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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 30/06/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3034/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3034/2024 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), tutti con il patrocinio degli avv.ti CRISTIANA TACCHETTO e C.F._4
FABIO SANGUIN
ATTORI contro
(C.F. ), difesa dall'avv. AIDA ZARLENGA P_ P.IVA_1
SANTANDER (C.F. ), difesa dagli avv.ti ANNA BETTONI Controparte_2 P.IVA_2
e FRANCESCO MOCCI
CONVENUTI
CONCLUSIONI
1 + 4: Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere l'appello proposto per i motivi esposti in narrativa, nei confronti della sentenza n. 952/2024 pronunciata il 9.5.2024 dal Giudice di Pace di Padova, in persona del Dott. Antonio Bordin, in esito al procedimento n. 6118/2023 R.G. G.d.P. Padova, pubblicata in pari data, notificata tramite pec dalla Cancelleria il 16 maggio 2024 e dall'Avv. Aida Zarlenga per conto di a parte appellante nel domicilio eletto, in data 18.5.2024, e, per l'effetto, in totale riforma P_ della medesima, anche le conclusioni precisate di seguito:
Nel merito: accertato e dichiarato quanto in premesse, adversis rejectis, accertata e dichiarata la surrogazione degli attori nei diritti restitutori eventualmente spettanti alla convenuta
[...]
in virtù dell'accordo in tal senso intervenuto in corso di causa con parte attrice Controparte_3 appellante, e dichiarata l'estromissione della predetta convenuta dal presente giudizio,
- In principalità: dichiararsi nullo il contratto di compravendita concluso tra il defunto R_
(nato ad [...] il [...] e deceduto a Padova il 9 aprile 2021) con
[...]
(“contratto di vendita di autoveicolo” cfr. doc. n. 02) e gli atti e contratti conseguenti P_
e/o comunque collegati, tra cui il contratto di finanziamento stipulato presso con P_
(“contratto di prestito finalizzato” cfr. doc. n. 03), per le motivazioni Controparte_3 tutte indicate negli atti di parte appellante o per l'eventuale diversa causa che verrà rilevata d'ufficio nel corso del presente procedimento, con ogni conseguente disposizione restitutoria in favore di parte attrice appellante in qualità di unici eredi del defunto, comprese quelle spettanti alla convenuta cui gli attori si sono integralmente surrogati, nonchè la restituzione Controparte_3 dell'autovettura da parte degli alla convenuta e condanna di Persona_2 P_ quest'ultima società al risarcimento a favore dei medesimi dei danni tutti patiti e patiendi, come riportato alle pagg. 25-26 dell'atto introduttivo del presente procedimento nonchè ai documenti nn. 02
(contratto di vendita autovettura), 03 (contratto di finanziamento), 04 (fattura - sig. P_ Pt_2 del fascicolo di primo grado, o nella misura che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia.
- In subordine: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in principalità, dichiararsi l'annullamento del contratto di compravendita concluso tra il defunto A_
2 (nato ad [...] il [...] e deceduto a Padova il 9 aprile 2021) con P_
(“contratto di vendita di autoveicolo” cfr. doc. n. 02) e gli atti e contratti conseguenti e/o comunque collegati, tra cui il contratto di finanziamento stipulato presso con P_ [...]
(“contratto di prestito finalizzato” cfr. doc. n. 03), per le motivazioni tutte indicate Controparte_3 negli atti di parte appellante con ogni conseguente disposizione restitutoria in favore di parte attrice appellante in qualità di unici eredi del defunto, comprese quelle spettanti alla convenuta
[...]
cui gli attori si sono integralmente surrogati, nonchè la restituzione dell'autovettura da CP_3 parte degli alla convenuta e condanna di quest'ultima società al Persona_2 P_ risarcimento a favore dei medesimi dei danni tutti patiti e patiendi, come riportato alle pagg. 25-26 dell'atto introduttivo del presente procedimento nonchè ai documenti nn. 02 (contratto di vendita autovettura), 03 (contratto di finanziamento), 04 (fattura - sig. del fascicolo di P_ Pt_2 primo grado, o nella misura che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia.
- In via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in principalità e di quella svolta in via subordinata, dichiararsi la risoluzione giudiziale del contratto di compravendita concluso tra il defunto (nato ad [...] il 17 A_ maggio 1953 e deceduto a Padova il 9 aprile 2021) con (“contratto di vendita di P_ autoveicolo” cfr. doc. n. 02), per grave inadempimento di quest'ultima società, e gli atti e contratti conseguenti e/o comunque collegati, tra cui il contratto di finanziamento stipulato presso P_ con (“contratto di prestito finalizzato” cfr. doc. n. 03), per le
[...] Controparte_3 motivazioni tutte indicate negli atti di parte appellante con ogni conseguente disposizione restitutoria in favore di parte attrice appellante in qualità di unici eredi del defunto, comprese quelle spettanti alla convenuta cui gli attori si sono integralmente surrogati, nonchè la Controparte_3 restituzione dell'autovettura da parte degli alla convenuta e condanna di Persona_2 P_ quest'ultima società al risarcimento a favore dei medesimi dei danni tutti patiti e patiendi, come riportato alle pagg. 25-26 dell'atto introduttivo del presente procedimento nonchè ai documenti nn. 02
(contratto di vendita autovettura), 03 (contratto di finanziamento), 04 (fattura - sig. P_ Pt_2 del fascicolo di primo grado, o nella misura che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia.
3 In via istruttoria: si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie tutte già formulate negli scritti difensivi in atti, da intendersi ivi espressamente richiamate, e non ammesse durante il corso del presente procedimento.
In ogni caso: condannarsi la sola convenuta a rifondere integralmente le competenze P_ professionali e spese, compreso il rimborso forfettario delle spese generali 15% ex DM n. 55/2014 ed ex DM n.147/ 2022 di entrambi i gradi di giudizio, della fase stragiudiziale e della procedura di mediazione, dettando ogni eventuale disposizione restitutoria.
: P_
Nel merito:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Padova, quale giudice del gravame, considerata anche la totale cessazione della materia del contendere per essere intervenuto un accordo tra e di cui la difesa degli Eredi ha dato contezza solo a verbale di udienza Per_2 Controparte_4
e per essere intervenuta la cancellazione del fermo amministrativo di cui si è detto, invece, sin dal primo atto, respingere siccome inammissibile, improcedibile e comunque infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in atti, l'appello proposto dai sig.ri , Parte_1 Pt_2
, e , confermando in ogni sua parte la sentenza di
[...] Parte_3 Parte_4 primo grado che bene ha giudicato.
Con vittoria di spese, compensi e oneri accessori come per legge.
In via istruttoria: si richiamano integralmente, omettendone la completa trascrizione in ossequio agli obblighi di sinteticità degli atti processuali, gli atti depositati nell'ambito del primo grado, anche con riguardo al rigetto della richiesta di CTU e di escussione testimoniale.
Controparte_3
dà atto che è intervenuto un accordo con parte appellante, che ne dà conferma nelle proprie CP_3 note, e pertanto dichiara di rinunciare alle domande svolte in giudizio nei confronti di sola parte
4 appellante, con compensazione delle spese del presente grado di giudizio nei confronti di qeusta, accettando l'identica rinuncia operata da parte appellante.
Dichiara inoltre di surrogare parte appellante nelle domande svolte da nei confronti di CP_3
che si ritrascrivono, e nei conseguenti diritti: P_
“In via riconvenzionale ex art. 346 c.p.c., nei confronti di P_
dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante P_
qualsivoglia conseguenza negativa derivante dal giudizio in oggetto, nonché somma che dovesse essere tenuta a pagare, incluse le spese dei due gradi di giudizio;
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, accertare e dichiarare che vanta un credito nei confronti di e, per l'effetto, condannare CP_3 P_ P_
a restituire a favore di la somma di euro 9.250,00, oltre agli interessi non percepiti sulla CP_3 somma erogata ovvero la minore o maggiore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi legali di mora, ai sensi dell'art. 125 quinquies TUB, ovvero in subordine ai sensi dell'art.
2033 c.c..”
Alla luce di quanto sopra e in particolare dalle dichiarazioni di rinuncia e di surroga come sopra formulate, chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia disporre l'estromissione di dal presente CP_3 giudizio.
5
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , e impugnano la sentenza n. Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3
952/2024 del Giudice di Pace di Padova che ha rigettato le domande da loro svolte, quali eredi di nei confronti di e e aventi a oggetto la A_ P_ Controparte_3 nullità per truffa contrattuale, l'annullamento e/o la risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita dell'auto Chevrolet Cruze Lt del 7.6.2018 e di tutti gli altri contratti collegati e conseguenti, tra cui in particolare il contratto di finanziamento con a causa della presenza CP_3 sul veicolo, al momento dell'acquisto, di un fermo amministrativo non dichiarato dal venditore, lamentando l'errata ricostruzione dei fatti e la violazione di legge 1) per aver ritenuto il giudice provata la conoscenza da parte dell'acquirente dell'iscrizione pregiudizievole sul mezzo e ciò sulla base di testimonianze assunte in violazione dell'art. 2722 c.c. e comunque non attendibili e pervenendo in ogni caso a una conclusione in contrasto altresì delle disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.; 2) per aver ritenuto assorbente la negligenza del compratore nel non aver verificato al PRA l'esigenza del fermo;
3) per aver ritenuto la presenza del fermo tale da non pregiudicare la commerciabilità del bene;
4) per non aver ritenuto sussistente la truffa contrattuale, anche in relazione all'evidente, in ogni caso, non completezza dell'informazione resa e all'eccessività del prezzo, esclusa senza neppure ammettere le prove richieste sul punto;
5) per aver ritenuto maturata la prescrizione dell'azione di annullamento, nonostante i validi atti interruttivi, tra cui la domanda di mediazione;
6) per non aver ritenuto integrata l'ipotesi dell'aliud pro alio.
1.1 Si è costituita dando atto, preliminarmente, dell'intervenuta cancellazione del fermo P_ amministrativo in data 5.9.2024 e chiedendo il rigetto dell'appello, ritenendo corretta e condivisibile la decisione di prime cure.
1.2 Si è costituita anche chiedendo il rigetto dell'appello e riproponendo le difese tutte CP_3 svolte in primo grado, compresa la domanda riconvenzionale subordinata di manleva e di restituzione delle somme versate nei confronti di P_
6 1.3 La causa giunge in decisione allo stato degli atti, con una parziale modifica delle originarie conclusioni a causa di accordi nelle more intervenuti fra gli appellanti e CP_3
In particolare, a seguito dell'accordo stragiudiziale a saldo e stralcio raggiunto dagli appellanti con
[...]
cessionaria della parte di credito rimasto insoluto relativo al contratto di Controparte_5 finanziamento stipulato tra e il defunto gli appellanti Controparte_3 A_ hanno rinunciato alle domande restitutorie svolte a carico di a spese integralmente CP_3 compensate, con contestuale integrale surrogazione degli stessi nei diritti di credito oggetto delle domande svolte in via riconvenzionale nella comparsa di costituzione in appello da
[...] nei confronti di Gli appellanti hanno quindi chiesto l'estromissione dal Controparte_3 P_ giudizio di CP_3
A sua volta ha rinunciato alle proprie domande verso gli appellanti, accettandone a sua volta CP_3 la rinuncia, con compensazione delle spese del grado e richiesta di estromissione.
2. In via preliminare si prende atto delle reciproche rinunce a spese compensate intervenute tra gli appellanti e CP_3
La conseguenza di tali rinunce non è però l'estromissione del giudizio, ipotesi tipica operante nei soli casi normativamente previsti (artt. 108, 109 e 111 c.p.c., nonché 1586 e 1777 c.c.), bensì l'estinzione parziale del giudizio ex art. 306 c.p.c. a spese compensate.
2.1 Venendo ai rapporti tra gli appellanti e l'appello è infondato e va rigettato, pur dovendosi in P_ parte correggere la motivazione di primo grado.
La fattispecie in esame, infatti, va astrattamente ricondotta alle ipotesi dell'annullamento per dolo/errore o della risoluzione ex art. 1489 c.c., non potendosi invece invocare la nullità ex art. 1418
c.c. o la risoluzione per aliud pro alio.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità (Cass. sent. 18930 del 2016 conforme alla precedente 7468 del 2011) ha infatti rilevato come “Il contratto concluso per effetto di truffa di uno dei contraenti in danno dell'altro è annullabile ai sensi dell'art. 1439 c.c., atteso che il dolo costitutivo di tale delitto non è ontologicamente diverso, neanche sotto il profilo dell'intensità, da quello che vizia il consenso negoziale, entrambi risolvendosi in artifizi o raggiri adoperati dall'agente e diretti ad indurre in errore
l'altra parte e così a viziarne il consenso” (conclusione richiamata e confermata anche da Cass. 17959
7 del 2020 invocata dagli attori nel ricorso introduttivo, leggendosi in tale pronuncia come nell'ipotesi di truffa “la norma penale violata (art. 640 cod. pen.) mira a tutelare un interesse essenzialmente individuale, quale è quello connesso al patrimonio del soggetto passivo”).
Quanto all'aliud pro alio, sussiste “qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto
a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita” (Cass. sent. 13214 del 2024), laddove invece nel caso in esame si discute semplicemente dell'esistenza di un vincolo pregiudizievole quale il fermo amministrativo.
Ciò precisato, ai fini dell'annullamento per dolo “gli artifici o i raggiri, la reticenza o il silenzio devono essere valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto ed alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte, onde stabilire se erano idonei a sorprendere una persona di normale diligenza, giacché l'affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza” (Cass. ord. 30505 del 2023)
Quanto poi alla domanda ex art. 1489 c.c., “Nella vendita di cosa gravata da oneri o diritti di godimento di terzi, la responsabilità del venditore ex art. 1489 c.c. è esclusa, tanto nel caso in cui il compratore abbia avuto effettiva conoscenza del peso gravante sul bene, comunque acquisita, presumendosi che egli l'abbia accettato con tale peso, quanto nel caso in cui si tratti di oneri e diritti apparenti, cioè che risultino da opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio, senza che rilevi la dichiarazione del venditore dell'inesistenza di pesi od oneri, non operando, in questi casi, il principio dell'affidamento, ma quello di autoresponsabilità” (Cass. ord. 27706 del 2024).
Ancora, “ai sensi dell'art. 1489 cod. civ., la domanda del compratore di risarcimento del danno, al pari di quella diretta ad ottenere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, resta ancorata ai presupposti di fatto e di diritto previsti dalla legge per poter affermare la responsabilità del venditore, occorrendo che il bene compravenduto sia effettivamente gravato da un diritto reale a favore di un terzo, senza che sia sufficiente una situazione di fatto in astratto corrispondente ad un diritto altrui” (Cass. sent. 29367 del 2011).
8 2.2 Così inquadrata in diritto la fattispecie, correttamente il Giudice di Pace ha respinto tutte le domande, risultando provata la conoscenza del fermo in capo all'acquirente e trattandosi comunque di vincolo risultante da pubblici registri e non avendo il venditore espressamente garantito l'assenza di pesi o limitazioni.
Quanto alla prova della conoscenza del fermo, le prove testimoniali sono state legittimamente assunte e correttamente valutate.
Escluso che la presenza del fermo possa considerarsi come un patto aggiunto o contrario o comunque una condizione del contratto (semplicemente nulla prevedendo sul punto, né in genere rispetto alla presenza di vincoli od oneri, il contratto doc. 2 appellanti), con conseguente non operatività dei limiti ex art. 2722 c.c., entrambi i testi assunti hanno confermato che l'acquirente era stato reso edotto della presenza del fermo prima della vendita.
La circostanza che si tratti di parenti dell'amministratore della non li rende automaticamente P_ inattendibili (Cass. ord. 6001 del 2023 “In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità”), né dalla testimonianza sono emersi elementi tali da renderle poco credibili
(la veridicità della testimonianza va infatti valutata “alla stregua di elementi di natura oggettiva - la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.- e di carattere soggettivo
- la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite” Cass. ord. 21239 del 2019).
Il fatto che fossero entrambi presenti al momento della vendita non è circostanza anomala, trattandosi rispettivamente di impiegata amministrativa, , e di venditore, , di una Testimone_1 Persona_3 società a conduzione familiare.
È pacifico poi che il de cuius fosse cliente storico della ragione per cui anche la conoscenza P_ della trattativa da parte dei testi appare pienamente giustificata.
Entrambi hanno poi riferito che è stata solo menzionata l'esistenza del fermo, senza esibire la visura.
9 Si tratta, pertanto, di deposizioni tra loro coerenti e prive di contraddizioni e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare.
Trattavasi, peraltro, di fermo sospeso da tempo alla data dell'acquisto: dalla visura (doc. 5 appellanti) risulta, infatti, che il fermo, del 26.10.2015, fosse stato sospeso sin dal 20.4.2016.
In tale situazione la vendita, comunque di per sé legittima anche se il fermo non fosse stato sospeso, era pienamente rispondente alle esigenze dell'acquirente, trattandosi di auto che poteva liberamente circolare e quindi appare del tutto plausibile che l'acquirente abbia comunque inteso concludere la vendita.
E infatti poi il fermo è rimasto sospeso fino a dopo la morte dell'acquirente, che ne ha quindi pienamente goduto.
Si consideri, altresì, che il debito a garanzia del quale è stato iscritto il fermo resta comunque a carico esclusivo del debitore originario.
Provata la conoscenza del fermo in capo all'acquirente, ne discende l'infondatezza sia della domanda di annullamento per errore/dolo, sia della domanda di risoluzione ex art. 1489 c.c., con riferimento alla quale va altresì valorizzata la natura del vincolo, risultante da pubblici registri e soprattutto l'intervenuta cancellazione definitiva del fermo.
Non esiste, quindi, più alcun vincolo sul bene, da cui in ogni caso l'impossibilità di accogliere la domanda di risoluzione e di risarcimento del danno.
3. Al rigetto dell'appello consegue la condanna alle spese nei confronti di con liquidazione P_ in base ai valori medi per studio e introduttiva, minimi per decisionale, visto il mancato deposito di ulteriori scritti difensivi.
Si dà atto che sussistono le condizioni previste dall'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 11/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara il presente giudizio estinto a spese compensate tra , Parte_1 Parte_2 Pt_4
10 e e Pt_2 Parte_3 Controparte_3 rigetta l'appello, con conferma della sentenza impugnata, n. 952/2024 del Giudice di Pace di Padova.
Condanna , e a rimborsare ad Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3 P_ le spese di lite del presente grado, che si liquidano in € 2.547,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta,
[...]
CPA e 15,00 % per rimborso spese generali.
Si dà atto che sussistono le condizioni previste dall'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 11/2002.
Padova, 25 giugno 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3034/2024 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), tutti con il patrocinio degli avv.ti CRISTIANA TACCHETTO e C.F._4
FABIO SANGUIN
ATTORI contro
(C.F. ), difesa dall'avv. AIDA ZARLENGA P_ P.IVA_1
SANTANDER (C.F. ), difesa dagli avv.ti ANNA BETTONI Controparte_2 P.IVA_2
e FRANCESCO MOCCI
CONVENUTI
CONCLUSIONI
1 + 4: Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere l'appello proposto per i motivi esposti in narrativa, nei confronti della sentenza n. 952/2024 pronunciata il 9.5.2024 dal Giudice di Pace di Padova, in persona del Dott. Antonio Bordin, in esito al procedimento n. 6118/2023 R.G. G.d.P. Padova, pubblicata in pari data, notificata tramite pec dalla Cancelleria il 16 maggio 2024 e dall'Avv. Aida Zarlenga per conto di a parte appellante nel domicilio eletto, in data 18.5.2024, e, per l'effetto, in totale riforma P_ della medesima, anche le conclusioni precisate di seguito:
Nel merito: accertato e dichiarato quanto in premesse, adversis rejectis, accertata e dichiarata la surrogazione degli attori nei diritti restitutori eventualmente spettanti alla convenuta
[...]
in virtù dell'accordo in tal senso intervenuto in corso di causa con parte attrice Controparte_3 appellante, e dichiarata l'estromissione della predetta convenuta dal presente giudizio,
- In principalità: dichiararsi nullo il contratto di compravendita concluso tra il defunto R_
(nato ad [...] il [...] e deceduto a Padova il 9 aprile 2021) con
[...]
(“contratto di vendita di autoveicolo” cfr. doc. n. 02) e gli atti e contratti conseguenti P_
e/o comunque collegati, tra cui il contratto di finanziamento stipulato presso con P_
(“contratto di prestito finalizzato” cfr. doc. n. 03), per le motivazioni Controparte_3 tutte indicate negli atti di parte appellante o per l'eventuale diversa causa che verrà rilevata d'ufficio nel corso del presente procedimento, con ogni conseguente disposizione restitutoria in favore di parte attrice appellante in qualità di unici eredi del defunto, comprese quelle spettanti alla convenuta cui gli attori si sono integralmente surrogati, nonchè la restituzione Controparte_3 dell'autovettura da parte degli alla convenuta e condanna di Persona_2 P_ quest'ultima società al risarcimento a favore dei medesimi dei danni tutti patiti e patiendi, come riportato alle pagg. 25-26 dell'atto introduttivo del presente procedimento nonchè ai documenti nn. 02
(contratto di vendita autovettura), 03 (contratto di finanziamento), 04 (fattura - sig. P_ Pt_2 del fascicolo di primo grado, o nella misura che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia.
- In subordine: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in principalità, dichiararsi l'annullamento del contratto di compravendita concluso tra il defunto A_
2 (nato ad [...] il [...] e deceduto a Padova il 9 aprile 2021) con P_
(“contratto di vendita di autoveicolo” cfr. doc. n. 02) e gli atti e contratti conseguenti e/o comunque collegati, tra cui il contratto di finanziamento stipulato presso con P_ [...]
(“contratto di prestito finalizzato” cfr. doc. n. 03), per le motivazioni tutte indicate Controparte_3 negli atti di parte appellante con ogni conseguente disposizione restitutoria in favore di parte attrice appellante in qualità di unici eredi del defunto, comprese quelle spettanti alla convenuta
[...]
cui gli attori si sono integralmente surrogati, nonchè la restituzione dell'autovettura da CP_3 parte degli alla convenuta e condanna di quest'ultima società al Persona_2 P_ risarcimento a favore dei medesimi dei danni tutti patiti e patiendi, come riportato alle pagg. 25-26 dell'atto introduttivo del presente procedimento nonchè ai documenti nn. 02 (contratto di vendita autovettura), 03 (contratto di finanziamento), 04 (fattura - sig. del fascicolo di P_ Pt_2 primo grado, o nella misura che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia.
- In via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in principalità e di quella svolta in via subordinata, dichiararsi la risoluzione giudiziale del contratto di compravendita concluso tra il defunto (nato ad [...] il 17 A_ maggio 1953 e deceduto a Padova il 9 aprile 2021) con (“contratto di vendita di P_ autoveicolo” cfr. doc. n. 02), per grave inadempimento di quest'ultima società, e gli atti e contratti conseguenti e/o comunque collegati, tra cui il contratto di finanziamento stipulato presso P_ con (“contratto di prestito finalizzato” cfr. doc. n. 03), per le
[...] Controparte_3 motivazioni tutte indicate negli atti di parte appellante con ogni conseguente disposizione restitutoria in favore di parte attrice appellante in qualità di unici eredi del defunto, comprese quelle spettanti alla convenuta cui gli attori si sono integralmente surrogati, nonchè la Controparte_3 restituzione dell'autovettura da parte degli alla convenuta e condanna di Persona_2 P_ quest'ultima società al risarcimento a favore dei medesimi dei danni tutti patiti e patiendi, come riportato alle pagg. 25-26 dell'atto introduttivo del presente procedimento nonchè ai documenti nn. 02
(contratto di vendita autovettura), 03 (contratto di finanziamento), 04 (fattura - sig. P_ Pt_2 del fascicolo di primo grado, o nella misura che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia.
3 In via istruttoria: si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie tutte già formulate negli scritti difensivi in atti, da intendersi ivi espressamente richiamate, e non ammesse durante il corso del presente procedimento.
In ogni caso: condannarsi la sola convenuta a rifondere integralmente le competenze P_ professionali e spese, compreso il rimborso forfettario delle spese generali 15% ex DM n. 55/2014 ed ex DM n.147/ 2022 di entrambi i gradi di giudizio, della fase stragiudiziale e della procedura di mediazione, dettando ogni eventuale disposizione restitutoria.
: P_
Nel merito:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Padova, quale giudice del gravame, considerata anche la totale cessazione della materia del contendere per essere intervenuto un accordo tra e di cui la difesa degli Eredi ha dato contezza solo a verbale di udienza Per_2 Controparte_4
e per essere intervenuta la cancellazione del fermo amministrativo di cui si è detto, invece, sin dal primo atto, respingere siccome inammissibile, improcedibile e comunque infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in atti, l'appello proposto dai sig.ri , Parte_1 Pt_2
, e , confermando in ogni sua parte la sentenza di
[...] Parte_3 Parte_4 primo grado che bene ha giudicato.
Con vittoria di spese, compensi e oneri accessori come per legge.
In via istruttoria: si richiamano integralmente, omettendone la completa trascrizione in ossequio agli obblighi di sinteticità degli atti processuali, gli atti depositati nell'ambito del primo grado, anche con riguardo al rigetto della richiesta di CTU e di escussione testimoniale.
Controparte_3
dà atto che è intervenuto un accordo con parte appellante, che ne dà conferma nelle proprie CP_3 note, e pertanto dichiara di rinunciare alle domande svolte in giudizio nei confronti di sola parte
4 appellante, con compensazione delle spese del presente grado di giudizio nei confronti di qeusta, accettando l'identica rinuncia operata da parte appellante.
Dichiara inoltre di surrogare parte appellante nelle domande svolte da nei confronti di CP_3
che si ritrascrivono, e nei conseguenti diritti: P_
“In via riconvenzionale ex art. 346 c.p.c., nei confronti di P_
dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante P_
qualsivoglia conseguenza negativa derivante dal giudizio in oggetto, nonché somma che dovesse essere tenuta a pagare, incluse le spese dei due gradi di giudizio;
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, accertare e dichiarare che vanta un credito nei confronti di e, per l'effetto, condannare CP_3 P_ P_
a restituire a favore di la somma di euro 9.250,00, oltre agli interessi non percepiti sulla CP_3 somma erogata ovvero la minore o maggiore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi legali di mora, ai sensi dell'art. 125 quinquies TUB, ovvero in subordine ai sensi dell'art.
2033 c.c..”
Alla luce di quanto sopra e in particolare dalle dichiarazioni di rinuncia e di surroga come sopra formulate, chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia disporre l'estromissione di dal presente CP_3 giudizio.
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , e impugnano la sentenza n. Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3
952/2024 del Giudice di Pace di Padova che ha rigettato le domande da loro svolte, quali eredi di nei confronti di e e aventi a oggetto la A_ P_ Controparte_3 nullità per truffa contrattuale, l'annullamento e/o la risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita dell'auto Chevrolet Cruze Lt del 7.6.2018 e di tutti gli altri contratti collegati e conseguenti, tra cui in particolare il contratto di finanziamento con a causa della presenza CP_3 sul veicolo, al momento dell'acquisto, di un fermo amministrativo non dichiarato dal venditore, lamentando l'errata ricostruzione dei fatti e la violazione di legge 1) per aver ritenuto il giudice provata la conoscenza da parte dell'acquirente dell'iscrizione pregiudizievole sul mezzo e ciò sulla base di testimonianze assunte in violazione dell'art. 2722 c.c. e comunque non attendibili e pervenendo in ogni caso a una conclusione in contrasto altresì delle disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.; 2) per aver ritenuto assorbente la negligenza del compratore nel non aver verificato al PRA l'esigenza del fermo;
3) per aver ritenuto la presenza del fermo tale da non pregiudicare la commerciabilità del bene;
4) per non aver ritenuto sussistente la truffa contrattuale, anche in relazione all'evidente, in ogni caso, non completezza dell'informazione resa e all'eccessività del prezzo, esclusa senza neppure ammettere le prove richieste sul punto;
5) per aver ritenuto maturata la prescrizione dell'azione di annullamento, nonostante i validi atti interruttivi, tra cui la domanda di mediazione;
6) per non aver ritenuto integrata l'ipotesi dell'aliud pro alio.
1.1 Si è costituita dando atto, preliminarmente, dell'intervenuta cancellazione del fermo P_ amministrativo in data 5.9.2024 e chiedendo il rigetto dell'appello, ritenendo corretta e condivisibile la decisione di prime cure.
1.2 Si è costituita anche chiedendo il rigetto dell'appello e riproponendo le difese tutte CP_3 svolte in primo grado, compresa la domanda riconvenzionale subordinata di manleva e di restituzione delle somme versate nei confronti di P_
6 1.3 La causa giunge in decisione allo stato degli atti, con una parziale modifica delle originarie conclusioni a causa di accordi nelle more intervenuti fra gli appellanti e CP_3
In particolare, a seguito dell'accordo stragiudiziale a saldo e stralcio raggiunto dagli appellanti con
[...]
cessionaria della parte di credito rimasto insoluto relativo al contratto di Controparte_5 finanziamento stipulato tra e il defunto gli appellanti Controparte_3 A_ hanno rinunciato alle domande restitutorie svolte a carico di a spese integralmente CP_3 compensate, con contestuale integrale surrogazione degli stessi nei diritti di credito oggetto delle domande svolte in via riconvenzionale nella comparsa di costituzione in appello da
[...] nei confronti di Gli appellanti hanno quindi chiesto l'estromissione dal Controparte_3 P_ giudizio di CP_3
A sua volta ha rinunciato alle proprie domande verso gli appellanti, accettandone a sua volta CP_3 la rinuncia, con compensazione delle spese del grado e richiesta di estromissione.
2. In via preliminare si prende atto delle reciproche rinunce a spese compensate intervenute tra gli appellanti e CP_3
La conseguenza di tali rinunce non è però l'estromissione del giudizio, ipotesi tipica operante nei soli casi normativamente previsti (artt. 108, 109 e 111 c.p.c., nonché 1586 e 1777 c.c.), bensì l'estinzione parziale del giudizio ex art. 306 c.p.c. a spese compensate.
2.1 Venendo ai rapporti tra gli appellanti e l'appello è infondato e va rigettato, pur dovendosi in P_ parte correggere la motivazione di primo grado.
La fattispecie in esame, infatti, va astrattamente ricondotta alle ipotesi dell'annullamento per dolo/errore o della risoluzione ex art. 1489 c.c., non potendosi invece invocare la nullità ex art. 1418
c.c. o la risoluzione per aliud pro alio.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità (Cass. sent. 18930 del 2016 conforme alla precedente 7468 del 2011) ha infatti rilevato come “Il contratto concluso per effetto di truffa di uno dei contraenti in danno dell'altro è annullabile ai sensi dell'art. 1439 c.c., atteso che il dolo costitutivo di tale delitto non è ontologicamente diverso, neanche sotto il profilo dell'intensità, da quello che vizia il consenso negoziale, entrambi risolvendosi in artifizi o raggiri adoperati dall'agente e diretti ad indurre in errore
l'altra parte e così a viziarne il consenso” (conclusione richiamata e confermata anche da Cass. 17959
7 del 2020 invocata dagli attori nel ricorso introduttivo, leggendosi in tale pronuncia come nell'ipotesi di truffa “la norma penale violata (art. 640 cod. pen.) mira a tutelare un interesse essenzialmente individuale, quale è quello connesso al patrimonio del soggetto passivo”).
Quanto all'aliud pro alio, sussiste “qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto
a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita” (Cass. sent. 13214 del 2024), laddove invece nel caso in esame si discute semplicemente dell'esistenza di un vincolo pregiudizievole quale il fermo amministrativo.
Ciò precisato, ai fini dell'annullamento per dolo “gli artifici o i raggiri, la reticenza o il silenzio devono essere valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto ed alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte, onde stabilire se erano idonei a sorprendere una persona di normale diligenza, giacché l'affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza” (Cass. ord. 30505 del 2023)
Quanto poi alla domanda ex art. 1489 c.c., “Nella vendita di cosa gravata da oneri o diritti di godimento di terzi, la responsabilità del venditore ex art. 1489 c.c. è esclusa, tanto nel caso in cui il compratore abbia avuto effettiva conoscenza del peso gravante sul bene, comunque acquisita, presumendosi che egli l'abbia accettato con tale peso, quanto nel caso in cui si tratti di oneri e diritti apparenti, cioè che risultino da opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio, senza che rilevi la dichiarazione del venditore dell'inesistenza di pesi od oneri, non operando, in questi casi, il principio dell'affidamento, ma quello di autoresponsabilità” (Cass. ord. 27706 del 2024).
Ancora, “ai sensi dell'art. 1489 cod. civ., la domanda del compratore di risarcimento del danno, al pari di quella diretta ad ottenere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, resta ancorata ai presupposti di fatto e di diritto previsti dalla legge per poter affermare la responsabilità del venditore, occorrendo che il bene compravenduto sia effettivamente gravato da un diritto reale a favore di un terzo, senza che sia sufficiente una situazione di fatto in astratto corrispondente ad un diritto altrui” (Cass. sent. 29367 del 2011).
8 2.2 Così inquadrata in diritto la fattispecie, correttamente il Giudice di Pace ha respinto tutte le domande, risultando provata la conoscenza del fermo in capo all'acquirente e trattandosi comunque di vincolo risultante da pubblici registri e non avendo il venditore espressamente garantito l'assenza di pesi o limitazioni.
Quanto alla prova della conoscenza del fermo, le prove testimoniali sono state legittimamente assunte e correttamente valutate.
Escluso che la presenza del fermo possa considerarsi come un patto aggiunto o contrario o comunque una condizione del contratto (semplicemente nulla prevedendo sul punto, né in genere rispetto alla presenza di vincoli od oneri, il contratto doc. 2 appellanti), con conseguente non operatività dei limiti ex art. 2722 c.c., entrambi i testi assunti hanno confermato che l'acquirente era stato reso edotto della presenza del fermo prima della vendita.
La circostanza che si tratti di parenti dell'amministratore della non li rende automaticamente P_ inattendibili (Cass. ord. 6001 del 2023 “In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità”), né dalla testimonianza sono emersi elementi tali da renderle poco credibili
(la veridicità della testimonianza va infatti valutata “alla stregua di elementi di natura oggettiva - la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.- e di carattere soggettivo
- la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite” Cass. ord. 21239 del 2019).
Il fatto che fossero entrambi presenti al momento della vendita non è circostanza anomala, trattandosi rispettivamente di impiegata amministrativa, , e di venditore, , di una Testimone_1 Persona_3 società a conduzione familiare.
È pacifico poi che il de cuius fosse cliente storico della ragione per cui anche la conoscenza P_ della trattativa da parte dei testi appare pienamente giustificata.
Entrambi hanno poi riferito che è stata solo menzionata l'esistenza del fermo, senza esibire la visura.
9 Si tratta, pertanto, di deposizioni tra loro coerenti e prive di contraddizioni e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare.
Trattavasi, peraltro, di fermo sospeso da tempo alla data dell'acquisto: dalla visura (doc. 5 appellanti) risulta, infatti, che il fermo, del 26.10.2015, fosse stato sospeso sin dal 20.4.2016.
In tale situazione la vendita, comunque di per sé legittima anche se il fermo non fosse stato sospeso, era pienamente rispondente alle esigenze dell'acquirente, trattandosi di auto che poteva liberamente circolare e quindi appare del tutto plausibile che l'acquirente abbia comunque inteso concludere la vendita.
E infatti poi il fermo è rimasto sospeso fino a dopo la morte dell'acquirente, che ne ha quindi pienamente goduto.
Si consideri, altresì, che il debito a garanzia del quale è stato iscritto il fermo resta comunque a carico esclusivo del debitore originario.
Provata la conoscenza del fermo in capo all'acquirente, ne discende l'infondatezza sia della domanda di annullamento per errore/dolo, sia della domanda di risoluzione ex art. 1489 c.c., con riferimento alla quale va altresì valorizzata la natura del vincolo, risultante da pubblici registri e soprattutto l'intervenuta cancellazione definitiva del fermo.
Non esiste, quindi, più alcun vincolo sul bene, da cui in ogni caso l'impossibilità di accogliere la domanda di risoluzione e di risarcimento del danno.
3. Al rigetto dell'appello consegue la condanna alle spese nei confronti di con liquidazione P_ in base ai valori medi per studio e introduttiva, minimi per decisionale, visto il mancato deposito di ulteriori scritti difensivi.
Si dà atto che sussistono le condizioni previste dall'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 11/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara il presente giudizio estinto a spese compensate tra , Parte_1 Parte_2 Pt_4
10 e e Pt_2 Parte_3 Controparte_3 rigetta l'appello, con conferma della sentenza impugnata, n. 952/2024 del Giudice di Pace di Padova.
Condanna , e a rimborsare ad Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3 P_ le spese di lite del presente grado, che si liquidano in € 2.547,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta,
[...]
CPA e 15,00 % per rimborso spese generali.
Si dà atto che sussistono le condizioni previste dall'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 11/2002.
Padova, 25 giugno 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
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