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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 8537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8537 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Napoli, sezione lavoro e previdenza nella persona del giudice dott. M.Rosaria Lombardi ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 28824/24 avente ad OGGETO: infortunio , vertente CP_1
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Poli e Daniela Barretta Parte_1 RICORRENTE
E
, rappresentato e Controparte_2 difeso dall'avv. Rossella Del Sarto RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 21.12.2024 il ricorrente in epigrafe agiva nei confronti dell' CP_1 chiedendo a questo Tribunale l'emissione dei seguenti provvedimenti:
“
1. accertare e dichiarare che la menomazione dell'integrità psico-fisica residuata al ricorrente dall'infortunio sul lavoro occorsogli il giorno 02/05/2023 è quantificabile, quantomeno, nella misura percentuale del 12% ovvero in quella misura percentuale eventualmente diversa, maggiore
o minore, che dovesse essere individuata in sede di CTU, con decorrenza dalla data dell'infortunio (02.05.2023) ovvero da quella data, eventualmente diversa, individuata in sede di CTU;
2. sulla scorta della percentuale di menomazione dell'integrità psico-fisica, quale individuata al precedente punto 1), condannare, conseguentemente, l' , in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., alla erogazione in favore del ricorrente del corrispondente indennizzo in capitale, oltre interessi e rivalutazione, come per legge, dalla maturazione del diritto fino al dì dell'effettivo soddisfo;
3. condannare, altresì, l' , in persona del legale rappresentante, al CP_1 pagamento delle competenze di lite, con attribuzione ai sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari”. In punto di fatto esponeva che, dal 03.06.2022, era stato assunto come Operaio/Muratore alle dipendenze della “ ” con contratto Parte_2 di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Rilevava, altresì, che il 02.05.2023, mentre era su un cantiere aperto in Forio (NA), sulla via Monsignor Filippo Schioppa, per rifacimento marciapiedi, subiva un infortunio per il quale gli veniva riscontrato “una frattura pluri-frammentaria scomposta del calcagno sinistro”. Disposto dai sanitari ricovero ospedaliero, e veniva, in data 04/05/2023, sottoposto ad intervento di riduzione e sintesi con vite cannulata .e,quindi dichiarato clinicamente guarito gli veniva refertato la riduzione del tono calcico, artrosi tibio tarsica, metatarso falangea del I raggio ed interfalangea;
entesopatia inserzionale calcifica del tendine di Achille Ai fini, quindi, di valutare l'incidenza della suddetta patologia e il quadro patologico complessivo, agiva in giudizio insistendo per la nomina di CTU. Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1 Rilevata la necessità di conferire incarico al consulente, espletata la perizia, lette e considerate le note depositate, all'odierna udienza è stata decisa. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di seguito spiegati. Giova precisare che il sistema indennitario vigente sulla base dell'epoca di verificazione dell'evento indennizzato, ovvero successivo al 2000, prevede: a) un indennizzo per danno biologico per i postumi di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% ovvero;
b) una rendita vitalizia, che compendia sia il danno biologico che le conseguenze patrimoniali della menomazione, per i postumi di grado pari o superiore al 16% (art. 13 D. L.vo 38/2000). Nel merito, dalla consulenza disposta e dall'analisi della documentazione clinica, è emerso che il ricorrente abbia riportato una frattura pluriframmentaria calcagno sinistro trattata con intervento di osteosintesi con vite. Il CTU nominato, alle cui conclusioni ci si riporta per la loro correttezza scientifica e metodologica, ha affermato che “il danno di cui sopra è conseguenziale e legato da nesso eziologico rispetto all'infortunio del 02.05.2023”. In particolare, il tecnico nominato ha affermato che la visita peritale e l'analisi della certificazione sanitaria allegata permettono di riconoscere al periziando, a seguito dell'infortunio sul lavoro occorsogli in data 02.05.2023 secondo la Tabella delle Menomazioni allegata al D.M. 12.07.2000, un grado di inabilità del 6% (sei) con decorrenza dall'epoca della domanda amministrativa. Trattandosi di postumo di grado inferiore al 16% ma superiore al 6% deve essere corrisposto l'indennizzo e, pertanto, parte resistente va condannata al pagamento dello stesso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
PQM
Così provvede:
1) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto:
2) dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento del danno biologico nella misura del 6% e condanna l' al pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 13, del d. lgs. n. 38 del 2000, CP_1 con riferimento al grado di menomazione dell'integrità psicofisica riconosciuta oltre interessi legali sui ratei arretrati;
3) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1315,00 oltre IVA e CP_1 CPA, con attribuzione;
4) Pone a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_1
Napoli, 19 novembre 2025.
IL GIUDICE Dott.ssa Maria Rosaria Lombardi
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Napoli, sezione lavoro e previdenza nella persona del giudice dott. M.Rosaria Lombardi ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 28824/24 avente ad OGGETO: infortunio , vertente CP_1
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Poli e Daniela Barretta Parte_1 RICORRENTE
E
, rappresentato e Controparte_2 difeso dall'avv. Rossella Del Sarto RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 21.12.2024 il ricorrente in epigrafe agiva nei confronti dell' CP_1 chiedendo a questo Tribunale l'emissione dei seguenti provvedimenti:
“
1. accertare e dichiarare che la menomazione dell'integrità psico-fisica residuata al ricorrente dall'infortunio sul lavoro occorsogli il giorno 02/05/2023 è quantificabile, quantomeno, nella misura percentuale del 12% ovvero in quella misura percentuale eventualmente diversa, maggiore
o minore, che dovesse essere individuata in sede di CTU, con decorrenza dalla data dell'infortunio (02.05.2023) ovvero da quella data, eventualmente diversa, individuata in sede di CTU;
2. sulla scorta della percentuale di menomazione dell'integrità psico-fisica, quale individuata al precedente punto 1), condannare, conseguentemente, l' , in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., alla erogazione in favore del ricorrente del corrispondente indennizzo in capitale, oltre interessi e rivalutazione, come per legge, dalla maturazione del diritto fino al dì dell'effettivo soddisfo;
3. condannare, altresì, l' , in persona del legale rappresentante, al CP_1 pagamento delle competenze di lite, con attribuzione ai sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari”. In punto di fatto esponeva che, dal 03.06.2022, era stato assunto come Operaio/Muratore alle dipendenze della “ ” con contratto Parte_2 di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Rilevava, altresì, che il 02.05.2023, mentre era su un cantiere aperto in Forio (NA), sulla via Monsignor Filippo Schioppa, per rifacimento marciapiedi, subiva un infortunio per il quale gli veniva riscontrato “una frattura pluri-frammentaria scomposta del calcagno sinistro”. Disposto dai sanitari ricovero ospedaliero, e veniva, in data 04/05/2023, sottoposto ad intervento di riduzione e sintesi con vite cannulata .e,quindi dichiarato clinicamente guarito gli veniva refertato la riduzione del tono calcico, artrosi tibio tarsica, metatarso falangea del I raggio ed interfalangea;
entesopatia inserzionale calcifica del tendine di Achille Ai fini, quindi, di valutare l'incidenza della suddetta patologia e il quadro patologico complessivo, agiva in giudizio insistendo per la nomina di CTU. Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1 Rilevata la necessità di conferire incarico al consulente, espletata la perizia, lette e considerate le note depositate, all'odierna udienza è stata decisa. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di seguito spiegati. Giova precisare che il sistema indennitario vigente sulla base dell'epoca di verificazione dell'evento indennizzato, ovvero successivo al 2000, prevede: a) un indennizzo per danno biologico per i postumi di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% ovvero;
b) una rendita vitalizia, che compendia sia il danno biologico che le conseguenze patrimoniali della menomazione, per i postumi di grado pari o superiore al 16% (art. 13 D. L.vo 38/2000). Nel merito, dalla consulenza disposta e dall'analisi della documentazione clinica, è emerso che il ricorrente abbia riportato una frattura pluriframmentaria calcagno sinistro trattata con intervento di osteosintesi con vite. Il CTU nominato, alle cui conclusioni ci si riporta per la loro correttezza scientifica e metodologica, ha affermato che “il danno di cui sopra è conseguenziale e legato da nesso eziologico rispetto all'infortunio del 02.05.2023”. In particolare, il tecnico nominato ha affermato che la visita peritale e l'analisi della certificazione sanitaria allegata permettono di riconoscere al periziando, a seguito dell'infortunio sul lavoro occorsogli in data 02.05.2023 secondo la Tabella delle Menomazioni allegata al D.M. 12.07.2000, un grado di inabilità del 6% (sei) con decorrenza dall'epoca della domanda amministrativa. Trattandosi di postumo di grado inferiore al 16% ma superiore al 6% deve essere corrisposto l'indennizzo e, pertanto, parte resistente va condannata al pagamento dello stesso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
PQM
Così provvede:
1) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto:
2) dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento del danno biologico nella misura del 6% e condanna l' al pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 13, del d. lgs. n. 38 del 2000, CP_1 con riferimento al grado di menomazione dell'integrità psicofisica riconosciuta oltre interessi legali sui ratei arretrati;
3) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1315,00 oltre IVA e CP_1 CPA, con attribuzione;
4) Pone a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_1
Napoli, 19 novembre 2025.
IL GIUDICE Dott.ssa Maria Rosaria Lombardi