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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/01/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 22/01/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 5686 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti NARDELLI GIOVANNI e LEOCI CLAUDIA;
Opponente
E
, Controparte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti CAMPANELLI MICHELE e D'ERCOLE ISABELLA;
Opposto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30/04/2024 , in qualità di titolare della omonima impresa Parte_1 individuale, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 121/2024, notificata il 26.03.2024, con la quale si intimava il pagamento, a titolo di sanzioni, della somma di euro 10.553,00, chiedendone, altresì, la sospensione dell'efficacia esecutiva;
il tutto con vittoria delle spese di lite in distrazione. Co Ha resistito l' , sia con riferimento alle eccezioni preliminari che con riguardo al merito della opposizione, di cui ha chiesto il rigetto.
Con decreto del 6.05.2024 veniva sospesa l'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione opposta, sospensione revocata con ordinanza del 27.09.2024.
Quindi, alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'articolo 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonea a definire il giudizio, in applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida” (Cass., Sez. Un., 08.05.2014, n. 9936).
------- L'opposizione è infondata.
Quanto alla eccezione di decadenza, vanno condivisi gli argomenti difensivi dell' . CP_1
1 Ed invero, nella specie, tenuto conto del dettato normativo di cui all'art. 103 del D.L. 17.03.2020, n. 18, che con il comma 6 bis disponeva la sospensione dei termini relativi al procedimento sanzionatorio di cui alla legge n. 689/1981, con specifico riferimento al termine di decadenza di cui all'art. 14 per il periodo complessivo dal
23.02.2020 al 31.05.2020, il dies a quo per il computo dei 90 giorni slittava alla data dell'1.06.2020, spostandosi il termine di decadenza al 29.08.2020.
Orbene, essendo intervenuta la notifica della ordinanza ingiunzione, per come ne dà atto lo stesso opponente in ricorso, alla data del 22.07.2020, evidentemente, alcun termine di decadenza si è compiuto.
-------
Passando all'esame del merito valgono le seguenti considerazioni.
Nella specie il credito rinviene dal verbale unico di accertamento e notificazione n. BA00000/2020-032-01, redatto dall'Ispettorato territoriale del lavoro di Bari che, all'esito delle verifiche nei confronti dell'autocarrozzeria “ ” - avviate su segnalazione di lavoro nero del Compartimento della Polizia Parte_1
Stradale per la Puglia, Distaccamento di Castellana Grotte del 21/10/2019 - alla luce dell'esame della documentazione esibita e delle dichiarazioni rese, supporta una rivendicazione di pagamento dell' , CP_1
a titolo sanzioni amministrative, per il periodo dal 19.08.2019 al 22.10.2019.
Con la predetta segnalazione, la Polizia Stradale comunicava all' che all'atto del controllo venivano CP_1 identificati il titolare e tre operai, , e , Parte_1 Controparte_3 Controparte_4 Testimone_1 tutti impegnati a lavorare, e che, nel dettaglio, il stava effettuando una saldatura su un veicolo ed il CP_4 stava lucidando un veicolo con una lucidatrice elettrica in mano;
entrambi i lavoratori si presentavano Tes_1 privi di indumenti di sicurezza, scarpe anti-infortunio, mascherine e protezione per gli occhi (vd. Verbale di controllo amministrativo allegato al fascicolo di parte opposta).
Al riguardo, in occasione del sopralluogo, il titolare , sentito a sommarie informazioni dal V. Parte_1
Ispettore della Polizia di Stato, dichiarava: “…omissis… i signori 14/05/1961 ed il sig. Testimone_1
20/11/1960 uno sta verniciando una macchina e l'altro sta saldando un parafango. Li Controparte_4 chiamo solo quando ho bisogno. Non hanno il contratto di lavoro.” (vd. allegati alla predetta segnalazione, di cui al doc. n. 3, del fascicolo di parte opposta).
In particolare, venivano contestate al , le seguenti violazioni: Parte_1
- art. 3, commi 3 e 3 ter, D.L. 22/2/2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla Legge 23/4/2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22, co.1, D Lgs 14/9/2015, n. 151 per aver il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, impiegato i lavoratori subordinati , nato il Testimone_1
14/5/1961 occupato dal 19/8/2019 al 22/10/2019; , nato il [...] occupato dal Controparte_4
17/10/2019 senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro – La sanzione amministrativa stabilita dal DL n. 145/2013 è sostituita da una sanzione graduata per fasce in relazione alla durata del comportamento illecito (art. 1, co. 445, lett. d) legge 145/2018) da euro 1.800,00 a euro 10.800,00 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro;
- art. 1, commi 910 e 911, legge n. 205/2017 Modalità della corresponsione della retribuzione e di ogni anticipo di essa.
2 Il ha posto, nel merito, a fondamento della opposizione due argomenti: il primo che i funzionari Parte_1 Co dell' non avevano riscontrato direttamente la presenza al lavoro di e di Testimone_1 CP_4
per cui avevano impropriamente fondato le contestazioni sulle sole dichiarazioni rese dai
[...]
“lavoratori”; il secondo che, nella specie, difettavano gli elementi della subordinazione.
Entrambe le ragioni sono infondate.
Come evidenzia e documenta l' , la Polizia stradale effettuò il controllo amministrativo in data CP_1
17.10.2019 direttamente presso la carrozzeria, situata ad Alberobello alla via c. da Bosco Selva ed, in occasione del sopraluogo, i militari rinvennero intenti al lavoro oltre a , il cui rapporto era stato Controparte_3 regolarmente denunciato, anche il ed il i quali erano privi di contratti di lavoro. Tes_1 CP_4
Per altro il verbale in questione descrive in maniera dettagliata le operazioni che entrambi stavano svolgendo nonostante non fossero stati regolarmente assunti: “Nello specifico il signor al nostro arrivo Testimone_1 era su di uno sgabello con la lucidatrice elettrica in mano e stava lucidando un veicolo, mentre il sig.
era piegato vicino ad un altro veicolo e stava effettuando una saldatura. Entrambi erano Controparte_4 privi di indumenti di sicurezza, scarpe anti infortunio, mascherine e protezioni per gli occhi.
In data 19/10/2019 presso questo ufficio si portava il sig. accompagnato dai signori Parte_1 CP_4
e Tes_1
e venivano escussi ai sensi dell'art. 13 Legge 689/81 e dalle loro dichiarazioni si evince CP_4 Tes_1 come chiaramente dichiarato, che lo scorso 17/10/2019, stessero lavorando per il Sig. privi di alcuna Parte_1 forma contrattuale e assicurativa (vedasi verbali allegati)”.
Peraltro gli organi di polizia procedevano anche all'ascolto, oltre che del , anche del e del Parte_1 CP_4
i quali riferivano, rispettivamente, che presso la carrozzeria stavano svolgendo le mansioni di Tes_1 saldatore e di lucidatore, lavorando dalle ore 8:00 alle ore 12:00/14:00, dando esecuzione alle direttive del e ricevendo una retribuzione, rispettivamente, di euro 40 per mezza giornata di lavoro e di 7/8 euro Parte_1
l'ora.
I funzionari in sede ispettiva, poi, acquisivano anche le dichiarazioni del il quale, in quella occasione, CP_3
a proposito del e del ebbe a riferire: “In carrozzeria lavora anche il collega del CP_4 Tes_1 Tes_1 quale non ricordo il cognome ed è venuto a lavorare in questa carrozzeria sicuramente il 17/10/19 quando è stato effettuato il controllo della Polizia;
non sono in grado di dire se abbia lavorato nei giorni precedenti. È tornato al lavoro forse di lunedì e martedì della settimana dal 28/10/19 ed ha lavorato per circa un paio d'ore al giorno. Il sig. , da me conosciuto per vie amichevoli, ha lavorato il solo giorno del Controparte_4 controllo del 17/10/19 per due tre ore e poi è andato via perché era ora di pranzo”.
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In ordine alla valenza probatoria dei verbali ispettivi la Corte di Appello di Bari nella sent. n 1867/2021, richiamando i principi giurisprudenziali in materia, ha affermato che: << Cass. sez. lav. n. 14965 del
06/09/2012: “Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l' fondi su rapporto Pt_2 Pt_3 ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova
3 fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine
(in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori”.
Cass. sez. lav. n. 16055 del 17/08/2004: “Ai fini di accertare l'intervenuta violazione, da parte del datore di lavoro, degli obblighi di comunicazione agli uffici di collocamento degli eventi relativi alla costituzione e alla cessazione dei rapporti di lavoro, possono essere utilizzate con valore indiziario le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, specie se raccolte da pubblici ufficiali e come tali assistite dall'efficacia di cui all'art.
2700 cod. civ. quanto alla circostanza della loro effettuazione, come pure valore quanto meno indiziario hanno le risultanze dei verbali ispettivi redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali” .
Cass. S.U. n. 916 del 03/02/1996 :“I verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria”.
Si è altresì precisato che “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio
è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (Cass. sez. lav. n. 15073 del 06/06/2008); nello stesso senso si è ribadito che “In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità” (Cass. sez. lav. n.
10427 del 2014).
Orbene, la fattispecie in esame va letta alla stregua dei detti principi, in ragione dei quali, come appena detto,
è ben possibile che il giudice fondi il proprio convincimento anche solo sul materiale raccolto dagli ispettori
e sulle dichiarazioni a questi rilasciate>>.
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Nella specie, poi, va attribuita prevalenza probatoria alle dichiarazioni rese nella immediatezza del controllo della Polizia stradale, che per essere state rilasciate nel corso del primo controllo, appaiono senza altro più genuine di quelle rese successivamente.
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4 Ciò detto, evidente è poi la sussistenza degli elementi della subordinazione.
Emergono, infatti, la eterodirezione, la sussistenza della retribuzione quale corrispettivo della prestazione lavorativa, la osservanza di un orario e l'inserimento di entrambi i lavoratori, tenuto conto della tipologia della prestazione ed indipendentemente dalla durata della stessa, nell'ambito dell'attività e della organizzazione della impresa.
Ne consegue che la opposizione va rigettata.
Quanto alla regolamentazione delle spese, queste seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 121/2024, notificata il
26.03.2024, presentata da , in qualità di titolare della omonima impresa individuale, nei confronti Parte_1 dell' con ricorso depositato il 30.04.2024, così provvede: Controparte_5
- rigetta la opposizione.
Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.900,00, oltre accessori di legge e di tariffa.
Così deciso in Bari, in data 22/01/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
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