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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/06/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1254/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1254/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ZOLI CARLO e dell'avv. MASI MICHELE ( ) Indirizzo Telematico, C.F._2 elettivamente domiciliato in INDIRIZZO TELEMATICO BOLOGNA presso il difensore avv. ZOLI
CARLO
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUPI FABIO, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA ALDO MORO 13 BRESCIA presso il difensore avv. LUPI FABIO
I. (C.F. ), incorporata in CP_2 P.IVA_2 CP_3
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUPI FABIO, elettivamente
[...] P.IVA_3 domiciliato in VIA ALDO MORO 13 BRESCIA presso il difensore avv. LUPI FABIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALVO RICCARDO, elettivamente CP_4 P.IVA_4 domiciliato in VIA MILAZZO 4/2 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. SALVO RICCARDO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08-03-2024, conveniva in Parte_1 giudizio e l CP_1 CP_3 Controparte_5 CP_4 dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica in funzione di Giudice del Lavoro. Affermava che le società del , seppure dotate ciascuna di distinta Controparte_6 personalità giuridica, costituivano un unico centro di imputazione di interessi, operando come un'unica società Precisava sul punto che le stesse svolgevano tutte attività odontoiatrica, gestendo i servizi connessi alla suddetta attività, presso le cliniche mediche che operavano con il nome , condividevano le risorse economiche ed il personale ed avevano una CP_6 sostanziale identità di soggetti gestori. Infatti ed erano possedute al 100% da avevano CP_3 CP_5 CP_1 come Amministratore Unico il dott. , Procuratore di ed Persona_1 CP_1 avevano la medesima sede legale in Milano Via Montecuccoli N°32. Precisava ancora che tutte le società e le cliniche erano organizzate mediante una precisa organizzazione verticistica, suddivisa in un'area amministrativa ed un'area sanitaria. Al vertice della prima area vi era un District Manager, mentre al di sotto operavano un'Area Manager ed un Clinc Manager, tutte figure amministrative e non sanitarie. Al vertice della seconda area vi era un Comitato Scientifico, al di sotto del quale operavano il Direttore Medico Responsabile ed il Direttore Sanitario.
Precisava che tale struttura era unica per tutte le cliniche del Gruppo, a prescindere dalla società formalmente proprietaria della clinica, e l'Area Manager ed il District Manager dirigevano e coordinavano tutte le cliniche dell'Area o del Distretto a prescindere dalla proprietà della clinica, e dal formale datore di lavoro dei dipendenti dell'una o dell'altra e organizzava i rapporti di lavoro di tutti i dipendenti, tramite l'Ufficio Parte_2
Centrale HR Medici, mentre il Comitato Scientifico Medico forniva le Linee Guida ed i Protocolli Clinici applicati in ciascun centro e selezionava i collaboratori professionisti, i materiali e le attrezzature. Precisava ancora che tutte le società e le cliniche, avevano in comune lo stesso dominio e mail e praticavano un unico tariffario. Proseguiva affermando di avere iniziato a collaborare con nel marzo 2020, e CP_6 di avere poi proseguito la collaborazione con le diverse società sanitarie del Gruppo, in forza di distinti contratti di collaborazione dapprima part time per due giorni alla settimana e poi per 5 giorni alla settimana, presso le cliniche di Bologna, Casalecchio e Ravenna, come dettagliato in ricorso, ricoprendo anche il ruolo di Direttore Sanitario presso la clinica di Bologna Repubblica e divenendo poi con un Parte_3 impegno lavorativo di 5 giorni alla settimana e l'obbligo di esclusiva. Affermava che l'attività medica quale chirurgo orale svolta dal medesimo ricorrente, pur formalmente autonoma, si era declinata in via di fatto nelle forme del lavoro pagina 2 di 8 subordinato, senza alcuna autonomia, sotto il profilo dello stabile inserimento nell'organizzazione aziendale, nelle tempistiche di lavoro, nell'utilizzo degli strumenti propri della società datrice di lavoro, nella soggezione al potere gerarchico della datrice di lavoro, con riferimento alle direttive organizzative e medico chirurgiche, nonchè con riferimento alla sottoposizione al potere di controllo e disciplinare della società datrice di lavoro, come specificato in ricorso. Descritto il quadro generale della concreta articolazione del rapporto di lavoro, affermava che in data 08-05-2023, e avevano comunicato al CP_2 CP_3 ricorrente dott. , il recesso con preavviso dai tre contratti di collaborazione in Parte_1 corso l'Ufficio HR Medici. Eccepiva la natura subordinata del complessivo rapporto di lavoro intercorso con le società convenute e la conseguente qualificazione di licenziamento, del recesso operato dalle società datrici di lavoro, che costituivano un Unico Centro di Imputazione di Interessi. Ciò posto, premesso di avere impugnato il licenziamento come sopra intimato, affermava che al rapporto di lavoro subordinato sopra descritto, era applicabile il C.C.N.L. Studi Professionali, con conseguente inquadramento del ricorrente nella qualifica di Quadro di Fascia C, con diritto al versamento dei contributi assistenziali ed al pagamento delle ferie e dei permessi, e proponeva domanda giudiziale in tal senso. Eccepiva poi la radicale nullità del licenziamento, in quanto intimato a non domino, da società diversa dalla reale datrice di lavoro, ed in subordine l'illegittimità del licenziamento per carenza di motivazione, nonché per non essere stato preceduto da contestazione e procedimento disciplinare. In via subordinata, nell'ipotesi che il rapporto di lavoro fosse ritenuto genuinamente libero professionale, eccepiva la ritorsività del recesso ed il diritto al pagamento pieno del preavviso, posto che durante il periodo di preavviso non era stato consentito al ricorrente di lavorarlo pienamente, dal momento che le agende del ricorrente erano state svuotate arbitrariamente. Da ultimo eccepiva che l'illegittimità del recesso intimato, aveva causato danni alla salute del ricorrente, di cui chiedeva il risarcimento. Si costituivano in giudizio e rilevando in primo luogo che la CP_3 CP_1 convenuta era cessata a seguito di incorporazione in Parte_4 CP_3
Affermavano poi l'infondatezza di tutte le domande svolte dal ricorrente, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. In particolare eccepivano l'inesistenza di un unico centro di imputazione di interessi tra le società del , ed in particolare tra Controparte_6 CP_3
In particolare affermavano che la Capogruppo che deteneva le CP_1 partecipazioni societarie nelle società operative sul fronte sanitario, non era autorizzata all'esercizio di professioni sanitarie, si limitava ad offrire alle società sanitarie operative, servizi centralizzati di gestione amministrativa dei collaboratori dipendenti o autonomi, e non si ingeriva nell'attività sanitaria svolta dalle società sanitarie, che operavano pagina 3 di 8 ciascuna con una propria struttura sia commerciale che sanitaria, organizzata dalle distinte società.
[... Eccepivano poi la genuinità dei rapporti libero professionali intercorsi tra CP_3
ed il ricorrente. Parte_4
Sul punto precisavano che il dott. era titolare di partita Iva fin dal 2012 e dal Parte_1
24-05-2019 era iscritto all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Bologna. Precisavano poi che lo stesso dott. , aveva sempre svolto anche collaborazioni Parte_1 professionali con il e con altri studi professionistici di Bologna, tra cui Controparte_7 il Centro Medico Specialistico Bolognese ed i Centri Dentistici Primo, negli anni dal 2010 al 2021. Precisavano ancora che lo stesso ricorrente aveva sottoscritto diversi contratti di collaborazione professionale con e negli anni dal 2020 al Parte_4 CP_3
2021, prestando la propria opera professionale come odontoiatra dapprima per 2 giorni alla settimana e poi, da ultimo, per 5 giorni alla settimana nell'ambito del progetto di Gruppo Medici di Elite Plus. Allegavano che il ricorrente era sempre stato pagato con un compenso determinato in via forfettaria in relazione ai trattamenti eseguiti, senza alcuna misura fissa, ed aveva sempre organizzato liberamente il proprio impegno lavorativo, mettendo liberamente a disposizione delle società sanitarie i giorni lavorativi dallo stesso decisi, con assoluta libertà di modificare i giorni e gli orari, e senza dovere chiedere alcun permesso o dovere addurre giustificazioni per le giornate nelle quali aveva altri impegni o voleva assentarsi dal lavoro per ragioni proprie, così come aveva sempre gestito in autonomia gli orari e le ferie, limitandosi a comunicare alle società datrici di lavoro la propria agenda e le proprie disponibilità, che peraltro potevano essere modificate in corso d'opera, senza alcuna ingerenza datoriale. Precisavano che i piani di cura dei pazienti trattati dal dott. , erano decisi in Parte_1 autonomia dallo stesso dott. , che operava quale unico professionista Parte_1 specializzato in implantologia, in collaborazione con le altre figure specialistiche presenti nelle cliniche, per ciò che non atteneva allo specifico dell'implantologia. Allegavano che il recesso deciso dalle società sanitarie, era stato motivato da difficoltà relazionali intercorse tra il dott. ed altre figure professionali all'interno delle Parte_1 società sanitarie, senza alcuna ragione ritorsiva. Affermavano poi, in ogni caso, la tardività dell'impugnazione dell'asserito licenziamento, per il decorso del termine di 180 giorni di cui all'art. 6 comma 2° della Legge N°604/1966, l'infondatezza, in ogni caso della domanda inerente il pagamento di ferie e permessi, perché il ricorrente aveva sempre fruito, a sua insindacabile scelta, delle ferie e dei permessi e della loro collocazione temporale. Eccepivano che in ogni caso, anche qualora fosse stata affermata giudizialmente la natura subordinata del rapporto di lavoro, da autonomo a subordinato, sotto il profilo economico si sarebbe dovuto applicare il criterio dell'assorbimento, detraendo da quanto pagina 4 di 8 dovuto contrattualmente secondo il profilo del C.C.N.L. applicabile, quanto complessivamente percepito dal ricorrente come libero professionista. Da ultimo eccepivano l'infondatezza delle domande inerenti l'asserita mancata lavorazione del periodo di preavviso, posto che lo stesso era stato lavorato, e pagato, e l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno alla salute, stante la legittimità del recesso e l'inesistenza di un danno non patrimoniale imputabile alle società convenute. Chiedevano pertanto la reiezione delle domande di parte attrice, con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio l' che premettendo di non conoscere fattualmente le CP_4 concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro in oggetto, concludeva chiedendo che in caso di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, le società convenute fossero condannate alla regolarizzazione contributiva, nei limiti della prescrizione quinquennale. Il tutto con vittoria di spese. Il processo si svolgeva alle udienze del 28-06-2024, 09-09-2024, 29-09-2024, 06-12-2024, 17-12-2024, 04-03-2025, 09-06-2025. Venivano sentiti come testi , , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
, , . Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7
Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda la problematica inerente la sussistenza o meno di un Unico Centro di Imputazione di Interessi, tra CP_1 CP_3 Controparte_5 osserva il Tribunale che per costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, nell'ambito del fenomeno civilistico dei Gruppi di Società, con la suddetta espressione, di creazione Giurisprudenziale, si individua la fattispecie di un soggetto giuridico che, pur se formalmente distinto da altri soggetti giuridici connessi, assume l'onere e la responsabilità di un rapporto di lavoro in luogo di altri soggetti appartenenti allo stesso gruppo.
Questa fattispecie si verifica quando più imprese, anche se formalmente distinte, operano in modo integrato e promiscuità, creando un'unica struttura di lavoro, distinguendosi pertanto dalla similare fattispecie del semplice Gruppo di società, che individua un insieme di società collegate attraverso una società capogruppo (o holding) che le controlla e le dirige, perseguendo un interesse comune. Il Centro unico di imputazione invece, si configura quando, nonostante l'esistenza di più società, si verifica una situazione in cui un'unica entità è considerata responsabile del rapporto di lavoro, in luogo di tutte le singole società. I requisiti per tale configurazione, sono costituiti, come noto, da quattro elementi fattuali che devono coesistere:
pagina 5 di 8 In primo luogo l'unicità della struttura organizzativa e produttiva, nel senso che le attività delle diverse società sono integrate e svolte come se fossero un'unica azienda. In secondo luogo l'integrazione delle attività e interesse comune, nel senso che le società svolgono attività connesse tra loro, perseguendo uno scopo comune che va oltre le finalità di ciascuna singola società. In terzo luogo il coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario, nel senso che vi è un coordinamento che permette di gestire l'attività del gruppo come un'unica entità. Da ultimo, l'utilizzazione promiscua del personale, nel senso che i lavoratori vengano utilizzati in modo indistinto da tutte le società del gruppo, in assenza dello strumento giuridico del distacco, o di strumenti formali similari ed in assenza di contratti di rete. Nel caso in esame, tale ultimo elemento difetta radicalmente. Infatti, non vi prove documentali o testimonianze da cui desumere che le società convenute utilizzassero promiscuamente i propri dipendenti, in via di mero fatto. Sul punto vi unicamente la testimonianza del teste che sembra indicare Testimone_1 genericamente ed in assenza di qualunque specificazione e contestualizzazione storico fattuale, la possibilità per le cliniche di di utilizzare lavoratori inseriti in CP_3 altre cliniche sempre della stessa ma senza specificare se e quando ciò CP_3 sia avvenuto, e se siano stati utilizzati strumenti giuridici quali l'invio in missione, il distacco o altri. Non vi sono quindi elementi che consentano di affermare l'esistenza di un unico Centro di Imputazione di Interessi, in particolare con riferimento alla Capogruppo
[...]
CP_1
L'infondatezza di tale presupposto giuridico, determina la tardività ed inammissibilità delle domande inerenti l'illegittimità dell'asserito licenziamento, stante la pacifica violazione del termine di 180 giorni di cui all'art. 6 comma 2° della Legge N°604/1966. Per quanto riguarda la problematica inerente la qualificazione del rapporto intercorso tra il ricorrente e le società sanitarie ed osserva il Tribunale CP_3 Controparte_5 che dalla documentazione prodotta e dalle testimonianze raccolte, non sono emersi elementi di prova su cui fondare con certezza una pronuncia di diversa qualificazione del rapporto. Per quanto attiene alla documentazione, in primo luogo, le parti hanno qualificato i rapporti professionali intercorsi, come rapporti di lavoro autonomo libero professionale. E' incontestato che il ricorrente sia sempre stato titolare di partita iva, sia iscritto all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Bologna, ed almeno fino al 2021 abbia avuto rapporti libero professionali anche con altri soggetti diversi dalle società convenute. E' altresì incontestato che lo stesso ricorrente sia stato retribuito a percentuale per l'attività libero professionale in concreto svolta, in assenza di misura fissa. Le e-mail del 09-02-2022, 01-04-2022, 11-05-2022, 22-05-2022, 21-11-2022, 03-02-2023, 14-04-2023, 10-05-2023, organizzava liberamente i propri impegni lavorativi, sotto il profilo della gestione delle ferie e dei permessi.
pagina 6 di 8 Sempre sotto tale profilo, le testimonianze omogenee di , , Testimone_1 Testimone_2
, , Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 [...]
, hanno confermato la libera organizzazione da parte del ricorrente, della Tes_7 propria agenda lavorativa, e la gestione autonoma delle ferie e dei permessi. Ugualmente non vi è alcun elemento probatorio per affermare che l'attività libero professionale medico chirurgico implantistica svolta dal ricorrente, fosse vincolata da ordini e direttive aziendali che restringessero il campo di autonomia professionale del medesimo ricorrente, come non vi è alcun elemento probatorio che consenta di affermare una sottoposizione gerarchica del ricorrente al potere disciplinare delle società datrici di lavoro ed CP_3 Controparte_5
I testi ascoltati hanno riferito in maniera omogenea che il piano di cura ed intervento era elaborato direttamente dal dott. , come pure avveniva per gli altri medici, così Parte_1 come erano elaborate in autonomia la scaletta degli interventi, la diagnosi, la cura. Non vi è poi traccia documentale di un asserito obbligo di esclusiva formale. Ciò che la produzione documentale e la lunga prova testimoniale hanno evidenziato, è stata la necessaria coordinazione dell'attività medica con l'attività dell'impresa, e che probabilmente, in via di fatto consequenziale, l'impegno cospicuo del ricorrente a favore delle società sanitarie convenute, rendeva improbabile un ulteriore impegno professionale. Appare quindi infondata la domanda di parte ricorrente, inerente la riqualificazione dei
[... rapporti libero professionali intercorsi tra lo stesso ricorrente e ed CP_3
quali rapporti di lavoro subordinato, con conseguente reiezione delle CP_5 domande conseguenti.
Per quanto riguarda la problematica del recesso con preavviso intimato da CP_3
[... ed al ricorrente, dalle testimonianze raccolte è emerso che tale Controparte_5 recesso ha probabilmente trovato causa in dissapori tra il ricorrente ed altri lavoratori autonomi e/o dipendenti delle società ed CP_3 Controparte_5
Ma non è stato caratterizzato da alcuna ritorsività, della quale peraltro, non sono stati neppure allegati i possibili profili e/o le ragioni. E' poi emerso, in modo omogeneo dalle testimonianze raccolte, che il preavviso è stato lavorato, seppur in misura minore rispetto all'ordinario, perché al ricorrente non sono stati attribuiti pazienti nuovi, cosa che appare legittima, stante l'imminente cessazione del rapporto di lavoro e la necessità di impostare un lavoro di durata sui pazienti. Pertanto, le domande svolte da contro e Parte_1 CP_1 [...]
vengono respinte. CP_3
Le spese processuali vengono compensate tra le parti, per la novità e complessità delle questioni prospettate.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, respinge le domande proposte da contro e Parte_1 CP_1 CP_3
pagina 7 di 8 Compensa tra le parti le spese del giudizio. Riserva nel termine di gg.60 il deposito della motivazione.
BOLOGNA 09-06-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1254/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ZOLI CARLO e dell'avv. MASI MICHELE ( ) Indirizzo Telematico, C.F._2 elettivamente domiciliato in INDIRIZZO TELEMATICO BOLOGNA presso il difensore avv. ZOLI
CARLO
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUPI FABIO, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA ALDO MORO 13 BRESCIA presso il difensore avv. LUPI FABIO
I. (C.F. ), incorporata in CP_2 P.IVA_2 CP_3
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUPI FABIO, elettivamente
[...] P.IVA_3 domiciliato in VIA ALDO MORO 13 BRESCIA presso il difensore avv. LUPI FABIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALVO RICCARDO, elettivamente CP_4 P.IVA_4 domiciliato in VIA MILAZZO 4/2 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. SALVO RICCARDO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08-03-2024, conveniva in Parte_1 giudizio e l CP_1 CP_3 Controparte_5 CP_4 dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica in funzione di Giudice del Lavoro. Affermava che le società del , seppure dotate ciascuna di distinta Controparte_6 personalità giuridica, costituivano un unico centro di imputazione di interessi, operando come un'unica società Precisava sul punto che le stesse svolgevano tutte attività odontoiatrica, gestendo i servizi connessi alla suddetta attività, presso le cliniche mediche che operavano con il nome , condividevano le risorse economiche ed il personale ed avevano una CP_6 sostanziale identità di soggetti gestori. Infatti ed erano possedute al 100% da avevano CP_3 CP_5 CP_1 come Amministratore Unico il dott. , Procuratore di ed Persona_1 CP_1 avevano la medesima sede legale in Milano Via Montecuccoli N°32. Precisava ancora che tutte le società e le cliniche erano organizzate mediante una precisa organizzazione verticistica, suddivisa in un'area amministrativa ed un'area sanitaria. Al vertice della prima area vi era un District Manager, mentre al di sotto operavano un'Area Manager ed un Clinc Manager, tutte figure amministrative e non sanitarie. Al vertice della seconda area vi era un Comitato Scientifico, al di sotto del quale operavano il Direttore Medico Responsabile ed il Direttore Sanitario.
Precisava che tale struttura era unica per tutte le cliniche del Gruppo, a prescindere dalla società formalmente proprietaria della clinica, e l'Area Manager ed il District Manager dirigevano e coordinavano tutte le cliniche dell'Area o del Distretto a prescindere dalla proprietà della clinica, e dal formale datore di lavoro dei dipendenti dell'una o dell'altra e organizzava i rapporti di lavoro di tutti i dipendenti, tramite l'Ufficio Parte_2
Centrale HR Medici, mentre il Comitato Scientifico Medico forniva le Linee Guida ed i Protocolli Clinici applicati in ciascun centro e selezionava i collaboratori professionisti, i materiali e le attrezzature. Precisava ancora che tutte le società e le cliniche, avevano in comune lo stesso dominio e mail e praticavano un unico tariffario. Proseguiva affermando di avere iniziato a collaborare con nel marzo 2020, e CP_6 di avere poi proseguito la collaborazione con le diverse società sanitarie del Gruppo, in forza di distinti contratti di collaborazione dapprima part time per due giorni alla settimana e poi per 5 giorni alla settimana, presso le cliniche di Bologna, Casalecchio e Ravenna, come dettagliato in ricorso, ricoprendo anche il ruolo di Direttore Sanitario presso la clinica di Bologna Repubblica e divenendo poi con un Parte_3 impegno lavorativo di 5 giorni alla settimana e l'obbligo di esclusiva. Affermava che l'attività medica quale chirurgo orale svolta dal medesimo ricorrente, pur formalmente autonoma, si era declinata in via di fatto nelle forme del lavoro pagina 2 di 8 subordinato, senza alcuna autonomia, sotto il profilo dello stabile inserimento nell'organizzazione aziendale, nelle tempistiche di lavoro, nell'utilizzo degli strumenti propri della società datrice di lavoro, nella soggezione al potere gerarchico della datrice di lavoro, con riferimento alle direttive organizzative e medico chirurgiche, nonchè con riferimento alla sottoposizione al potere di controllo e disciplinare della società datrice di lavoro, come specificato in ricorso. Descritto il quadro generale della concreta articolazione del rapporto di lavoro, affermava che in data 08-05-2023, e avevano comunicato al CP_2 CP_3 ricorrente dott. , il recesso con preavviso dai tre contratti di collaborazione in Parte_1 corso l'Ufficio HR Medici. Eccepiva la natura subordinata del complessivo rapporto di lavoro intercorso con le società convenute e la conseguente qualificazione di licenziamento, del recesso operato dalle società datrici di lavoro, che costituivano un Unico Centro di Imputazione di Interessi. Ciò posto, premesso di avere impugnato il licenziamento come sopra intimato, affermava che al rapporto di lavoro subordinato sopra descritto, era applicabile il C.C.N.L. Studi Professionali, con conseguente inquadramento del ricorrente nella qualifica di Quadro di Fascia C, con diritto al versamento dei contributi assistenziali ed al pagamento delle ferie e dei permessi, e proponeva domanda giudiziale in tal senso. Eccepiva poi la radicale nullità del licenziamento, in quanto intimato a non domino, da società diversa dalla reale datrice di lavoro, ed in subordine l'illegittimità del licenziamento per carenza di motivazione, nonché per non essere stato preceduto da contestazione e procedimento disciplinare. In via subordinata, nell'ipotesi che il rapporto di lavoro fosse ritenuto genuinamente libero professionale, eccepiva la ritorsività del recesso ed il diritto al pagamento pieno del preavviso, posto che durante il periodo di preavviso non era stato consentito al ricorrente di lavorarlo pienamente, dal momento che le agende del ricorrente erano state svuotate arbitrariamente. Da ultimo eccepiva che l'illegittimità del recesso intimato, aveva causato danni alla salute del ricorrente, di cui chiedeva il risarcimento. Si costituivano in giudizio e rilevando in primo luogo che la CP_3 CP_1 convenuta era cessata a seguito di incorporazione in Parte_4 CP_3
Affermavano poi l'infondatezza di tutte le domande svolte dal ricorrente, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. In particolare eccepivano l'inesistenza di un unico centro di imputazione di interessi tra le società del , ed in particolare tra Controparte_6 CP_3
In particolare affermavano che la Capogruppo che deteneva le CP_1 partecipazioni societarie nelle società operative sul fronte sanitario, non era autorizzata all'esercizio di professioni sanitarie, si limitava ad offrire alle società sanitarie operative, servizi centralizzati di gestione amministrativa dei collaboratori dipendenti o autonomi, e non si ingeriva nell'attività sanitaria svolta dalle società sanitarie, che operavano pagina 3 di 8 ciascuna con una propria struttura sia commerciale che sanitaria, organizzata dalle distinte società.
[... Eccepivano poi la genuinità dei rapporti libero professionali intercorsi tra CP_3
ed il ricorrente. Parte_4
Sul punto precisavano che il dott. era titolare di partita Iva fin dal 2012 e dal Parte_1
24-05-2019 era iscritto all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Bologna. Precisavano poi che lo stesso dott. , aveva sempre svolto anche collaborazioni Parte_1 professionali con il e con altri studi professionistici di Bologna, tra cui Controparte_7 il Centro Medico Specialistico Bolognese ed i Centri Dentistici Primo, negli anni dal 2010 al 2021. Precisavano ancora che lo stesso ricorrente aveva sottoscritto diversi contratti di collaborazione professionale con e negli anni dal 2020 al Parte_4 CP_3
2021, prestando la propria opera professionale come odontoiatra dapprima per 2 giorni alla settimana e poi, da ultimo, per 5 giorni alla settimana nell'ambito del progetto di Gruppo Medici di Elite Plus. Allegavano che il ricorrente era sempre stato pagato con un compenso determinato in via forfettaria in relazione ai trattamenti eseguiti, senza alcuna misura fissa, ed aveva sempre organizzato liberamente il proprio impegno lavorativo, mettendo liberamente a disposizione delle società sanitarie i giorni lavorativi dallo stesso decisi, con assoluta libertà di modificare i giorni e gli orari, e senza dovere chiedere alcun permesso o dovere addurre giustificazioni per le giornate nelle quali aveva altri impegni o voleva assentarsi dal lavoro per ragioni proprie, così come aveva sempre gestito in autonomia gli orari e le ferie, limitandosi a comunicare alle società datrici di lavoro la propria agenda e le proprie disponibilità, che peraltro potevano essere modificate in corso d'opera, senza alcuna ingerenza datoriale. Precisavano che i piani di cura dei pazienti trattati dal dott. , erano decisi in Parte_1 autonomia dallo stesso dott. , che operava quale unico professionista Parte_1 specializzato in implantologia, in collaborazione con le altre figure specialistiche presenti nelle cliniche, per ciò che non atteneva allo specifico dell'implantologia. Allegavano che il recesso deciso dalle società sanitarie, era stato motivato da difficoltà relazionali intercorse tra il dott. ed altre figure professionali all'interno delle Parte_1 società sanitarie, senza alcuna ragione ritorsiva. Affermavano poi, in ogni caso, la tardività dell'impugnazione dell'asserito licenziamento, per il decorso del termine di 180 giorni di cui all'art. 6 comma 2° della Legge N°604/1966, l'infondatezza, in ogni caso della domanda inerente il pagamento di ferie e permessi, perché il ricorrente aveva sempre fruito, a sua insindacabile scelta, delle ferie e dei permessi e della loro collocazione temporale. Eccepivano che in ogni caso, anche qualora fosse stata affermata giudizialmente la natura subordinata del rapporto di lavoro, da autonomo a subordinato, sotto il profilo economico si sarebbe dovuto applicare il criterio dell'assorbimento, detraendo da quanto pagina 4 di 8 dovuto contrattualmente secondo il profilo del C.C.N.L. applicabile, quanto complessivamente percepito dal ricorrente come libero professionista. Da ultimo eccepivano l'infondatezza delle domande inerenti l'asserita mancata lavorazione del periodo di preavviso, posto che lo stesso era stato lavorato, e pagato, e l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno alla salute, stante la legittimità del recesso e l'inesistenza di un danno non patrimoniale imputabile alle società convenute. Chiedevano pertanto la reiezione delle domande di parte attrice, con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio l' che premettendo di non conoscere fattualmente le CP_4 concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro in oggetto, concludeva chiedendo che in caso di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, le società convenute fossero condannate alla regolarizzazione contributiva, nei limiti della prescrizione quinquennale. Il tutto con vittoria di spese. Il processo si svolgeva alle udienze del 28-06-2024, 09-09-2024, 29-09-2024, 06-12-2024, 17-12-2024, 04-03-2025, 09-06-2025. Venivano sentiti come testi , , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
, , . Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7
Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda la problematica inerente la sussistenza o meno di un Unico Centro di Imputazione di Interessi, tra CP_1 CP_3 Controparte_5 osserva il Tribunale che per costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, nell'ambito del fenomeno civilistico dei Gruppi di Società, con la suddetta espressione, di creazione Giurisprudenziale, si individua la fattispecie di un soggetto giuridico che, pur se formalmente distinto da altri soggetti giuridici connessi, assume l'onere e la responsabilità di un rapporto di lavoro in luogo di altri soggetti appartenenti allo stesso gruppo.
Questa fattispecie si verifica quando più imprese, anche se formalmente distinte, operano in modo integrato e promiscuità, creando un'unica struttura di lavoro, distinguendosi pertanto dalla similare fattispecie del semplice Gruppo di società, che individua un insieme di società collegate attraverso una società capogruppo (o holding) che le controlla e le dirige, perseguendo un interesse comune. Il Centro unico di imputazione invece, si configura quando, nonostante l'esistenza di più società, si verifica una situazione in cui un'unica entità è considerata responsabile del rapporto di lavoro, in luogo di tutte le singole società. I requisiti per tale configurazione, sono costituiti, come noto, da quattro elementi fattuali che devono coesistere:
pagina 5 di 8 In primo luogo l'unicità della struttura organizzativa e produttiva, nel senso che le attività delle diverse società sono integrate e svolte come se fossero un'unica azienda. In secondo luogo l'integrazione delle attività e interesse comune, nel senso che le società svolgono attività connesse tra loro, perseguendo uno scopo comune che va oltre le finalità di ciascuna singola società. In terzo luogo il coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario, nel senso che vi è un coordinamento che permette di gestire l'attività del gruppo come un'unica entità. Da ultimo, l'utilizzazione promiscua del personale, nel senso che i lavoratori vengano utilizzati in modo indistinto da tutte le società del gruppo, in assenza dello strumento giuridico del distacco, o di strumenti formali similari ed in assenza di contratti di rete. Nel caso in esame, tale ultimo elemento difetta radicalmente. Infatti, non vi prove documentali o testimonianze da cui desumere che le società convenute utilizzassero promiscuamente i propri dipendenti, in via di mero fatto. Sul punto vi unicamente la testimonianza del teste che sembra indicare Testimone_1 genericamente ed in assenza di qualunque specificazione e contestualizzazione storico fattuale, la possibilità per le cliniche di di utilizzare lavoratori inseriti in CP_3 altre cliniche sempre della stessa ma senza specificare se e quando ciò CP_3 sia avvenuto, e se siano stati utilizzati strumenti giuridici quali l'invio in missione, il distacco o altri. Non vi sono quindi elementi che consentano di affermare l'esistenza di un unico Centro di Imputazione di Interessi, in particolare con riferimento alla Capogruppo
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CP_1
L'infondatezza di tale presupposto giuridico, determina la tardività ed inammissibilità delle domande inerenti l'illegittimità dell'asserito licenziamento, stante la pacifica violazione del termine di 180 giorni di cui all'art. 6 comma 2° della Legge N°604/1966. Per quanto riguarda la problematica inerente la qualificazione del rapporto intercorso tra il ricorrente e le società sanitarie ed osserva il Tribunale CP_3 Controparte_5 che dalla documentazione prodotta e dalle testimonianze raccolte, non sono emersi elementi di prova su cui fondare con certezza una pronuncia di diversa qualificazione del rapporto. Per quanto attiene alla documentazione, in primo luogo, le parti hanno qualificato i rapporti professionali intercorsi, come rapporti di lavoro autonomo libero professionale. E' incontestato che il ricorrente sia sempre stato titolare di partita iva, sia iscritto all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Bologna, ed almeno fino al 2021 abbia avuto rapporti libero professionali anche con altri soggetti diversi dalle società convenute. E' altresì incontestato che lo stesso ricorrente sia stato retribuito a percentuale per l'attività libero professionale in concreto svolta, in assenza di misura fissa. Le e-mail del 09-02-2022, 01-04-2022, 11-05-2022, 22-05-2022, 21-11-2022, 03-02-2023, 14-04-2023, 10-05-2023, organizzava liberamente i propri impegni lavorativi, sotto il profilo della gestione delle ferie e dei permessi.
pagina 6 di 8 Sempre sotto tale profilo, le testimonianze omogenee di , , Testimone_1 Testimone_2
, , Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 [...]
, hanno confermato la libera organizzazione da parte del ricorrente, della Tes_7 propria agenda lavorativa, e la gestione autonoma delle ferie e dei permessi. Ugualmente non vi è alcun elemento probatorio per affermare che l'attività libero professionale medico chirurgico implantistica svolta dal ricorrente, fosse vincolata da ordini e direttive aziendali che restringessero il campo di autonomia professionale del medesimo ricorrente, come non vi è alcun elemento probatorio che consenta di affermare una sottoposizione gerarchica del ricorrente al potere disciplinare delle società datrici di lavoro ed CP_3 Controparte_5
I testi ascoltati hanno riferito in maniera omogenea che il piano di cura ed intervento era elaborato direttamente dal dott. , come pure avveniva per gli altri medici, così Parte_1 come erano elaborate in autonomia la scaletta degli interventi, la diagnosi, la cura. Non vi è poi traccia documentale di un asserito obbligo di esclusiva formale. Ciò che la produzione documentale e la lunga prova testimoniale hanno evidenziato, è stata la necessaria coordinazione dell'attività medica con l'attività dell'impresa, e che probabilmente, in via di fatto consequenziale, l'impegno cospicuo del ricorrente a favore delle società sanitarie convenute, rendeva improbabile un ulteriore impegno professionale. Appare quindi infondata la domanda di parte ricorrente, inerente la riqualificazione dei
[... rapporti libero professionali intercorsi tra lo stesso ricorrente e ed CP_3
quali rapporti di lavoro subordinato, con conseguente reiezione delle CP_5 domande conseguenti.
Per quanto riguarda la problematica del recesso con preavviso intimato da CP_3
[... ed al ricorrente, dalle testimonianze raccolte è emerso che tale Controparte_5 recesso ha probabilmente trovato causa in dissapori tra il ricorrente ed altri lavoratori autonomi e/o dipendenti delle società ed CP_3 Controparte_5
Ma non è stato caratterizzato da alcuna ritorsività, della quale peraltro, non sono stati neppure allegati i possibili profili e/o le ragioni. E' poi emerso, in modo omogeneo dalle testimonianze raccolte, che il preavviso è stato lavorato, seppur in misura minore rispetto all'ordinario, perché al ricorrente non sono stati attribuiti pazienti nuovi, cosa che appare legittima, stante l'imminente cessazione del rapporto di lavoro e la necessità di impostare un lavoro di durata sui pazienti. Pertanto, le domande svolte da contro e Parte_1 CP_1 [...]
vengono respinte. CP_3
Le spese processuali vengono compensate tra le parti, per la novità e complessità delle questioni prospettate.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, respinge le domande proposte da contro e Parte_1 CP_1 CP_3
pagina 7 di 8 Compensa tra le parti le spese del giudizio. Riserva nel termine di gg.60 il deposito della motivazione.
BOLOGNA 09-06-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
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