Rigetto
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 03/04/2025, n. 2849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2849 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02849/2025REG.PROV.COLL.
N. 08174/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8174 del 2024 proposto da IL SC, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia Cicognani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
OF Baravalle, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 256/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale della Toscana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2025 il Cons. Raffaello Sestini, nessuno comparso per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - L’insegnante di lingue straniere IL SC ha partecipato al concorso indetto con D.D. 21 Aprile 2020 numero 499, come modificato dal D.D. 5 gennaio 2022, per la classe di concorso AN24 - lingue e culture straniere negli istituti distruzione secondaria di II grado (portoghese) per la Regione Toscana.
2 - Con il ricorso in primo grado la medesima ha impugnato il decreto di approvazione della graduatoria del concorso nella parte in cui non la ha inclusa tra gli idonei, unitamente al verbale numero 4 del 12 maggio 2023, di non superamento della prova orale sostenuta, ed alla griglia di valutazione.
3 – Il TAR ha respinto il ricorso.
4 – L’interessata propone ora appello, deducendo la erroneità della sentenza appellata per la parte in cui non ha accolto le censure di primo grado di seguito sintetizzate. Il Ministero intimato, costituitosi in giudizio, argomenta viceversa la esattezza della sentenza appellata e, quindi, la piena legittimità del proprio operato.
5 – L’appello non è fondato e deve essere pertanto respinto.
5.1 – In particolare, con il primo motivo di appello si sostiene che la commissione di concorso non risulterebbe essere stata composta secondo i criteri stabiliti dal d.m. 20 Aprile 2020, n. 201, poiché due commissari sarebbero docenti non del sistema di istruzione e formazione bensì del sistema universitario, discendendone la violazione dell'articolo 15 dello stesso decreto ministeriale che prevede, quale requisito dei componenti della commissione giudicatrice di concorsi quale quello in esame, l’essere “ docenti confermati in ruolo con almeno 5 anni di servizio ”. Ne conseguirebbe anche l’illegittimità derivata dei provvedimenti adottati dalla stessa commissione.
5.1.1 - Sul punto il Tar ha viceversa condiviso la tesi dell'avvocatura dello Stato, secondo la quale la commissione era stata, in realtà, composta nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 18, comma 13, del medesimo d.m. 201/2020, essendo stato necessario integrare il numero insufficiente di istanze di inserimento negli appositi elenchi presentate, da parte di ogni aspirante commissario, unicamente “per la regione sede di servizio”.
5.1.2 – La predetta interpretazione delle disposizioni applicabili, consentita dal loro tenore letterale, deve essere condivisa in quanto funzionale a garantire il buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97 della Costituzione, essendo necessario provvedere, in caso contrario, ai maggiori oneri organizzativi ed economici derivanti dalla trasferta dei commissari in altra Regione. Pertanto, non essendovi docenti di scuola secondaria in possesso, contemporaneamente, sia del requisito curriculare quanto di quello territoriale, è stato necessario effettuare un'indagine presso gli atenei regionali, che ha portato alla nomina di una ricercatrice a tempo determinato presso lo stesso ateneo e di una professoressa dell'Università degli studi di Firenze.
In questa ipotesi non si applica il requisito dei cinque anni di servizio, richiesto non per i docenti universitari, ma solo per i docenti degli istituti di istruzione e formazione.
Inoltre, l’eventuale non applicazione del principio di territorialità per altre classi di concorso, dedotta con il terzo motivo di appello (anch’esso infondato) non può assumere rilevanza al fine della valutazione della legittimità della procedura qui in contestazione, in cui è stata fatta corretta applicazione della disciplina vigente e delle norme del bando.
5.2 - Con il secondo motivo di gravame la ricorrente sostiene che il suo giudizio di non idoneità sarebbe illegittimo, in quanto carente di motivazione, ed inoltre sarebbe contraddittorio con il voto molto alto riportato sia nella prova scritta che nella valutazione dei titoli.
5.2.1 - Il TAR, al contrario, ha ritenuto che tali circostanze confermassero il giudizio di legittimità dell’operato della commissione, posto che “il giudizio sui titoli” era comunque irrilevante poiché il bando prevedeva che la commissione procedesse alla graduatoria dei punteggi ottenuti agli scritti nonché alla valutazione dei titoli per i soli candidati “idonei”, ovvero che avessero superato il punteggio minimo previsto per tutte le prove del concorso, mentre la ricorrente ha riportato una votazione pari a 82/100 nella prova scritta, una valutazione di 28,75/50 nella valutazione dei titoli, ma solo una valutazione di 39/100 nella prova orale.
5.2.2 – Neppure la censura in esame può essere accolta., non avendo l’appellante, superato la prova orale, nella quale aveva conseguito un punteggio (pari a 14/40 per l'ambito 1, 7/20 per l'ambito 2, 11/30 per l'ambito 3 e 7/10 per l'ambito 4) inferiore alla soglia minima prevista ai fini dell’ottenimento dell’idoneità, e non essendo stata, concretamente, allegata alcuna specifica ragione di ingiustizia o illogicità suscettibile di revocare in dubbio la ragionevolezza del punteggio attribuito dalla Commissione all’esito di una valutazione ampiamente discrezionale.
Va rilevato sia che la valutazione in forma numerica risulta nel caso di specie idonea a sorreggere l’obbligo motivazione in presenza di predeterminati e specifici criteri di valutazione, sia che un punteggio alto conseguito nelle prove scritte non può costituire indice anche per la valutazione della differente prova orale, né impone una motivazione rafforzata.
6 – Alla stregua delle pregresse considerazioni l’appello deve essere respinto, potendosi il Collegio esimere dall’esame di ogni altra censura, in quanto comunque non idonea a far conseguire il bene della vita dedotto in giudizio. La complessità e novità delle questioni giustifica, infine, la compensazione fra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO