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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile di appello avverso la sentenza n. 18/2019 del Tribunale di Avellino, emessa il 28-29/3/2019, iscritto al n. 2274/2019 r.g.a.c.c. pendente
TRA
(c.f. ), costituitasi in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avv. Giacomo
Ambrosino (c.f. ); C.F._1
AP P E L L AN T E
E
.f. ), costituitosi in persona del Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, nonché di delibera di giunta n. 90 del 9/9/2019, dall'Avv.
Giuseppe Palmieri (c.f. ); C.F._2
AP P E L L A TO
n. 2274/2019 R.G.AA.CC. Pag. 1 di 3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione innanzi al Tribunale di S. Angelo dei Lombardi notificato il
22/3/2013, la proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 22/2013 emesso in favore del avente ad oggetto Controparte_1
l'importo di € 30.630 oltre accessori, per canoni di locazione della piscina comunale non versati. Deduceva che nulla era dovuto in forza della compensazione con somme sborsate per manutenzione straordinaria, interventi urgenti e migliorie ed anzi chiedeva la condanna dell'opposto al pagamento di € 10.716,38.
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'opposizione e delle pretese della CP_1
cooperativa.
Il processo veniva successivamente trasferito presso il Tribunale di Avellino a causa della soppressione di quello di S. Angelo dei Lombardi.
Con sentenza n. 18/2019 il Tribunale di Avellino così provvedeva: “1. accoglie parzialmente l'opposizione e, revocato il decreto n. 22/2013, condanna l'opponente al pagamento a favore del della somma di € 28.130,00 oltre interessi Controparte_1
legali con decorrenza dalla scadenza dei singoli ratei non pagati fino al soddisfo;
2. rigetta ogni altra domanda;
3. condanna parte soccombente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4200,00 oltre rimb. forf., iva e cpa come per legge a favore del comune di e in € 1200,00 CP_1
oltre rimb. forf., iva e cpa come per legge a favore del terzo chiamato in causa”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato il
2/5/2019, la cooperativa, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare il controcredito opposto in compensazione dalla e condannare il al Parte_1 Controparte_1 pagamento della somma di €. 8.216,38, tenuto conto del riconoscimento della somma di
€. 2.500,00 già scomputata dal Tribunale di Avellino in parziale accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 22/2013”, con vittoria di spese.
Si è costituito, con comparsa di risposta depositata il 24/9/2019, il CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 18/2/2025 nessuna delle parti è comparsa;
la
Corte ha rinviato pertanto all'udienza del 4/3/2025 ai sensi dell'art. 309 c.p.c..
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(già Prima sezione civile bis)
Neppure a tale udienza le parti sono comparse, nonostante la regolare comunicazione del precedente rinvio.
Deve quindi dichiararsi l'estinzione del processo di appello ai sensi degli artt. 309
e 181 c.p.c..
Nessuna statuizione occorre sulle spese, in considerazione di quanto previsto dall'art. 310 ultimo comma c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 18/2019 del Tribunale di Avellino emessa il 28-29/3/2019: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo di appello ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c..
Così deciso in Napoli, il 4 marzo 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
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