Rigetto
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 22/07/2025, n. 6499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6499 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06499/2025REG.PROV.COLL.
N. 05711/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5711 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Lombardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Questura -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;
Capo Polizia di Stato Capo della Polizia di Stato - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la -OMISSIS- - sezione staccata di -OMISSIS- n. -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 luglio 2025 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Lombardo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’appello in esame è stato proposto per la riforma della sentenza di primo grado, che ha respinto il ricorso per l’annullamento del decreto del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, del 17.7.2019, notificato in data 13.8.2019, con cui all’appellante in epigrafe generalizzato è stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di mesi tre dal 22.1.2016 al 21.4.2016; unitamente al decreto recante la contestata sanzione è stata impugnata la presupposta delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina della Questura di -OMISSIS- del 16.5.2019.
L’appello si articola in 3 motivi:
I. Violazione di legge per palese inosservanza del termine perentorio di gg. 120, di cui all’articolo 9, 6 comma del D.P.R. n. 737 del 1981, con connessa decadenza dal potere disciplinare azionato dalla P.A. procedente. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di diritto posti a base dell’illegittima sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per mesi tre;
II. Violazione di legge per falsa e/o errata applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 19 e 16 del D.P.R. 737 del 1981 e dell’art. 149 del d.P.R. n. 3 del 1957, con riferimento all’istanza di ricusazione del funzionario istruttore proposta dal ricorrente, e al dovere di astensione del funzionario istruttore. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Ingiustizia manifesta;
III. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Illegittimità per violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, per carenza di motivazione. Eccesso di potere per travisamento in fatto ed in diritto, contraddittorietà tra atti, illogicità manifesta e sviamento. Illegittimità della sanzione disciplinare. Violazione di legge per falsa e/o erronea applicazione delle disposizioni di cui al DPR 737/1981, con riferimento alla corretta determinazione della sanzione irrogata rispetto al comportamento contestato. Ingiustizia manifesta.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.
All’udienza di smaltimento del 2 luglio 2025 la causa è passata in decisione.
L’appello è infondato.
La fattispecie controversa riguarda la sanzione irrogata all’esito dell’iter avviato con il provvedimento di contestazione degli addebiti del 12 dicembre 2018, per l’illecito previsto dall’art. 6, comma 4, n. 1), del DPR n. 737/1981, in relazione all’art. 4, comma 2, n. 3, dello stesso DPR, consistente nel “mantenimento, al di fuori di esigenze di servizio, di relazioni con persone che notoriamente non godono in pubblico estimazione o la frequentazione di locali o compagnie non confacenti al proprio stato”. Tale contestazione traeva origine dagli atti giudiziari relativi al procedimento penale a suo carico per il reato di cui all’art. 74 commi 1, 2, 3 e 4 del DPR n. 309/1990, definito con la sua assoluzione per non aver commesso il fatto con sentenza del Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del -OMISSIS-. Nell’ambito dello stesso procedimento penale risultavano imputati altri soggetti con i quali l’odierno appellante aveva intrattenuto una frequentazione assidua, secondo l’addebito formulato nei suoi confronti. Tali soggetti sarebbero ritenuti controindicati in quanto condannati nell’ambito della stessa indagine penale ed altresì in quanto gravati da ulteriori pregiudizi.
All’esito del giudizio di prime cure il Tar ha respinto i motivi di gravame sulla scorta di una scansione motivazionale pienamente condivisibile.
In relazione al primo motivo di appello, va ribadito che ai sensi dell'art. 9, comma 6 del D.P.R. n. 737 del 1981, il termine per l’avvio del procedimento disciplinare decorre dalla conoscenza qualificata, da parte dell’Amministrazione, di una sentenza penale irrevocabile. Non rilevano, ai fini del decorso del termine, eventuali comunicazioni o notificazioni di sentenze ancora impugnabili (cfr. ad es. Consiglio di Stato, Sezione II, sentenza 28.1.2025, n. 667).
Il termine “pubblicazione” contenuto nella lettera dell’art. 9, comma 6, D.P.R. n. 737 del 1981 deve farsi coincidere con quello di “conoscenza qualificata”; in riferimento alla decorrenza del termine, tale norma deve necessariamente essere interpretata in modo tale da garantire che l’azione disciplinare dell’amministrazione si svolga secondo i canoni del giusto procedimento e del buon andamento, che suggeriscono di individuare il dies a quo del termine in questione dalla data di conoscenza della pronunzia penale. Diversamente opinando, si perverrebbe alla conclusione, illogica e contraddittoria, di sottoporre l’esercizio del potere disciplinare al termine decadenziale in questione, senza che l’Amministrazione competente abbia alcuna conoscenza degli elementi fattuali emersi in sede penale e suscettibili di legittimare il procedimento sanzionatorio cfr. ad es. Consiglio di Stato, Sezione II, sentenza 13.6.2024, n. 5307).
La sentenza impugnata ha applicato tali consolidati orientamenti al caso di specie, evidenziando che la formale conoscenza della sentenza di assoluzione risale al 5 novembre 2018, come da nota prot. n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS- della Polizia di Stato VI Zona Polizia di Frontiera -OMISSIS-. Pertanto, l’avvio del procedimento disciplinare, avvenuto mediante la notifica al ricorrente della nota di contestazione degli addebiti in data 18 dicembre 2018, risulta tempestivo.
In relazione al secondo motivo di appello, va ribadito che la presentazione di una denuncia per fatti procedibili d’ufficio costituisce un dovere penalmente rilevante, non potendo di per sé quindi – in assenza di ulteriori elementi concreti assenti nel caso de quo – assumere rilevanza in termini di grave inimicizia e conseguente obbligo di astensione.
La disposizione di cui all’art. 149 cit., nel prevedere i casi in cui il presidente o il componente della commissione di disciplina può essere ricusato ovvero ha il dovere di astenersi, traduce in preciso obbligo legislativo il principio costituzionale di imparzialità e tende a garantire la posizione di assoluta terzietà dei componenti della commissione, che non devono avere alcun interesse concreto o coinvolgimento di carattere personale nella vicenda che sono chiamati ad esaminare e valutare sotto il profilo disciplinare, sicché la detta posizione di assoluta terzietà è condizione di legittimità del provvedimento da emanare, pur in relazione ad ipotesi tassative non estendibili analogicamente. In proposito, peraltro, l’obbligo di astensione sussiste solo quando l’inimicizia sia determinata da motivi di interesse personale, estranei all’esercizio della funzione e non anche per ragioni attinenti al servizio; non può costituire, pertanto, elemento sintomatico di una situazione di grave inimicizia nei confronti dell'incolpato anche la proposizione di denunce da parte del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare o viceversa, quando queste costituiscano adempimento di un dovere normativo e professionale.
Infine, in relazione al terzo motivo di appello, va ribadito in generale che, nell’ambito militare, in tema di procedimento disciplinare, l’Amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale nell'apprezzare in via autonoma la rilevanza disciplinare dei fatti, tanto che l’accertamento della proporzionalità della sanzione all’illecito disciplinare contestato e la graduazione della sanzione stessa, risolvendosi in giudizi di merito da parte dell’Amministrazione, sfuggono al sindacato del giudice amministrativo, salvo che non si riveli una loro manifesta illogicità o la contraddittorietà (Consiglio di Stato, Sezione II, sentenza 16.5.2024, n. 4372).
Nel caso di specie, anche a fronte della gravità dei comportamenti contestati, la sanzione appare del tutto proporzionata e non inficiata da sintomi di manifesta illogicità o contraddittorietà. Se da un lato i rapporti contestati risultano nella sostanza ammessi, da un altro lato il quantum irrogato risulta piuttosto estremamente graduato rispetto al contesto di riferimento.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Ponte | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.