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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/04/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1357/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Ottavia
Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1357/2020, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, TE C.F._1 giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. GREGORIO
GRECO, presso il cui studio, sito in Satriano (CZ), alla Via Bellinzone, n. 3/5, è elettivamente domiciliato
- PARTE OPPONENTE –
E
(P.IVA.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. MARCO ROSSI, presso il cui studio, sito in Verona, Vicolo S. Bernardino n. 5°, elettivamente domicilia
- PARTE OPPOSTA -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e verbale dell'udienza del 10/04/2025 tenuta con la modalità di trattazione “scritta” ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto TE
pagina 1 di 8
Proc. N.R.G.A.C. 1357/2020 – Sentenza redatta ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6278/2019, con il quale è stato ingiunto al pagamento, in favore della dell'importo di € 21.506,87, oltre accessori di Controparte_1 legge e spese del procedimento monitorio (credito oggetto di due contratti conclusi con la con la poi ceduto alla . Controparte_2 CP_3 Controparte_4
ha dedotto, a sostegno della spiegata opposizione, di non avere TE mai sottoscritto alcun finanziamento, disconoscendo la sottoscrizione apposta su entrambe le copie dei contratti di prestito il cui saldo creditore è stato oggetto di ingiunzione e domandando alla società opposta la produzione degli originali.
Ha poi contestato, a sostegno dell'illegittimità della pretesa azionata dalla cessionaria, la violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., l'addebito di interessi usurari,
l'indeterminatezza delle clausole relative agli interessi, nonché la prescrizione della pretesa creditoria, stante la totale assenza di richieste di pagamento nei confronti del . TE
In virtù di quanto innanzi esposto ha rassegnato le seguenti TE conclusioni: “Voglia l'On.le giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, accogliere la presente opposizione al D.I. e dichiarare: 1) In via preliminare il difetto di legittimazione in capo alla , anche per difetto di notifica, ed in
CP_1 ogni caso riconoscere e dichiarare che nessun debito esiste in capo a nei TE confronti della;
2) Dichiarare e riconoscere il difetto di firma in ordine ai
CP_1 contratti come prodotti in copia e non in originale, disporre in ogni caso l'acquisizione dell'originale in capo alla;
3) Dichiarare l'avvenuta prescrizione dei crediti
CP_1 pretesi e vantati dalla;
4) Riconoscere e dichiarare, anche sulla scorta di
CP_1 una CTP o e CTU, che i contratti contestati e che giustificherebbero il decreto ingiuntivo presentano i caratteri dell'anatocismo, dell'indeterminatezza e dell'usura del tasso di interesse;
5) In ogni caso dichiarare, nullo, annullabile, illegittimo il decreto ingiuntivo n.
67/2020 del 21/01/2010 emesso dal tribunale di Catanzaro e notificato il 17.02.2020 con ogni conseguenza di legge;
6) Con vittoria di spese ed onorari con distrazione.”.
Si costituiva in giudizio la deducendo: che parte opponente non Controparte_1 avrebbe contestato né di aver sottoscritto i contratti di finanziamento né l'ammontare della somma ingiunta;
che il disconoscimento della conformità all'originale della copia dei documenti allegati al ricorso monitorio sarebbe inammissibile, in quanto generica;
che parimenti inammissibile sarebbe il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte in calce ai predetti contratti, non solo perché generico ma anche poiché riguarda sottoscrizioni pagina 2 di 8
Proc. N.R.G.A.C. 1357/2020 – Sentenza redatta ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. presenti in una copia fotostatica e perché il contratto era stato parzialmente eseguito dall'opponente, il quale sino al maggio 2013 aveva eseguito pagamenti parziali delle rate del finanziamento.
Parte opposta assumeva l'idoneità della documentazione versata in atti a comprovare la consistenza della pretesa creditoria vantata nei confronti dell'opponente, lamentando la genericità ed infondatezza delle deduzioni avversarie inerenti l'usura, il tasso d'interesse,
l'anatocismo e la prescrizione.
Per tali ragioni, invocava, in via preliminare, la concessione della Controparte_1 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, stante la mancanza di prova scritta e la manifesta infondatezza e genericità dei motivi di opposizione, e, nel merito, il rigetto dell'opposizione; in via subordinata, domandava la condanna della controparte alla restituzione dell'indebito o al pagamento dell'importo ingiunto ai sensi dell'art. 2041 c.c. per aver goduto del capitale erogatole.
Il precedente G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnava alla parte opposta termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione obbligatoria.
Esperita con esito negativo la procedura media-conciliativa (cfr. verbale negativo di mediazione depositato nel fascicolo telematico in data 20.04.2021), all'udienza del 26.04.2021, il Giudice Istruttore concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c..
Veniva quindi disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio grafologica e, all'udienza del 17.04.2023, ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 27/06/2023 il presente procedimento veniva riassegnato allo scrivente magistrato.
All'odierna udienza, a seguito di discussione svoltasi in “modalità cartolare”, la causa è stata decisa dalla scrivente con l'emissione della presente sentenza, che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
***
Con il primo motivo di opposizione, ha eccepito che egli non TE avrebbe sottoscritto i contratti di finanziamento i cui saldi creditori sono stati azionati in via monitoria, disconoscendo la sottoscrizione apposta in calce agli stessi.
Il motivo di opposizione è infondato e non può trovare accoglimento.
pagina 3 di 8
Proc. N.R.G.A.C. 1357/2020 – Sentenza redatta ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. Sul punto, questo Giudice ritiene di dover fare proprie le risultanze cui è pervenuto il
C.T.U. nominato, atteso che esse costituiscono l'esito di un'analisi che appare immune da vizi di ordine logico e metodologico.
Il dott. infatti, dopo aver provveduto ad esaminare numerose scritture di Per_1 comparazione (segnatamente: - Firma autografa in originale, apposta sulla Carta
d'Identità, datata 14 febbraio 2015; Firma sul mandato all'Avv. Gregorio del 26 marzo
2020; Firma sul verbale di inizio delle operazioni peritali del 28/10/2022) ed aver raccolto il saggio grafico redatto dal sig. ha constatato che “Le firme autografe di
TE mostrano una regolarità costruttiva, caratterizzata da ritmi
TE dinamici ripetitivi in un continuo alternarsi di cambi dinamici che le rendono estremamente difficili da riprodurre. Ma oltre a ciò, nella firma di ,
TE ci sono alcuni elementi poco appariscenti che costituiscono caratteri personalizzanti. Lo stacco dei diagrammi “ce” e “zo” a fine del cognome e del nome;
L'abbassamento della “e” di;
Il puntino della “i” di ” concavo verso destra;
Il trattino della
TE Pt_1
“t” incorporato e concavo verso il basso. Un ipotetico imitatore difficilmente li avrebbe notati tutti e si sarebbe concentrato a riprodurre i caratteri maggiormente evidenti, ritenendoli più personalizzanti…”.
Il C.T.U. ha poi dichiarato che è nel saggio grafico che si individuano elementi innaturali e per nulla spontanei, ma che, comunque, gli impulsi grafici spontanei hanno finito per uscire allo scoperto. Quindi il professionista nominato ha affermato che “Le firme in verifica mostrano quindi segni di forte identità con le grafie autografe di TE
. I caratteri citati, presenti nelle autografe e nelle contestate, costituiscono veri e
[...] propri “momenti di spontaneità” ovvero “atteggiamenti” involontari che fanno riemergere l'espressività istintiva, di regola repressa e che, ricorrendo costantemente, finiscono per costituire una serie di modalità personalizzanti ed identificatorie del loro autore.” ed ha quindi concluso che “…le dieci sottoscrizioni apposte sulla documentazione in verifica provengono dalla mano scrivente di TE
e sono AUTENTICHE.”
[...]
Quindi, stante la validità delle operazioni peritali e la correttezza delle risultanze cui l'elaborato peritale è pervenuto, ne deriva che le sottoscrizioni sui contratti di finanziamento e di apertura di credito revolving sono autografe, apposte da TE
, di talché il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
[...]
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Proc. N.R.G.A.C. 1357/2020 – Sentenza redatta ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. Quanto alle contestazioni sollevate dal in relazione all'usurarietà degli TE interessi convenuti nei contratti oggetto del giudizio, occorre considerare che la contestazione afferente la presunta usurarietà degli interessi sollevata da parte opponente
è totalmente generica, atteso che, come chiarito anche di recente dalla Corte di Cassazione
a Sezioni Unite con la sentenza n. 19597 del 2020, la parte che intenda contestare l'usurarietà degli interessi deve allegare il tasso contrattualmente pattuito, quello “soglia” ed il trimestre di riferimento, il che non è assolutamente avvenuto nella vicenda che ci occupa (cfr. atto di citazione). Peraltro, l'opponente non ha neppure depositato una consulenza tecnica di parte volta a suffragare la doglianza circa l'usurarietà degli interessi nei contratti di finanziamento dai quali è scaturito il credito azionato nel ricorso monitorio.
“Né tantomeno può ritenersi che la rilevabilità d'ufficio della nullità della clausola che prevede gli interessi usurari possa – o, finanche, debba – giustificare da sola la nomina di C.T.U. contabile, atteso che il rilievo ufficioso non può prescindere quanto meno da un minimo principio di allegazione dei fatti costitutivi della domanda, nella specie radicalmente assente, non avendo parte opponente indicato né il tasso di interesse contrattualmente pattuito, né quello “ratione temporis” applicabile, né la tipologia del contratto bancario.” (cfr. Trib. Salerno, 4/7/2022)
Pertanto, anche tale doglianza va rigettata, in quanto infondata.
Per ciò che concerne l'eccepita violazione del divieto di anatocismo, tale contestazione appare estremamente generica, atteso che l'opponente si è limitato a dedurre che “i contratti allegati ed a sostegno del decreto ingiuntivo impugnato, in contestazione per i motivi di cui al punto primo, presentano proprio gli illeciti dell'anatocismo, dell'indeterminatezza e dell'usura rispetto al tasso di interesse applicato”.
L'eccezione è infondata, non avendo l'opponente né indicato la presenza di una clausola che preveda la capitalizzazione di interessi passivi in spregio al divieto di cui all'art. 1283
c.c., né l'utilizzo nel caso concreto da parte della banca di un metodo di calcolo degli interessi che avrebbe consentito di apprezzare il verificarsi di tale effetto.
Ancora, del tutto generica, oltre che infondata, risulta la censura relativa all'indeterminatezza dei tassi d'interesse applicati, in ragione della piena indicazione delle condizioni contrattuali applicate nei contratti in esame (cfr. all.ti 2 e 10 del fascicolo del monitorio).
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Proc. N.R.G.A.C. 1357/2020 – Sentenza redatta ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. Parte opponente ha, infine, eccepito la prescrizione del credito ingiunto, sull'assunto che nessun atto interruttivo della prescrizione sarebbe mai stato inoltrato all'odierno opponente.
Il motivo di opposizione è infondato e non merita accoglimento.
Si rammenta che l'individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione è strettamente correlata a quella del termine per la restituzione della somma finanziata, in quanto solo quando si verifica l'esigibilità del diritto di credito, quest'ultimo può essere fatto valere e la prescrizione inizia a decorrere ai sensi dell'art. 2935 c.c.
Inoltre, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata” (così Cass. civ. 30.08.2011, n. 17798, da ultimo Cass. civ.,
10.02.2023, n. 4232).
Ora, atteso che la scadenza dell'ultima rata o l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine costituiscono il dies a quo dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto segnano il momento in cui il credito diviene esigibile, nel caso di specie, l'eccezione di prescrizione appare del tutto destituita di fondamento.
Ed infatti, dalla documentazione di causa, emerge che ha inviato Controparte_4 all'opponente una missiva datata 30/11/2015, comunicandogli l'intervenuta cessione del credito vantato nei suoi confronti ed intimando altresì al debitore di adempiere al pagamento del debito residuo.
Il plico è stato consegnato all'indirizzo di residenza del e la consegna si è TE validamente perfezionata in data 31.12.2015, atteso che l'avviso di ricevimento reca la sottoscrizione del consegnatario (cfr. all.ti 5 e 6 del fascicolo del monitorio).
Inoltre, l'opponente non ha contestato di aver ricevuto tale missiva, di talché la circostanza deve ritenersi pacifica tra le parti ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
Dalla mera lettura dell'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B., già versato in atti in sede monitoria (cfr. doc. 8 del fascicolo monitorio), si evince, inoltre, come il rapporto sia passato a sofferenza a far data dal 28.02.2013, pertanto il credito non avrebbe potuto prescriversi se non a far data dal 28.02.2023.
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Proc. N.R.G.A.C. 1357/2020 – Sentenza redatta ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. Ne consegue, dunque, che il termine di prescrizione decennale non risulta decorso, in quanto validamente interrotto dalla predetta raccomandata del 31.12.2015 e dalla notifica del decreto ingiuntivo in data 17.02.2020.
Per quanto concerne, invece, l'esposizione debitoria generata dalla concessione della linea di credito rotativa – in relazione alla quale, trattandosi di obbligazione unitaria, valgono, in relazione al decorso del termine di prescrizioni, i medesimi principi sopra richiamati – dalla documentazione di causa (cfr. docc. 10 e ss. del fascicolo del monitorio) si evince che il rapporto è passato a sofferenza a partire dall'agosto 2012, che la prescrizione
è stata interrotta con l'intimazione di pagamento notificata in data 9.08.2016 e con la notifica del ricorso monitorio e del pedissequo decreto ingiuntivo.
Si osserva inoltre che, sebbene in punto di prescrizione estintiva l'elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto giuridico ad essa ricollegato, è pur vero che il debitore opponente che solleva l'eccezione non può limitarsi ad eccepire genericamente l'intervenuta prescrizione del diritto di credito di parte opposta, ma deve invece allegare e provare il fatto che avrebbe determinato l'inizio della decorrenza del termine.
Dunque, anche tale eccezione è infondata e deve, pertanto, essere disattesa.
Alla luce di quanto esposto, l'opposizione è infondata, in fatto ed in diritto, e va rigettata, e per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 6278/2019 va integralmente confermato.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, stante il rigetto dell'opposizione, sono poste quindi a carico di TE
e, considerate la natura, il valore (€ 21.506,87, pari al valore del monitorio) e la complessità delle questioni (bassa), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al
D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) nei parametri tariffari minimi, in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Per effetto della soccombenza anche le spese della C.T.U., così come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di . TE
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Proc. N.R.G.A.C. 1357/2020 – Sentenza redatta ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 6278/2019 e lo dichiara esecutivo;
2) Condanna al pagamento in favore della società TE [...] delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi CP_1 professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e
C.P.A.;
3) Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico di . TE
Così deciso, in Catanzaro lì 10/04/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
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Proc. N.R.G.A.C. 1357/2020 – Sentenza redatta ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Ottavia
Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1357/2020, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, TE C.F._1 giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. GREGORIO
GRECO, presso il cui studio, sito in Satriano (CZ), alla Via Bellinzone, n. 3/5, è elettivamente domiciliato
- PARTE OPPONENTE –
E
(P.IVA.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. MARCO ROSSI, presso il cui studio, sito in Verona, Vicolo S. Bernardino n. 5°, elettivamente domicilia
- PARTE OPPOSTA -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e verbale dell'udienza del 10/04/2025 tenuta con la modalità di trattazione “scritta” ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto TE
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Proc. N.R.G.A.C. 1357/2020 – Sentenza redatta ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6278/2019, con il quale è stato ingiunto al pagamento, in favore della dell'importo di € 21.506,87, oltre accessori di Controparte_1 legge e spese del procedimento monitorio (credito oggetto di due contratti conclusi con la con la poi ceduto alla . Controparte_2 CP_3 Controparte_4
ha dedotto, a sostegno della spiegata opposizione, di non avere TE mai sottoscritto alcun finanziamento, disconoscendo la sottoscrizione apposta su entrambe le copie dei contratti di prestito il cui saldo creditore è stato oggetto di ingiunzione e domandando alla società opposta la produzione degli originali.
Ha poi contestato, a sostegno dell'illegittimità della pretesa azionata dalla cessionaria, la violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., l'addebito di interessi usurari,
l'indeterminatezza delle clausole relative agli interessi, nonché la prescrizione della pretesa creditoria, stante la totale assenza di richieste di pagamento nei confronti del . TE
In virtù di quanto innanzi esposto ha rassegnato le seguenti TE conclusioni: “Voglia l'On.le giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, accogliere la presente opposizione al D.I. e dichiarare: 1) In via preliminare il difetto di legittimazione in capo alla , anche per difetto di notifica, ed in
CP_1 ogni caso riconoscere e dichiarare che nessun debito esiste in capo a nei TE confronti della;
2) Dichiarare e riconoscere il difetto di firma in ordine ai
CP_1 contratti come prodotti in copia e non in originale, disporre in ogni caso l'acquisizione dell'originale in capo alla;
3) Dichiarare l'avvenuta prescrizione dei crediti
CP_1 pretesi e vantati dalla;
4) Riconoscere e dichiarare, anche sulla scorta di
CP_1 una CTP o e CTU, che i contratti contestati e che giustificherebbero il decreto ingiuntivo presentano i caratteri dell'anatocismo, dell'indeterminatezza e dell'usura del tasso di interesse;
5) In ogni caso dichiarare, nullo, annullabile, illegittimo il decreto ingiuntivo n.
67/2020 del 21/01/2010 emesso dal tribunale di Catanzaro e notificato il 17.02.2020 con ogni conseguenza di legge;
6) Con vittoria di spese ed onorari con distrazione.”.
Si costituiva in giudizio la deducendo: che parte opponente non Controparte_1 avrebbe contestato né di aver sottoscritto i contratti di finanziamento né l'ammontare della somma ingiunta;
che il disconoscimento della conformità all'originale della copia dei documenti allegati al ricorso monitorio sarebbe inammissibile, in quanto generica;
che parimenti inammissibile sarebbe il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte in calce ai predetti contratti, non solo perché generico ma anche poiché riguarda sottoscrizioni pagina 2 di 8
Proc. N.R.G.A.C. 1357/2020 – Sentenza redatta ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. presenti in una copia fotostatica e perché il contratto era stato parzialmente eseguito dall'opponente, il quale sino al maggio 2013 aveva eseguito pagamenti parziali delle rate del finanziamento.
Parte opposta assumeva l'idoneità della documentazione versata in atti a comprovare la consistenza della pretesa creditoria vantata nei confronti dell'opponente, lamentando la genericità ed infondatezza delle deduzioni avversarie inerenti l'usura, il tasso d'interesse,
l'anatocismo e la prescrizione.
Per tali ragioni, invocava, in via preliminare, la concessione della Controparte_1 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, stante la mancanza di prova scritta e la manifesta infondatezza e genericità dei motivi di opposizione, e, nel merito, il rigetto dell'opposizione; in via subordinata, domandava la condanna della controparte alla restituzione dell'indebito o al pagamento dell'importo ingiunto ai sensi dell'art. 2041 c.c. per aver goduto del capitale erogatole.
Il precedente G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnava alla parte opposta termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione obbligatoria.
Esperita con esito negativo la procedura media-conciliativa (cfr. verbale negativo di mediazione depositato nel fascicolo telematico in data 20.04.2021), all'udienza del 26.04.2021, il Giudice Istruttore concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c..
Veniva quindi disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio grafologica e, all'udienza del 17.04.2023, ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 27/06/2023 il presente procedimento veniva riassegnato allo scrivente magistrato.
All'odierna udienza, a seguito di discussione svoltasi in “modalità cartolare”, la causa è stata decisa dalla scrivente con l'emissione della presente sentenza, che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
***
Con il primo motivo di opposizione, ha eccepito che egli non TE avrebbe sottoscritto i contratti di finanziamento i cui saldi creditori sono stati azionati in via monitoria, disconoscendo la sottoscrizione apposta in calce agli stessi.
Il motivo di opposizione è infondato e non può trovare accoglimento.
pagina 3 di 8
Proc. N.R.G.A.C. 1357/2020 – Sentenza redatta ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. Sul punto, questo Giudice ritiene di dover fare proprie le risultanze cui è pervenuto il
C.T.U. nominato, atteso che esse costituiscono l'esito di un'analisi che appare immune da vizi di ordine logico e metodologico.
Il dott. infatti, dopo aver provveduto ad esaminare numerose scritture di Per_1 comparazione (segnatamente: - Firma autografa in originale, apposta sulla Carta
d'Identità, datata 14 febbraio 2015; Firma sul mandato all'Avv. Gregorio del 26 marzo
2020; Firma sul verbale di inizio delle operazioni peritali del 28/10/2022) ed aver raccolto il saggio grafico redatto dal sig. ha constatato che “Le firme autografe di
TE mostrano una regolarità costruttiva, caratterizzata da ritmi
TE dinamici ripetitivi in un continuo alternarsi di cambi dinamici che le rendono estremamente difficili da riprodurre. Ma oltre a ciò, nella firma di ,
TE ci sono alcuni elementi poco appariscenti che costituiscono caratteri personalizzanti. Lo stacco dei diagrammi “ce” e “zo” a fine del cognome e del nome;
L'abbassamento della “e” di;
Il puntino della “i” di ” concavo verso destra;
Il trattino della
TE Pt_1
“t” incorporato e concavo verso il basso. Un ipotetico imitatore difficilmente li avrebbe notati tutti e si sarebbe concentrato a riprodurre i caratteri maggiormente evidenti, ritenendoli più personalizzanti…”.
Il C.T.U. ha poi dichiarato che è nel saggio grafico che si individuano elementi innaturali e per nulla spontanei, ma che, comunque, gli impulsi grafici spontanei hanno finito per uscire allo scoperto. Quindi il professionista nominato ha affermato che “Le firme in verifica mostrano quindi segni di forte identità con le grafie autografe di TE
. I caratteri citati, presenti nelle autografe e nelle contestate, costituiscono veri e
[...] propri “momenti di spontaneità” ovvero “atteggiamenti” involontari che fanno riemergere l'espressività istintiva, di regola repressa e che, ricorrendo costantemente, finiscono per costituire una serie di modalità personalizzanti ed identificatorie del loro autore.” ed ha quindi concluso che “…le dieci sottoscrizioni apposte sulla documentazione in verifica provengono dalla mano scrivente di TE
e sono AUTENTICHE.”
[...]
Quindi, stante la validità delle operazioni peritali e la correttezza delle risultanze cui l'elaborato peritale è pervenuto, ne deriva che le sottoscrizioni sui contratti di finanziamento e di apertura di credito revolving sono autografe, apposte da TE
, di talché il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
[...]
pagina 4 di 8
Proc. N.R.G.A.C. 1357/2020 – Sentenza redatta ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. Quanto alle contestazioni sollevate dal in relazione all'usurarietà degli TE interessi convenuti nei contratti oggetto del giudizio, occorre considerare che la contestazione afferente la presunta usurarietà degli interessi sollevata da parte opponente
è totalmente generica, atteso che, come chiarito anche di recente dalla Corte di Cassazione
a Sezioni Unite con la sentenza n. 19597 del 2020, la parte che intenda contestare l'usurarietà degli interessi deve allegare il tasso contrattualmente pattuito, quello “soglia” ed il trimestre di riferimento, il che non è assolutamente avvenuto nella vicenda che ci occupa (cfr. atto di citazione). Peraltro, l'opponente non ha neppure depositato una consulenza tecnica di parte volta a suffragare la doglianza circa l'usurarietà degli interessi nei contratti di finanziamento dai quali è scaturito il credito azionato nel ricorso monitorio.
“Né tantomeno può ritenersi che la rilevabilità d'ufficio della nullità della clausola che prevede gli interessi usurari possa – o, finanche, debba – giustificare da sola la nomina di C.T.U. contabile, atteso che il rilievo ufficioso non può prescindere quanto meno da un minimo principio di allegazione dei fatti costitutivi della domanda, nella specie radicalmente assente, non avendo parte opponente indicato né il tasso di interesse contrattualmente pattuito, né quello “ratione temporis” applicabile, né la tipologia del contratto bancario.” (cfr. Trib. Salerno, 4/7/2022)
Pertanto, anche tale doglianza va rigettata, in quanto infondata.
Per ciò che concerne l'eccepita violazione del divieto di anatocismo, tale contestazione appare estremamente generica, atteso che l'opponente si è limitato a dedurre che “i contratti allegati ed a sostegno del decreto ingiuntivo impugnato, in contestazione per i motivi di cui al punto primo, presentano proprio gli illeciti dell'anatocismo, dell'indeterminatezza e dell'usura rispetto al tasso di interesse applicato”.
L'eccezione è infondata, non avendo l'opponente né indicato la presenza di una clausola che preveda la capitalizzazione di interessi passivi in spregio al divieto di cui all'art. 1283
c.c., né l'utilizzo nel caso concreto da parte della banca di un metodo di calcolo degli interessi che avrebbe consentito di apprezzare il verificarsi di tale effetto.
Ancora, del tutto generica, oltre che infondata, risulta la censura relativa all'indeterminatezza dei tassi d'interesse applicati, in ragione della piena indicazione delle condizioni contrattuali applicate nei contratti in esame (cfr. all.ti 2 e 10 del fascicolo del monitorio).
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Proc. N.R.G.A.C. 1357/2020 – Sentenza redatta ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. Parte opponente ha, infine, eccepito la prescrizione del credito ingiunto, sull'assunto che nessun atto interruttivo della prescrizione sarebbe mai stato inoltrato all'odierno opponente.
Il motivo di opposizione è infondato e non merita accoglimento.
Si rammenta che l'individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione è strettamente correlata a quella del termine per la restituzione della somma finanziata, in quanto solo quando si verifica l'esigibilità del diritto di credito, quest'ultimo può essere fatto valere e la prescrizione inizia a decorrere ai sensi dell'art. 2935 c.c.
Inoltre, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata” (così Cass. civ. 30.08.2011, n. 17798, da ultimo Cass. civ.,
10.02.2023, n. 4232).
Ora, atteso che la scadenza dell'ultima rata o l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine costituiscono il dies a quo dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto segnano il momento in cui il credito diviene esigibile, nel caso di specie, l'eccezione di prescrizione appare del tutto destituita di fondamento.
Ed infatti, dalla documentazione di causa, emerge che ha inviato Controparte_4 all'opponente una missiva datata 30/11/2015, comunicandogli l'intervenuta cessione del credito vantato nei suoi confronti ed intimando altresì al debitore di adempiere al pagamento del debito residuo.
Il plico è stato consegnato all'indirizzo di residenza del e la consegna si è TE validamente perfezionata in data 31.12.2015, atteso che l'avviso di ricevimento reca la sottoscrizione del consegnatario (cfr. all.ti 5 e 6 del fascicolo del monitorio).
Inoltre, l'opponente non ha contestato di aver ricevuto tale missiva, di talché la circostanza deve ritenersi pacifica tra le parti ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
Dalla mera lettura dell'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B., già versato in atti in sede monitoria (cfr. doc. 8 del fascicolo monitorio), si evince, inoltre, come il rapporto sia passato a sofferenza a far data dal 28.02.2013, pertanto il credito non avrebbe potuto prescriversi se non a far data dal 28.02.2023.
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Proc. N.R.G.A.C. 1357/2020 – Sentenza redatta ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. Ne consegue, dunque, che il termine di prescrizione decennale non risulta decorso, in quanto validamente interrotto dalla predetta raccomandata del 31.12.2015 e dalla notifica del decreto ingiuntivo in data 17.02.2020.
Per quanto concerne, invece, l'esposizione debitoria generata dalla concessione della linea di credito rotativa – in relazione alla quale, trattandosi di obbligazione unitaria, valgono, in relazione al decorso del termine di prescrizioni, i medesimi principi sopra richiamati – dalla documentazione di causa (cfr. docc. 10 e ss. del fascicolo del monitorio) si evince che il rapporto è passato a sofferenza a partire dall'agosto 2012, che la prescrizione
è stata interrotta con l'intimazione di pagamento notificata in data 9.08.2016 e con la notifica del ricorso monitorio e del pedissequo decreto ingiuntivo.
Si osserva inoltre che, sebbene in punto di prescrizione estintiva l'elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto giuridico ad essa ricollegato, è pur vero che il debitore opponente che solleva l'eccezione non può limitarsi ad eccepire genericamente l'intervenuta prescrizione del diritto di credito di parte opposta, ma deve invece allegare e provare il fatto che avrebbe determinato l'inizio della decorrenza del termine.
Dunque, anche tale eccezione è infondata e deve, pertanto, essere disattesa.
Alla luce di quanto esposto, l'opposizione è infondata, in fatto ed in diritto, e va rigettata, e per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 6278/2019 va integralmente confermato.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, stante il rigetto dell'opposizione, sono poste quindi a carico di TE
e, considerate la natura, il valore (€ 21.506,87, pari al valore del monitorio) e la complessità delle questioni (bassa), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al
D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) nei parametri tariffari minimi, in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Per effetto della soccombenza anche le spese della C.T.U., così come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di . TE
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P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 6278/2019 e lo dichiara esecutivo;
2) Condanna al pagamento in favore della società TE [...] delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi CP_1 professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e
C.P.A.;
3) Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico di . TE
Così deciso, in Catanzaro lì 10/04/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
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