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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/11/2025, n. 2004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2004 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 94/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 94/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DATI Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo
Email_1
APPELLANTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. RUSTICHELLI Controparte_1 P.IVA_2
MONICA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Battisti n. 63,
MODENA.
APPELLATA
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note sostitutive di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., in data 14 gennaio 2025.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ex art. 702 bis c.p.c., la società conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Modena, la società chiedendo di Controparte_1 accertare il compimento, da parte della società convenuta, di atti concorrenza sleale e, per l'effetto, inibire a quest'ultima l'ulteriore svolgimento di tali condotte, con ordine di distruzione del materiale pubblicitario o commerciale raffigurante i prodotti realizzati dalla ricorrente, di pubblicazione dell'emanando provvedimento su riviste specializzate e, infine, di restituzione della somma corrispostale di € 6.812,24, oltre interessi di mora dal 4 maggio 2022 al saldo.
Al riguardo, la ricorrente esponeva che, per i medesimi fatti, l'adìto Tribunale, in accoglimento di suo ricorso cautelare, con ordinanza, ex art. 700 c.p.c., poi revocata in sede di reclamo, aveva già inibito alla convenuta, in via d'urgenza, l'utilizzo di una fotografia raffigurante un carrello sollevatore porta-imbarcazioni di sua produzione per promuovere la commercializzazione di analoghi carrelli prodotti dalla resistente, così come riferitole dal proprio cliente spagnolo, ditta RI EI.
Si costituiva ritualmente in giudizio la convenuta la quale, Controparte_1 contestando la fondatezza, in fatto e in diritto, delle deduzioni avversarie, concludeva chiedendo il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente.
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., resa in data 13 dicembre 2022, l'adìto Tribunale, sulle conclusioni precisate dalle parti, respingeva la domanda proposta dalla ricorrente, disponendo la compensazione delle spese di lite.
pagina 2 di 11 Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, la società Parte_1 ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Corte d'Appello, la società
[...] [...]
proponendo appello avverso la suddetta sentenza. Controparte_1
In particolare, l'appellante, quali motivi di gravame, sostanzialmente deduceva : 1)
l'erronea valutazione da parte del primo Giudice della proposta contrattuale e il mancato accertamento del compimento da parte dell'appellata di condotte anticoncorrenziali ai sensi dell'art. 2598 nn. 1, 2 e 3 c.c.; 2) l'erroneità della statuizione sulle spese di lite.
L'appellante ha, pertanto, concluso, chiedendo, testualmente “Voglia La Corte di
Appello di Bologna, in totale riforma della ordinanza decisoria resa dal Tribunale di
Modena in data 13.12.2022, a definizione del procedimento promosso ex art. 702 bis c.p.c. da contro notificata in data 19.12.2022, Parte_1 Controparte_1 accerti che il comportamento di oggetto della presente causa costituisce Controparte_1 concorrenza sleale sotto tutti e tre i profili di cui all'art. 2598 c.c. Conseguentemente condanni a cessare di tenere o reiterare tali comportamenti e le ordini di Controparte_1 distruggere il materiale pubblicitario o commerciale che raffigura mezzi realizzati da . Ordini la pubblicazione su riviste specializzate del settore della Parte_1 decisione o di un estratto di essa. Condanni alla integrale refusione delle CP_1 spese di giudizio, sia relative alle due articolazioni della fase cautelare, sia al primo grado che al presente secondo grado. Con condanna alla restituzione di euro 6.812,24, pagati da in forza della statuizione in fase cautelare oltre interessi di Parte_1 mora dal 4 maggio 2022 al saldo”.
L'appellata si è ritualmente costituita in giudizio, e, contestando la Controparte_1 fondatezza dei motivi di impugnazione ex adverso dedotti, ha concluso chiedendo:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis, previo ogni accertamento o declaratoria del caso, dichiarare inammissibile e comunque respingere in quanto infondato l'appello proposto e confermare integralmente Parte_1
l'ordinanza di primo grado. Con vittoria di competenze professionali e spese di lite del presente grado di giudizio”.
pagina 3 di 11 Infine, all'esito dell'udienza tenuta in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., in data 14 gennaio 2025, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti con note depositate in via telematica, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che la società , quale impresa esercente l'attività di Parte_1 costruzione e commercializzazione di carrelli porta-imbarcazioni sia a motore, che a vela, aveva stipulato, con la società Marine Travelift, rivenditore americano, un accordo in base al quale la prima si era impegnata a vendere, in via esclusiva e in proprio, i suoi carrelli in Italia, mentre, per tutti i Paesi extracomunitari, ne aveva affidato la vendita alla seconda.
Occorre altresì precisare che la struttura dei suddetti carrelli variava a seconda della tipologia di imbarcazione da trasportare, in quanto quelle a vela e quelle a motore presentano chiglie diverse: quelle a vela hanno, infatti, una chiglia più profonda e, per tale motivo, necessitano di carrelli dotati di bracci di maggiore lunghezza.
La società , in ragione di ciò, realizza carrelli dotati di una particolare Parte_1 tecnologia che consente di sollevare e trasportare indifferentemente sia imbarcazioni a motore sia a vela, mediante l'impiego di bracci telescopici, ruotabili e orientabili.
Come esposto in premessa, la società ha agito, in primo grado, per far Parte_1 accertare la condotta anticoncorrenziale tenuta dalla convenuta e, CP_1 conseguentemente, per sentir inibire a quest'ultima la reiterazione di tali sleali condotte
(i.e., utilizzo della foto raffigurante un carrello di sua produzione in allegato alle proposte di vendita predisposte da controparte).
In particolare, lamentava che, come dimostrato per tabulas, Parte_1 CP_1 per mezzo del proprio rivenditore spagnolo, aveva proposto la vendita di carrelli porta imbarcazioni, offrendo, tra i possibili optionals, acquistabili separatamente, carrelli idonei a sollevare imbarcazioni sia a motore, che a vela, allegando, però, a tal fine, due fotografie di un carrello prodotto, invece, dalla ricorrente-appellante.
pagina 4 di 11 Più nel dettaglio, deve evidenziarsi che la prima immagine risultava tratta dal sito web di
Marine Travelift, rimuovendo dal carrello il nominativo dell'azienda rivenditrice americana, mentre la seconda, come ammesso dalla stessa resistente (docc. 5 e 8 – fascicolo II grado appellata), raffigurava il carrello prodotto da , esposto al Parte_1 salone nautico di Genova nell'anno 2014.
Il Giudice di primo grado ha, tuttavia, respinto la domanda come sopra formulata da
, ritenendo che, pur essendo la fattispecie in esame astrattamente Parte_1 riconducibile all'ipotesi di concorrenza sleale per appropriazione di pregi di cui al n. 2 dell'art. 2598 c.c., in concreto, non era stata fornita la prova che la convenuta
[...]
avesse attribuito al proprio prodotto le caratteristiche tecnico-funzionali del CP_1 carrello sollevatore costruito da . Parte_1
Il Giudice di prime cure, infatti, ha affermato che nessuna delle parti aveva allegato o provato che la foto raffigurante il carrello di fosse stata pubblicata nel sito Parte_1 internet di e che la mera allegazione della foto alla proposta di vendita CP_1 formulata al cliente finale di quest'ultima non costituisse una condotta tale da integrare gli estremi della fattispecie prevista dal citato n. 2 dell'art. 2598 c.c., anche in considerazione del fatto che la resistente aveva, da un lato, comunicato successivamente che la suddetta foto ritraeva, in realtà, un carrello prodotto da , e, dall'altro, Parte_1 negato, senza adeguata confutazione della ricorrente, di aver consegnato alla cliente
RI EI, oltre all'immagine del carrello trasportatore, anche la proposta di vendita.
Avverso le statuizioni sopra riportate, l'appellante ha proposto appello, deducendo i seguenti motivi di gravame:
- Errata valutazione della proposta contrattuale e il mancato accertamento di una delle condotte di cui all'art. 2598 c.c.
Con il primo motivo, l'appellante impugna l'ordinanza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha escluso la denunciata slealtà concorrenziale di valorizzando CP_1 la circostanza per cui, seppur in un secondo momento, l'odierna appellata aveva fornito pagina 5 di 11 al cliente finale l'informazione circa il reale produttore del carrello raffigurato nella suddetta fotografia.
Secondo la prospettazione difensiva dell'odierna appellante, le comunicazioni effettuate dall'appellata non sono idonee a escludere la sua responsabilità ex art. 2598 c.c., atteso che, in primo luogo, esse sono state fornite solo in un momento successivo alle contestazioni mosse dalla stessa ricorrente, e, in secondo luogo, sono state peraltro girate da a Equiport, vale a dire alla propria rivenditrice spagnola, e non anche CP_1 alla destinataria della proposta e cliente finale RI EI.
Al riguardo, giova altresì osservare che l'appellante riconduce la fattispecie dedotta in causa in tutte le ipotesi di concorrenza sleale previste dal citato art. 2598 c.c.
Infatti, asserisce che, ai sensi del n. 1, la proposta di vendita corredata dalla suddetta fotografia avrebbe anzitutto prodotto, nel cliente finale, un effetto confusorio.
Allo stesso tempo, a mente del n. 2 dell'art. 2598 c.c., la condotta sarebbe stata idonea a configurare un'appropriazione di pregi.
Infine, in conformità a quanto richiesto dal n. 3 della disposizione in commento, essa, in ogni caso, configurerebbe un comportamento non conforme ai generali principi di correttezza professionale.
Il motivo è fondato.
La Corte, infatti, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure, ritiene, in primis, fornita, seppur indirettamente, la prova della consegna della proposta di vendita al cliente finale, in quanto risulta per tabulas che la cliente finale RI EI aveva sollevato perplessità al rivenditore spagnolo di , facendogli osservare come Parte_1 ben tre aziende, vale a dire e, per quel che qui rileva, Parte_2 [...]
, le avessero proposto il medesimo carrello, avente le stesse caratteristiche di CP_1 adattabilità alle due distinte tipologie di imbarcazione, e ciò, benchè quest'ultima, diversamente da e Marine Travelift, non avesse alcun titolo per proporre la Parte_1 commercializzazione di un carrello che, incontestatamente, la stessa non produceva con le caratteristiche tecnico-funzionali indebitamente pubblicizzate e, quindi, fatte proprie.
pagina 6 di 11 La fattispecie in commento, quindi, integra gli estremi, anzitutto, della concorrenza sleale c.d. confusoria di cui al n. 1 dell'art. 2598 c.c.
Come noto, la richiamata disposizione normativa disciplina quelle condotte imprenditoriali/commerciali idonee a produrre tra la clientela confusione e disorientamento circa la reale provenienza imprenditoriale dei beni posti in commercio, nonché l'attività del concorrente.
La ratio della norma de qua è, quindi, quella di tutelare l'attività d'impresa nella sua funzione distintiva garantendo che sia rispettata la possibilità di identificare la stessa come fonte della produzione di beni e servizi rispetto a comportamenti che ingenerino equivoci circa la provenienza dei prodotti provocando uno sviamento della clientela
(Cass. Civ., n. 948/2023).
Nel caso di specie, allegando alla proposta di vendita due foto di un CP_1 prodotto realizzato da , ha ingenerato nella propria cliente finale il sopra Parte_1 descritto disorientamento circa l'origine imprenditoriale del carrello posto in vendita, tanto da indurre quest'ultima a chiedere informazioni e chiarimenti all'odierna appellante.
Sul tema, la Suprema Corte ha precisato che la fattispecie di concorrenza sleale per confusione ai sensi dell'art. 2598, n. 1, c.c. è integrata anche in presenza di comportamenti che, pur non riguardando l'imitazione di segni distintivi o della forma esteriore di prodotti, sono comunque idonei a ingenerare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente.
In tal senso rilevano l'utilizzazione di strumenti pubblicitari copiati in maniera pedissequa dal concorrente, l'utilizzo delle medesime frasi pubblicitarie, la produzione di cataloghi, listini analoghi o recanti fotografie dei propri prodotti con la medesima inquadratura e disposizione dei prodotti del concorrente (Trib. Roma, n. 13069/2025).
Nel caso di specie, non si è limitata a esibire foto del proprio prodotto nel CP_1 tentativo di richiamare quelle dell'impresa concorrente, ma mostrava direttamente le foto del carrello di : una, tratta dal sito internet di Marine Travelift, ma Parte_1 modificata cancellando il riferimento all'azienda americana, e l'altra, raffigurante il carrello di esposto al Salone di Genova del 2014. Parte_1 pagina 7 di 11 Né può attribuirsi valenza di esimente da responsabilità la comunicazione con cui
[...]
ha informato la cliente finale che i prodotti mostrati erano di realizzati da CP_1 [...]
. Pt_1
Infatti, tale comunicazione è intervenuta solo successivamente alle contestazioni mosse da e, inoltre, essa è stata inoltrata alla propria rivenditrice e non al cliente Parte_1 finale, tanto che quest'ultimo, come incontestatamente allegato da quest'ultima, dinanzi all'incertezza/confusione della situazione, si è rivolto a terzi per concludere l'affare.
Inoltre, la condotta sopra descritta appare riconducibile anche alla fattispecie di cui al n.
2 dell'art. 2598 c.c., sotto il profilo dell'appropriazione di pregi.
Come noto, tale fattispecie anticoncorrenziale è configurabile in caso di riproduzione non di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo di quella che investe le caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, in quanto idonee, per capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, sempreché la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto. (Cass. Civ., n. 8944/2020).
Come esposto, la particolare caratteristica tecnico-funzionale del carrello di Parte_1
è la sua adattabilità al sollevamento sia di barche a motore, sia a vela, e ciò grazie a un sistema di bracci telescopici ruotabili e orientabili, unico sul mercato, e, per ciò, altamente individualizzante.
Nella proposta di vendita, a p. 9 (v. doc. n. 6 appellante), l'odierna appellata, tra gli optionals, fa riferimento proprio a “paia di supporto idraulici speciali per barche a motore e vela”, e, a tal fine, rinvia alla foto (peraltro, modificata) del prodotto di
[...]
(doc. 4 appellante). Pt_1
Infatti, l'allegazione alla proposta commerciale di una foto avente ad oggetto un prodotto altrui, che si presenta come unico sul mercato in quanto in grado di essere utilizzato sia per le barche a motore, sia per quelle a vela, è, di per sé, idonea a configurare anche un'appropriazione di quei pregi che distinguono chiaramente sul mercato di riferimento il bene in questione.
pagina 8 di 11 Al riguardo, deve precisarsi che la fattispecie di cui al n. 2 dell'art. 2598 c.c. vieta le condotte di "pubblicità parassitaria" e "per riferimento".
La prima si realizza attraverso la mendace auto-attribuzione di caratteristiche positive del concorrente;
la seconda è volta a far ritenere i propri prodotti quali simili a quelli di un concorrente allo scopo di sfruttare la risonanza e la rinomanza che questi possiede già tra il pubblico (Cass. Civ., 1160/2025).
Nel caso di specie, non ha operato una promozione commerciale CP_1 avvalendosi del metodo comparativo del proprio prodotto con quello di al Parte_1 fine di giovarsi della notorietà acquisita dall'impresa concorrente, ma ha preferito allegare direttamente alla propria proposta due foto (come detto, anche modificate) del carrello dell'impresa concorrente, precisando solo in un secondo momento che il carrello proposto come optional, era, in realtà, di esclusiva produzione di . Parte_1
La piena intenzionalità di omettere qualunque riferimento alla ditta concorrente è, come detto, dimostrata anche dalla alterazione della foto tratta dal sito di Marine Travelift.
Infatti, la foto originale presentava sul carrello un'evidente scritta dell'azienda americana (doc. 7 – fascicolo appellante), che, poi, risultava del tutto assente nella identica foto allegata alla proposta dell'odierna appellata (doc. 4 – fascicolo appellante).
Dall'inquadramento della condotta tenuta da all'interno della disciplina Parte_3 normativa dettata dai nn. 1 e 2 dell'art. 2598 c.c., discende la superfluità della delibazione della medesima fattispecie con riferimento alla residuale ipotesi regolata dal n. 3 della medesima disposizione di legge, che, come noto, costituisce norma di chiusura che vieta iniziative imprenditoriali volte a danneggiare le aziende concorrenti con ogni mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale, e non racchiude ipotesi complementari di quelle contemplate ai n.ri 1 e 2 della medesima disposizione, ma soltanto casi alternativi e diversi, per i quali è sempre e comunque richiesta l'idoneità a creare confusione (Cass. Civ., n. 15761/2003) e a cui è, per ciò, dato ricorrere solo ove si escluda l'inquadramento delle condotte nelle fattispecie di cui ai precedenti n.ri 1 e 2
(Cass. Civ., n. 25607/2018).
pagina 9 di 11 - Sull'erronea liquidazione delle spese di lite.
Con il secondo motivo, l'appellante censura l'erronea compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, e, di conseguenza, invoca la condanna di al CP_1 loro rimborso.
Dall'accoglimento del primo motivo, consegue, inevitabilmente, la fondatezza anche del motivo in esame, per cui occorre riformare l'ordinanza di primo grado anche in punto di liquidazione delle spese processuali, ponendo a carico della soccombente le CP_1 spese sia del primo grado di giudizio, comprensive anche di quelle relative all'espletata fase cautelare, sia del presente grado.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, in accoglimento dell'appello proposto da e, quindi, in riforma dell'impugnata ordinanza, Parte_1 deve dichiararsi la responsabilità di per i titoli indicati in premessa, e Controparte_1 per l'effetto, va inibito a quest'ultima la reiterazione della condotta anticoncorrenziale sopra accertata, ordinando alla stessa di distruggere il materiale pubblicitario o commerciale che raffigura i beni prodotti dall'appellante Parte_1
Inoltre, ai sensi degli artt. 2600, co. 2 c.c. e dell'art. 120 c.p.c., a fini di riparazione del cagionato pregiudizio e, al tempo stesso, di prevenzione (v. Cass. Civ., SS.UU., n.
12103/1995), va disposta la sanzione della pubblicazione, per una volta, del dispositivo della presente sentenza, a cura e spese dell'appellata, sulla rivista periodica ”. Pt_4
Infine, per quel che concerne le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle relative alla fase cautelare, in ossequio al generale principio di soccombenza,
l'appellata quale parte integralmente soccombente, va condannata, Controparte_1 come da dispositivo, alla loro rifusione in favore dell'appellante con Parte_1 obbligo per la stessa di restituire a controparte le somma già percepite, a tale titolo.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'appello proposto da e, quindi, in Parte_1 riforma dell'ordinanza resa in data 13 dicembre 2022, dal Tribunale di Modena, così dispone:
DICHIARA la responsabilità di a titolo di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., e, Controparte_1 per l'effetto,
INIBISCE alla società la reiterazione dei comportamenti di concorrenza sleale, ex Controparte_1 art. 2598 c.c., come accertati in sentenza, ordinando alla stessa di distruggere il materiale pubblicitario o commerciale che raffigura prodotti realizzati da . Parte_1
DISPONE ai sensi degli artt. 2600, co. 2 c.c. e dell'art. 120 c.p.c., la pubblicazione, per una volta, del dispositivo della presente sentenza, a cura e spese dell'appellata, sulla rivista periodica ”. Pt_4
CONDANNA al rimborso, in favore di delle spese di lite di Controparte_1 Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in € 286,00 per spese e € 9.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge,
e, quanto al presente grado, in € 777,00 per spese e € 11.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge, con obbligo per la convenuta- appellata di restituzione, a favore dell'appellante, delle somme eventualmente già percepite, a tale titolo, in esecuzione della riformata ordinanza e di quelle versatele all'esito dell'espletata procedura cautelare.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 18 novembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 94/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DATI Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo
Email_1
APPELLANTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. RUSTICHELLI Controparte_1 P.IVA_2
MONICA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Battisti n. 63,
MODENA.
APPELLATA
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note sostitutive di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., in data 14 gennaio 2025.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ex art. 702 bis c.p.c., la società conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Modena, la società chiedendo di Controparte_1 accertare il compimento, da parte della società convenuta, di atti concorrenza sleale e, per l'effetto, inibire a quest'ultima l'ulteriore svolgimento di tali condotte, con ordine di distruzione del materiale pubblicitario o commerciale raffigurante i prodotti realizzati dalla ricorrente, di pubblicazione dell'emanando provvedimento su riviste specializzate e, infine, di restituzione della somma corrispostale di € 6.812,24, oltre interessi di mora dal 4 maggio 2022 al saldo.
Al riguardo, la ricorrente esponeva che, per i medesimi fatti, l'adìto Tribunale, in accoglimento di suo ricorso cautelare, con ordinanza, ex art. 700 c.p.c., poi revocata in sede di reclamo, aveva già inibito alla convenuta, in via d'urgenza, l'utilizzo di una fotografia raffigurante un carrello sollevatore porta-imbarcazioni di sua produzione per promuovere la commercializzazione di analoghi carrelli prodotti dalla resistente, così come riferitole dal proprio cliente spagnolo, ditta RI EI.
Si costituiva ritualmente in giudizio la convenuta la quale, Controparte_1 contestando la fondatezza, in fatto e in diritto, delle deduzioni avversarie, concludeva chiedendo il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente.
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., resa in data 13 dicembre 2022, l'adìto Tribunale, sulle conclusioni precisate dalle parti, respingeva la domanda proposta dalla ricorrente, disponendo la compensazione delle spese di lite.
pagina 2 di 11 Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, la società Parte_1 ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Corte d'Appello, la società
[...] [...]
proponendo appello avverso la suddetta sentenza. Controparte_1
In particolare, l'appellante, quali motivi di gravame, sostanzialmente deduceva : 1)
l'erronea valutazione da parte del primo Giudice della proposta contrattuale e il mancato accertamento del compimento da parte dell'appellata di condotte anticoncorrenziali ai sensi dell'art. 2598 nn. 1, 2 e 3 c.c.; 2) l'erroneità della statuizione sulle spese di lite.
L'appellante ha, pertanto, concluso, chiedendo, testualmente “Voglia La Corte di
Appello di Bologna, in totale riforma della ordinanza decisoria resa dal Tribunale di
Modena in data 13.12.2022, a definizione del procedimento promosso ex art. 702 bis c.p.c. da contro notificata in data 19.12.2022, Parte_1 Controparte_1 accerti che il comportamento di oggetto della presente causa costituisce Controparte_1 concorrenza sleale sotto tutti e tre i profili di cui all'art. 2598 c.c. Conseguentemente condanni a cessare di tenere o reiterare tali comportamenti e le ordini di Controparte_1 distruggere il materiale pubblicitario o commerciale che raffigura mezzi realizzati da . Ordini la pubblicazione su riviste specializzate del settore della Parte_1 decisione o di un estratto di essa. Condanni alla integrale refusione delle CP_1 spese di giudizio, sia relative alle due articolazioni della fase cautelare, sia al primo grado che al presente secondo grado. Con condanna alla restituzione di euro 6.812,24, pagati da in forza della statuizione in fase cautelare oltre interessi di Parte_1 mora dal 4 maggio 2022 al saldo”.
L'appellata si è ritualmente costituita in giudizio, e, contestando la Controparte_1 fondatezza dei motivi di impugnazione ex adverso dedotti, ha concluso chiedendo:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis, previo ogni accertamento o declaratoria del caso, dichiarare inammissibile e comunque respingere in quanto infondato l'appello proposto e confermare integralmente Parte_1
l'ordinanza di primo grado. Con vittoria di competenze professionali e spese di lite del presente grado di giudizio”.
pagina 3 di 11 Infine, all'esito dell'udienza tenuta in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., in data 14 gennaio 2025, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti con note depositate in via telematica, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che la società , quale impresa esercente l'attività di Parte_1 costruzione e commercializzazione di carrelli porta-imbarcazioni sia a motore, che a vela, aveva stipulato, con la società Marine Travelift, rivenditore americano, un accordo in base al quale la prima si era impegnata a vendere, in via esclusiva e in proprio, i suoi carrelli in Italia, mentre, per tutti i Paesi extracomunitari, ne aveva affidato la vendita alla seconda.
Occorre altresì precisare che la struttura dei suddetti carrelli variava a seconda della tipologia di imbarcazione da trasportare, in quanto quelle a vela e quelle a motore presentano chiglie diverse: quelle a vela hanno, infatti, una chiglia più profonda e, per tale motivo, necessitano di carrelli dotati di bracci di maggiore lunghezza.
La società , in ragione di ciò, realizza carrelli dotati di una particolare Parte_1 tecnologia che consente di sollevare e trasportare indifferentemente sia imbarcazioni a motore sia a vela, mediante l'impiego di bracci telescopici, ruotabili e orientabili.
Come esposto in premessa, la società ha agito, in primo grado, per far Parte_1 accertare la condotta anticoncorrenziale tenuta dalla convenuta e, CP_1 conseguentemente, per sentir inibire a quest'ultima la reiterazione di tali sleali condotte
(i.e., utilizzo della foto raffigurante un carrello di sua produzione in allegato alle proposte di vendita predisposte da controparte).
In particolare, lamentava che, come dimostrato per tabulas, Parte_1 CP_1 per mezzo del proprio rivenditore spagnolo, aveva proposto la vendita di carrelli porta imbarcazioni, offrendo, tra i possibili optionals, acquistabili separatamente, carrelli idonei a sollevare imbarcazioni sia a motore, che a vela, allegando, però, a tal fine, due fotografie di un carrello prodotto, invece, dalla ricorrente-appellante.
pagina 4 di 11 Più nel dettaglio, deve evidenziarsi che la prima immagine risultava tratta dal sito web di
Marine Travelift, rimuovendo dal carrello il nominativo dell'azienda rivenditrice americana, mentre la seconda, come ammesso dalla stessa resistente (docc. 5 e 8 – fascicolo II grado appellata), raffigurava il carrello prodotto da , esposto al Parte_1 salone nautico di Genova nell'anno 2014.
Il Giudice di primo grado ha, tuttavia, respinto la domanda come sopra formulata da
, ritenendo che, pur essendo la fattispecie in esame astrattamente Parte_1 riconducibile all'ipotesi di concorrenza sleale per appropriazione di pregi di cui al n. 2 dell'art. 2598 c.c., in concreto, non era stata fornita la prova che la convenuta
[...]
avesse attribuito al proprio prodotto le caratteristiche tecnico-funzionali del CP_1 carrello sollevatore costruito da . Parte_1
Il Giudice di prime cure, infatti, ha affermato che nessuna delle parti aveva allegato o provato che la foto raffigurante il carrello di fosse stata pubblicata nel sito Parte_1 internet di e che la mera allegazione della foto alla proposta di vendita CP_1 formulata al cliente finale di quest'ultima non costituisse una condotta tale da integrare gli estremi della fattispecie prevista dal citato n. 2 dell'art. 2598 c.c., anche in considerazione del fatto che la resistente aveva, da un lato, comunicato successivamente che la suddetta foto ritraeva, in realtà, un carrello prodotto da , e, dall'altro, Parte_1 negato, senza adeguata confutazione della ricorrente, di aver consegnato alla cliente
RI EI, oltre all'immagine del carrello trasportatore, anche la proposta di vendita.
Avverso le statuizioni sopra riportate, l'appellante ha proposto appello, deducendo i seguenti motivi di gravame:
- Errata valutazione della proposta contrattuale e il mancato accertamento di una delle condotte di cui all'art. 2598 c.c.
Con il primo motivo, l'appellante impugna l'ordinanza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha escluso la denunciata slealtà concorrenziale di valorizzando CP_1 la circostanza per cui, seppur in un secondo momento, l'odierna appellata aveva fornito pagina 5 di 11 al cliente finale l'informazione circa il reale produttore del carrello raffigurato nella suddetta fotografia.
Secondo la prospettazione difensiva dell'odierna appellante, le comunicazioni effettuate dall'appellata non sono idonee a escludere la sua responsabilità ex art. 2598 c.c., atteso che, in primo luogo, esse sono state fornite solo in un momento successivo alle contestazioni mosse dalla stessa ricorrente, e, in secondo luogo, sono state peraltro girate da a Equiport, vale a dire alla propria rivenditrice spagnola, e non anche CP_1 alla destinataria della proposta e cliente finale RI EI.
Al riguardo, giova altresì osservare che l'appellante riconduce la fattispecie dedotta in causa in tutte le ipotesi di concorrenza sleale previste dal citato art. 2598 c.c.
Infatti, asserisce che, ai sensi del n. 1, la proposta di vendita corredata dalla suddetta fotografia avrebbe anzitutto prodotto, nel cliente finale, un effetto confusorio.
Allo stesso tempo, a mente del n. 2 dell'art. 2598 c.c., la condotta sarebbe stata idonea a configurare un'appropriazione di pregi.
Infine, in conformità a quanto richiesto dal n. 3 della disposizione in commento, essa, in ogni caso, configurerebbe un comportamento non conforme ai generali principi di correttezza professionale.
Il motivo è fondato.
La Corte, infatti, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure, ritiene, in primis, fornita, seppur indirettamente, la prova della consegna della proposta di vendita al cliente finale, in quanto risulta per tabulas che la cliente finale RI EI aveva sollevato perplessità al rivenditore spagnolo di , facendogli osservare come Parte_1 ben tre aziende, vale a dire e, per quel che qui rileva, Parte_2 [...]
, le avessero proposto il medesimo carrello, avente le stesse caratteristiche di CP_1 adattabilità alle due distinte tipologie di imbarcazione, e ciò, benchè quest'ultima, diversamente da e Marine Travelift, non avesse alcun titolo per proporre la Parte_1 commercializzazione di un carrello che, incontestatamente, la stessa non produceva con le caratteristiche tecnico-funzionali indebitamente pubblicizzate e, quindi, fatte proprie.
pagina 6 di 11 La fattispecie in commento, quindi, integra gli estremi, anzitutto, della concorrenza sleale c.d. confusoria di cui al n. 1 dell'art. 2598 c.c.
Come noto, la richiamata disposizione normativa disciplina quelle condotte imprenditoriali/commerciali idonee a produrre tra la clientela confusione e disorientamento circa la reale provenienza imprenditoriale dei beni posti in commercio, nonché l'attività del concorrente.
La ratio della norma de qua è, quindi, quella di tutelare l'attività d'impresa nella sua funzione distintiva garantendo che sia rispettata la possibilità di identificare la stessa come fonte della produzione di beni e servizi rispetto a comportamenti che ingenerino equivoci circa la provenienza dei prodotti provocando uno sviamento della clientela
(Cass. Civ., n. 948/2023).
Nel caso di specie, allegando alla proposta di vendita due foto di un CP_1 prodotto realizzato da , ha ingenerato nella propria cliente finale il sopra Parte_1 descritto disorientamento circa l'origine imprenditoriale del carrello posto in vendita, tanto da indurre quest'ultima a chiedere informazioni e chiarimenti all'odierna appellante.
Sul tema, la Suprema Corte ha precisato che la fattispecie di concorrenza sleale per confusione ai sensi dell'art. 2598, n. 1, c.c. è integrata anche in presenza di comportamenti che, pur non riguardando l'imitazione di segni distintivi o della forma esteriore di prodotti, sono comunque idonei a ingenerare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente.
In tal senso rilevano l'utilizzazione di strumenti pubblicitari copiati in maniera pedissequa dal concorrente, l'utilizzo delle medesime frasi pubblicitarie, la produzione di cataloghi, listini analoghi o recanti fotografie dei propri prodotti con la medesima inquadratura e disposizione dei prodotti del concorrente (Trib. Roma, n. 13069/2025).
Nel caso di specie, non si è limitata a esibire foto del proprio prodotto nel CP_1 tentativo di richiamare quelle dell'impresa concorrente, ma mostrava direttamente le foto del carrello di : una, tratta dal sito internet di Marine Travelift, ma Parte_1 modificata cancellando il riferimento all'azienda americana, e l'altra, raffigurante il carrello di esposto al Salone di Genova del 2014. Parte_1 pagina 7 di 11 Né può attribuirsi valenza di esimente da responsabilità la comunicazione con cui
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ha informato la cliente finale che i prodotti mostrati erano di realizzati da CP_1 [...]
. Pt_1
Infatti, tale comunicazione è intervenuta solo successivamente alle contestazioni mosse da e, inoltre, essa è stata inoltrata alla propria rivenditrice e non al cliente Parte_1 finale, tanto che quest'ultimo, come incontestatamente allegato da quest'ultima, dinanzi all'incertezza/confusione della situazione, si è rivolto a terzi per concludere l'affare.
Inoltre, la condotta sopra descritta appare riconducibile anche alla fattispecie di cui al n.
2 dell'art. 2598 c.c., sotto il profilo dell'appropriazione di pregi.
Come noto, tale fattispecie anticoncorrenziale è configurabile in caso di riproduzione non di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo di quella che investe le caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, in quanto idonee, per capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, sempreché la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto. (Cass. Civ., n. 8944/2020).
Come esposto, la particolare caratteristica tecnico-funzionale del carrello di Parte_1
è la sua adattabilità al sollevamento sia di barche a motore, sia a vela, e ciò grazie a un sistema di bracci telescopici ruotabili e orientabili, unico sul mercato, e, per ciò, altamente individualizzante.
Nella proposta di vendita, a p. 9 (v. doc. n. 6 appellante), l'odierna appellata, tra gli optionals, fa riferimento proprio a “paia di supporto idraulici speciali per barche a motore e vela”, e, a tal fine, rinvia alla foto (peraltro, modificata) del prodotto di
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(doc. 4 appellante). Pt_1
Infatti, l'allegazione alla proposta commerciale di una foto avente ad oggetto un prodotto altrui, che si presenta come unico sul mercato in quanto in grado di essere utilizzato sia per le barche a motore, sia per quelle a vela, è, di per sé, idonea a configurare anche un'appropriazione di quei pregi che distinguono chiaramente sul mercato di riferimento il bene in questione.
pagina 8 di 11 Al riguardo, deve precisarsi che la fattispecie di cui al n. 2 dell'art. 2598 c.c. vieta le condotte di "pubblicità parassitaria" e "per riferimento".
La prima si realizza attraverso la mendace auto-attribuzione di caratteristiche positive del concorrente;
la seconda è volta a far ritenere i propri prodotti quali simili a quelli di un concorrente allo scopo di sfruttare la risonanza e la rinomanza che questi possiede già tra il pubblico (Cass. Civ., 1160/2025).
Nel caso di specie, non ha operato una promozione commerciale CP_1 avvalendosi del metodo comparativo del proprio prodotto con quello di al Parte_1 fine di giovarsi della notorietà acquisita dall'impresa concorrente, ma ha preferito allegare direttamente alla propria proposta due foto (come detto, anche modificate) del carrello dell'impresa concorrente, precisando solo in un secondo momento che il carrello proposto come optional, era, in realtà, di esclusiva produzione di . Parte_1
La piena intenzionalità di omettere qualunque riferimento alla ditta concorrente è, come detto, dimostrata anche dalla alterazione della foto tratta dal sito di Marine Travelift.
Infatti, la foto originale presentava sul carrello un'evidente scritta dell'azienda americana (doc. 7 – fascicolo appellante), che, poi, risultava del tutto assente nella identica foto allegata alla proposta dell'odierna appellata (doc. 4 – fascicolo appellante).
Dall'inquadramento della condotta tenuta da all'interno della disciplina Parte_3 normativa dettata dai nn. 1 e 2 dell'art. 2598 c.c., discende la superfluità della delibazione della medesima fattispecie con riferimento alla residuale ipotesi regolata dal n. 3 della medesima disposizione di legge, che, come noto, costituisce norma di chiusura che vieta iniziative imprenditoriali volte a danneggiare le aziende concorrenti con ogni mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale, e non racchiude ipotesi complementari di quelle contemplate ai n.ri 1 e 2 della medesima disposizione, ma soltanto casi alternativi e diversi, per i quali è sempre e comunque richiesta l'idoneità a creare confusione (Cass. Civ., n. 15761/2003) e a cui è, per ciò, dato ricorrere solo ove si escluda l'inquadramento delle condotte nelle fattispecie di cui ai precedenti n.ri 1 e 2
(Cass. Civ., n. 25607/2018).
pagina 9 di 11 - Sull'erronea liquidazione delle spese di lite.
Con il secondo motivo, l'appellante censura l'erronea compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, e, di conseguenza, invoca la condanna di al CP_1 loro rimborso.
Dall'accoglimento del primo motivo, consegue, inevitabilmente, la fondatezza anche del motivo in esame, per cui occorre riformare l'ordinanza di primo grado anche in punto di liquidazione delle spese processuali, ponendo a carico della soccombente le CP_1 spese sia del primo grado di giudizio, comprensive anche di quelle relative all'espletata fase cautelare, sia del presente grado.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, in accoglimento dell'appello proposto da e, quindi, in riforma dell'impugnata ordinanza, Parte_1 deve dichiararsi la responsabilità di per i titoli indicati in premessa, e Controparte_1 per l'effetto, va inibito a quest'ultima la reiterazione della condotta anticoncorrenziale sopra accertata, ordinando alla stessa di distruggere il materiale pubblicitario o commerciale che raffigura i beni prodotti dall'appellante Parte_1
Inoltre, ai sensi degli artt. 2600, co. 2 c.c. e dell'art. 120 c.p.c., a fini di riparazione del cagionato pregiudizio e, al tempo stesso, di prevenzione (v. Cass. Civ., SS.UU., n.
12103/1995), va disposta la sanzione della pubblicazione, per una volta, del dispositivo della presente sentenza, a cura e spese dell'appellata, sulla rivista periodica ”. Pt_4
Infine, per quel che concerne le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle relative alla fase cautelare, in ossequio al generale principio di soccombenza,
l'appellata quale parte integralmente soccombente, va condannata, Controparte_1 come da dispositivo, alla loro rifusione in favore dell'appellante con Parte_1 obbligo per la stessa di restituire a controparte le somma già percepite, a tale titolo.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'appello proposto da e, quindi, in Parte_1 riforma dell'ordinanza resa in data 13 dicembre 2022, dal Tribunale di Modena, così dispone:
DICHIARA la responsabilità di a titolo di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., e, Controparte_1 per l'effetto,
INIBISCE alla società la reiterazione dei comportamenti di concorrenza sleale, ex Controparte_1 art. 2598 c.c., come accertati in sentenza, ordinando alla stessa di distruggere il materiale pubblicitario o commerciale che raffigura prodotti realizzati da . Parte_1
DISPONE ai sensi degli artt. 2600, co. 2 c.c. e dell'art. 120 c.p.c., la pubblicazione, per una volta, del dispositivo della presente sentenza, a cura e spese dell'appellata, sulla rivista periodica ”. Pt_4
CONDANNA al rimborso, in favore di delle spese di lite di Controparte_1 Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in € 286,00 per spese e € 9.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge,
e, quanto al presente grado, in € 777,00 per spese e € 11.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge, con obbligo per la convenuta- appellata di restituzione, a favore dell'appellante, delle somme eventualmente già percepite, a tale titolo, in esecuzione della riformata ordinanza e di quelle versatele all'esito dell'espletata procedura cautelare.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 18 novembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
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