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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 23/12/2025, n. 2200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2200 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 272/2022 R.G. (a cui è stato riunito R.G. n. 6378/2022)
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 23 dicembre 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 16/12/2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. GRISOSTOMI TRAVAGLINI LORENZO ha concluso come da nota depositata in Parte_1 data 18/12/2025 per l'avv. FUSCO LORENZO ha concluso come da nota depositata in data Controparte_1
22/12/2025 per 'avv. BRUNO ELETTRA ha concluso come da nota depositata Controparte_2 in data 10/12/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 12:34 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 272/2022 R.G. (a cui è stato riunito R.G. n. 6378/2022)
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 272/2022 R.G. promossa da: tra
(c.f. .i. ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. GRISOSTOMI TRAVAGLINI LORENZO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessio Ullucci sito in Latina (LT), Via Monti n. 30, in virtù di procura speciale allegata al fascicolo telematico;
attrice opponente nel giudizio r.g. 6378/2022
contro
c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. FUSCO LORENZO Controparte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Latina (LT), Via Quarto n. 41 nonché presso l'indirizzo pec in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
Email_1 convenuto opposto nel giudizio r.g. 6378/2022 con la chiamata in causa di
c.f./p.i. , in persona del procuratore ad negotia pro- Controparte_2 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. BRUNO ELETTRA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Formia (LT), Via Cristoforo Colombo n. 19, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
terza chiamata
OGGETTO: responsabilità professionale; risarcimento danni; opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, ha convenuto in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – il rag. l fine di Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, con salvezza di modificare e precisare le domande, così giudicare: 1) accertare e dichiarare l'inadempimento del Rag. alle obbligazioni di cui all'incarico professionale svolto per la nonché la Controparte_1 Parte_1 conseguente responsabilità professionale dello Stesso;
2) condannare il Rag. al risarcimento Controparte_1 del danno in favore della per l'importo di € 206.989,42 (di cui € 12.398,34 per applicazione della Parte_1 voce EVR non più dovuta ed € 194.591,08, per il duplice pagamento dei permessi individuali), oltre a €
17.449,20 per il mancato rimborso / conguaglio delle indennità di malattia anticipate agli operai occupati nella provincia dell'Aquila per conto di Cassa edile, o per quei diversi importi che risulteranno dovuti all'esito della istruttoria;
il tutto oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi;
3) condannare il Rag. CP_1 al risarcimento di tutti gli ulteriori danni, subiti e subendi, connessi al dedotto inadempimento che
[...] risulteranno a seguito dell'istruttoria, o che saranno quantificati dal Giudice in via equitativa, secondo giustizia;
4) in via istruttoria ammettere integralmente le richieste formulate con l'atto introduttivo e con le memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c.; 5) con vittoria di spese, competenze ed onorari, espressamente comprensivi del rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA, come per legge.”.
La società attrice, a fondamento della propria pretesa, ha dedotto: - che, nell'anno 2004, prendeva avvio la propria collaborazione professionale con lo in persona dell'odierno convenuto, incaricando, Controparte_3 in particolare, quest'ultimo, di elaborare gli stipendi del personale dipendente, nonché eseguire tutti gli adempimenti connessi in materia di lavoro e previdenza, tra cui l'elaborazione dei fogli paga, denunce previdenziali Casse Edili, adempimenti periodici quali calcolo TFR, certificazioni uniche, modello 770, ecc.;
- che il corrispettivo veniva corrisposto con cadenza periodica, mensile o bimestrale (vd. all. 1, fatture saldate in favore del professionista dal 2004 al 2016); - di aver conferito, in data 01/10/2008, al convenuto, quale
“Consulente di fiducia”, la delega: a) alla tenuta del libro unico di cui all'art. 39, commi 1-7 del D.L.
25/06/2008, n. 112 conv. con modif. in legge 06/08/2008, n. 133; b) alla regolarizzazione dei documenti riguardanti materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale;
c) alla regolarizzazione dei documenti riguardanti l'amministrazione del personale (all. 2); - che, in data 10/01/2016, il rapporto veniva ulteriormente formalizzato mediante un “Contratto Gestione e Redazione Paghe” (all. 3), il cui compenso era stato indicato in euro 30,00, oltre IVA e contributo di previdenza, per ogni cedolino elaborato, nonché delle spese sostenute
(vd. art. 7, pag. 3, all. 3); - di aver conferito, con pec del 14/06/2019, all'odierno convenuto che “con decorrenza dalla mensilità di maggio 2019 la scrivente Società darà direttamente corso a ogni adempimento relativo alla gestione del proprio personale dipendente”, formulando richiesta “di portare a termine tutti gli adempimenti relativi all'anno 2018 e consegna della documentazione di competenza della (all. 4); Parte_1
- di aver rilevato, a seguito della consegna della documentazione, gravi inadempimenti nell'attività del professionista convenuto, nella fattispecie, dalla relazione datata 4/06/2021, a firma del proprio tecnico di fiducia esterno, rag. era emerso che era stata corrisposta al personale, con qualifica di Persona_1 operaio, una retribuzione lorda superiore a quella effettivamente dovuta per un importo di € 206.989,42, di cui
€ 12.398,34 per applicazione di retribuzioni difformi da quelle contrattuali nel periodo dall'01/01/2018 al 31/03/2019, ed € 194.591,08, per pagamento in eccesso dei permessi individuali all'atto della loro fruizione nel periodo dall'01/01/2008 al 31/12/2018, nonostante gli stessi fossero già stati corrisposti mensilmente attraverso la prevista maggiorazione contrattuale, nonché che le indennità di malattia anticipate dall'azienda agli operai occupati nella provincia de L'Aquila per conto della , ammontavano ad € 17.449,20 (si Parte_2 vedano conclusioni, pag. 4, all. 5).
Il convenuto rag. tempestivamente costituitosi in giudizio con comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta depositata il 15/04/2022, contestando integralmente la ricostruzione attorea, ha, in via preliminare, chiesto l'autorizzazione alla chiamata in garanzia del terzo, Controparte_2 instando nel merito per la reiezione della domanda avversaria e, in subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare la propria compagnia assicuratrice tenuta a manlevarlo da qualsiasi richiesta risarcitoria formulata dall'attore, il tutto con il favore delle spese di lite.
Evidenziava come, dalla fitta corrispondenza intercorsa con l'attrice dall'anno 2010 sino all'anno 2019, data di chiusura del rapporto, si potesse chiaramente evincere la diligenza del proprio comportamento nell'espletamento dell'incarico professionale, posto che, prima di definire le varie buste paga e i vari cedolini
(comprensivi di permessi, malattie e ferie), era solito inviare le bozze, chiedendo informazioni utili e modificando, in determinate circostanze le stesse, sotto indicazione della cliente-attrice (all. 2, comparsa).
Autorizzata dal precedente G.I. la chiamata del terzo e disposto il contestuale differimento della prima udienza, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 5/09/2022, si è costituita in giudizio la
[...] instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Controparte_2 adito, - in via principale, rigettare la domanda di condanna proposta da parte attrice nei confronti di CP_1 per i motivi tutti di cui alla parte motiva;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della
[...] domanda attorea, contenere: (a) il risarcimento eventualmente dovuto dall'assicurato nei limiti CP_1 indicati in motivazione;
(b) l'indennizzo dovuto dalla all'assicurato nei limiti Controparte_2 contrattuali precisati in motivazione;
- con vittoria di spese e competenze di lite.”.
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione demandata da questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1/07/2022, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., istruita la causa a mezzo di c.t.u., nelle more, veniva disposta la riunione al fascicolo di cui in epigrafe del giudizio di opposizione, R.G. n. 6378/2022, incardinato dall'odierna attrice avverso il d.i. ingiuntivo n. 2012/22 emesso dall'intestato Tribunale il
29/10/2022 su richiesta dell'odierno convenuto avente ad oggetto il pagamento dell'importo di euro 10.067,00, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di compenso professionale in ragione del rapporto inter partes.
Nel predetto giudizio di opposizione, denegata dal G.I. la concessione della provvisoria esecuzione e concessi i termini istruttori, l'opponente instava così per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis rejectis, con salvezza di modificare e precisare le domande, così giudicare: 1) in via preliminare, nel rito, assumere ogni e più opportuno provvedimento, al fine di garantire la trattazione e la decisione congiunta del presente giudizio di opposizione con il pregresso giudizio R.G. n. 272/2022, pendente dinanzi a codesto Ill.mo Tribunale di Latina, Sezione I Civile, Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, con prossima udienza al 16/03/2022, disponendo la riunione di questo giudizio al predetto primo giudizio R.G. n. 272/2022; 2) ritenere e dichiarare, per le ragioni gradatamente dedotte in premessa, la invalidità e/o la nullità e, per
l'effetto, revocare e/o privare di ogni efficacia il Decreto Ingiuntivo n. 2012/2022 (R.G. n. 4304/2022), emesso in data 28/10/2022 su istanza del Rag. dal Tribunale Ordinario di Latina;
3) respingere – in Controparte_1 ogni caso e comunque - la pretesa e/o le domande della parte opposta nei confronti della opponente in quanto prescritte, ovvero in subordine inammissibili, prive dei presupposti per la relativa azionabilità in giudizio, illegittime, non provate e infondate;
4) in via di estremo subordine, per la denegate e non creduta ipotesi di ritenuta fondatezza e di accoglimento della pretesa e/o delle domande della parte opposta, accertare e dichiarare che le somme, che, all'esito del presente giudizio, risultassero eventualmente dovute dalla
[...] Part nei confronti del Rag. trovino compensazione con i crediti e le somme dovute alla Pt_1 Controparte_1 dal Rag. per i titoli indicati e azionati nel giudizio R.G. n. 272/2022, operando una tale CP_1 compensazione;
5) condannare il Rag. al pagamento di spese, competenze e onorari di causa, oltre CP_1 rimborso spese generali, IVA e C.P.A., anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..”, mentre il convenuto – opposto, nella comparsa di costituzione e risposta, vi resisteva, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
nel merito rigettare l'opposizione proposta essendo la stessa del tutto infondata. Il tutto con la condanna al pagamento delle spese di lite e dei compensi professionali come per legge oltre accessori.”.
La causa, così istruita, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive.
Nel merito, la domanda attorea svolta nel giudizio di cui in epigrafe e l'opposizione svolta nel giudizio qui riunito non possono trovare accoglimento e vanno respinte per i motivi qui di seguito illustrati.
Secondo l'insegnamento giurisprudenziale di legittimità e di merito, «il consulente fiscale ha nei confronti del proprio cliente una responsabilità di natura contrattuale che implica, in caso di inadempimento, l'obbligo da parte del consulente di risarcire i danni subìti dal cliente. L'inadempimento deve consistere nella violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e della diligenza prevista dall'art. 1176, comma
2 c.c. che considera la natura dell'attività esercitata e si riferisce dunque alla diligenza che il professionista deve avere nello svolgimento di un incarico.». (Tribunale Brescia sez. II, 09/03/2020, n. 565).
Nel caso di specie, è circostanza incontestata che tra l'attrice e il convenuto sussistesse un rapporto di opera professionale sin dall'anno 2004, poi conclusosi sostanzialmente con la missiva del 4.6.2019 inoltrata dal l.r.p.t. dell'attrice al rag. (all. 4, citazione). CP_1
Altrettanto pacifica è la circostanza afferente ai contorni dell'incarico professionale demandato dalla
[...] al rag. e, sostanzialmente, evincibile dalla delega dell'01/10/2008, per cui il convenuto era tenuto Pt_1 CP_1 alla tenuta del libro unico di cui all'art. 39, commi 1-7 del D.L. 25/06/2008, alla regolarizzazione dei documenti riguardanti materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, alla regolarizzazione dei documenti riguardanti l'amministrazione del personale (all. 2, citazione), nonché dal “Contratto Gestione e Redazione Paghe”, successivamente intervenuto in data 10/01/2016 (all. 3, citazione). Dalla disamina della documentazione in commento si evince come l'incarico affidato al professionista convenuto avesse ad oggetto la completa gestione degli adempimenti retributivi e previdenziali, non solo la redazione dei cedolini, ma anche la gestione integrale degli adempimenti previdenziali, incluse la predisposizione e trasmissione delle denunce mensili alle Casse Edili e gli adempimenti necessari al conguaglio/rimborso delle indennità anticipate.
Sempre a tale proposito, i Giudici di Piazza Cavour hanno chiarito che il professionista intellettuale deve utilizzare, nello svolgimento della propria attività, una diligenza qualificata (cfr. Cass. n. 15305/2013, Cass. n.
8826/2007), che presuppone la specifica conoscenza delle regole e delle nozioni tecniche proprie della professione svolta, acquisite attraverso lo studio e l'esperienza, sicché la responsabilità del consulente si configura allorché il suo inadempimento (cioè, la violazione degli obblighi di diligenza e perizia) determini un danno certo ed effettivo, connesso ad un comportamento doloso o colposo a lui riconducibile (Cfr. Cass. n.
9917/2010).
Ne deriva, pertanto, che qualora, come nel caso che qui occorre, il committente contesti al consulente un inadempimento contrattuale, dovrà pertanto provare l'esistenza e i termini dell'incarico, che la prestazione non
è stata svolta secondo la diligenza professionale per imprudenza e/o imperizia (il consulente risponde anche in ipotesi di colpa lieve), nonché il nesso causale tra il danno e la condotta del professionista, il quale, per contro, per liberarsi dall'imputazione di ogni responsabilità è tenuto a dimostrare l'impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione ex art. 1218 c.c. o di aver agito con diligenza (ex plurimis, Cass. 17.9.2024,
n.25023; Cass. 14.11.2022, n.33442).
Ciò posto, acclarata l'esistenza del rapporto professionale e i termini dello stesso, l'attrice ha censurato l'operato del convenuto sotto molteplici profili, quali l'indebita applicazione della EVR negli anni 2018–2019, la duplice contabilizzazione dei permessi individuali degli operai (2008-2018 e, in sede di riunione,
01/01/2019–30/04/2019), nonché l'omessa richiesta di rimborso/conguaglio delle indennità di malattia anticipate agli operai della provincia de L'Aquila.
Orbene, dalla documentazione versata in atti e dalla relazione peritale svolta nel corso del giudizio le cui conclusioni sono state sostanzialmente condivise dalle parti, si ritiene che parte attrice non abbia compiutamente assolto all'onus probandi sulla medesima incombente.
Ed invero, con riferimento ai quesiti a) “Verifichi il CTU se nei cedolini / buste paga degli operai occupati Part nella provincia dell'Aquila dalla Società per gli anni 2018 e 2019 risulti riportata, tra gli elementi fissi della retribuzione, la voce EVR (Elemento Variabile della )” e b) “Verifichi il CTU se per gli anni CP_4
2018 e 2019 risultasse dovuto il pagamento della voce EVR (Elemento Variabile della ) e se la CP_4 stessa dovesse o meno essere inserita nei cedolini / buste paga, e, in caso di risposta negativa, indichi le somme conteggiate a tale titolo (voce EVR) nei cedolini / buste paga degli operai occupati nella provincia dell'Aquila Part dalla Società per gli anni 2018 e 2019”, il C.T.U., - ancorché in forza della circolare n. 1 del 9.01.2018
e delle tabelle paghe, pubblicate dalla Cassa Edile della Provincia de L'Aquila, l'elemento della retribuzione denominato EVR (Elemento Variabile della ) non fosse più applicabile negli anni 2018 e 2019, CP_4 mentre dai conteggi effettuati era emerso che, nei cedolini degli operai occupati nella provincia de L'Aquila dall'attrice per gli anni 2018 e 2019, era stato imputato un importo complessivo a titolo di EVR pari ad
€.15.175,41, oltre interessi legali-, ha, invero, evidenziato come «gli elementi retributivi derivanti dagli accordi sindacali, come l'EVR in questione, devono intendersi importi minimi da riconoscere obbligatoriamente a favore del lavoratore, non essendo però preclusa all'impresa la facoltà di riconoscere importi superiori o di continuare a corrispondere elementi della retribuzione non più previsti dagli accordi sindacali, corrispondendo in tali ipotesi trattamenti economici migliorativi ad esclusivo vantaggio del lavoratore.» (vd. pag. 20, c.t.u. 16.4.2024).
Il C.T.U., proseguendo in risposta ai quesiti di cui alle lettere c) “Dica il CTU – verificato che nei cedolini tratti dal Libro unico del lavoro della nel periodo dal 01/01/2008 al 31/12/2018 la retribuzione Parte_1 relativa ai permessi degli operai è stata computata due volte – se una tale doppia computazione risulti corretta,
e in particolare se risulti corretta la computazione anche delle ore di permesso effettivamente godute da parte degli operai”; e d) “Accerti e determini il CTU, verificando la richiesta di parte attrice, la somma complessivamente computata a titolo di ore di permesso effettivamente godute da parte degli operai della nel periodo dal 01/01/2008 al 31/12/2018”, chiarendo come secondo le disposizioni dei CCNL Parte_1 dell'Edilizia pro tempore vigenti, i permessi devono essere corrisposti non in base alle effettive ore di godimento degli stessi, ma applicando, al termine di ciascun periodo di paga, una percentuale fissa del 4,95% calcolata sull'ammontare della retribuzione ordinaria mensile e sul trattamento economico delle festività e come, dalla disamina dei cedolini/buste paga degli operai occupati dall'attrice per gli anni 2018 e 2019 risultasse, nella maggior parte dei casi, una doppia imputazione delle somme relative alle ore di permesso, con somme effettivamente imputate in eccesso nella misura pari ad euro 178.339,16, maggiorati di interessi legali, ha, anche qui, purtuttavia, evidenziato come gli elementi retributivi derivanti dagli accordi sindacali, come i permessi in questione, devono intendersi importi minimi da riconoscere obbligatoriamente a favore del lavoratore, non essendo però preclusa all'impresa la facoltà di riconoscere importi superiori, corrispondendo in tali ipotesi trattamenti economici migliorativi ad esclusivo vantaggio del lavoratore. (vd. pag. 21, c.t.u.
16.4.2024).
Infine, il C.T.U. rispondendo agli ultimi due quesiti e) “Dica il CTU – effettuate le verifiche del caso in merito Part alle somme anticipate dalla , a titolo di indennità di malattia, agli operai occupati nella provincia Part dell'Aquila per conto della nel periodo dal 01/11/2008 al 31/12/2018 - se la aveva titolo, Parte_2 previa presentazione di specifica richiesta, al rimborso delle richiamate somme”; e f) “Accerti e determini il Part CTU, verificando la richiesta di parte attrice, la somma complessivamente anticipata dalla , a titolo di indennità di malattia, agli operai occupati nella provincia dell'Aquila per conto della nel periodo Parte_2 dal 01/11/2008 al 31/12/2018”, pur riconoscendo la rimborsabilità delle indennità di malattia, da parte della a favore dell'attrice, ha, purtuttavia, precisato che “Per poter far valer il diritto al rimborso è però Parte_2 necessario, a pena di decadenza, che tali indennità, oltre a riferirsi ai periodi di malattia indicati, siano suffragate dai relativi certificati medici attestanti la malattia e che i periodi di assenza siano evidenziati nella denuncia mensile lavoratori occupati da trasmettere alla .” (vd. pag. 22, c.t.u. 16.4.2024). Parte_2
In buona sostanza, ad avviso di questo G.I., ancorché il C.T.U. abbia riscontrato le lagnanze oggetto di censura da parte della società attrice, non ritiene che le stesse possano essere ascritti al professionista convenuto, cui non è rimproverabile alcun inadempimento né doloso, né colposo (neppure in forma lieve), posto che, come anche chiarito dall'ausiliario, quanto alla “voce EVR” e alla “doppia imputazione delle somme relative alle ore di permesso”, non era preclusa all'impresa la facoltà di riconoscere importi superiori, corrispondendo in tali ipotesi trattamenti economici migliorativi ad esclusivo vantaggio del lavoratore.
Parimenti, per ottenere i rimborsi delle indennità di malattia dei propri lavoratori, da parte della , Parte_2
l'attrice avrebbe dovuto fornire al proprio consulente la documentazione medica attestante suddette richieste.
Ed invero, tra gli impegni assunti dal cliente, ai sensi dell'art. 3 del “Contratto Gestione e Redazione Paghe”
(all. 3, citazione), vi erano anche quelli di “-Fornire allo studio dati completi e veritieri nel rispetto, altresì, dei termini necessari per il regolare adempimento degli obblighi assunti dallo studio di consulenza stesso, termini che saranno di volta in volta stabiliti dallo studio tenuto conto delle specifiche necessità dell'incarico;
- Collaborare con lo studio ai fini della regolare esecuzione del mandato;
- Collaborare con lo studio ai fini della predisposizione delle eventuali dichiarazioni”.
Ciò posto, dalla copiosa corrispondenza intercorsa, nell'arco temporale in contestazione, tra il professionista e l'attrice (si veda, all. 2, comparsa), si evince agevolmente come, in effetti, il convenuto abbia da sempre tenuto un comportamento diligente e corretto, rispettoso del dettato normativo, agendo sotto lo sguardo vigile dell'attrice, chiedendo informazioni utili e, in determinate circostanze, modificando sotto l'indicazione della cliente le varie bozza di buste paga e i vari cedolini comprensivi di permessi, malattie e ferie, e chiedendo sempre conferma dei dati inoltratigli prima di operare (cfr. ad esempio, all. 2, comparsa, missiva inoltrata dall'attrice il 13.09.2011 “Ciao ; ho letto le buste paga aggiornate, ma non vanno bene poiché queste CP_1 si riferiscono al mese di agosto e poiché gli operai hanno lavorasto metà mese hanno diritto ad un contributo dimezzato !!!! Per cui dobbiamo partire dal mese prossimo. Ti invito a voler sospenderle e rifarle normali…”; missiva inoltrata dall'attrice il 10.7.2012 “BELLI: MANCANO EURO 110 PER DIFFERENZA PASTI.
BOTTONI: CAUSA MIO ERRORE I 29 EURO SONO DA TOGLIERE, 2.500 EURO FINITI. IL RESTO È
OK. GRAZIE. STEFANIA”).
Alla luce delle superiori argomentazioni, ad avviso del Tribunale, non risulta dimostrato il nesso di causalità tra il lamentato danno e la condotta del professionista, avendo questi dimostrato di aver sempre agito con la diligenza richiesta dalla legge e in ossequio al volere della cliente.
In ragione di quanto sopra va, pertanto, rigettata la domanda risarcitoria azionata dall'odierna attrice, così come l'opposizione al d.i. summenzionato con conferma dello stesso.
Dalla documentazione allegata al ricorso monitorio l'odierno convenuto risulta, invero, essere creditore dell'attrice delle seguenti fatture: n. 3 del 21/01/2019 di € 6.023.30 (pagata parzialmente), residuo € 3.011.80, la fattura n. 12 del 25/03/2019 di € 3.465.20 e, infine, la fattura n. 24 del 17/05/2019 di € 3.590.00 per un totale di € 10.067.00, oltre interessi maturati dalla data di emissione delle relative fatture (all. 2, fasc. monitorio).
L'odierna attrice-opponente ha contestato la debenza delle stesse soltanto sulla scorta degli inadempimenti oggetto del presente procedimento che, come tali, non sono stati ritenuti sussistenti, sicché il credito vantato dall'odierno convenuto risulta certo, liquido ed esigibile. Conclusivamente, alla luce delle superiori argomentazioni, l'opposizione svolta dall'opponente andrà respinta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo impugnato confermato.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite dei due giudizi riuniti seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore delle singole domande e delle fasi effettivamente svolte.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando nei due giudizi riuniti, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta l'opposizione svolta dall'attrice – opponente nel giudizio Rg. 6378/2022 e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo impugnato n. 2012/22 emesso dall'intestato Tribunale il 29/10/2022 e lo dichiara definitivamente esecutivo;
b) rigetta integralmente le domande attoree svolto nel giudizio di cui in epigrafe;
c) condanna altresì l'attrice a rifondere le spese di lite al convenuto e alla terza chiamata, che si liquidano rispettivamente, in favore del convenuto, nella somma pari ad euro 8.741,00 per compensi di avvocato e, in favore della terza chiamata, in euro 7.052,00, per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
d) pone definitivamente le spese di c.t.u., già liquidate in corso di causa, a carico di parte attrice.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 23/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 23/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini