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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 26/11/2024, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
RG n. 543/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 543/2024 V.G. promosso da:
(C.F. , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
31.12.1984, elettivamente domiciliata in Avezzano (Aq), Via Mazzini n. 80, presso lo studio dell'avv. Mario Del Pretaro, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso congiunto nonché
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Celano (Aq), Via Fossaceca n. 9, presso lo studio dell'avv.
Domenico Quadrato, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso congiunto
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti, con ricorso depositato il 12 luglio 2024, chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti
1 CONDIZIONI
“- I tre figli saranno affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni dell'affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre. In virtù del tipo di affidamento richiesto le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei figli. A tal proposito, dovrà essere onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli. Ciascun genitore eserciterà potestà esecutiva sui minori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
Il padre potrà tenere con sé i figli a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 19:00 alla domenica alle ore 19:00, salvo diverso accordo tra le parti e tenendo conto delle esigenze della prole, avendo cura di riaccompagnarli presso la casa materna. Quando i figli saranno malati, sarà consentito al padre il recupero degli incontri. Il padre potrà, comunque, incontrare e tenere con sé i figli quando vuole previo avviso alla madre, compatibilmente con le esigenze organizzative di quest'ultima e dei figli. Nei giorni di propria spettanza, ciascun genitore dovrà occuparsi di far svolgere i compiti ai figli, nonché di accompagnarli e riprenderli alle attività extrascolastiche. Ciascun genitore trascorrerà con i figli 15 giorni (anche non consecutivi) nel mese di luglio ed ulteriori 15 giorni nel mese di agosto, con sospensione del diritto di visita dell'altro genitore. I genitori dovranno comunicarsi il periodo delle vacanze estive che trascorreranno con i figli entro il 30 aprile di ciascun anno. I genitori, inoltre, dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli. I genitori potranno trascorrere con i figli, durante l'anno, in aggiunta alle vacanze estive, n. 2 settimane – anche non consecutive – di vacanza, compatibilmente con gli obblighi scolastici ed impegni sociali dei figli e nel rispetto della reciproca libertà di movimento e di organizzazione, tenendo conto, altresì, delle esigenze lavorative dei genitori.
I figli trascorreranno le vacanze natalizie alternativamente con un genitore e con l'altro con i seguenti periodi: viglia di Natale con un genitore e Natale con l'altro genitore che potrà tenere i minori ininterrottamente fino al 31.12 compreso;
dopodiché il periodo dal 1° gennaio a tutto il 6 gennaio i minori lo trascorreranno con l'altro genitore con cui hanno già trascorso la vigilia di Natale;
per le festività pasquali i figli trascorreranno i giorni dalla chiusura della scuola fino
2 al giorno di Pasqua con un genitore e il giorno del Lunedì dell'Angelo ed il seguente con l'altro genitore, alternandosi detti periodi di anno in anno.
Dette modalità di regolamentazione della collocazione potranno essere liberamente variate dai genitori sulla scorta delle esigenze della prole.
Tutti i ponti e le festività non contemplate nei precedenti punti, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, il 15 agosto, saranno alternativi dai genitori di anno in anno.
Ciascun figlio trascorrerà con il padre il giorno del suo compleanno e la Festa del Papà, indipendentemente dai giorni riservati, e viceversa la madre. Così come trascorreranno con i nonni e gli zii (fratelli delle parti) il giorno del compleanno dei medesimi. Entrambi i genitori trascorreranno con i figli il giorno del loro compleanno. Sotto il profilo economico, ai fini del mantenimento dei figli, comprendente anche le spese ordinarie, il IG. Parte_2 corrisponderà l'importo mensile di 600,00 euro (seicento/00) [da intendersi € 200 a figlio, come precisato all'udienza del 20/11/2024, v. verbale] da versare alla IG.ra
[...] entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese mediante versamento sul conto corrente Parte_1
a lei intestato;
tale importo sarà rivalutato annualmente, secondo gli indici ISTAT. Il padre contribuirà, altresì, al pagamento del 50% delle spese straordinarie dei figli, per le quali si rinvia al Protocollo del Consiglio Nazionale Forense del 2017 e successive modifiche e/o integrazioni, da intendersi qui integralmente ripetuto e trascritto. percepirà l'assegno Parte_1 unico per intero”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 12 luglio 2024,
[...]
e hanno adìto congiuntamente il Tribunale per Parte_1 Parte_2 ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio civile celebrato nel Comune di Celano (AQ) in data 7 febbraio 2003 e trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune al numero 1, parte I, anno 2003, alle condizioni di cui al libello introduttivo, come sopra riportate.
All'udienza del 20 novembre 2024, le parti si sono riportate alle condizioni stabilite nel ricorso introduttivo, confermando che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, fornendo al giudice i chiarimenti richiesti.
Il giudice istruttore ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
3 Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritiene che le condizioni concordate (sopra riportate) siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti e rispettose dell'interesse dei figli minori della coppia e della figlia maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente.
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
come sopra meglio generalizzati. Parte_2
OMOLOGA le condizioni di cui al ricorso, sopra riportate.
DISPONE l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Celano (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R. 3.11.2000
n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero 1, parte I, anno 2003.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 22 novembre 2024.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 543/2024 V.G. promosso da:
(C.F. , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
31.12.1984, elettivamente domiciliata in Avezzano (Aq), Via Mazzini n. 80, presso lo studio dell'avv. Mario Del Pretaro, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso congiunto nonché
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Celano (Aq), Via Fossaceca n. 9, presso lo studio dell'avv.
Domenico Quadrato, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso congiunto
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti, con ricorso depositato il 12 luglio 2024, chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti
1 CONDIZIONI
“- I tre figli saranno affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni dell'affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre. In virtù del tipo di affidamento richiesto le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei figli. A tal proposito, dovrà essere onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli. Ciascun genitore eserciterà potestà esecutiva sui minori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
Il padre potrà tenere con sé i figli a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 19:00 alla domenica alle ore 19:00, salvo diverso accordo tra le parti e tenendo conto delle esigenze della prole, avendo cura di riaccompagnarli presso la casa materna. Quando i figli saranno malati, sarà consentito al padre il recupero degli incontri. Il padre potrà, comunque, incontrare e tenere con sé i figli quando vuole previo avviso alla madre, compatibilmente con le esigenze organizzative di quest'ultima e dei figli. Nei giorni di propria spettanza, ciascun genitore dovrà occuparsi di far svolgere i compiti ai figli, nonché di accompagnarli e riprenderli alle attività extrascolastiche. Ciascun genitore trascorrerà con i figli 15 giorni (anche non consecutivi) nel mese di luglio ed ulteriori 15 giorni nel mese di agosto, con sospensione del diritto di visita dell'altro genitore. I genitori dovranno comunicarsi il periodo delle vacanze estive che trascorreranno con i figli entro il 30 aprile di ciascun anno. I genitori, inoltre, dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli. I genitori potranno trascorrere con i figli, durante l'anno, in aggiunta alle vacanze estive, n. 2 settimane – anche non consecutive – di vacanza, compatibilmente con gli obblighi scolastici ed impegni sociali dei figli e nel rispetto della reciproca libertà di movimento e di organizzazione, tenendo conto, altresì, delle esigenze lavorative dei genitori.
I figli trascorreranno le vacanze natalizie alternativamente con un genitore e con l'altro con i seguenti periodi: viglia di Natale con un genitore e Natale con l'altro genitore che potrà tenere i minori ininterrottamente fino al 31.12 compreso;
dopodiché il periodo dal 1° gennaio a tutto il 6 gennaio i minori lo trascorreranno con l'altro genitore con cui hanno già trascorso la vigilia di Natale;
per le festività pasquali i figli trascorreranno i giorni dalla chiusura della scuola fino
2 al giorno di Pasqua con un genitore e il giorno del Lunedì dell'Angelo ed il seguente con l'altro genitore, alternandosi detti periodi di anno in anno.
Dette modalità di regolamentazione della collocazione potranno essere liberamente variate dai genitori sulla scorta delle esigenze della prole.
Tutti i ponti e le festività non contemplate nei precedenti punti, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, il 15 agosto, saranno alternativi dai genitori di anno in anno.
Ciascun figlio trascorrerà con il padre il giorno del suo compleanno e la Festa del Papà, indipendentemente dai giorni riservati, e viceversa la madre. Così come trascorreranno con i nonni e gli zii (fratelli delle parti) il giorno del compleanno dei medesimi. Entrambi i genitori trascorreranno con i figli il giorno del loro compleanno. Sotto il profilo economico, ai fini del mantenimento dei figli, comprendente anche le spese ordinarie, il IG. Parte_2 corrisponderà l'importo mensile di 600,00 euro (seicento/00) [da intendersi € 200 a figlio, come precisato all'udienza del 20/11/2024, v. verbale] da versare alla IG.ra
[...] entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese mediante versamento sul conto corrente Parte_1
a lei intestato;
tale importo sarà rivalutato annualmente, secondo gli indici ISTAT. Il padre contribuirà, altresì, al pagamento del 50% delle spese straordinarie dei figli, per le quali si rinvia al Protocollo del Consiglio Nazionale Forense del 2017 e successive modifiche e/o integrazioni, da intendersi qui integralmente ripetuto e trascritto. percepirà l'assegno Parte_1 unico per intero”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 12 luglio 2024,
[...]
e hanno adìto congiuntamente il Tribunale per Parte_1 Parte_2 ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio civile celebrato nel Comune di Celano (AQ) in data 7 febbraio 2003 e trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune al numero 1, parte I, anno 2003, alle condizioni di cui al libello introduttivo, come sopra riportate.
All'udienza del 20 novembre 2024, le parti si sono riportate alle condizioni stabilite nel ricorso introduttivo, confermando che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, fornendo al giudice i chiarimenti richiesti.
Il giudice istruttore ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
3 Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritiene che le condizioni concordate (sopra riportate) siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti e rispettose dell'interesse dei figli minori della coppia e della figlia maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente.
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
come sopra meglio generalizzati. Parte_2
OMOLOGA le condizioni di cui al ricorso, sopra riportate.
DISPONE l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Celano (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R. 3.11.2000
n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero 1, parte I, anno 2003.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 22 novembre 2024.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
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