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Decreto 16 marzo 2025
Decreto 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, decreto 16/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
Il magistrato designato dal Presidente
(l. n. 89/01, mod. dal d.l. n. 83/12, conv. in l. n. 134/12)
Proc n. 59/2025 V.G.
D E C R E T O letto il ricorso depositato in data 18.1.2025 nell'interesse di nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Nicolò Buscemi, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catania piazza A. Lincoln n. 19, per procura in atti;
premessa la competenza per territorio di questo ufficio e la regolare proposizione nei confronti del;
Controparte_1
considerato che il ricorso risulta tempestivamente proposto;
considerato che
il giudizio, avente ad oggetto lavoro, è stato proposto con atto del
10.7.2017 e si è concluso con sentenza del 29.5.2023, sicchè lo stesso è durato anni cinque e mesi dieci;
che in grado di appello il giudizio è stato proposto con atto del 21.6.2023 e definito con sentenza del 22.5.2024, sicchè lo stesso è durato anni uno rilevato altresì che dall'esame degli atti allegati, prodotti in copia autentica, non si evince una particolare complessità del giudizio, sicchè la sua durata doveva essere quella ordinaria di tre anni più due;
considerato dunque che il ritardo nella definizione del procedimento, attese le necessarie sottrazioni non addebitabili a colpevoli ritardi, è di due anni;
ritenuto che
, tenuto conto della natura del giudizio e degli interessi coinvolti, la liquidazione può essere operata secondo il valore medio di euro 500,00 ad anno;
ritenuto che
vanno liquidati euro 800,00, operando la riduzione del 20% per pluralità di parti nel procedimento presupposto, superiore a dieci;
ritenuto di dovere liquidare anche le spese del presente procedimento, secondo i criteri dettati dal recente DM n. 147/2022; rilevato che va a tal fine, tenuto conto del valore del procedimento e della attività difensiva svolta, la stessa è da parificarsi a tutti gli effetti a quella propria dei procedimenti monitori ex art 3 del predetto DM;
ritenuto di dovere provvedere alla prescritte comunicazioni;
I N G I U N G E al , in persona del Ministro pro tempore , il pagamento, senza Controparte_2
dilazione, della somma di euro 800,00 in favore di , quale equo Parte_1
ristoro in relazione al giudizio presupposto di cui in atti, oltre interessi legali decorrenti dalla data di deposito del ricorso e sino al soddisfo.
Le spese della presente procedura sono quelle di già liquidate nel procedimento n.
43/2025 V.G. e distratte in favore dell'avv. Buscemi Enrico Nicolò, dichiaratosi antistatario, qualificandosi la presentazione di pluralità di ricorsi inerenti l'identico procedimento presupposto, un abuso del processo.
A U T O R I Z Z A in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione.
M A N D A alla cancelleria di provvedere alle comunicazioni di cui al comma quarto dell'art. 5 della l.
89/01, e succ. modifiche.
Messina, 16/3/2025 Il Consigliere designato dott.ssa Maria Grazia Lau
Il magistrato designato dal Presidente
(l. n. 89/01, mod. dal d.l. n. 83/12, conv. in l. n. 134/12)
Proc n. 59/2025 V.G.
D E C R E T O letto il ricorso depositato in data 18.1.2025 nell'interesse di nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Nicolò Buscemi, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catania piazza A. Lincoln n. 19, per procura in atti;
premessa la competenza per territorio di questo ufficio e la regolare proposizione nei confronti del;
Controparte_1
considerato che il ricorso risulta tempestivamente proposto;
considerato che
il giudizio, avente ad oggetto lavoro, è stato proposto con atto del
10.7.2017 e si è concluso con sentenza del 29.5.2023, sicchè lo stesso è durato anni cinque e mesi dieci;
che in grado di appello il giudizio è stato proposto con atto del 21.6.2023 e definito con sentenza del 22.5.2024, sicchè lo stesso è durato anni uno rilevato altresì che dall'esame degli atti allegati, prodotti in copia autentica, non si evince una particolare complessità del giudizio, sicchè la sua durata doveva essere quella ordinaria di tre anni più due;
considerato dunque che il ritardo nella definizione del procedimento, attese le necessarie sottrazioni non addebitabili a colpevoli ritardi, è di due anni;
ritenuto che
, tenuto conto della natura del giudizio e degli interessi coinvolti, la liquidazione può essere operata secondo il valore medio di euro 500,00 ad anno;
ritenuto che
vanno liquidati euro 800,00, operando la riduzione del 20% per pluralità di parti nel procedimento presupposto, superiore a dieci;
ritenuto di dovere liquidare anche le spese del presente procedimento, secondo i criteri dettati dal recente DM n. 147/2022; rilevato che va a tal fine, tenuto conto del valore del procedimento e della attività difensiva svolta, la stessa è da parificarsi a tutti gli effetti a quella propria dei procedimenti monitori ex art 3 del predetto DM;
ritenuto di dovere provvedere alla prescritte comunicazioni;
I N G I U N G E al , in persona del Ministro pro tempore , il pagamento, senza Controparte_2
dilazione, della somma di euro 800,00 in favore di , quale equo Parte_1
ristoro in relazione al giudizio presupposto di cui in atti, oltre interessi legali decorrenti dalla data di deposito del ricorso e sino al soddisfo.
Le spese della presente procedura sono quelle di già liquidate nel procedimento n.
43/2025 V.G. e distratte in favore dell'avv. Buscemi Enrico Nicolò, dichiaratosi antistatario, qualificandosi la presentazione di pluralità di ricorsi inerenti l'identico procedimento presupposto, un abuso del processo.
A U T O R I Z Z A in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione.
M A N D A alla cancelleria di provvedere alle comunicazioni di cui al comma quarto dell'art. 5 della l.
89/01, e succ. modifiche.
Messina, 16/3/2025 Il Consigliere designato dott.ssa Maria Grazia Lau