e dopo un intervento di circa un'ora, in cui vide per la prima volta la Parte_2
macchina e sostituì motore e azionamento, verso le 18,00 ripartiva alla volta di
Brescia”).
Al contrario il teste ha confermato che il macchinario, prima dell'intervento,
funzionava in modalità manuale e, dopo l'intervento e la sostituzione, che la situazione non era cambiata.
Con il quinto motivo l'appellante lamenta l'ingiustificata condanna alle spese di lite dato che il giudice non ha tenuto conto della proposta, non accettata, formulata in data 04/10/2018 (doc. 2) per la risoluzione della controversia con la quale si chiedeva, a fronte del pagamento dell'intervento e della mano d'opera, che l'appellata smontasse e riprendesse i due pezzi nuovi, restituendo i due componenti disinstallati e ritirati in precedenza, garantendo il funzionamento manuale del macchinario.
***
I motivi, che possono essere trattati congiuntamente, vanno rigettati.
pagina 10 di 14 L'Appellante lamenta in sostanza che il giudice abbia errato nella valutazione delle prove documentali e orali, dando maggior rilevanza al rapporto di intervento sottoscritto in data 19/09/2018 (doc. 3 fs ) senza considerare attentamente CP_1
le dichiarazioni testimoniali che confermerebbero il suo assunto, ovvero che le sostituzioni dei pezzi (motore e azionamento) da parte di non Controparte_1
avevano risolto il problema relativo al non funzionamento in modalità automatica della segatrice.
Il rapporto di intervento del 19/09/2018 citato reca le diciture, nella casella motivo della richiesta, “Blocco azionamento Motore” e nella descrizione dell'intervento eseguito, la sostituzione dei pezzi (motore ed azionamento), oltre all'indicazione di un ulteriore pezzo (CPU) che risultava non funzionante (KO) di cui si consigliava la sostituzione.
Il rapporto di intervento era confermato e sottoscritto per accettazione da Pt_2
con l'apposizione del timbro e la firma di in esso non si
[...] Controparte_4
trova alcun riferimento alla richiesta di ripristino della modalità di funzionamento automatico, né alcuna rimostranza al riguardo.
L'appellante lamenta che il teste sia stato considerato Controparte_4
inattendibile dal giudice di primo grado ed invero le dichiarazioni dallo stesso rese sono per lo più contraddittorie e comunque non aderenti al rapporto da lui sottoscritto per accettazione.
Il teste infatti dichiarava di essere arrivato il 19/09/2018 quando il tecnico stava terminando il suo intervento ed aveva già sostituito le due componenti, confermando
(in risposta al capitolo 10) di avere constatato unitamente al tecnico stesso che la pagina 11 di 14 continuava a funzionare solo in modalità semiautomatica/manuale. Parte_4
Precisava anche che l'offerta n. 351/2019 relativa a tali componenti (doc.4) era stata ricevuta da successivamente rispetto al momento in cui era stato Parte_2
eseguito l'intervento di sostituzione dei pezzi sul macchinario, circostanza questa convalidata anche in sede di interpello dal legale rappresentante . Parte_2
Tuttavia anche la suddetta offerta, trasmessa unitamente al DDT n. 292 del
20.09.2018 e alla conferma d'ordine n. 187/2019 del 20.09.2018 (docc. 4-6) veniva debitamente sottoscritta (con apposizione anche del timbro) senza alcuna riserva sul lavoro svolto e la fattura contestualmente inviata non veniva respinta.
La citata documentazione unitamente al rapporto di intervento, in ragione della sottoscrizione, fanno piena prova nei confronti dell'appellante e contraddicono la ricostruzione dei fatti dal medesimo rappresentata.
Il rapporto infatti è stato sottoscritto da ad intervento ultimato senza che Parte_2
alcuna rimostranza od annotazione (con riferimento alla mancata funzionalità
automatica) vi sia stata inserita, il macchinario dopo la sostituzione dei pezzi funzionava e l'offerta pervenuta il giorno successivo l'intervento veniva anch'essa accettata senza contestazioni a dimostrazione dell'effettiva approvazione del lavoro eseguito.
I successivi ripensamenti insorti al momento del pagamento sono quindi ininfluenti,
e non impediscono il riconoscimento di quanto dovuto al creditore.
Il mancato funzionamento dei pezzi sostituiti veniva altresì confermato dal teste il quale precisava che: l'azionamento presentava l'allarme ed il Testimone_3
pagina 12 di 14 motore non aveva coppia, cioè non aveva potenza, quindi quando si dava un
comando di rotazione l'azionamento andava in allarme e quindi si fermava. Avevo
messo i componenti, azionamento e motore sul nostro banco prova”.
Di nessuna rilevanza è il fatto che il malfunzionamento sia stato verificato dal teste sul banco prova, dato che è usuale che ciò avvenga nel caso di malfunzionamenti di dispositivi elettronici e meccanici onde consentirne la riparazione o la rigenerazione.
Le dichiarazioni del teste infine non sono concludenti, non ricorda in Tes_2
che data avrebbe visionato la macchina ma conferma che prima della sostituzione le componenti (motore e azionamento) non funzionavano.
Tra l'altro che l'azionamento (A06B-6089-H105) fosse stato già oggetto di riparazioni in precedenza è dimostrato dalla fattura Next del 30/04/2018 prodotta dallo stesso appellante (doc. 7 fs . Pt_2
Va infine confermato quanto correttamente ritenuto dal giudice di primo grado riguardo all'irrilevanza dei capitoli di prova non ammessi, dato che gli stessi riguardano la sostituzione di ulteriori elementi (CPU e scheda Assi) della segatrice successivamente all'intervento eseguito da o le proposte transattive (già CP_1
agli atti) intercorse tra le parti che non è contestato non abbiano sortito alcun effetto.
Alla luce di quanto sopra l'appello va rigettato.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla società
appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22 (valore dichiarato da euro 5.200 ad euro 26.000)
pagina 13 di 14
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 664/2023 del Tribunale di
Brescia seconda sezione in data 2/03/2023 così dispone:
rigetta l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 1.134 per la “fase di studio”, euro 921 per la “fase introduttiva” ed euro 1.911 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 05 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
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