Ordinanza cautelare 7 luglio 2021
Sentenza 14 giugno 2022
Ordinanza cautelare 7 febbraio 2023
Parere interlocutorio 19 giugno 2023
Parere definitivo 21 febbraio 2024
Improcedibile
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 01/10/2025, n. 7672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7672 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07672/2025REG.PROV.COLL.
N. 00317/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 317 del 2023proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Pelosi e Davide Carotenuto, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Clotilde Quattrone in Roma, via del Forte Tiburtino, n. 160 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Anacapri, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (sezione sesta) n. -OMISSIS-/2022, pubblicata in data 14 giugno 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del 16 settembre 2025 il Cons. Brunella Bruno;
Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante impugna la sentenza del Tar per la Campania indicata in epigrafe, con la quale è stato respinto il ricorso da lei proposto per l’annullamento dei provvedimenti adottati dal Comune di Anacapri e, segnatamente, dell'ingiunzione n. -OMISSIS-, dell'ordine di sospensione dei lavori n. -OMISSIS- e della diffida n. -OMISSIS-, tutti adottati in data 1° aprile 2021 e riferiti ad interventi di: pulizia, bonifica e potatura della vegetazione nel terreno in proprietà; ripristino della rampa scala di collegamento dei terrazzamenti siti in quote diverse attraverso interventi di compattamento del terreno e di ingegneria naturalistica; movimentazione del terreno e installazione di pali aventi la funzione di sorreggere “ faretti auto-alimentati da pannelli fotovoltaici ”.
2. Con ampie deduzioni l’appellante ha criticato la sentenza impugnata, della quale ha chiesto la riforma, in considerazione, in specie, della sussistenza della erroneità dei presupposti di fatto, sulla base delle allegazioni prodotte agli atti del giudizio di primo grado.
3. Il Comune di Anacapri non si è costituito in giudizio.
4. Con memoria depositata in data 11 giugno 2025, l’appellante ha rappresentato che, con ordinanza n. -OMISSIS- del 13 febbraio 2024, l’amministrazione comunale ha disposto “ l’archiviazione del fascicolo di contenzioso edilizio n. -OMISSIS- ”, richiedendo - su tali basi, nonché tenuto conto degli esiti del procedimento penale inerente ai medesimi fatti oggetto del procedimento amministrativo che viene in rilievo e, in particolare, delle statuizioni contenute nella sentenza del competente Tribunale di assoluzione dell’odierna appellante per insussistenza dei fatti ad essa ascritti - la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
5. Con atto depositato in data 11 giugno 2025, i difensori dell’appellante hanno richiesto il passaggio in decisione della causa senza discussione in udienza, sulla base degli scritti difensivi.
6. All’udienza pubblica del 16 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il Collegio rileva che le circostanze rappresentate dall’appellante nella sopra indicata memoria sono inequivocabili nel senso di denotare il venir meno dell’interesse alla definizione del presente giudizio nel merito.
7.1. Deve evidenziarsi, al riguardo, che il provvedimento di “archiviazione” adottato dall’amministrazione comunale in data 13 febbraio 2024 non ha disposto il radicale annullamento dei provvedimenti che vengono in rilievo bensì circostanze sopravvenute, puntualmente indicate, costituite dalla CILA del 15 febbraio 2023, relativa ad interventi di ripristino dello stato dei luoghi, dal verbale di dissequestro temporaneo per consentire l’esecuzione delle opere di ripristino e dalla comunicazione asseverata di fine lavori del 21 luglio 2023.
7.2. Da quanto sopra esposto discende, dunque, che non sono ravvisabili i presupposti per la declaratoria di cessata materia del contendere, la quale postula il soddisfacimento pieno dell’interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell’azione giudiziaria, emergendo, invece, sopravvenienze incidenti sulla perdurante sussistenza dell’interesse all’impugnazione, dalle quali discende la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35 c.p.a.
8. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente grado di giudizio in quanto il Comune appellato non si è costituito.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello (RG n. 317 del 2023), come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nulla sulle spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (ed agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti e della dignità degli interessati, dà mandato alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a consentire l’identificazione delle persone fisiche menzionate in sentenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2025, con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Brunella Bruno, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Brunella Bruno | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.