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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 300/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1817/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170016012151000 BOLLO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1335/2025 depositato il
27/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.1817/2024 depositato il 20/05/2024, il sig. Ricorrente_1, proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n.291 2017 0016012151000, emessa a titolo di tassa automobilistica anno 2013.
Parte ricorrente rilevava l'insussistenza della pretesa impositiva per omessa notifica dei titoli esecutivi e prescrizione.
Non si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Nel more del giudizio, parte ricorrente formulava istanza di rateizzazione della cartella di pagamento impugnata.
All'udienza del 22/10/2025 la Corte poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che parte ricorrente ha depositato istanza di rateizzazione comprensiva anche della cartella di pagamento impugnata.
Ne consegue, che parte ricorrente non ha più interesse alla decisione del ricorso nel merito e ciò per l'intercorsa rateizzazione della pretesa tributaria .
Ritenuto, pertanto, di dovere dichiarare l'estinzione del giudizio e che quanto alle spese, nulla si dispone stante la mancata costituzione in giudizio di ADER.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio;
Spese compensate.
Agrigento, 22 ottobre 2025
Il Giudice Monocratico
US EG
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1817/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170016012151000 BOLLO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1335/2025 depositato il
27/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.1817/2024 depositato il 20/05/2024, il sig. Ricorrente_1, proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n.291 2017 0016012151000, emessa a titolo di tassa automobilistica anno 2013.
Parte ricorrente rilevava l'insussistenza della pretesa impositiva per omessa notifica dei titoli esecutivi e prescrizione.
Non si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Nel more del giudizio, parte ricorrente formulava istanza di rateizzazione della cartella di pagamento impugnata.
All'udienza del 22/10/2025 la Corte poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che parte ricorrente ha depositato istanza di rateizzazione comprensiva anche della cartella di pagamento impugnata.
Ne consegue, che parte ricorrente non ha più interesse alla decisione del ricorso nel merito e ciò per l'intercorsa rateizzazione della pretesa tributaria .
Ritenuto, pertanto, di dovere dichiarare l'estinzione del giudizio e che quanto alle spese, nulla si dispone stante la mancata costituzione in giudizio di ADER.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio;
Spese compensate.
Agrigento, 22 ottobre 2025
Il Giudice Monocratico
US EG