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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/04/2025, n. 1579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1579 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16867/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE II CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico (tabellarmente delegato dal presidente del tribunale) ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16867 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1
opponente, che si difende personalmente e
Controparte_1
convenuta, con l'Avvocatura dello Stato
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 15.4.2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come da rispettive note depositate telematicamente.
MOTIVAZIONE
1. L'avv. propone opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 avverso “il decreto n. Parte_1
704/2024 di diniego di liquidazione del compenso emesso dalla Corte di Giustizia tributaria provinciale di Brescia il 22.11.24 e notificato al ricorrente con posta certificata del 27.11.2024 (doc.
1), in relazione al procedimento R.G. 401/2022 promosso dal sig. ”. Controparte_2
pagina 1 di 5 Lamenta, in particolare, l'erroneità del decreto nella parte in cui ha ritenuto che “la pendenza del giudizio di Cassazione, sicuramente pregiudiziale rispetto alla causa in parola, impedirebbe la liquidazione del compenso”; evidenzia che, al contrario, “la(e) norme individuano quindi due precisi momenti nel quale è consentito al giudice di procedere alla liquidazione del compenso in favore e dietro richiesta del difensore del non abbiente: la conclusione di una fase processuale ovvero di un grado di giudizio. Anzi, il comma 3 bis sembra imporre un onere a carico del giudice ogni qual volta gli sia richiesto ed abbia emesso un provvedimento che scandisca le fasi ed i tempi del processo, sia esso decreto, ordinanza, sentenza”.
Contr Si è costituito in giudizio il (da ora, , personalmente e a Controparte_1
mezzo dell'Avvocatura dello Stato, concludendo, in sostanza, per il rigetto del ricorso.
2. Con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che appare preferibile, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere dell'opposizione avverso il decreto di pagamento in favore del difensore che abbia prestato la propria attività anche in un giudizio tributario (cfr., nella materia - a questi fini analoga - della liquidazione del compenso per l'attività prestata in un giudizio amministrativo, Cass. SS.UU. 26908/2016, secondo cui “spetta al giudice ordinario conoscere dell'opposizione proposta, ex art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore di un avvocato per l'attività da lui prestata, nell'interesse di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in un procedimento svoltosi davanti al giudice amministrativo, atteso che quello al compenso è un diritto soggettivo non degradabile ad interesse legittimo, né la menzionata disposizione, qualificabile come norma sulla competenza e non anche sulla giurisdizione, ha introdotto un'ulteriore, eccezionale ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che, peraltro, ove ricorresse, determinerebbe una diminuzione di tutela, in quanto, giusta l'art. 111, comma 2, Cost., avverso le decisioni di quest'ultimo il ricorso per cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione”.
Contr
3. Il ricorso risulta poi proposto correttamente nei confronti del atteso che, a norma dell'art. 185
T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002), “le aperture di credito per la regolazione e il rimborso dei pagamenti sono disposte con decreto dirigenziale […] del Ministero dell'economia e delle finanze, per il processo tributario, nonché […]”. pagina 2 di 5 Contr La costituzione del personale e a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, impone poi di ritenere l'amministrazione ritualmente costituita mediante la difesa tecnica, dovendosi quindi ritenere prevalenti le eventuali difese incompatibili fatte valere da quest'ultima.
4. Nel merito l'opposizione è infondata e va perciò respinta.
Se è vero, infatti, che a norma dell'art. 83 T.U. citato la liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore “è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto”, va altresì rilevato che il provvedimento di sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. non può ritenersi idoneo a definire il processo o una sua fase.
Soccorre in tal senso il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (anche richiamata dalla difesa dell'amministrazione resistente) che afferma la natura meramente ordinatoria e non decisoria del provvedimento di sospensione (fra le altre, Cass. 2263/1998, secondo cui “il provvedimento con il quale viene disposta la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., essendo diretto soltanto a regolare l'attività processuale, non ha contenuto decisorio, bensì ordinatorio e non è, pertanto, suscettibile di formare oggetto autonomo di impugnazione, neppure con il rimedio del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., salvo il disposto dell'art. 42, nuovo testo, cod. proc. civ.”).
Contrariamente a quanto assume l'opponente, deve poi escludersi che le “fasi” contemplate dall'art. 83
T.U. citato coincidano con quelle considerate dal D.M. Giustizia n. 147/2022 concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense;
e ciò perché, diversamente, dovrebbe ritenersi che l'avvocato della parte ammessa al gratuito patrocinio maturi un autonomo compenso per ciascuna fase (di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria) anche all'interno del medesimo processo non ancora concluso.
Su un piano più generale, va rilevato che a norma dell'art. 2234 c.c., il professionista matura il proprio diritto al compenso solo a seguito della conclusione dell'incarico, potendo prima di detta conclusione richiedere unicamente l'anticipazione delle “spese occorrenti al compimento dell'opera” o meri acconti sul compenso, “secondo gli usi” (conforme, fra le altre, la risalente Cass. 569/1999 in tema di spettanza pagina 3 di 5 del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., secondo cui “il momento per la determinazione dell'onorario deve identificarsi con il momento in cui l'attività è conclusa. Del resto, ai sensi dell'art. 2234 cod. civ., colui che esercita una professione intellettuale e, quindi, l'avvocato, ha diritto di ottenere l'anticipo delle spese occorrenti al compimento dell'opera e solo acconti sul compenso. Pertanto, è agevole il rilievo che prima dell'espletamento del mandato professionale, o comunque prima della sua estinzione il diritto al compenso non è né liquido né esigibile;
sino a quel momento, quindi, l'attività prestata non consente di per sé la determinazione di un correlato onorario. Da quanto detto consegue che le retribuzioni dei professionisti divengono "dovute" soltanto con la definizione dell'attività”).
Ne deriva che nel caso di assistenza giudiziale in un processo (civile, tributario, ecc.) l'incarico può ritenersi concluso solo al momento della definizione del giudizio (salva l'ipotesi – che non ricorre nel caso in esame – di cessazione anticipata dell'incarico per revoca, rinuncia, ecc).
5. L'opposizione va perciò respinta, dovendo il legale attendere la conclusione del processo attualmente sospeso per poter presentare la propria richiesta di liquidazione del compenso.
Contr
6. Il soccombente, va condannato alla rifusione delle spese sostenute dal per il presente Pt_1
giudizio, che si liquidano in € 3.386,50= per compensi (riconosciuti i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le fasi istruttoria e decisoria per le cause di valore da € 5.200,01= ad €
25.000,00=), oltre 15% di spese forfettarie e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto n. 704/2024 di diniego di liquidazione del Parte_1
compenso emesso dalla Corte di Giustizia tributaria provinciale di Brescia il 22.11.24 e condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto , della Controparte_1 somma di € 3.386,50=, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Brescia, 16.4.2025.
Il p. del.
dott. Raffaele Del Porto
pagina 4 di 5 Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE II CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico (tabellarmente delegato dal presidente del tribunale) ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16867 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1
opponente, che si difende personalmente e
Controparte_1
convenuta, con l'Avvocatura dello Stato
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 15.4.2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come da rispettive note depositate telematicamente.
MOTIVAZIONE
1. L'avv. propone opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 avverso “il decreto n. Parte_1
704/2024 di diniego di liquidazione del compenso emesso dalla Corte di Giustizia tributaria provinciale di Brescia il 22.11.24 e notificato al ricorrente con posta certificata del 27.11.2024 (doc.
1), in relazione al procedimento R.G. 401/2022 promosso dal sig. ”. Controparte_2
pagina 1 di 5 Lamenta, in particolare, l'erroneità del decreto nella parte in cui ha ritenuto che “la pendenza del giudizio di Cassazione, sicuramente pregiudiziale rispetto alla causa in parola, impedirebbe la liquidazione del compenso”; evidenzia che, al contrario, “la(e) norme individuano quindi due precisi momenti nel quale è consentito al giudice di procedere alla liquidazione del compenso in favore e dietro richiesta del difensore del non abbiente: la conclusione di una fase processuale ovvero di un grado di giudizio. Anzi, il comma 3 bis sembra imporre un onere a carico del giudice ogni qual volta gli sia richiesto ed abbia emesso un provvedimento che scandisca le fasi ed i tempi del processo, sia esso decreto, ordinanza, sentenza”.
Contr Si è costituito in giudizio il (da ora, , personalmente e a Controparte_1
mezzo dell'Avvocatura dello Stato, concludendo, in sostanza, per il rigetto del ricorso.
2. Con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che appare preferibile, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere dell'opposizione avverso il decreto di pagamento in favore del difensore che abbia prestato la propria attività anche in un giudizio tributario (cfr., nella materia - a questi fini analoga - della liquidazione del compenso per l'attività prestata in un giudizio amministrativo, Cass. SS.UU. 26908/2016, secondo cui “spetta al giudice ordinario conoscere dell'opposizione proposta, ex art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore di un avvocato per l'attività da lui prestata, nell'interesse di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in un procedimento svoltosi davanti al giudice amministrativo, atteso che quello al compenso è un diritto soggettivo non degradabile ad interesse legittimo, né la menzionata disposizione, qualificabile come norma sulla competenza e non anche sulla giurisdizione, ha introdotto un'ulteriore, eccezionale ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che, peraltro, ove ricorresse, determinerebbe una diminuzione di tutela, in quanto, giusta l'art. 111, comma 2, Cost., avverso le decisioni di quest'ultimo il ricorso per cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione”.
Contr
3. Il ricorso risulta poi proposto correttamente nei confronti del atteso che, a norma dell'art. 185
T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002), “le aperture di credito per la regolazione e il rimborso dei pagamenti sono disposte con decreto dirigenziale […] del Ministero dell'economia e delle finanze, per il processo tributario, nonché […]”. pagina 2 di 5 Contr La costituzione del personale e a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, impone poi di ritenere l'amministrazione ritualmente costituita mediante la difesa tecnica, dovendosi quindi ritenere prevalenti le eventuali difese incompatibili fatte valere da quest'ultima.
4. Nel merito l'opposizione è infondata e va perciò respinta.
Se è vero, infatti, che a norma dell'art. 83 T.U. citato la liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore “è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto”, va altresì rilevato che il provvedimento di sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. non può ritenersi idoneo a definire il processo o una sua fase.
Soccorre in tal senso il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (anche richiamata dalla difesa dell'amministrazione resistente) che afferma la natura meramente ordinatoria e non decisoria del provvedimento di sospensione (fra le altre, Cass. 2263/1998, secondo cui “il provvedimento con il quale viene disposta la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., essendo diretto soltanto a regolare l'attività processuale, non ha contenuto decisorio, bensì ordinatorio e non è, pertanto, suscettibile di formare oggetto autonomo di impugnazione, neppure con il rimedio del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., salvo il disposto dell'art. 42, nuovo testo, cod. proc. civ.”).
Contrariamente a quanto assume l'opponente, deve poi escludersi che le “fasi” contemplate dall'art. 83
T.U. citato coincidano con quelle considerate dal D.M. Giustizia n. 147/2022 concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense;
e ciò perché, diversamente, dovrebbe ritenersi che l'avvocato della parte ammessa al gratuito patrocinio maturi un autonomo compenso per ciascuna fase (di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria) anche all'interno del medesimo processo non ancora concluso.
Su un piano più generale, va rilevato che a norma dell'art. 2234 c.c., il professionista matura il proprio diritto al compenso solo a seguito della conclusione dell'incarico, potendo prima di detta conclusione richiedere unicamente l'anticipazione delle “spese occorrenti al compimento dell'opera” o meri acconti sul compenso, “secondo gli usi” (conforme, fra le altre, la risalente Cass. 569/1999 in tema di spettanza pagina 3 di 5 del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., secondo cui “il momento per la determinazione dell'onorario deve identificarsi con il momento in cui l'attività è conclusa. Del resto, ai sensi dell'art. 2234 cod. civ., colui che esercita una professione intellettuale e, quindi, l'avvocato, ha diritto di ottenere l'anticipo delle spese occorrenti al compimento dell'opera e solo acconti sul compenso. Pertanto, è agevole il rilievo che prima dell'espletamento del mandato professionale, o comunque prima della sua estinzione il diritto al compenso non è né liquido né esigibile;
sino a quel momento, quindi, l'attività prestata non consente di per sé la determinazione di un correlato onorario. Da quanto detto consegue che le retribuzioni dei professionisti divengono "dovute" soltanto con la definizione dell'attività”).
Ne deriva che nel caso di assistenza giudiziale in un processo (civile, tributario, ecc.) l'incarico può ritenersi concluso solo al momento della definizione del giudizio (salva l'ipotesi – che non ricorre nel caso in esame – di cessazione anticipata dell'incarico per revoca, rinuncia, ecc).
5. L'opposizione va perciò respinta, dovendo il legale attendere la conclusione del processo attualmente sospeso per poter presentare la propria richiesta di liquidazione del compenso.
Contr
6. Il soccombente, va condannato alla rifusione delle spese sostenute dal per il presente Pt_1
giudizio, che si liquidano in € 3.386,50= per compensi (riconosciuti i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le fasi istruttoria e decisoria per le cause di valore da € 5.200,01= ad €
25.000,00=), oltre 15% di spese forfettarie e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto n. 704/2024 di diniego di liquidazione del Parte_1
compenso emesso dalla Corte di Giustizia tributaria provinciale di Brescia il 22.11.24 e condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto , della Controparte_1 somma di € 3.386,50=, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Brescia, 16.4.2025.
Il p. del.
dott. Raffaele Del Porto
pagina 4 di 5 Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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