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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 27/02/2026, n. 1793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1793 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1793/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il 26/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
CRISCUOLO MAURO, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 26/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2780/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Rappresentato da Difensore_1 -
CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso
Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso
Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso
Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15620/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 20 e pubblicata il 11/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n.
07120150042932814000 TASSA AUTO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n.
07120160081345635000 TASSA AUTO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249008660119000
TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso notificato l'8.5.2024 alla Regione Campania e all'Agenzia delle Entrate Riscossione, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
07120249008660119000, notificatale l'11.3.2024, con cui le
è stato chiesto il pagamento della somma di euro 603,04 per la riscossione delle tasse automobilistiche riferite agli anni 2010 e 2011. La ricorrente ha eccepito la prescrizione triennale della tassa azionata.
Nella resistenza della Regione Campania, che evidenziava che la contribuente, entro il termine triennale di prescrizione di cui al decreto-legge n. 953 del 1982, aveva regolarmente ricevuto gli avvisi di accertamento prodromici tra il 20.12.2013 e l'8.5.2014, che non sono stati impugnati, così che la pretesa erariale deve ritenersi ormai consolidata, nonché dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che ha chiesto di rigettare il ricorso (evidenziando che gli atti prodromici erano stati regolarmente notificati il 18.5.2015 e il 13.2.2017 - cartelle di pagamento – mentre il 30.1.2018,
l'11.12.2021 e l'11.2.2022 erano state rispettivamente notificate le intimazioni n. 07120179061854529000, n.
07120199039430773000 e n. 07120219019706550000, con conseguente interruzione del termine di prescrizione), la
Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli, con la sentenza n. 15620 dell'11 novembre 2024 ha rigettato il ricorso.
Ribadito il termine triennale di prescrizione delle tasse automobilistiche, rilevava che nel caso di specie il relativo termine, per ciascuna delle due annualità di imposta (2010
e 2011), era stato validamente interrotto, come si evinceva dalle allegazioni documentali delle parti resistenti, da una pluralità di atti interruttivi, ossia: dall'avviso di accertamento n. 201200430701 notificato il
20.12.2013
l'avviso di accertamento n. 201301229322 notificato il
27.11.2013 dall'avviso di accertamento n. 201300404273 notificato l'8.5.2014 dall'avviso di accertamento n. 201400139378 notificato l'8.5.2014 dalle cartelle di pagamento n. 07120150042932814000 e
07120160081345635000, notificate rispettivamente il
18.5.2015 ed il 13.2.2017 dall'intimazione di pagamento n. 07120179061854529000, notificata il 30.1.2018 dall'intimazione di pagamento n. 07120199039430773000, notificata l' 11.12.2021 dall'intimazione di pagamento n. 07120219019706550000, notificata l'11.2.2022.
Quanto all'intimazione di pagamento n.
07120179061854529000, notificata il 30.1.2018, non poteva ritenersi tardiva l'allegazione, avvenuta con la memoria di controreplica, da parte dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione della raccomandata informativa n.
57303314817-2, trattandosi di un mero completamento della produzione documentale già ritualmente avvenuta in sede di controdeduzioni.
Anche avuto riguardo alla notifica del provvedimento impugnato in questa sede, avvenuta l'11.3.2024, per alcuna delle due annualità contestate era maturato il termine di prescrizione, e ciò a maggior ragione ove si considerino le sospensioni delle attività di recupero dei crediti erariali operate dal legislatore dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, in ragione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 (cfr. il decreto-legge n. 18 del 2020, cd. “Cura Italia”, il decreto- legge n. 34 del 2020, cd. “decreto Rilancio”, il decreto-legge n. 104 del 2020, cd. “decreto Agosto”, il decreto-legge n.
125 del 2020, il decreto-legge n. 41 del 2021, cd. “decreto
Sostegni” e la legge n. 106 del 2021, con cui è stato convertito il decreto-legge n. 73 del 2021, cd. “decreto
Sostegni bis”).
Ne conseguiva che il ricorso proposto nell'interesse di
Ricorrente_1 doveva essere disatteso.
Avverso questa sentenza propone appello la contribuente, cui resiste l'Agenzia delle Entrate Riscossioni che ha depositato controdeduzioni.
L'appello è infondato.
Preliminarmente occorre evidenziare che l'appello intende rimettere in discussione l'affermazione del giudice di prime cure quanto all'insussistenza della prescrizione, e ciò sul presupposto che in realtà, pur essendo intervenuta la notifica di atti di intimazione di pagamento, rispetto ai quali non sarebbe maturata la prescrizione triennale per il periodo intercorrente tra la loro notificazione e quella dell'intimazione in questa sede impugnata, si tratterebbe di atti solo facoltativamente suscettibili di impugnazione, così che, ove tale facoltà non sia esercitata, resterebbe integro per il contribuente il potere di far rilevare, in occasione della impugnazione di un atto successivamente emesso, la maturata prescrizione, avuto riguardo alla data cui risale la notifica dell'atto per il quale l'impugnazione è invece obbligatoria.
Tuttavia, la tesi dell'appellante si fonda su di un orientamento che, sebbene sostenuto in alcune pronunce anche del giudice di legittimità, deve però reputarsi disatteso alla luce della più recente giurisprudenza della
Suprema Corte. In tal senso rileva il principio da ultimo affermato da Cass.
n. 20476/2025 - relativo ad una vicenda per molti versi analoga a quella in esame, nella quale alla notifica delle cartelle era succeduta la notifica di alcune intimazioni di pagamento - secondo cui l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati dall'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine.
Nella motivazione, la Corte ha chiarito che gli atti atipici recanti al contribuente la pretesa impositiva sono solo facoltativamente impugnabili, per cui non determinano la cristallizzazione della pretesa ove non impugnati, ma ha inteso però ribadire che l'intimazione di pagamento costituisce un atto senz'altro riconducibile all'avviso di mora annoverato espressamente dall'art. 19 d.lgs. cit. (Cass. n.
8279/2008, 1658/13), e pertanto ove non impugnato si determina la cristallizzazione del credito fiscale.
Ha altresì preso in esame gli argomenti richiamati dalla giurisprudenza, a sua volta ispiratrice delle censure dell'appellante, rilevando che anche Cass. n. 6436/2025 ha inteso ribadire che l'avviso di intimazione è un atto necessariamente impugnabile, statuendo che “Con riferimento all'intimazione di pagamento in generale – quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata – questa Corte ha ribadito che si tratta di atti assimilati all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973
(cfr. tra le più recenti Cass. n. 22108 del 2024 cit.)”, dunque rientrante nell'elenco tassativo suddetto, come emerge anche da Cass. n. 3005/2020.
L'art. 50 comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 prevede che, se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, la stessa deve essere preceduta dalla notifica di «un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni».
Detto «avviso» corrisponde al precedente «avviso di mora» di cui all'art. 46 d.P.R. cit. nella versione precedente, espressamente elencato dall'art. 19 d.lgs. n. 546/92. Invero
l'abrogato testo dell'art. 46 cit. – intestato appunto «avviso di mora» – prevedeva che l'esattore prima di iniziare l'espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso dovesse notificargli un avviso contenente l'indicazione del debito, distintamente per imposte, sopratasse, pene pecuniarie, interessi, indennità di mora e spese, e l'invito a pagare entro cinque giorni. Analoga disposizione si trova ora, dopo le modifiche di cui al d.l.gs. 26 febbraio 1999 n.
46, nell'attuale art. 50, il quale infatti prevede che se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Si tratta del medesimo atto e, di conseguenza, l'avviso di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 è riconducibile all'avviso di mora cui fa riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e) d.lgs. n. 546 del 1992. In questo senso, del resto, si sono espresse anche le Sezioni Unite
(cfr. Cass. Sez. U. 31/03/2008, n. 8279. Nello stesso senso
Cass. 14/09/2022, n. 27093.). Del resto, la stessa Corte di
Cassazione ha già evidenziato che la questione sulla facoltatività o meno dell'impugnazione dell'atto, e quindi sull'essere un determinato atto ricompreso o meno nel novero tassativo dell'art. 19 d.lgs. n. 546/92, non si risolve sulla scorta della mera formale dizione contenuta nell'art. 19 stesso, dovendosi guardare alla funzione intrinseca, analoga a quella propria di uno degli atti tipici ivi contemplati (cfr.
Cass. 15/12/2021, n. 40233). Essendo identica la funzione dell'avviso di intimazione e di quello di mora di cui s'è sopra trattato, essi si identificano.
E' stata perciò esplicitamente superata la diversa opinione contenuta in Cass. n. 16743/24 (cui fa riferimento la difesa dell'appellante), consapevolmente superata già dalla ridetta
Cass. n. 6436/25, secondo cui invece l'avviso di intimazione sarebbe solo facoltativamente impugnabile. Decisione che si porrebbe nel solco di altre, pur più risalenti, pronunce (Cass.
n. 2616 del 11/02/2015; si vedano, altresì, Cass. n. 26129 del 02/11/2017; Cass. n. 1230 del 21/01/2020).
Una volta quindi ritenuto che l'omessa impugnazione dell'intimazione cristallizza la pretesa tributaria, non essendo più dato eccepire l'eventuale prescrizione anche anteriormente maturata, si palesano con evidenza le ragioni di infondatezza del gravame. Quanto all'annualità 2010, anche a voler reputar tardiva la produzione della raccomandata relativa alla notifica dell'intimazione avvenuta in data 30/01/2018, risulta però notificata la successiva intimazione in data 11/2/2022, che non è stata oggetto di impugnazione da parte della contribuente, così che alla data della notifica dell'atto qui impugnato non risultava maturata la prescrizione quinquennale.
Quanto invece alla annualità 2011, avuto riguardo alla notifica dell'intimazione dell'11 dicembre 2021, l'omessa impugnativa di tale atto, anche al solo fine di far rilevare la prescrizione medio tempore maturata, implica, come visto la cristallizzazione della pretesa tributaria, che non risulta essere prescritta alla data della notifica dell'atto qui oggetto di impugnazione.
L'appello deve pertanto essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione all'avvocato Difensore_4
Difensore_4, dichiaratosene anticipatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania – sez. 19, così provvede: rigetta l'appello e condanna l'appellante al rimborso delle spese del grado in favore dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione, che liquida in € 400,00, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge, con attribuzione all'avvocato Difensore_4, dichiaratosene anticipatario.
Napoli, 26 febbraio 2025 Il Giudice Relatore Il Presidente
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il 26/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
CRISCUOLO MAURO, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 26/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2780/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Rappresentato da Difensore_1 -
CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso
Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso
Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso
Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15620/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 20 e pubblicata il 11/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n.
07120150042932814000 TASSA AUTO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n.
07120160081345635000 TASSA AUTO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249008660119000
TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso notificato l'8.5.2024 alla Regione Campania e all'Agenzia delle Entrate Riscossione, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
07120249008660119000, notificatale l'11.3.2024, con cui le
è stato chiesto il pagamento della somma di euro 603,04 per la riscossione delle tasse automobilistiche riferite agli anni 2010 e 2011. La ricorrente ha eccepito la prescrizione triennale della tassa azionata.
Nella resistenza della Regione Campania, che evidenziava che la contribuente, entro il termine triennale di prescrizione di cui al decreto-legge n. 953 del 1982, aveva regolarmente ricevuto gli avvisi di accertamento prodromici tra il 20.12.2013 e l'8.5.2014, che non sono stati impugnati, così che la pretesa erariale deve ritenersi ormai consolidata, nonché dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che ha chiesto di rigettare il ricorso (evidenziando che gli atti prodromici erano stati regolarmente notificati il 18.5.2015 e il 13.2.2017 - cartelle di pagamento – mentre il 30.1.2018,
l'11.12.2021 e l'11.2.2022 erano state rispettivamente notificate le intimazioni n. 07120179061854529000, n.
07120199039430773000 e n. 07120219019706550000, con conseguente interruzione del termine di prescrizione), la
Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli, con la sentenza n. 15620 dell'11 novembre 2024 ha rigettato il ricorso.
Ribadito il termine triennale di prescrizione delle tasse automobilistiche, rilevava che nel caso di specie il relativo termine, per ciascuna delle due annualità di imposta (2010
e 2011), era stato validamente interrotto, come si evinceva dalle allegazioni documentali delle parti resistenti, da una pluralità di atti interruttivi, ossia: dall'avviso di accertamento n. 201200430701 notificato il
20.12.2013
l'avviso di accertamento n. 201301229322 notificato il
27.11.2013 dall'avviso di accertamento n. 201300404273 notificato l'8.5.2014 dall'avviso di accertamento n. 201400139378 notificato l'8.5.2014 dalle cartelle di pagamento n. 07120150042932814000 e
07120160081345635000, notificate rispettivamente il
18.5.2015 ed il 13.2.2017 dall'intimazione di pagamento n. 07120179061854529000, notificata il 30.1.2018 dall'intimazione di pagamento n. 07120199039430773000, notificata l' 11.12.2021 dall'intimazione di pagamento n. 07120219019706550000, notificata l'11.2.2022.
Quanto all'intimazione di pagamento n.
07120179061854529000, notificata il 30.1.2018, non poteva ritenersi tardiva l'allegazione, avvenuta con la memoria di controreplica, da parte dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione della raccomandata informativa n.
57303314817-2, trattandosi di un mero completamento della produzione documentale già ritualmente avvenuta in sede di controdeduzioni.
Anche avuto riguardo alla notifica del provvedimento impugnato in questa sede, avvenuta l'11.3.2024, per alcuna delle due annualità contestate era maturato il termine di prescrizione, e ciò a maggior ragione ove si considerino le sospensioni delle attività di recupero dei crediti erariali operate dal legislatore dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, in ragione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 (cfr. il decreto-legge n. 18 del 2020, cd. “Cura Italia”, il decreto- legge n. 34 del 2020, cd. “decreto Rilancio”, il decreto-legge n. 104 del 2020, cd. “decreto Agosto”, il decreto-legge n.
125 del 2020, il decreto-legge n. 41 del 2021, cd. “decreto
Sostegni” e la legge n. 106 del 2021, con cui è stato convertito il decreto-legge n. 73 del 2021, cd. “decreto
Sostegni bis”).
Ne conseguiva che il ricorso proposto nell'interesse di
Ricorrente_1 doveva essere disatteso.
Avverso questa sentenza propone appello la contribuente, cui resiste l'Agenzia delle Entrate Riscossioni che ha depositato controdeduzioni.
L'appello è infondato.
Preliminarmente occorre evidenziare che l'appello intende rimettere in discussione l'affermazione del giudice di prime cure quanto all'insussistenza della prescrizione, e ciò sul presupposto che in realtà, pur essendo intervenuta la notifica di atti di intimazione di pagamento, rispetto ai quali non sarebbe maturata la prescrizione triennale per il periodo intercorrente tra la loro notificazione e quella dell'intimazione in questa sede impugnata, si tratterebbe di atti solo facoltativamente suscettibili di impugnazione, così che, ove tale facoltà non sia esercitata, resterebbe integro per il contribuente il potere di far rilevare, in occasione della impugnazione di un atto successivamente emesso, la maturata prescrizione, avuto riguardo alla data cui risale la notifica dell'atto per il quale l'impugnazione è invece obbligatoria.
Tuttavia, la tesi dell'appellante si fonda su di un orientamento che, sebbene sostenuto in alcune pronunce anche del giudice di legittimità, deve però reputarsi disatteso alla luce della più recente giurisprudenza della
Suprema Corte. In tal senso rileva il principio da ultimo affermato da Cass.
n. 20476/2025 - relativo ad una vicenda per molti versi analoga a quella in esame, nella quale alla notifica delle cartelle era succeduta la notifica di alcune intimazioni di pagamento - secondo cui l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati dall'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine.
Nella motivazione, la Corte ha chiarito che gli atti atipici recanti al contribuente la pretesa impositiva sono solo facoltativamente impugnabili, per cui non determinano la cristallizzazione della pretesa ove non impugnati, ma ha inteso però ribadire che l'intimazione di pagamento costituisce un atto senz'altro riconducibile all'avviso di mora annoverato espressamente dall'art. 19 d.lgs. cit. (Cass. n.
8279/2008, 1658/13), e pertanto ove non impugnato si determina la cristallizzazione del credito fiscale.
Ha altresì preso in esame gli argomenti richiamati dalla giurisprudenza, a sua volta ispiratrice delle censure dell'appellante, rilevando che anche Cass. n. 6436/2025 ha inteso ribadire che l'avviso di intimazione è un atto necessariamente impugnabile, statuendo che “Con riferimento all'intimazione di pagamento in generale – quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata – questa Corte ha ribadito che si tratta di atti assimilati all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973
(cfr. tra le più recenti Cass. n. 22108 del 2024 cit.)”, dunque rientrante nell'elenco tassativo suddetto, come emerge anche da Cass. n. 3005/2020.
L'art. 50 comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 prevede che, se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, la stessa deve essere preceduta dalla notifica di «un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni».
Detto «avviso» corrisponde al precedente «avviso di mora» di cui all'art. 46 d.P.R. cit. nella versione precedente, espressamente elencato dall'art. 19 d.lgs. n. 546/92. Invero
l'abrogato testo dell'art. 46 cit. – intestato appunto «avviso di mora» – prevedeva che l'esattore prima di iniziare l'espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso dovesse notificargli un avviso contenente l'indicazione del debito, distintamente per imposte, sopratasse, pene pecuniarie, interessi, indennità di mora e spese, e l'invito a pagare entro cinque giorni. Analoga disposizione si trova ora, dopo le modifiche di cui al d.l.gs. 26 febbraio 1999 n.
46, nell'attuale art. 50, il quale infatti prevede che se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Si tratta del medesimo atto e, di conseguenza, l'avviso di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 è riconducibile all'avviso di mora cui fa riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e) d.lgs. n. 546 del 1992. In questo senso, del resto, si sono espresse anche le Sezioni Unite
(cfr. Cass. Sez. U. 31/03/2008, n. 8279. Nello stesso senso
Cass. 14/09/2022, n. 27093.). Del resto, la stessa Corte di
Cassazione ha già evidenziato che la questione sulla facoltatività o meno dell'impugnazione dell'atto, e quindi sull'essere un determinato atto ricompreso o meno nel novero tassativo dell'art. 19 d.lgs. n. 546/92, non si risolve sulla scorta della mera formale dizione contenuta nell'art. 19 stesso, dovendosi guardare alla funzione intrinseca, analoga a quella propria di uno degli atti tipici ivi contemplati (cfr.
Cass. 15/12/2021, n. 40233). Essendo identica la funzione dell'avviso di intimazione e di quello di mora di cui s'è sopra trattato, essi si identificano.
E' stata perciò esplicitamente superata la diversa opinione contenuta in Cass. n. 16743/24 (cui fa riferimento la difesa dell'appellante), consapevolmente superata già dalla ridetta
Cass. n. 6436/25, secondo cui invece l'avviso di intimazione sarebbe solo facoltativamente impugnabile. Decisione che si porrebbe nel solco di altre, pur più risalenti, pronunce (Cass.
n. 2616 del 11/02/2015; si vedano, altresì, Cass. n. 26129 del 02/11/2017; Cass. n. 1230 del 21/01/2020).
Una volta quindi ritenuto che l'omessa impugnazione dell'intimazione cristallizza la pretesa tributaria, non essendo più dato eccepire l'eventuale prescrizione anche anteriormente maturata, si palesano con evidenza le ragioni di infondatezza del gravame. Quanto all'annualità 2010, anche a voler reputar tardiva la produzione della raccomandata relativa alla notifica dell'intimazione avvenuta in data 30/01/2018, risulta però notificata la successiva intimazione in data 11/2/2022, che non è stata oggetto di impugnazione da parte della contribuente, così che alla data della notifica dell'atto qui impugnato non risultava maturata la prescrizione quinquennale.
Quanto invece alla annualità 2011, avuto riguardo alla notifica dell'intimazione dell'11 dicembre 2021, l'omessa impugnativa di tale atto, anche al solo fine di far rilevare la prescrizione medio tempore maturata, implica, come visto la cristallizzazione della pretesa tributaria, che non risulta essere prescritta alla data della notifica dell'atto qui oggetto di impugnazione.
L'appello deve pertanto essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione all'avvocato Difensore_4
Difensore_4, dichiaratosene anticipatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania – sez. 19, così provvede: rigetta l'appello e condanna l'appellante al rimborso delle spese del grado in favore dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione, che liquida in € 400,00, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge, con attribuzione all'avvocato Difensore_4, dichiaratosene anticipatario.
Napoli, 26 febbraio 2025 Il Giudice Relatore Il Presidente