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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 06/10/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R.G.1131/2024 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. CE ET Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. IT GA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1131/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 04 dicembre 2024 e posta in decisione in esito a discussione orale
ex art. 350 bis cod.proc.civ. all'udienza collegiale del 24 settembre 2025
OGGETTO: d a
(deposito CP_1
per essa, quale Controparte_2
bancario, cassetta di procuratrice e mandataria, CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A. sicurezza, apertura di con il patrocinio dell'avv. Limatola Alessandro credito bancario) APPELLANTE
Codice: P.IVA_1 c o n t r o
con il patrocinio dell'avv. Meleri Carlo Controparte_3
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di NA n. 544/2024 pubblicata in data 26 settembre 2024
1 CONCLUSIONI
Dell'appellante
“ respinta ogni contraria domanda, istanza e/o eccezione, così giudicare
Nel merito:
- Accogliere l'appello proposto e dunque riformare integralmente la
sentenza n. 544/2024 emessa dal Tribunale di NA e, per l'effetto,
confermare il decreto ingiuntivo n. 1093/2022 emesso dal Tribunale di
NA e dunque condannare il signor al pagamento in Controparte_3
favore di della somma di € Controparte_2
43.945,91=, oltre interessi come da contratto;
- in ogni caso, condannare il signor al pagamento in Controparte_3
favore di della somma di € Controparte_2
43.945,91=, oltre interessi come da contratto o alla diversa somma che
dovesse risultare di giustizia, anche all'esito di espletanda CTU.
In via istruttoria:
Disporsi CTU contabile diretta a confermare la quantificazione del credito
azionato in via monitoria, come da documentazione prodotta.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
- in ogni caso, condannare il signor al pagamento in Controparte_3
favore di della somma di € Controparte_2
43.945,91=, oltre interessi come da contratto o alla diversa somma che
dovesse risultare di giustizia, anche all'esito di espletanda CTU.
In via istruttoria:
disporsi CTU contabile diretta a confermare la quantificazione del credito
2 azionato in via monitoria, come da documentazione prodotta.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Dell'appellato
“ In via principale: voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Brescia rigettare, per
i motivi esposti in atti, l'appello proposto da CP_4 [...]
e, per essa, dalla procuratrice e mandataria Cerved Credit CP_2
Management s.p.a., confermando la sentenza n. 544/2024 del Tribunale di
NA.
In subordine: nella denegata ipotesi in cui l'ecc.ma Corte d'Appello adita
ritenga parte appellante non decaduta ex art. 1957 c.c. dal diritto di agire
contro il fideiussore, ing. , determini la somma da Controparte_3
quest'ultimo dovuta ad solo Controparte_5
sulla base di quanto risulti provato in giudizio.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore del
difensore avv. Carlo Meleri che si dichiara difensore antistatario”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il Tribunale di Brescia ha revocato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di con cui è stato a questi ingiunto il pagamento Controparte_3
della somma di € 43.945,91, oltre interessi e spese, quale garante di Progetto
Turismo S.r.l.
Il Giudicante ha ritenuto parzialmente nullo, in relazione alle clausole 2,6 e
3 all'art. 1957 cod.civ.), il contratto di fideiussione per violazione della disciplina antitrust in base al provvedimento n. 55/2005 emesso dalla Banca
d'Italia.
Ha, poi, ritenuto tempestiva e fondata la eccezione di decadenza sollevata dall'opponente ai sensi dell'art. 1957 cod.civ.
2. L'appello si fonda su due motivi che hanno per oggetto:
1. la statuizione di nullità parziale del contratto di fideiussione;
2. la fondatezza della eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957 cod.civ.
3. I motivi sono da trattarsi congiuntamente e sono fondati.
3.1. La questione della presenza nel testo della fideiussione di clausole corrispondenti o assimilabili a quelle oggetto del provvedimento di Banca
d'Italia ovvero l'art. 2 “clausola di reviviscenza”, l'art. 6 “rinuncia di cui all'art.1957 c.c.” e l'art. 8 “clausola di sopravvivenza”, presenti nello schema
ABI risultato contrario alla normativa antitrust, è stata proposta al fine di ottenere la liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1957 cod.civ. in conseguenza della nullità della clausola che ne prevede la deroga, oggetto del secondo motivo di gravame.
Il tema è, innanzi tutto, quello del valore probatorio del provvedimento di
Banca d'Italia, ossia se questo possa essere considerato quale prova privilegiata dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, essendo le garanzie fideiussorie state rilasciate diversi anni dopo l'emanazione del suddetto provvedimento.
4 3.2. Ritiene il Collegio che non si possa presumere la qualificazione tout
court delle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione quali intese illecite, posto che il provvedimento di Banca d'Italia
ha riguardato lo specifico schema ABI, risultato contrario alla normativa antitrust e non il complessivo apparato di tali norme in tema di fideiussione.
Inoltre, l'accertamento dell'intesa illecita da parte dell'Autorità di vigilanza risale al maggio del 2005 e si fonda su un'istruttoria avviata nel novembre del 2003, ai sensi degli artt. 2 e 14 della legge n. 287/1990.
Dal parere espresso sul modulo ABI da parte dell'Agcm si ricava come tale istruttoria abbia permesso di appurare che il contenuto dello schema era stato replicato nei contratti delle banche interpellate e come la diffusione su larga scala delle clausole esaminate non fosse un fenomeno “spontaneo” del mercato, bensì il frutto di un'intesa esistente tra le banche in tema di contratti.
E' stato specificato che le valutazioni effettuate durante l'istruttoria non hanno avuto per oggetto la legittimità di singol e clausole né la possibilità o meno per le banche di utilizzare la contrattualistica.
La fideiussione in questione è stata sottoscritta nel febbraio 2010,
successivamente al periodo oggetto di osservazione e di rilievo da parte dell'autorità amministrativa.
Al riguardo, non si può attribuire al provvedimento di Banca d'Italia n.
55/2005 valore di prova presuntiva, posto che tale valenza può essere riconosciuta solo con riferimento al comportamento accertato e alla posizione rivestita sul mercato ed al suo abuso per il periodo oggetto di esame, ma non
5 riguardo ad una eventuale sussistenza dell'intesa restrittiva con riguardo alla fideiussione in esame.
Il mero richiamo al provvedimento di Banca d'Italia, nonché la presenza di tali clausole nella fideiussione in questione, non possono ritenersi elementi sufficienti al fine di provare gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito anticoncorrenziale da parte dell'istituto di credito.
Infatti, la presenza nel contratto di garanzia delle clausole oggetto di esame,
la cui liceità è pacifica, ben può ricondursi all'esercizio del potere contrattuale del contraente predisponente le condizioni generali del contratto di inserire delle condizioni derogatorie rispetto al regime civilistico e a tutela del credito oggetto di garanzia, interesse senz'altro meritevole ai sensi dell'art. 1322 co. 2 c.c., senza che ciò possa ritenersi necessariamente frutto della persistenza della intesa anticoncorrenziale lesiva del mercato accertata nel 2005 o di una nuova intesa fondata tra operatori del medesimo settore finalizzata a compromettere la concorrenzialità del mercato.
Costituisce una mera petizione di principio quella per cui la giustificazione della presenza delle predette clausole sia necessariamente correlata alla intesa oggetto di quell'accertamento effettuato tanti anni prima, alla protrazione dei suoi effetti ovvero alla esistenza di una nuova intesa lesiva del mercato, di cui non si hanno elementi se non l'invocato provvedimento quale “prova privilegiata”, ben potendo tale giustificazione essere rinvenuta nella rilevanza di tale clausole nell'economia del contratto attesa la liceità in sé del comportamento dell'istituto bancario nel predisporre un regolamento
6 contrattuale derogativo del sistema codicistico e di maggior tutela rispetto alle ragioni del proprio credito.
L'indirizzo costante di questa Corte sul punto trova ora conforto anche da parte della Suprema Corte che ha ritenuto circostanza fattuale rilevante ai fini della integrazione della nullità parziale del contratto «a valle» dell'intesa anticoncorrenziale<l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di modo che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova>> (Cass. 1851/2025,
1170/2025, 30383/2024, tutte in parte motiva).
Pertanto, la statuizione del Tribunale circa la nullità della clausola di deroga al termine di cui all'art. 1957 cod.civ. non può essere condivisa.
Il primo motivo è, quindi, fondato e rimane assorbito il secondo motivo inerente la fondatezza della eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957
cod.civ.
4. Sono, quindi da esaminare le questioni inerenti il credito azionato.
4.1. Solo in questo grado l'appellato deduce che la creditrice non ha dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa della
7 transazione del 18 dicembre 2017 ai sensi dell'art. 1456 cod.civ. e che il mancato adempimento dell'accordo non sia ad esso imputabile ma alla creditrice stessa che non ha prestato assenso alla vendita di un box attraverso cui doveva essere conseguita la provvista per effettuare il pagamento.
A voler prescindere dalla novità delle questioni poste ne va rilevata l'infondatezza in quanto:
il mancato adempimento di una transazione, dichiarata in modo espresso dalle parti non novativa, comporta la reviviscenza della originaria obbligazione e in tal senso vi è specifica previsione dell'accordo sottoscritto dalle parti in cui è previsto che in mancanza di pagamento “essa s'intenderà
automaticamente decaduta con la più ampia libertà di esperire tutte le azioni
legali ritenute opportune per il recupero del credito”;
con l'accordo del 04 dicembre 2017 le parti hanno concordato che l'istituto bancario presti assenso alla cancellazione della ipoteca “al versamento della
intera somma concordata” di € 18.000,00; sicché il pagamento doveva precedere la prestazione di tale assenso.
4.2. Quanto alle contestazioni già operate in primo grado con riferimento alla entità del credito, va rilevato che a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo la ingiungente ha prodotto “estratto conto lista rapporti” datato
10 marzo 2021 in cui il capitale è indicato in € 41.901,74.
In atto di citazione in opposizione è stato contestato “il quantum del credito
principale” ed è stato dedotto che la documentazione prodotta nel giudizio monitorio non dà conto di come si sia prevenuti alla determinazione della
8 somma richiesta.
La opposta ha quindi prodotto una perizia di parte che contiene la indicazione specifica di ciascuna rata insoluta (data e importo), il calcolo degli interessi moratori convenzionali con indicazione del tasso e del relativo importo, la deduzione dell'importo di € 170.000,00 corrisposto in esecuzione del primo accordo transattivo, la precisazione del criterio di imputazione di tale pagamento, dapprima agli interessi e poi alla rata.
L'appellato, che in primo grado si è opposto all'ammissione di consulenza tecnica, ha contestato la perizia di parte in quanto “parte dal presupposto
(errato) che la somma oggetto del credito sia quella dovuta in base
all'originario contratto di mutuo e, in modo piuttosto sbrigativo, da contezza
della cifra richiesta affermando che un tot sia dovuto a titolo di residuo
capitale, un tot per rate insolute, un tot per interessi. Non viene, però,
indicato l'importo delle singole rate, la scadenza delle stesse e la modalità
con la quale sono stati calcolati gli interessi. Si deve, quindi, concludere che
parte appellante non abbia minimamente indicato come sia giunta al conto
presentato al . CP_3
Rileva il Collegio che il credito rimasto originariamente inadempiuto è quello sorto dalla stipulazione del contratto di mutuo, che anche nell'accordo del 04
dicembre 2017 invocato dall'appellato è esclusa la novazione degli originari rapporti contrattuali con previsione della reviviscenza della originaria obbligazione in caso di inadempimento, che in perizia è stata in modo corretto detratta dall'importo dovuto la somma di € 170.000,00 corrisposta
9 in parziale adempimento degli accordi e di cui si è dato atto sin dal ricorso per decreto ingiuntivo.
Inoltre, è smentito l'assunto dell'appellato, senza che siano state mosse ulteriori specifiche obiezioni ai dati riportati nella perizia, per cui non vi sarebbe stata indicazione dell'importo delle singole rate, della loro scadenza e della modalità con cui sono stati calcolati gli interessi, modalità che appare rispettosa del criterio di imputazione di cui all'art. 1284 cod.civ.
Ritiene pertanto, il Collegio che la prodotta perizia confermi la corretta entità
del residuo credito azionato in giudizio, senza che sia necessario lo svolgimento sul punto di consulenza tecnica a conferma, pur richiesta dall'appellante.
5. Pertanto l'appello va accolto e la sentenza impugnata va riformata.
7.1. Circa la domanda proposta dall'appellante di conferma del decreto ingiuntivo revocato con la sentenza impugnata, la Corte osserva che
<
definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si “conferma”
lo stesso - non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già
revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata>> (Cass. 20868/2017).
Non può, dunque, essere accolta la domanda di conferma del decreto ingiuntivo in quanto, l'accoglimento dell'opposizione ne comporta la
10 definitiva caducazione e la riforma della sentenza non determina la riviviscenza del decreto ingiuntivo già revocato.
Trova, invece, accoglimento la domanda di condanna degli appellati al pagamento della somma di € 43.945,91, oltre interessi come da domanda proposta con ricorso per decreto ingiuntivo.
8. Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, l'appellato va condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione di riferimento
(scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00), ad eccezione della fase istruttoria/trattazione liquidata nei valori minimi tenuto conto dell'attività
difensiva in relazione ad essa espletata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) in accoglimento dell'appello proposto da Controparte_2
Per Essa Quale Procuratrice E Mandataria, Cerved Credit
[...]
Management S.P.A. avverso la sentenza n. 544/2024 del Tribunale di
NA in data 26 settembre 2024, condanna al Controparte_3
pagamento in favore dell'appellante della somma di € 43.945,91, oltre interessi come da domanda proposta con ricorso per decreto ingiuntivo;
2) condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in € 1.701,00, per
11 la “fase di studio”, € 1.204,00 per la “fase introduttiva”, € 903,00 per la “fase istruttoria/di trattazione” ed € 2.905,00 per la “fase decisionale” oltre IVA,
CPA e rimborso forfetario come per legge, e per il presente grado in €
2.058,00, per la “fase di studio”, € 1.418,00 per la “fase introduttiva”, €
1.523,00 per la “fase istruttoria/di trattazione” ed € 3.470,00 per la “fase decisionale” oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24 settembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
IT GA CE ET
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
8 (clausole di sopravvivenza, di reviviscenza e di rinuncia ai termini di cui
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R.G.1131/2024 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. CE ET Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. IT GA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1131/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 04 dicembre 2024 e posta in decisione in esito a discussione orale
ex art. 350 bis cod.proc.civ. all'udienza collegiale del 24 settembre 2025
OGGETTO: d a
(deposito CP_1
per essa, quale Controparte_2
bancario, cassetta di procuratrice e mandataria, CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A. sicurezza, apertura di con il patrocinio dell'avv. Limatola Alessandro credito bancario) APPELLANTE
Codice: P.IVA_1 c o n t r o
con il patrocinio dell'avv. Meleri Carlo Controparte_3
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di NA n. 544/2024 pubblicata in data 26 settembre 2024
1 CONCLUSIONI
Dell'appellante
“ respinta ogni contraria domanda, istanza e/o eccezione, così giudicare
Nel merito:
- Accogliere l'appello proposto e dunque riformare integralmente la
sentenza n. 544/2024 emessa dal Tribunale di NA e, per l'effetto,
confermare il decreto ingiuntivo n. 1093/2022 emesso dal Tribunale di
NA e dunque condannare il signor al pagamento in Controparte_3
favore di della somma di € Controparte_2
43.945,91=, oltre interessi come da contratto;
- in ogni caso, condannare il signor al pagamento in Controparte_3
favore di della somma di € Controparte_2
43.945,91=, oltre interessi come da contratto o alla diversa somma che
dovesse risultare di giustizia, anche all'esito di espletanda CTU.
In via istruttoria:
Disporsi CTU contabile diretta a confermare la quantificazione del credito
azionato in via monitoria, come da documentazione prodotta.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
- in ogni caso, condannare il signor al pagamento in Controparte_3
favore di della somma di € Controparte_2
43.945,91=, oltre interessi come da contratto o alla diversa somma che
dovesse risultare di giustizia, anche all'esito di espletanda CTU.
In via istruttoria:
disporsi CTU contabile diretta a confermare la quantificazione del credito
2 azionato in via monitoria, come da documentazione prodotta.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Dell'appellato
“ In via principale: voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Brescia rigettare, per
i motivi esposti in atti, l'appello proposto da CP_4 [...]
e, per essa, dalla procuratrice e mandataria Cerved Credit CP_2
Management s.p.a., confermando la sentenza n. 544/2024 del Tribunale di
NA.
In subordine: nella denegata ipotesi in cui l'ecc.ma Corte d'Appello adita
ritenga parte appellante non decaduta ex art. 1957 c.c. dal diritto di agire
contro il fideiussore, ing. , determini la somma da Controparte_3
quest'ultimo dovuta ad solo Controparte_5
sulla base di quanto risulti provato in giudizio.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore del
difensore avv. Carlo Meleri che si dichiara difensore antistatario”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il Tribunale di Brescia ha revocato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di con cui è stato a questi ingiunto il pagamento Controparte_3
della somma di € 43.945,91, oltre interessi e spese, quale garante di Progetto
Turismo S.r.l.
Il Giudicante ha ritenuto parzialmente nullo, in relazione alle clausole 2,6 e
3 all'art. 1957 cod.civ.), il contratto di fideiussione per violazione della disciplina antitrust in base al provvedimento n. 55/2005 emesso dalla Banca
d'Italia.
Ha, poi, ritenuto tempestiva e fondata la eccezione di decadenza sollevata dall'opponente ai sensi dell'art. 1957 cod.civ.
2. L'appello si fonda su due motivi che hanno per oggetto:
1. la statuizione di nullità parziale del contratto di fideiussione;
2. la fondatezza della eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957 cod.civ.
3. I motivi sono da trattarsi congiuntamente e sono fondati.
3.1. La questione della presenza nel testo della fideiussione di clausole corrispondenti o assimilabili a quelle oggetto del provvedimento di Banca
d'Italia ovvero l'art. 2 “clausola di reviviscenza”, l'art. 6 “rinuncia di cui all'art.1957 c.c.” e l'art. 8 “clausola di sopravvivenza”, presenti nello schema
ABI risultato contrario alla normativa antitrust, è stata proposta al fine di ottenere la liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1957 cod.civ. in conseguenza della nullità della clausola che ne prevede la deroga, oggetto del secondo motivo di gravame.
Il tema è, innanzi tutto, quello del valore probatorio del provvedimento di
Banca d'Italia, ossia se questo possa essere considerato quale prova privilegiata dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, essendo le garanzie fideiussorie state rilasciate diversi anni dopo l'emanazione del suddetto provvedimento.
4 3.2. Ritiene il Collegio che non si possa presumere la qualificazione tout
court delle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione quali intese illecite, posto che il provvedimento di Banca d'Italia
ha riguardato lo specifico schema ABI, risultato contrario alla normativa antitrust e non il complessivo apparato di tali norme in tema di fideiussione.
Inoltre, l'accertamento dell'intesa illecita da parte dell'Autorità di vigilanza risale al maggio del 2005 e si fonda su un'istruttoria avviata nel novembre del 2003, ai sensi degli artt. 2 e 14 della legge n. 287/1990.
Dal parere espresso sul modulo ABI da parte dell'Agcm si ricava come tale istruttoria abbia permesso di appurare che il contenuto dello schema era stato replicato nei contratti delle banche interpellate e come la diffusione su larga scala delle clausole esaminate non fosse un fenomeno “spontaneo” del mercato, bensì il frutto di un'intesa esistente tra le banche in tema di contratti.
E' stato specificato che le valutazioni effettuate durante l'istruttoria non hanno avuto per oggetto la legittimità di singol e clausole né la possibilità o meno per le banche di utilizzare la contrattualistica.
La fideiussione in questione è stata sottoscritta nel febbraio 2010,
successivamente al periodo oggetto di osservazione e di rilievo da parte dell'autorità amministrativa.
Al riguardo, non si può attribuire al provvedimento di Banca d'Italia n.
55/2005 valore di prova presuntiva, posto che tale valenza può essere riconosciuta solo con riferimento al comportamento accertato e alla posizione rivestita sul mercato ed al suo abuso per il periodo oggetto di esame, ma non
5 riguardo ad una eventuale sussistenza dell'intesa restrittiva con riguardo alla fideiussione in esame.
Il mero richiamo al provvedimento di Banca d'Italia, nonché la presenza di tali clausole nella fideiussione in questione, non possono ritenersi elementi sufficienti al fine di provare gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito anticoncorrenziale da parte dell'istituto di credito.
Infatti, la presenza nel contratto di garanzia delle clausole oggetto di esame,
la cui liceità è pacifica, ben può ricondursi all'esercizio del potere contrattuale del contraente predisponente le condizioni generali del contratto di inserire delle condizioni derogatorie rispetto al regime civilistico e a tutela del credito oggetto di garanzia, interesse senz'altro meritevole ai sensi dell'art. 1322 co. 2 c.c., senza che ciò possa ritenersi necessariamente frutto della persistenza della intesa anticoncorrenziale lesiva del mercato accertata nel 2005 o di una nuova intesa fondata tra operatori del medesimo settore finalizzata a compromettere la concorrenzialità del mercato.
Costituisce una mera petizione di principio quella per cui la giustificazione della presenza delle predette clausole sia necessariamente correlata alla intesa oggetto di quell'accertamento effettuato tanti anni prima, alla protrazione dei suoi effetti ovvero alla esistenza di una nuova intesa lesiva del mercato, di cui non si hanno elementi se non l'invocato provvedimento quale “prova privilegiata”, ben potendo tale giustificazione essere rinvenuta nella rilevanza di tale clausole nell'economia del contratto attesa la liceità in sé del comportamento dell'istituto bancario nel predisporre un regolamento
6 contrattuale derogativo del sistema codicistico e di maggior tutela rispetto alle ragioni del proprio credito.
L'indirizzo costante di questa Corte sul punto trova ora conforto anche da parte della Suprema Corte che ha ritenuto circostanza fattuale rilevante ai fini della integrazione della nullità parziale del contratto «a valle» dell'intesa anticoncorrenziale<l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di modo che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova>> (Cass. 1851/2025,
1170/2025, 30383/2024, tutte in parte motiva).
Pertanto, la statuizione del Tribunale circa la nullità della clausola di deroga al termine di cui all'art. 1957 cod.civ. non può essere condivisa.
Il primo motivo è, quindi, fondato e rimane assorbito il secondo motivo inerente la fondatezza della eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957
cod.civ.
4. Sono, quindi da esaminare le questioni inerenti il credito azionato.
4.1. Solo in questo grado l'appellato deduce che la creditrice non ha dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa della
7 transazione del 18 dicembre 2017 ai sensi dell'art. 1456 cod.civ. e che il mancato adempimento dell'accordo non sia ad esso imputabile ma alla creditrice stessa che non ha prestato assenso alla vendita di un box attraverso cui doveva essere conseguita la provvista per effettuare il pagamento.
A voler prescindere dalla novità delle questioni poste ne va rilevata l'infondatezza in quanto:
il mancato adempimento di una transazione, dichiarata in modo espresso dalle parti non novativa, comporta la reviviscenza della originaria obbligazione e in tal senso vi è specifica previsione dell'accordo sottoscritto dalle parti in cui è previsto che in mancanza di pagamento “essa s'intenderà
automaticamente decaduta con la più ampia libertà di esperire tutte le azioni
legali ritenute opportune per il recupero del credito”;
con l'accordo del 04 dicembre 2017 le parti hanno concordato che l'istituto bancario presti assenso alla cancellazione della ipoteca “al versamento della
intera somma concordata” di € 18.000,00; sicché il pagamento doveva precedere la prestazione di tale assenso.
4.2. Quanto alle contestazioni già operate in primo grado con riferimento alla entità del credito, va rilevato che a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo la ingiungente ha prodotto “estratto conto lista rapporti” datato
10 marzo 2021 in cui il capitale è indicato in € 41.901,74.
In atto di citazione in opposizione è stato contestato “il quantum del credito
principale” ed è stato dedotto che la documentazione prodotta nel giudizio monitorio non dà conto di come si sia prevenuti alla determinazione della
8 somma richiesta.
La opposta ha quindi prodotto una perizia di parte che contiene la indicazione specifica di ciascuna rata insoluta (data e importo), il calcolo degli interessi moratori convenzionali con indicazione del tasso e del relativo importo, la deduzione dell'importo di € 170.000,00 corrisposto in esecuzione del primo accordo transattivo, la precisazione del criterio di imputazione di tale pagamento, dapprima agli interessi e poi alla rata.
L'appellato, che in primo grado si è opposto all'ammissione di consulenza tecnica, ha contestato la perizia di parte in quanto “parte dal presupposto
(errato) che la somma oggetto del credito sia quella dovuta in base
all'originario contratto di mutuo e, in modo piuttosto sbrigativo, da contezza
della cifra richiesta affermando che un tot sia dovuto a titolo di residuo
capitale, un tot per rate insolute, un tot per interessi. Non viene, però,
indicato l'importo delle singole rate, la scadenza delle stesse e la modalità
con la quale sono stati calcolati gli interessi. Si deve, quindi, concludere che
parte appellante non abbia minimamente indicato come sia giunta al conto
presentato al . CP_3
Rileva il Collegio che il credito rimasto originariamente inadempiuto è quello sorto dalla stipulazione del contratto di mutuo, che anche nell'accordo del 04
dicembre 2017 invocato dall'appellato è esclusa la novazione degli originari rapporti contrattuali con previsione della reviviscenza della originaria obbligazione in caso di inadempimento, che in perizia è stata in modo corretto detratta dall'importo dovuto la somma di € 170.000,00 corrisposta
9 in parziale adempimento degli accordi e di cui si è dato atto sin dal ricorso per decreto ingiuntivo.
Inoltre, è smentito l'assunto dell'appellato, senza che siano state mosse ulteriori specifiche obiezioni ai dati riportati nella perizia, per cui non vi sarebbe stata indicazione dell'importo delle singole rate, della loro scadenza e della modalità con cui sono stati calcolati gli interessi, modalità che appare rispettosa del criterio di imputazione di cui all'art. 1284 cod.civ.
Ritiene pertanto, il Collegio che la prodotta perizia confermi la corretta entità
del residuo credito azionato in giudizio, senza che sia necessario lo svolgimento sul punto di consulenza tecnica a conferma, pur richiesta dall'appellante.
5. Pertanto l'appello va accolto e la sentenza impugnata va riformata.
7.1. Circa la domanda proposta dall'appellante di conferma del decreto ingiuntivo revocato con la sentenza impugnata, la Corte osserva che
<
definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si “conferma”
lo stesso - non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già
revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata>> (Cass. 20868/2017).
Non può, dunque, essere accolta la domanda di conferma del decreto ingiuntivo in quanto, l'accoglimento dell'opposizione ne comporta la
10 definitiva caducazione e la riforma della sentenza non determina la riviviscenza del decreto ingiuntivo già revocato.
Trova, invece, accoglimento la domanda di condanna degli appellati al pagamento della somma di € 43.945,91, oltre interessi come da domanda proposta con ricorso per decreto ingiuntivo.
8. Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, l'appellato va condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione di riferimento
(scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00), ad eccezione della fase istruttoria/trattazione liquidata nei valori minimi tenuto conto dell'attività
difensiva in relazione ad essa espletata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) in accoglimento dell'appello proposto da Controparte_2
Per Essa Quale Procuratrice E Mandataria, Cerved Credit
[...]
Management S.P.A. avverso la sentenza n. 544/2024 del Tribunale di
NA in data 26 settembre 2024, condanna al Controparte_3
pagamento in favore dell'appellante della somma di € 43.945,91, oltre interessi come da domanda proposta con ricorso per decreto ingiuntivo;
2) condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in € 1.701,00, per
11 la “fase di studio”, € 1.204,00 per la “fase introduttiva”, € 903,00 per la “fase istruttoria/di trattazione” ed € 2.905,00 per la “fase decisionale” oltre IVA,
CPA e rimborso forfetario come per legge, e per il presente grado in €
2.058,00, per la “fase di studio”, € 1.418,00 per la “fase introduttiva”, €
1.523,00 per la “fase istruttoria/di trattazione” ed € 3.470,00 per la “fase decisionale” oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24 settembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
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8 (clausole di sopravvivenza, di reviviscenza e di rinuncia ai termini di cui