Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Quarta Sezione CIVILE - FAMIGLIA
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti Presidente dott. Caterina Caniato Giudice dott. Ethel Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 747/2021 R.G. promossa da:
( ) nata a [...] il [...], con il Parte_1 CodiceFiscale_1
patrocinio dell'avv. TRABACE CHIARA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Cinisello Balsamo (MI), Via G. Frova n. 34
RICORRENTE
contro
:
( ) nato a [...] il [...] già con il Parte_2 CodiceFiscale_2
patrocinio dell'avv.ZUCCALA STEFANO (il quale ha dimesso il mandato con missiva 20 ottobre
2021 depositata il 21.1.2022);
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Monza
- INTERVENUTO-
pagina 1 di 13
Data della decisione: 2 gennaio 2025
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte ricorrente: come da atto depositato in via telematica il 6 giugno 2024
In via principale e nel merito:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi ordinandone l'annotazione sui registri dello stato civile dal competente Ufficio dello Stato civile del Comune di Paderno Dugnano.
2) Affidare i figli minori e in via esclusiva alla madre Sig.ra con Per_1 Per_2 Parte_1
collocazione presso l'immobile sito in Cinisello Balsamo (MI), Via Giolitti n. 23.
3) Disporre che il padre ogni mese versi a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Per_1
'importo di Euro 500,00 (Euro 250,00 a figlio) – importo rivalutabile secondo gli indici ISTAT Per_2
- oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche e di istruzione, e altre spese di carattere straordinario) - ripartite tra quelle che richiedono il preventivo accordo e quelle che non richiedono il preventivo accordo – in ossequio alle linee guida adottate dal Tribunale di Monza
4) Determinare le migliori modalità di frequentazione padre/figli alla luce delle circostanze dedotte nel presente giudizio.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze inerenti al presente giudizio.
In via istruttoria: con riserva di ogni ulteriore e più ampia istanza istruttoria ai sensi dell'art. 183,VI comma c.p.c.
Il PM ha concluso come da provvedimento del 30 aprile 2021 nulla opponendo.
Conclusioni per parte resistente devono intendersi, in assenza di ulteriori difese, come da atto di costituzione del 28 giugno 2021.
In via principale:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e ordinando Parte_2 Parte_1 all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
pagina 2 di 13 2) Disporre l'affidamento condiviso, come per Legge, dei figli minori e con Per_1 Per_2
collocamento prevalente degli stessi presso la madre.
3) Stabilire un assegno di mantenimento a carico del Sig. per i figli, per un importo totale di Pt_2
Euro 300,00 mensili (Euro 150,00 per figlio). Tale somma dovrà essere versata alla Sig.ra Pt_1
tramite assegno o bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese e verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, come per Legge.
4) Disporre che il Sig. si prenda carico dell'obbligo di contribuzione del 50% delle spese Pt_2
straordinarie, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese mediche e trattamenti sanitari non erogati dal SSN, ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente (ad es: visite specialistiche, cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche cure termali e fisioterapiche) che dovranno essere preventivamente approvate dallo stesso, preferendo, ove possibile, il Servizio Sanitario Pubblico;
le spese scolastiche (ad es: libri di testo, tasse scolastiche ed universitarie, gite scolastiche, spese per mezzi di trasporto) ed extrascolastiche ludico-ricreative (ad es: dopo-scuola, centro ricreativo estivo, corsi di lingue, corsi sportivi, vacanze-studio), come meglio dettagliate dai Protocolli vigenti del
Tribunale di Monza;
tali importi dovranno essere corrisposti a mezzo bonifico bancario, previa esibizione dei giustificativi di spesa.
5) Fermo quanto precede in punto di mantenimento, disporre che ciascun genitore si impegni a provvedere senza ritardo ai bisogni quotidiani dei bambini quando l'avrà con sé a proprie spese (a titolo di esempio la sostituzione di vestiario, l'acquisto di medicinali, alimenti, giocattoli e qualsivoglia attività consona che possa avere finalità educative e/o di intrattenimento, nel rispetto della sensibilità e della progressiva maturazione di . Per_1 Per_2
6) Disporre le seguenti modalità di esercizio del diritto di visita del padre, salvo l'intervento di diversa regolamentazione tra le parti:
a. collegamento in audio-video per la durata di almeno 15 minuti due volte alla settimana;
b. due incontri infrasettimanali, nei giorni di martedì e giovedì, dall'uscita di scuola sino alle ore 20:00, o comunque dopo cena;
c. due weekend al mese alternati, dal sabato mattina (orario variabile) alla domenica sera (orario variabile);
d. durante le vacanze estive, i minori trascorreranno le prime due settimane del mese di agosto con un genitore e le ultime due del mese di agosto con l'altro, con l'impegno dei genitori a decidere pagina 3 di 13 congiuntamente entro il 30 maggio di ogni anno il periodo di propria spettanza, rispettando, in punto di priorità della scelta del periodo, il criterio dell'alternanza, salvo diverso e migliore accordo tra le parti, nell'interesse primario dei figli;
e. nelle festività natalizie i minori rimarranno dal primo giorno di sospensione della frequenza scolastica sino al giorno 30 dicembre con uno dei genitori e dal 31 dicembre sino al giorno precedente quello di ripresa delle lezioni con l'altro, invertendosi ogni anno rispetto al precedente, sempre nel rispetto della cogenitorialità, e con mutuo accordo sulle modalità di organizzazione e le questioni logistiche, salvo diverso e migliore accordo tra le parti, nell'interesse primario dei figli;
f. nelle vacanze Pasquali, i minori trascorreranno le festività con un genitore o con l'altro, ad anni alternati;
g. nel periodo invernale ciascun genitore, ove lo ritenga, potrà tenere con sé i figli per una settimana intera qualora ritenesse di portarli in località di villeggiatura;
h. le turnazioni come sopra indicate, dovranno tenere conto delle variazioni degli orari di lavoro dei genitori che, in futuro, potrebbero intervenire, e che allo stato non sono prevedibili. L'altro genitore dovrà agevolare detto cambiamento.
i. Fermo quanto precede, ogni cambiamento/compensazione dovrà avvenire nel rispetto del diritto di visita e di cogenitorialità come stabilito presso ciascun genitore;
j. Il genitore che necessiterà del cambio di cui sopra, si obbliga a comunicare detta circostanza non appena ne abbia contezza (se il cambiamento non era previsto) o al momento della conoscenza dei turni allo stesso assegnati dall'Azienda da cui dipende.
7) Disporre che i genitori comunichino eventuali cambi di residenza e domicilio, di recapito telefonico e che si tengano reciprocamente informati sui luoghi e le modalità di permanenza dei figli durante le vacanze.
8) Disporre che i Sigg.ri e rilascino reciproca autorizzazione per la Parte_1 Parte_2
richiesta di rilascio e/o rinnovo di passaporto e di tutti gli atti e documenti per i quali la legge prevede il consenso di entrambi nonché all'espatrio sia singolarmente sia insieme al figlio, per le vacanze e le brevi permanenze all'estero.
pagina 4 di 13 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che :
e hanno contratto matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
Paderno Dugnano il 18/02/2012 dopo una breve convivenza dalla quale il 16.07.2011 era nato il loro primogenito In costanza di matrimonio è nato il figlio il 19.11.2012. Per_1 Per_2
La coppia ha inizialmente stabilito la residenza a Bernareggio, in immobile condotto in locazione,
vivendo dello stipendio della signora Pt_1
La convivenza è stata interrotta da una prima separazione di fatto nel 2015, quando la signora Pt_1
si è trasferita a vivere presso la propria madre a Cinisello Balsamo.
Il resistente a far data dal 16 agosto 2017 ha trasferito la propria residenza a Rodi Garganico, presso l'abitazione di sua madre, come risulta dai certificati anagrafico e di stato famiglia prodotti, ma ha continuato a dimorare di fatto per larga parte del tempo nella zona di Milano, riprendendo la convivenza con la signora presso la casa della suocera a Cinisello Balsamo fino a marzo del Pt_1
2020, quando la convivenza è definitivamente cessata senza che vi sia più stata riconciliazione.
La ricorrente ha allegato di essersi determinata a chiedere – con l'intervento dei Carabinieri - al sig. di allontanarsi dalla casa a seguito della scoperta di condotte del marito relative al consumo Pt_2
di sostanze stupefacenti. Ha allegato che delle volte sparivano soldi dai portafogli propri e della madre e che il sig. era solito stare fuori casa fino a tarda notte, si faceva sempre più aggressivo Ha Pt_2
posto in dubbio la capacità genitoriale del sig. sia per il sospetto di dipendenza da sostanze Pt_2
stupefacenti e di esercizio di attività illecite sia per il disinteresse che avrebbe sempre dimostrato verso pagina 5 di 13 i figli, non contribuendo né dal punto di vista economico né da quello materiale al soddisfacimento dei bisogni degli stessi e disinteressandosi della loro crescita.
Si è costituito in giudizio il resistente, contestando di essere dipendente dal consumo di sostanze stupefacenti, affermando che la crisi coniugale sarebbe originata dal tradimento perpetrato dalla moglie e chiedendo disporsi l'affidamento condiviso dei figli.
Il sig. nella propria comparsa di costituzione ha allegato di avere recentemente trovato lavoro Pt_2
come magazziniere e di percepire €1.100 mensili, mentre il proprio reddito nell'anno precedente era pari a zero (doc.1) ed ha allegato di sostenere costi abitativi per €500,00 (doc.2).
Ha richiesto un ampliamento dei tempi di permanenza dei minori con lui a due pomeriggi a settimana e fine settimana alternati con pernotto. Non si è dichiarato disponibile a contribuire dal punto di vista economico al mantenimento dei figli se non nella forma di un maggior mantenimento diretto.
Con ordinanza presidenziale 31 gennaio 2022 è stato disposto l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con la previsione che i minori mantengano la residenza Per_1 Per_2
anagrafica e la dimora abituale presso la madre e con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé un pomeriggio a settimana, individuato nel mercoledì dalle 18,00 alle 21 e a fine settimana alternati, sia il sabato che la domenica dalle 10 alle 21, senza pernottamento, oltre che durante le vacanze e festività.
Il regime di affidamento congiunto è stato applicato in attesa degli esiti dell'istruttoria, tuttavia i tempi di permanenza dei minori con il padre sono stati molto inferiori a quanto previsto nel decreto.
In quanto alle capacità genitoriali del padre.
pagina 6 di 13 Il comportamento processuale ed extraprocessuale tenuto da parte resistente non è stato coerente con le sue richieste di affidamento condiviso e di aumento dei tempi di permanenza dei minori con sé: dopo la prima udienza, alla quale sono comparsi i soli difensori ed hanno richiesto un rinvio in pendenza di trattative, il sig. si è reso non contattabile dal proprio stesso difensore, il quale pertanto Pt_2
all'udienza del 26 ottobre 2021 ha dichiarato di rinunziare al mandato ed ha chiesto la concessione di un termine per consentire al proprio assistito di munirsi di nuovo difensore. Con atto depositato il 26
febbraio 2024 il difensore ha dichiarato che, a seguito della remissione del mandato ormai perfezionatasi da oltre due anni, il sig. si è reso irreperibile ai tentativi di contatto , anche per le Pt_2
vie brevi, ed ha insistito per le conclusioni di cui alla comparsa di risposta in mancanza di collaborazione e aggiornamento da parte del Cliente.
Il sig. , nonostante l'ampio tempo trascorso, non si è più costituito né è comparso in udienza e si Pt_2
è reso irreperibile sia al proprio difensore che ai servizi. La sua richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello stato è stata rigettata.
Come riferito dai Servizi Sociali - incaricati con ordinanza 1 febbraio 2022 di monitorare il nucleo e di indicare ogni elemento utile ai fini della decisione circa affidamento e collocamento dei minori -, il sig. inizialmente non ha risposto all'utenza telefonica, quindi ha risposto con toni molto Pt_2
minacciosi e aggressivi, si è presentato ad un primo incontro conoscitivo ed ha disatteso i successivi quattro appuntamenti senza darne preavviso o chiederne il posticipo.
La sua irrintracciabilità ha reso impraticabile il tentativo, attuato dai Servizi, di ingaggio di una educatrice domiciliare ai fini di agevolare e guidare gli incontri padre e figli: solo quando decide di
incontrare i figli telefona direttamente a uno di loro per accordarsi , confidando nella collaborazione della suocera (relazione 2.11.2022 e aggiornamento 12.1.2024).
pagina 7 di 13 Nell'unico colloquio effettuato, il sig. ha rappresentato ai Servizi una situazione deteriore Pt_2
rispetto a quella in atti, dichiarando di non avere un'attività lavorativa stabile, di vivere a Milano ospite presso amici, di vedere i figli volentieri con la suocera anche perché la stessa gli darebbe il denaro per
venire da loro e per portarli a pranzo o a fare merenda, di non essere al momento in condizione di incontrare i figli più spesso, dovendo prima stabilizzare la propria situazione lavorativa e abitativa.
Il sig. ha inoltre ammesso ai Servizi di far uso sporadico di sostanze stupefacenti “leggere” Pt_2
come la marijuana e hascisc ma ha negato una dipendenza da tali sostanze.
Secondo quanto dichiarato dalla ricorrente ai Servizi nel 2022, gli incontri fra il padre ed i figli minori all'epoca avevano all'epoca una cadenza circa mensile ed avvenivano presso un centro commerciale per un paio di ore, grazie alla collaborazione della nonna materna, che li portava ad incontrare il padre rimanendo nei paraggi.
I figli, durante una attività educativa organizzata dai servizi, hanno espresso le loro fatiche riguardo alla figura paterna riportando, oltre all'affetto per lui, la difficoltà nell'organizzare gli incontri. Hanno
inoltre riportato contrarietà rispetto alla denigrazione che il padre attuerebbe nei confronti della madre,
utilizzando anche termini offensivi e ingiuriosi.
Secondo dichiarazioni della ricorrente il sig. vedeva i figli una volta al mese, di solito la Pt_2
domenica, presso il Centro Commerciale Sarca in presenza di mia madre per il pranzo ed il
pomeriggio della domenica, senza pernotto ed in video chiamata quasi tutti i giorni e si scambiano
messaggi via Whats-app; i bambini sono affezionati a lui e vorrebbero vederlo più spesso;
lui è un
buon padre, ma è incostante nella sua presenza e assente nelle decisioni relative ai figli;
non si
interessa. Io mi occupo di tutto.
All'udienza del 20 novembre 2024 la ricorrente ha dichiarato non vedo il sig. da maggio circa e Pt_2
da voci di quartiere di suoi conoscenti ho appreso che sarebbe ridotto in carcere. Io ho fatto denunzie pagina 8 di 13 contro di lui solamente per mancato pagamento degli alimenti ma penso sia ancora in fase istruttoria.
Non so per quale reato possa essere in carcere.
In quanto al benessere dei minori nella loro situazione di collocamento di fatto pressoché esclusivo presso la madre, i Servizi hanno riferito che godono di buona salute e che non sono giunte segnalazioni di disagio o difficoltà né da parte delle scuole né da parte del pediatra di riferimento. Hanno riportato le dichiarazioni dei minori di essere contenti della loro condizione attuale e di non volere cambiare nulla e non avere nulla da chiedere o riferire al giudice.
La madre all'udienza del 20 novembre 2024 ha riferito di problematiche di “che da una prima Per_2
visita potrebbero essere di disturbo oppositivo - provocatorio. Ha degli atteggiamenti aggressivi,
soprattutto verso mia mamma che vive con noi. L'attesa con il servizio nazionale è di due anni per cui
pensavo di rivolgermi privatamente, con un costo di €100 a visita per 4 visite. ha un Per_1
rendimento scolastico un po' alternante, per cui pensavo di fare questo percorso anche per lui. E'
attiva una educatrice presso la biblioteca, per un incontro di gruppo, che tuttavia toglie un po' tempo
ai compiti.”
In quanto alla madre, la stessa lavora presso una scuola per la prima infanzia ed i Servizi non hanno sollevato alcun dubbio in ordine alla sua capacità genitoriale.
Da quanto sopra sinteticamente riportato, è nell'interesse dei minori che gli stessi vengano affidati in via esclusiva alla madre, che potrà assumere in autonomia, nel loro interesse, le decisioni inerenti educazione, istruzione e salute nonché rinnovare i documenti anche validi per l'espatrio. Infatti la pagina 9 di 13 mancanza di collaborazione da parte del padre potrebbe essere fonte di danno per i minori ritardando o impedendo decisioni opportune o necessarie che li riguardano, in primis riguardo alla salute.
Risulta opportuno mantenere, in favore dei minori, un monitoraggio da parte dei Servizi, in rete con gli istituti scolastici frequentati dai minori e con i medici e/o servizi specialistici che li avessero in carico,
offrendo loro ogni supporto ritenuto opportuno nel loro percorso di crescita psico-educativa e nella rielaborazione dei rapporti con il padre.
Considerato il contegno oppositivo e evasivo tenuto dal padre nel corso di questo giudizio, il sospetto riguardo a comportamenti in violazione di legge, l'assenza di supporto educativo ed economico alla crescita dei figli e la delicata età adolescenziale, eventuale ripresa dei contatti fra padre e figli dovrà
venire iniziata in modalità protetta e osservata, demandando ai Servizi il compito di stabilire le modalità più opportune per tenere i rapporti fra il minore ed il padre in rapporto all'andamento degli incontri, con facoltà di sospenderli ove ritenuti pregiudizievoli per i minori.
Ove si confermasse che il padre si trovi in stato detentivo, i Servizi, previo colloquio con il padre e i minori, dovranno valutare se sia opportuno proseguire con gli incontri e quali siano le modalità più
opportune.
In quanto alle questioni economiche, parte ricorrente ha prodotto propria dichiarazione dei redditi riferita all'anno 2018 da cui risulta un reddito lordo di lavoro dipendente pari a €24.188,00 per un reddito netto di circa €1.700,00 mensili su 12 mensilità. Redditi analoghi nel 2019 (€23.297) .
All'udienza del 20 novembre 2024 la ricorrente ha dichiarato riguardo al marito: Mi risulta che non
svolga attività lavorativa;
però ho avuto modo di vedere il suo CUD 2021 per 2020 e risultava un
reddito di Euro 8.000 circa annuali lordi.
pagina 10 di 13 L'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Foggia, ha certificato che per il 2022 il sig. Pt_2
non ha presentato dichiarazioni dei redditi pur percependo un reddito di lavoro dipendente pari a
€7.093,00 come da allegata C.U.
Il contributo al mantenimento dei figli deve venire confermato in via definitiva nella misura, già
stabilita in via provvisoria, di €175,00 per ciascun figlio, oltre a rivalutazione a far data da febbraio
2026.
Durante eventuale stato di detenzione del sig. , l'obbligo di contribuzione deve ritenersi sospeso Pt_2
e, se se lo stesso verrà ammesso ad attività lavorativa in carcere, ridotto a €100 per figlio.
Le spese di lite vengono compensate.
pagina 11 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti e dal PM
nella controversia civile n. 747/2021, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c., dei coniugi Parte_1
nata a [...] il [...] e , nato a
[...] Parte_2
MILANO (MI) il 03/12/1978, che hanno celebrato matrimonio civile nel Comune di
Paderno Dugnano (MI), con atto iscritto nei Registri dell'Ufficio dello stato civile del predetto Comune;
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Paderno Dugnano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge (Anno 2012,
atto n. 5, parte I, serie A);
3. Affida i figli minori e in via esclusiva alla madre, che potrà assumere Per_1 Per_2
in autonomia le decisioni relative a istruzione, educazione e salute e ottenere e rinnovare i documenti relativi ai minori, anche validi per l'espatrio;
4. Colloca i minori presso la madre;
5. Dispone che i Servizi Sociali competenti in ragione del luogo di residenza dei minori
(attualmente Cinisello Balsamo) provvedano ad un monitoraggio del benessere dei minori, in rete con gli istituti scolastici da loro frequentati e con servizi specialistici e/o pagina 12 di 13 professionisti che li abbiano in cura, offrendo loro ogni supporto ritenuto opportuno nel percorso di crescita psico-educativa e nella rielaborazione dei rapporti con il padre;
6. Eventuale ripresa dei contatti fra padre e figli dovrà venire iniziata in modalità protetta e osservata, demandando ai Servizi il compito di stabilire le modalità più opportune per tenere i rapporti fra il minore ed il padre in rapporto all'andamento degli incontri, con facoltà di sospenderli ove ritenuti pregiudizievoli per i minori ovvero liberalizzarli;
7. Dispone che il sig. versi alla signora a titolo di contributo al Pt_2 Pt_1
mantenimento dei figli minori, l'importo mensile di €350,00 (pari a €175 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo indici Istat a decorrere da febbraio 2026, con riferimento al messe di gennaio 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo presso il Tribunale di Monza. Dispone la sospensione dell'obbligo di versare il contributo al mantenimento dei figli minori durante eventuale stato detentivo e la riduzione di detto obbligo a €100,00 per ciascun figlio nel caso di ammissione ad attività
lavorativa in carcere;
8. Dichiara compensate le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione IV civile del TRIBUNALE ORDINARIO di
Monza il 2 gennaio 2025.
Il Giudice relatore
Dott. Caterina Caniato
IL PRESIDENTE
Dott.Laura Gaggiotti
pagina 13 di 13