Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/04/2025, n. 1586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1586 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9694/2024
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.g. 9694/2024 promossa da: in persona del Presidente del Consiglio di Parte_1
Amministrazione e legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto De Luca , Stefania Raviele e Irene Crisci
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Raffa
E CONTRO
Controparte_2
, in persona del Segretario Generale in carica e legale
[...] rappresentante pro tempore, rappresentata assistita e difesa dagli avv.ti
Giovanni Sozzi , Alessia Bellini e Gionata Cavallini.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1
1. ha convenuto i giudizio di fronte a questo Tribunale Parte_1
e Controparte_3 di , per Controparte_4 CP_1
l'accertamento della irregolarità formale e sostanziale delle procedure elettorali per l'elezione dei componenti della Rappresentanza sindacale unitaria, da queste separatamente promosse quanto alla per CP_5 le sedi di Novate Milanese, Rho, Mazzo di Rho, e Vanzago, e CP_1 quanto alla per la sola sede di Buccinasco. CP_2
Ha lamentato che tali procedure avrebbero dovuto essere svolte in maniera unitaria coinvolgendo i dipendenti di tutte le sedi di , che Pt_1 costituirebbero un'unica unità produttiva, difettando per ciascuna sede i presupposti normativi e giurisprudenziali per la configurabilità di un' unità produttiva autonoma. Ha infatti specificato che:
- la società occupa 217 dipendenti distribuiti tra le sedi di , Novate CP_1 milanese, Mazzo di Rho, Rho e Buccinasco, di cui 34 addetti a tale ultima sede di Buccinasco, ma il numero di addetti giornalmente a ciascuna è variabile in quanto, in virtù dell'unitarietà dei processi aziendali, il personale viene spostato tra i vari plessi a seconda delle esigenze produttive;
- tutte le sedi sono soggette a coordinamento unitario e direzione accentrata e vengono definite “reparti”; in particolare la Gestione della
Produzione per tutti i reparti è affidata alla SI.ra e la Parte_2
Direzione Generale è affidata al legale rappresentante SI.
[...]
; Parte_3
- in nessuno dei reparti viene completato un ciclo produttivo in grado di produrre un elemento lavorato o semilavorato finale, destinato quindi al mercato, esprimendo esclusivamente un preciso momento delle fasi di lavorazione. In particolare, a Buccinasco vengono svolte esclusivamente
2 le attività di fusione delle custodie di uno dei prodotti , i Pt_1
“connettori”, che successivamente subiscono le necessarie lavorazioni presso gli altri reparti di Rho e Mazzo di Rho, mentre la finalizzazione del prodotto avviene presso lo stabilimento di Novate Milanese.
Ha chiarito altresì che tutte le sedi di sono sempre state Pt_1 considerate semplici reparti e che si è sempre dato luogo a elezioni di
RSU unitarie;
fa eccezione la sede di Buccinasco, che faceva precedentemente capo a una società differente, poi fusasi CP_6 per incorporazione in dal 01.02.2024 e che per tale motivo ivi Pt_1 esisteva una RSU distinta. A seguito dell'incorporazione il personale impiegato presso la sede di Buccinasco è divenuto destinatario del medesimo trattamento degli altri dipendenti . Pt_1
Ha aggiunto che tutti i reparti vedono una prevalente rappresentatività della sigla sindacale ad eccezione di Buccinasco, ove ha CP_1
Contr maggiore rappresentatività la La costituita nell'ambito CP_4 dell'associazione sindacale presso gli stabilimenti di Rho, CP_1
Mazzo di Rho e Novate Milanese prima della fusione di con Pt_1 CP_6
è stata eletta il 17 febbraio 2021 ed è scaduta il 16 febbraio 2024; presso lo stabilimento di Buccinasco vi era invece la RSU di emanazione eletta il 20 luglio 2022 e con scadenza prevista il 19 luglio CP_8
2025.
Circa lo svolgimento delle procedure elettorali, ha riferito che, di fronte all'indizione autonoma di assemblee aventi all'ordine del giorno le procedure di rinnovo delle RSU da parte delle due sigle sindacali rispettivamente escludendo la sede di Buccinasco e CP_1 CP_8 tutte le sedi produttive diverse da Buccinasco, la società ha rivolto alle organizzazioni sindacali e ai lavoratori comunicazioni con le quali ha rappresentato la perdita di autonomia della sede di Buccinasco in
3 seguito all'avvenuta fusione di e la necessità per i lavoratori di Pt_1 nominare una rappresentanza RSU unitaria. Ha chiarito che nonostante gli inviti aziendali sono state nominate due distinte RSU.
Ha aggiunto che entrambe le procedure elettorali sono state impugnate di fronte alla Commissione Elettorale ai sensi del Testo Unico sulla
Rappresentanza e in seguito di fronte al Comitato Provinciale dei
Garanti, che ha ritenuto che le questioni poste non fossero di sua competenza.
Ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“-accertare e dichiarare che i reparti di configurano una unità Pt_1 produttiva unitaria;
-per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura elettorale avviata con comunicazione del 15 aprile 2024, della successiva nomina della RSU e della designazione del RLS del 21 maggio
2024 da parte della CP_1
-per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura elettorale avviata con comunicazione del 18 aprile 2024 e della successiva nomina della RSU del 10 giugno 2024 da parte della CP_4
[...]
-il tutto con vittoria di spese, oltre accessori di legge, spese forfettarie nella misura prevista dal DM n. 147/2022.”
2. si è regolarmente costituita, evidenziando come in seguito CP_1 alla fusione di ed l'attività svolta presso la sede di CP_6 Pt_1
Buccinasco non ha subito alcun mutamento, e in particolare:
- è rimasta la condizione di pluricommittenza, con mantenimento di clienti diversi da quelli di per cui svolgeva attività prima Pt_1 CP_6 della fusione;
4 - la lavorazione dei pezzi richiesti e prodotti per questi clienti si svolge integralmente a Buccinasco, da cui vengono direttamente venduti al cliente
- si esplica ivi interamente il ciclo relativo all'attività di pressofusione;
- ha mantenuto le proprie specificità per la gestione del personale, in particolare rimanendo inalterata la gerarchia di fabbrica ed essendo rimasta una dipendente ex SI.ra , ad occuparsi CP_6 Parte_4 dell'amministrazione e a gestire presenze, assenze, permessi ed emissione delle buste paga, raccordandosi con l'amministrazione centrale di . Pt_1
Ha altresì negato la ricostruzione di parte ricorrente circa la mobilità infra-aziendale, specificando che, rispetto alla sede di Buccinasco, si verifica solo sporadicamente nelle situazioni in cui essa necessiti di prestazioni supplementari di lavoro impiegatizio.
Ha pertanto chiesto il rigetto delle domande avversarie.
3. Anche si è regolarmente costituita, condividendo la CP_4 ricostruzione di ed eccependo altresì l'inammissibilità del CP_1 ricorso per difetto di interesse ad agire di . Ha inoltre eccepito il Pt_1 difetto di legittimazione passiva con riferimento alle procedure elettorali indette presso sedi diverse da Buccinasco ed ha evidenziato come la questione che forma oggetto del ricorso avrebbe potuto e dovuto trovare spazio di trattazione condivisa nell'ambito della procedura ex art. 47 l. 428/1990 che ha coinvolto e nel corso della quale Pt_1 CP_6
ha invece tenuto una condotta deliberatamente reticente. Pt_1
5 4. Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, essa è stata discussa e decisa come da dispositivo in atti del quale si è data lettura in udienza.
5. Occorre in primo luogo rilevare che sussiste l'interesse ad agire di alla decisione della questione posta con il ricorso, alla luce Parte_1 della necessità di individuare correttamente l'interlocutore sindacale per le trattative ed i destinatari delle prerogative sindacali riconosciute ai componenti delle r.s.u. legittimamente costituite.
6. Il ricorso è tuttavia infondato nel merito.
La normativa di riferimento è in primo luogo costituita dall' art. 19 comma 1 della l. n. 300 del 1970 (nel testo risultante dall'esito referendario dell'11 giugno 1995), che prevede che: “Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell'ambito: ... b) delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva”. La Corte costituzionale, con sentenza 3-23 luglio 2013, n.
231, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della lett. b) del citato art. 19 nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla loro negoziazione quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda.
L'art. 4 dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993 ha poi disciplinato le rappresentanze sindacali unitarie, introdotte in Italia nel
1991 con l'intesa-quadro interconfederale CGIL-CISL-UIL del 1° marzo 1991 in sostituzione dei precedenti Consigli di fabbrica,
6 prevedendo il subentro delle r.s.u. alle r.s.a. ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge. Ha altresì previsto il subentro dei componenti delle r.s.u. ai dirigenti delle r.s.a. nella titolarità di diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3° della legge n. 300/1970, salve eventuali condizioni di miglior favore.
Il Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, sottoscritto da Con
e ha ripreso la disciplina contenuta Controparte_9 CP_1 nell'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993, con gli adeguamenti alle nuove intese interconfederali. Per quello che qui rileva, l'art. 1 della parte seconda, recante “Regolamentazione delle rappresentanze in azienda”, rubricato “Ambito ed iniziativa per la costituzione“, al I comma prevede che “Rappresentanze sindacali unitarie possono essere costituite nelle unità produttive nelle quali il datore di lavoro occupi più di 15 dipendenti, ad iniziativa delle organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dell'Accordo Interconfederale del
28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del presente accordo interconfederale”.
L' art. 3 della Sezione III, del medesimo Testo Unico sulla rappresentanza del 2014, recante la disciplina della elezione della r.s.u., in merito all'elettorato attivo afferma che “hanno diritto di votare tutti gli apprendisti, gli operai, gli impiegati e i quadri non in prova in forza all'unità produttiva alla data delle elezioni”.
L' art. 2 dell'Accordo per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali
Unitarie – allegato 3 al CCNL (doc. 2 allegato al ricorso>) prevede che
“la R.s.u. è unica per tutto il personale di ciascuna unità produttiva”.
7 7. La normativa richiamata fa quindi riferimento all'unità produttiva come ambito di competenza e presupposto di legittimazione della CP_7
Viene quindi in rilievo l'art. 35 dello Statuto dei lavoratori, che così dispone al comma 1: “Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni del titolo III, ad eccezione del primo comma dell'articolo 27, della presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di cinque dipendenti”.
Il principale criterio selettivo che la disposizione individua - quello dimensionale - si somma a quelli specificatamente definiti dalle norme cui si riferisce, in funzione di limitare gli oneri economici e organizzativi che la legislazione di sostegno all'attività sindacale implica e rendere l'attività sindacale funzionale al suo scopo di tutela collettiva.
8. L'orientamento della Cassazione è fermo nel ritenere che costituisce unità produttiva, ai sensi dell'art. 35, non ogni sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto dell'impresa, ma soltanto un' “ articolazione autonoma dell'impresa, avente sotto il profilo funzionale e finalistico idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l'attività di produzione di beni o servizi dell'impresa medesima, della quale costituisce elemento organizzativo, restando invece esclusi quegli organismi minori che, se pur dotati di una certa autonomia, siano destinati a scopi meramente strumentali rispetto ai fini produttivi dell'impresa” [così Cass. civ., sez. Lavoro 21.07.2000,
n. 9636; in senso conforme Cass. 4.10.2004, n. 19837; Cass. 9.8.2002,
n. 12121). Con riguardo all'esplicazione dei diritti sindacali, la consistenza dell'unità produttiva dev'essere anche individuata finalisticamente in funzione degli interessi tutelati, avendo riguardo,
8 come è stato evidenziato in dottrina, alla necessità di «radicare i diritti sindacali solo in realtà aziendali di una qualche consistenza dove poter sviluppare fisiologiche e strutturate relazioni industriali»
9. Nel caso, è emerso in causa che la società ricorrente occupa 217 dipendenti distribuiti tra le varie sedi sul territorio, di cui 34 addetti alla sede di Buccinasco.
Tale sede ha fatto precedentemente capo a una società differente,
poi fusasi per incorporazione in dal 01.02.2024. CP_6 Parte_1
A Buccinasco si produce mediante pressofusione la custodia in alluminio dei connettori (punto 2 della narrativa in fatto del ricorso), che costituiscono questi l'oggetto principale dell'attività di . Per la Pt_1 produzione dei connettori la custodia viene assemblata con le altre componenti prodotte dalle altre sedi. All'udienza del 15.12.2024 la difesa di ha precisato che esistono tre piccoli committenti serviti Pt_1 direttamente dalla Fonderia : IMOON, RISORSE Parte_5
ALTERNATIVE e FITRE, che rappresentano circa il 10% della produzione del sito.
Tra le varie sedi sussiste mobilità intraaziendale: la difesa ha riferito che nel 2024 sono stati interessati da mobilità tra i reparti di Buccinasco n. 9 lavoratori (“ , dal 11.3 ad oggi, , dal 11 al Persona_1 Persona_2
15.3.2024, dal 18 al 28.3.2024, , dal 13 al Per_3 Persona_4
31 maggio, , dal 24 al 30 giugno, , dal Persona_5 Persona_6
26 agosto al 20 settembre, , dal 17 settembre al 18 Controparte_11 ottobre, dal 7 ottobre al 11 ottobre e , Persona_7 CP_12 dal 14 ottobre ad oggi).
Dal punto di vista organizzativo, presso la sede di Buccinasco è rimasta la dipendente ex NO , che si occupa CP_6 Parte_4
9 dell'amministrazione e gestisce presenze, assenze e permessi del personale. La difesa di ha precisato che a far data dalla fusione la Pt_1 presenza presso il sito di Buccinasco della NO si è Parte_4 ridotta alla metà ed ella non si occupa di elaborare le buste paga per i dipendenti della ricorrente.
Le ulteriori attività amministrative, i servizi generali, gli scambi commerciali, la contabilità e gestione ed elaborazione paghe sono infatti accentrate presso la sede di . CP_1
10. Tanto premesso, devono ritenersi sussistenti i requisiti per qualificare la sede di Buccinasco “unità produttiva” autonoma ai fini di causa.
Incontestato è il requisito dimensionale: la sede è dotata di (numeroso) personale, n. 34 dipendenti, ad essa assegnato in via esclusiva, mentre la mobilità intraaziendale risulta assai limitata sia numericamente che temporalmente.
La produzione presso il sito di Buccinasco esaurisce poi una fase importante del processo produttivo, dotata di una propria individualità anche con riflessi commerciali esterni. La peculiarità del sito, che comprende il processo di fonderia per la pressofusione, determina di necessità una struttura organizzativa specifica ed individualizzata.
Sussiste autonomia organizzativa, manifestata dalla perdurante presenza per la gestione del personale della NO , mentre la Pt_4 dipendenza finanziaria e contabile di Buccinasco rispetto alla sede centrale di e gli elementi di accentramento sopra riportati e Pt_1 valorizzati in ricorso (come la Direzione Generale e la Gestione del
Personale) costituiscono le caratteristiche fisiologiche di qualsiasi grande
10 impresa articolata in una pluralità di unità produttive, non richiedendosi che un'unità produttiva debba essere completamente autonoma.
Sussistono quindi gli elementi per ritenere una consistenza effettiva della realtà aziendale, idonea a radicare i diritti sindacali, considerato anche che nel caso sino al febbraio 2024, data della fusione che ha visto l'inglobamento del sito di Buccinasco nella realtà produttiva di , i Pt_1 diritti sindacali venivano ivi esercitati autonomamente, essendovi una
RSU con autonoma identità giuridica, e che allo stato non può ritenersi realizzata una perdita di individualità del sito talmente consistente da far perdere di funzionalità ed effettività l'esercizio dei diritti sindacali autonomo rispetto alle altre sedi.
11. Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore di ciascuna delle parti convenute in complessivi € 3.000 per compensi professionali, oltre a rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge
Fissa il termine di 60 gg. per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 03/04/2025
Il Giudice Dott.ssa Paola Ghinoy
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