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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Padova, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAMPANILE PIETRO, Presidente e Relatore
FAVARETTO SILVANO, Giudice
GAMBARETTO ALBERTO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 618/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova - Via Turazza 37 35100 Padova PD
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2025PD0180717 0 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente : Accoglimento del ricorso
Resistente : Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I signori Ricorrente_2 e Ricorrente_1 hanno proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento catastale indicato in epigrafe, con il quale l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Padova, ha rettificato l'atto di modifica, presenteto tramite Docfa, relativo a un locale terraneo di loro proprietà, sito nella Indirizzo_1
, e conseguente a lavori di ristrutturazione comportanti l'attribuzione, trattandosi di laboratorio artigianale, della categoria C3, classe 2.
Nell'avviso impugnato, a seguito di sopralluogo, si rileva che le originarie caratteristiche intrinseche del locale, al quale in precedenza era attribuita la categoria commerciale C1, non erano mutate all'esito della ristrutturazione, consistente nella creazione di cabine per l'esecuzione di tatuaggi, mediante suddivisione realizzata con divisori di tipo leggero non a tutta altezza. Il bene, quindi, indipendentemente dalla locazione a soggetti dediti ad attività artigianale, non sarebbe sostanzialmente dissimile da altri locali ai quali è attribuita la categoria C1.
Nel ricorso, premesso che il locale, in passato adibito a negozio di tessuti, era rimasto sfitto per parecchi anni, si sostiene che la trasformazione in laboratorio artigianale era stata necessitata da esigenze di natura urbanistica, non essendo possibile ottenere dal Comune – stante l'assenza di adeguati parcheggi –
l'autorizzazione all'esercizio di attività commerciale.
Nelle controdeduzioni, illustrate da memoria, l'Amministrazione sostiene che le modifiche apportate, consistenti in pannelli in cartongesso facilmente removibili, non alterano le caratteristiche intrinseche del locale, le quali costituiscono gli unici parametri ai quali far riferimento per attribuire la categoria catastale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Deve condividersi, in linea generale, il principio al quale si è ispirato l'Ufficio, secondo cui il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l'oggetto, secondo una prospettiva di tipo "reale", riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale della cd. "destinazione ordinaria", sicché l'idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d'utilizzo.
Sotto tale profilo deve osservarsi che la temporanea e reversibile destinazione ad attività artigianale non incide sulle caratteristiche strutturali del bene, tale da essere adibito normalmente (come si apprezza anche dall'esistenza di ampie vetrine, ancorché attualmente oscurate per l'esecuzione con discrezione dei tatuaggi) ad attività commerciale.
Tuttavia il principio sopra richiamato non opera in maniera assoluta, potendo essere derogato in presenza di impedimenti di natura amministrativa e urbanistica. Invero la S.C., in più occasioni, nel ribadire, in via generale, il suddetto criterio di attribuzione della rendita catastale, ha precisato che esso non opera allorquando la sua applicazione determina un contrasto con la disciplina urbanistica (Cass., 31 agosto 2022,
n. 25572; Cass. 2 febbraio 2021, n. 2249; Cass., 17 dicembre 2020, n. 29018; Cass., 19 dicembre 2019, n.
34002; Cass. 30 aprile 2015, n. 8773).
Tale ipotesi ricorre nel caso in esame, avendo i ricorrenti dimostrato l'impossibilità di utilizzare il bene come negozio, producendo (all. 7) un documento proveniente dal Comune di Carmignano di Brenta, nel quale si attesta che, a causa del mancato reperimento degli spazi minimi a parcheggio in rapporto alla superficie di vendita, “non risulta fattibile il cambio d'uso da artigianale a commerciale dei locali siti in Indirizzo_1”.
La peculiarità della questione suggerisce la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAMPANILE PIETRO, Presidente e Relatore
FAVARETTO SILVANO, Giudice
GAMBARETTO ALBERTO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 618/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova - Via Turazza 37 35100 Padova PD
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2025PD0180717 0 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente : Accoglimento del ricorso
Resistente : Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I signori Ricorrente_2 e Ricorrente_1 hanno proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento catastale indicato in epigrafe, con il quale l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Padova, ha rettificato l'atto di modifica, presenteto tramite Docfa, relativo a un locale terraneo di loro proprietà, sito nella Indirizzo_1
, e conseguente a lavori di ristrutturazione comportanti l'attribuzione, trattandosi di laboratorio artigianale, della categoria C3, classe 2.
Nell'avviso impugnato, a seguito di sopralluogo, si rileva che le originarie caratteristiche intrinseche del locale, al quale in precedenza era attribuita la categoria commerciale C1, non erano mutate all'esito della ristrutturazione, consistente nella creazione di cabine per l'esecuzione di tatuaggi, mediante suddivisione realizzata con divisori di tipo leggero non a tutta altezza. Il bene, quindi, indipendentemente dalla locazione a soggetti dediti ad attività artigianale, non sarebbe sostanzialmente dissimile da altri locali ai quali è attribuita la categoria C1.
Nel ricorso, premesso che il locale, in passato adibito a negozio di tessuti, era rimasto sfitto per parecchi anni, si sostiene che la trasformazione in laboratorio artigianale era stata necessitata da esigenze di natura urbanistica, non essendo possibile ottenere dal Comune – stante l'assenza di adeguati parcheggi –
l'autorizzazione all'esercizio di attività commerciale.
Nelle controdeduzioni, illustrate da memoria, l'Amministrazione sostiene che le modifiche apportate, consistenti in pannelli in cartongesso facilmente removibili, non alterano le caratteristiche intrinseche del locale, le quali costituiscono gli unici parametri ai quali far riferimento per attribuire la categoria catastale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Deve condividersi, in linea generale, il principio al quale si è ispirato l'Ufficio, secondo cui il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l'oggetto, secondo una prospettiva di tipo "reale", riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale della cd. "destinazione ordinaria", sicché l'idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d'utilizzo.
Sotto tale profilo deve osservarsi che la temporanea e reversibile destinazione ad attività artigianale non incide sulle caratteristiche strutturali del bene, tale da essere adibito normalmente (come si apprezza anche dall'esistenza di ampie vetrine, ancorché attualmente oscurate per l'esecuzione con discrezione dei tatuaggi) ad attività commerciale.
Tuttavia il principio sopra richiamato non opera in maniera assoluta, potendo essere derogato in presenza di impedimenti di natura amministrativa e urbanistica. Invero la S.C., in più occasioni, nel ribadire, in via generale, il suddetto criterio di attribuzione della rendita catastale, ha precisato che esso non opera allorquando la sua applicazione determina un contrasto con la disciplina urbanistica (Cass., 31 agosto 2022,
n. 25572; Cass. 2 febbraio 2021, n. 2249; Cass., 17 dicembre 2020, n. 29018; Cass., 19 dicembre 2019, n.
34002; Cass. 30 aprile 2015, n. 8773).
Tale ipotesi ricorre nel caso in esame, avendo i ricorrenti dimostrato l'impossibilità di utilizzare il bene come negozio, producendo (all. 7) un documento proveniente dal Comune di Carmignano di Brenta, nel quale si attesta che, a causa del mancato reperimento degli spazi minimi a parcheggio in rapporto alla superficie di vendita, “non risulta fattibile il cambio d'uso da artigianale a commerciale dei locali siti in Indirizzo_1”.
La peculiarità della questione suggerisce la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie il ricorso e compensa le spese.